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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 282/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 282/2023 promossa da:
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BOCCONE GIANVITO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PUTTI GUIDO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
- confermare quanto statuito dalla sentenza di primo grado in merito alla accoglimento dell'eccezione di giudicato e al conseguente rigetto della domanda di nullità del contratto, della domanda di restituzione delle somme pagate per i lavori eseguiti dalla società ricorrente e della domanda di risarcimento dei danni subiti pagina 1 di 10 in accoglimento della eccezione di giudicato formulata da riformare parzialmente la sentenza del Pt_1
Tribunale di primo grado, in accoglimento della eccezione di giudicato riproposta in appello, rigettando completamente la domanda di risarcimento danni formulata da il e per l'effetto, Controparte_1 ordinare ad la restituzione delle somme pagate da in seguito alla notifica Controparte_1 Pt_1 dell'atto di precetto del 3 novembre 2022 e pari ad euro 14051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo;
condannare, anche in riforma della sentenza di primo grado,
Immobiliare il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio cui ha dato causa;
in Controparte_1 via subordinata, rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto e diritto con condanna alla restituzione delle somme pagate da in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 3 novembre 2022 Pt_1
e pari ad euro 14051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo e al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande tutte formulate dall'appellante poiché infondate, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio esponendo in fatto che: Controparte_1 Parte_1
- nel 2018 aveva commissionato alla società convenuta un intervento di ristrutturazione di un immobile parte dell'edificio sottoposto a vincolo per “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” denominato “Palazzo Tanari”;
- nel corso dei lavori, comprensivi anche di opere di manutenzione straordinaria, a causa del mancato collegamento di una tubazione idrica imputabile alle maestranze presenti in cantiere, si verificava una perdita di acqua che andava ad interessare la volta affrescata del sottostante appartamento, provocando il distaccamento di una sua porzione;
- i proprietari dell'appartamento sottostante contestavano immediatamente i danni, facendone segnalazione anche alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della
Città Metropolitana di Bologna, che, con comunicazione 12.09.2018, chiedeva di provvedere all'immediata riparazione dei danni, nonché di far pervenire un progetto di bonifica della rete di tubazioni insistenti sull'estradosso delle volte affrescate;
pagina 2 di 10 - la Soprintendenza, poi, formalizzava con comunicazione 29.09.2018 l'avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 D. Lgs n. 42/2004, precisando di avere verificato che le opere realizzate presso l'immobile risultavano effettuate senza la necessaria autorizzazione e non apparivano compatibili con la tutela gravante sull'edificio e sugli affreschi sottostanti;
- l'immobile veniva consegnato al termine dei lavori nel mese di novembre 2018, tuttavia, la
Soprintendenza emetteva provvedimento accertativo dell'irregolarità delle opere edili realizzate, eseguite in assenza di autorizzazione, oltreché difformi rispetto allo stato legittimo, provvedimento che veniva tempestivamente impugnato mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- nonostante le plurime rassicurazioni circa la non necessarietà di autorizzazioni o permessi rese dal rappresentante legale di l'attrice si ritrovava: a) esposta al rischio di emissione di ordine di restituzione in pristino e applicazione di una sanzione da parte del di CP_2
importo variabile da € 2.000,00= a € 20.000,00=; b) tenuta all'esborso di € 2.992,64= per le spese necessarie al procedimento di conformità avviato dalla Soprintendenza;
c) tenuta al pagamento delle spese relative al ricorso straordinario al Capo dello Stato ammontanti a €
7.846,49.
2. Tanto premesso, deduceva la nullità del contratto di appalto per contrarietà CP_1
alle norme imperative in materia urbanistica, domandando la restituzione delle somme già versate ex art. 2033 cod. civ.; domandava altresì il risarcimento dei danni patiti a causa della negligenza dell'appaltatrice, dovendo la stessa possedere le necessarie conoscenze tecniche e specialistiche.
3. si costitutiva in giudizio riferendo di avere ottenuto dal Tribunale di Bologna e notificato a il decreto ingiuntivo n. 5699/2019 per il complessivo importo di € CP_1
19.000,00=, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei medesimi lavori oggetto di citazione;
pertanto, in assenza di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva, eccepiva il giudicato.
Nel merito, contestava altresì la fondatezza della pretesa attorea, negando che la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza fosse incombente rientrante nell'incarico professionale e pagina 3 di 10 dunque ricadesse sotto propria responsabilità.
4. Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva istruita in via documentale e decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Bologna in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettava la domanda di nullità del contratto proposta da
[...]
in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda di parte attrice, Controparte_1
condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 8.907,29= oltre interessi;
dichiarava la compensazione delle spese di giudizio nella misura di 2/3 e condannava alla rifusione in favore di parte attrice del Parte_1
restante 1/3.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado riteneva necessario preliminarmente affrontare l'eccezione di nullità del contratto sollevata da parte attrice, osservando che il fatto posto a suo fondamento altro non era che l'inadempimento all'obbligazione gravante sull'appaltatore, ovvero l'omessa richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 42/2004, che per gli immobili sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico determina la nullità del negozio per contrarietà a norme imperative.
6. Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice, essendo già informata dell'avvio del procedimento sanzionatorio al momento della notifica del decreto ingiuntivo, ben avrebbe potuto proporre opposizione all'ingiunzione facendo valere la relativa eccezione di inadempimento e/o nullità del contratto, e poiché tanto non si era verificato, il giudice di prime cure riteneva che il giudicato avesse ormai coperto quanto deducibile, pur trattandosi di eccezione di nullità, richiamando quanto stabilito sul tema dalla S.C.: “il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilita' di invocare, in un diverso giudizio, la nullita' della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. “giudicato per implicazione discendente.” (Cass. civ., Sez. II, 4 novembre 2021, n.
31636).
Conseguentemente rigettava l'eccezione di nullità e la conseguente domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00. pagina 4 di 10 7. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale riteneva necessario altresì accertare l'estensione del giudicato in relazione agli altri fatti costitutivi le ulteriori pretese, ossia le voci di danno dedotte, e rispetto alle spese necessarie al procedimento di conformità avviato dalla
Soprintendenza, l'esborso documentato, ammontante a complessivi € 2.992,64, era solo parzialmente non coperto dal giudicato, risultando solamente l'ultimo bonifico per la somma € 1.060,80=, eseguito il 27.8.2020, successivo alla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (16.12.2019), mentre gli altri bonifici erano antecedenti e, conseguentemente, ben avrebbe potuto proporre opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 5699/2019, formulando eccezione di nullità e/o inadempimento e dedurre tali voci di danno, allora già attuali.
8. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute per il ricorso straordinario al Capo dello
Stato ammontanti a € 7.846,49= (docc.18 e 19), il Tribunale accertava che i pagamenti erano stati effettuati in date successive al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, e pertanto accoglieva parzialmente la domanda condannando al pagamento di €
8.907,29= oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma;
si è Pt_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo, fermo restando il corretto accoglimento dell'eccezione di giudicato rispetto alla domanda di nullità del contratto di appalto, lamenta il parziale accoglimento della domanda di risarcimento di danni proposta dalla società immobiliare il , CP_1
deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere rigettata completamente dal Tribunale in accoglimento totale dell'eccezione di giudicato.
A tale riguardo si deduce che la società immobiliare era venuta a conoscenza della omessa autorizzazione da parte della e dell'avvio del procedimento sanzionatorio CP_3
con la comunicazione del 26.9.2018, ben prima che il decreto ingiuntivo le venisse pagina 5 di 10 notificato e passasse in giudicato, e che pertanto avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere il riconoscimento del diritto al risarcimento degli asseriti danni subìti e subendi con l'opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il giudicato avrebbe precluso all'attore di primo grado la possibilità di dedurre, in relazione al contratto di appalto, sulla responsabilità della convenuta per l'accertamento della Soprintendenza, di cui era già a conoscenza, e sul connesso presunto diritto al risarcimento dei danni conseguenti allo stesso accertamento, come del resto aveva riconosciuto lo stesso Tribunale escludendo il risarcimento dei danni corrispondenti alle spese pagate prima del giudicato per le stesse voci di danno.
Si deduce, pertanto, che anche le altre voci di danno riconosciute dal Tribunale non potevano essere ritenute attuali e azionabili in un momento successivo perché non dipendenti da altra e autonoma causa.
11. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione in fatto e diritto relativamente alla responsabilità per il danno che è stato riconosciuto alla , Controparte_1
deducendo che il diritto al risarcimento non è stato provato ed accertato nel giudizio di primo grado, e che erano stati contestati specificamente anche i documenti prodotti perché privi di alcuna efficacia probatoria.
Deduce l'appellante che la motivazione della condanna non poteva trovare giustificazione nella eventuale nullità del contratto perché la questione era coperta dal giudicato, e che la nullità non poteva essere accertata e dichiarata in sentenza e non era neanche accertabile logicamente essendo la questione della legittimità della contestazione della Sovrintendenza, da cui poteva derivare, se provata, la responsabilità dell'appaltante, ancora sub iudice, in quanto impugnata dalla appellata in via amministrativa con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
