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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Angelo Piraino Presidente
Dott. Giovanni Sirchia Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 5 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 274/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
in proprio e n. q. di legale rappresentante di “ Parte_2
(P. IVA , P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Francesca Soriano e Francesca Ciardullo,
PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo appellata
Conclusioni per l'appellante:
“Nel merito, riformare la sentenza appellata n. 2730/2018 resa dal Tribunale di Palermo in data 5 luglio 2018 e depositata in data 13 luglio 2018 ed annullare e comunque dichiarare priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza-ingiunzione Prot. n. 89852 emessa dal
[...]
– sede di Palermo notificata Parte_3 in data 14 dicembre 2016, impugnata con il ricorso in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite” 1
Conclusioni per l'appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello:
Rigettare l'atto di appello di controparte;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 2730/2018 del 10 luglio 2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione spiegata da all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 89852 Parte_1
del 12 dicembre 2016, emessa dall' Controparte_2 per la , con la quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della
[...] CP_1
somma di € 18.000,00 per violazione degli artt. 88 e 110, comma 9, lettera f - bis del
T.U.L.P.S.
Ha infatti ritenuto il Tribunale che, essendo incontestato lo svolgimento di attività di raccolta scommesse in assenza della prescritta licenza ex art. 88 del TULPS all'interno del locale oggetto di accesso, nel quale era stata accertata la presenza di 5 apparecchi del tipo slot machines di cui al comma 6, lett. a) dell'art. 110 del TULPS, ed 1 apparecchio di cui al comma
7 della medesima norma, doveva trovare applicazione al caso di specie l'art. 110, comma 9, lettera f - bis del T.U.L.P.S. così come modificato dall'art. 1, comma 475, della legge n.
228/2012, che prevede una sanzione amministrativa da €1.500,00 ad €15.000,00 ad apparecchio, ove lo stesso sia installato in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie non munite delle prescritte autorizzazioni, ove previste.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con ricorso depositato il 5 febbraio 2019 e articolato in quattro motivi di gravame: con il primo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto necessaria la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. e per avere, di conseguenza, rigettato l'opposizione; con il secondo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale che nei locali oggetto di accesso da parte degli accertatori si svolgesse attività di raccolta scommesse;
con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza per non essersi il
Tribunale pronunciato con riferimento all'elemento soggettivo in capo all'opponente e, in particolare, sulla sua insussistenza per buona fede;
con il quarto motivo ha lamentato
2 l'erroneità della sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sulla chiesta riduzione dell'ammontare della sanzione.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 28 maggio 2019, si è costituita l'appellata.
4. Fissata l'udienza di discussione in presenza per il giorno 5 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. I primi due motivi di gravame, in ragione della loro stretta connessione logica e giuridica, si prestano a una trattazione congiunta.
L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto il Tribunale necessaria la licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S. - oltre a quella di cui all'art. 86 regolarmente posseduta- adottando una interpretazione estensiva del dettato normativo, in violazione del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689/1981, essendo invero la raccolta di scommesse in assenza della relativa licenza già sanzionata da apposita disposizione penale. Ha ulteriormente dedotto l'appellante che la suddetta interpretazione era stata smentita dalla stessa Agenzia appellata che aveva ammesso la sufficienza della sola licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. nelle memorie conclusive depositate nel primo grado di giudizio in data 17 aprile 2018 e che la circolare n. 2013/491/DAR/UD del 13 giugno 2013, richiamata dal Tribunale, oltre CP_3 ad avere effetti meramente interni all'ufficio, determinava, attraverso l'interpretazione fornita, la creazione di una norma invece assente nel T.U.L.P.S.
L'appellante ha altresì lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto che nei locali oggetto di accesso da parte dei verbalizzanti si esercitasse attività di raccolta scommesse, nonostante dal processo verbale di contestazione del 26 marzo 2014 e dall'ordinanza- ingiunzione prot. n. 89852 del 12 dicembre 2016 non emergesse alcun elemento idoneo a provare lo svolgimento della suddetta attività, poiché i verbalizzanti non avevano dettagliatamente descritto i luoghi, i computer rinvenuti e l'utilizzo che di essi veniva fatto, né erano stati rinvenuti avventori, ricevute di gioco, palinsesti o promemoria di giocata.
Ha dedotto l'appellante che gli accertatori avevano unicamente verbalizzato ed acquisito agli atti un contratto stipulato con il Bookmaker SKS365, non però avente ad oggetto la raccolta
3 scommesse, e avevano constatato la presenza di alcuni personal computer, elementi, questi, inidonei a provare lo svolgimento dell'attività di raccolta scommesse.
7. Entrambi i motivi sono infondati.
8. Risulta dirimente ai fini del giudizio stabilire se il Tribunale abbia correttamente o meno ritenuto che nei locali oggetto di accesso si svolgesse attività di raccolta scommesse, poiché ciò costituisce l'elemento oggettivo dell'illecito contestato all'odierno appellante e per la cui commissione è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione.
Appare opportuno premettere che i verbali ispettivi redatti dai funzionari degli enti pubblici preposti, per giurisprudenza costante fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità non infirmata se non da una specifica prova contraria (Cass ss.uu. sent. n. 916/1996). Il verbale può infatti assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Cass. Sent. n.
6565/2007).
4 Appare altresì opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio di attività di raccolta scommesse in un locale può essere provato attraverso vari elementi di fatto, tra cui la presenza di contratti con società di scommesse, ricevute di giocate e la collocazione di computer specificamente dedicati al gioco online (v. Cass. Civ. n.
17616/2024).
9. Nel caso di specie, emerge dal processo verbale di contestazione del 26 marzo 2014 - con pieno valore probatorio poiché si tratta di elementi direttamente percepiti dagli agenti e non contestati mediante proposizione di querela di falso – che, presso i locali in suo all'appellante, i verbalizzanti hanno rinvenuto n. 11 computer con homepage il sito Planet win 365 e un contratto sottoscritto con il bookmaker CP_4
10. Ebbene, sulla base di tali elementi deve ritenersi che, come correttamente già ritenuto dal Tribunale, nei locali oggetto di accesso da parte degli accertatori venisse effettuata attività di raccolta scommesse in assenza della prescritta licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
In tal senso, infatti, depongono univocamente sia la sussistenza di un rapporto contrattuale con il bookmaker - allegato al processo verbale di contestazione, sebbene non versato CP_4
in atti – sia la messa a disposizione del pubblico di computer recanti Planet win 365 quale homepage. Elementi, questi, gravi, precisi e concordanti sulla base dei quali è possibile affermare in via presuntiva che nei locali si svolgesse attività di raccolta scommesse.
Attraverso le suddette circostanze, l'Amministrazione appellata ha assolto all'onere probatorio su di sé gravante in quanto attrice sostanziale nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione (v. Cass. civ., Sez. Unite n. 20930/2009; Cass. Civ. n. 5277/2007).
11. Poiché nei locali si svolgeva detta attività di raccolta scommesse in assenza della prescritta licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S., risulta integrato, sotto il profilo oggettivo,
l'illecito contestato di cui all'art 110, comma 9, lettera f- bis del T.U.L.P.S..
Come chiarito dalla Suprema Corte, Sezione III penale, nella sentenza n. 6709 del 2016, “la possibilità di installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento sulla base della licenza di cui all'art. 86 riguarda solo i locali aperti al pubblico che non siano già soggetti all'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88, come appunto previsto da tale norma per
l'esercizio delle scommesse … i soggetti che effettuano l'esercizio delle scommesse (compresi
i c.d. "corner") possono installare apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'art. 110, comma 6, solo in presenza della licenza di polizia ex art. 88 TULPS. Infatti, l'art.
5 86 TULPS, nel richiedere l'obbligo della licenza ivi prevista per l'installazione degli apparecchi in esercizi commerciali, si riferisce a quelli diversi dagli esercizi per i quali è previsto l'obbligo della licenza di cui all'art. 88”.
In relazione ai rapporti fra le due disposizioni, la giurisprudenza di merito ritiene in prevalenza che coloro i quali possiedono la specifica licenza ministeriale per la raccolta di scommesse ex art. 88 T.U.L.P.S. possono installare anche apparecchi da intrattenimento e divertimento senza l'ulteriore licenza di cui all'art. 86 TULPS, mentre detta ultima licenza è richiesta per coloro i quali intendono dotarsi esclusivamente di apparecchi per intrattenimento e divertimento (Corte d'Appello di Milano n. 460 del 2020. Trib. Milano n. 8429/2020, Trib.
Bergamo n. 2258/2016).
La ratio legis delle disposizioni in questione è stata individuata dalle pronunce di merito citate nella necessità di assicurare un controllo più rigoroso in un ambito fortemente esposto a rischi, quale è quello del gioco e delle scommesse.
Da ciò discende che, qualora si installino apparecchi da intrattenimento e divertimento in un locale ove funzionano già apparecchi per la raccolta delle scommesse, è richiesto al gestore il possesso della licenza di cui all'art. 88 T.U.L.P.S.
Tale orientamento, lungi dal costituire interpretazione estensiva o dal derivare dall'applicazione di una circolare, risulta inoltre confermato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Ord. n. 7855/2022).
Peraltro, come correttamente evidenziato dall'amministrazione appellata, la licenza ex art. 86
T.U.L.P.S. è sufficiente solo nel caso in cui gli apparecchi da intrattenimento non siano posti all'interno dello stesso locale in cui si svolge la raccolta delle scommesse: ovvero gli spazi fisici non devono essere tra loro comunicanti. Nel caso di specie, per come emerge dal processo verbale di contestazione del 26 marzo 2014, nei medesimi locali erano presenti sia
5 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 - 6/a, e 1 di cui all'art. 110, comma 7,
T.U.L.P.S., sia gli 11 computer utilizzati per la raccolta delle scommesse.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha ritenuto che sussistesse l'illecito contestato sotto il profilo oggettivo.
12. Per quanto concerne, invece, l'elemento soggettivo dell'illecito, con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia del Tribunale e reiterato le doglianze già formulate. Ha dedotto in particolare l'appellante che nel caso di specie, anche
6 a volere ritenere sussistente l'illecito nella sua consistenza oggettiva, comunque difetta l'elemento soggettivo, emergendo inveri chiaramente la sua buona fede, in particolare per avere messo a disposizione della clientela gli apparecchi sanzionati soltanto dopo avere ottenuto l'apposita licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.. Trattandosi di un errore sull'illiceità del fatto, ha sostenuto l'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto escludere la sua responsabilità amministrativa.
13. Il motivo è infondato.
14. Con specifico riferimento all'elemento soggettivo dell'illecito, l'art. 3 della l. n. 689 del 1981 pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi al mede-simo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Ne deriva, secondo un orientamento più volte affermato dalla Corte di Cassazione, che
“l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. n. 13670 del 2009 e Cass. n. 10607 del 2003).
15. Nel caso in esame, è di tutta evidenza che l'appellante non ha posto in essere tutti quegli accorgimenti richiesti agli operatori del settore tenuti ad una diligenza qualificata che non può essere posta in essere solo al momento dell'inizio dell'attività di noleggio ma che in ragione della durata del rapporto che intercorreva con il gestore del locale avrebbe dovuto estendersi fino al momento della dismissione degli apparecchi.
La natura stessa delle apparecchiature oggetto di noleggio, delle quali va periodicamente controllata la regolare funzionalità e integrità, per evitare la loro manomissione, induce a ritenere che nel caso di specie agli operatori del settore venga richiesta una specifica diligenza qualificata (il modello comportamentale dell'homo eiusdem condicionis ac professionis), che impone di effettuare verifiche periodiche sui locali in cui le apparecchiature vengono installate.
7 Alla luce delle precedenti considerazioni, deve, quindi, escludersi che sussistessero elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei a ingenerare in lui la convinzione della liceità della propria condotta.
Né la sussistenza dell'errore di fatto può essere validamente invocata dall'appellante perché la circostanza, oltre che genericamente motivata, è rimasta priva di allegazione probatoria non essendo stati indicati gli elementi del fatto tipico che non sono rientrati nella sfera conoscitiva dell'agente.
16. Con il quarto motivo di gravame l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non essersi il Tribunale pronunciato sulla richiesta riduzione dell'ammontare della sanzione. Ha infatti dedotto l'appellante che la sanzione, irrogata per l'importo di € 3.000,00 per apparecchio per un totale di € 18.000,00, avrebbe dovuto essere ridotta a € 1.500,00 per apparecchio in ragione non solo dell'ampia forbice edittale fissata dalla legge (da € 1.500,00
a € 15.000,00 per apparecchio), ma soprattutto in ragione del fatto che l'appellante ha aderito alla procedura di regolarizzazione fiscale per emersione ex art. 1, comma 643, l. n. 190/2014.
17. Il motivo è infondato.
18. Va evidenziato che l'art. 1, comma 475, della legge 24/12/2012, n° 228, ha modificato l'art. 110 del T.U.L.P.S., introducendo nell'ambito del comma 9, la lettera f-bis, che prevede una sanzione amministrativa da € 1.500,00 ad € 15.000,00 ad apparecchio.
19. Nel caso di specie, la misura della sanzione applicata nel caso di specie è prossima al minimo edittale e il lieve discostamento appare pienamente rispondente alle concrete caratteristiche del fatto, tenuto conto della oggettiva gravità dato l'apprezzabile numero di apparecchi messi a disposizione dell'utenza (n. 6) in luogo sito – così come risultante dal processo verbale di contestazione - a meno di 300 m da scuole, chiese, ospedali e palestre, nonché del particolare onere di diligenza incombente sull'appellante, circostanza, questa, che connota in maniera apprezzabile l'intensità dell'elemento soggettivo del trasgressore, quanto meno nella forma della culpa in vigilando.
20. Le spese, visto l'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in parte dispositiva, ove si dà altresì atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 1, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
8
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto da , in proprio e n. q. di legale rappresentante di “ Parte_1 [...]
s.a.s., nei confronti della Parte_2 [...]
, avverso la sentenza n. Controparte_1
2730/2018 resa dal Tribunale di Palermo in data 13 luglio 2018.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.990,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 1, c. 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Angelo Piraino
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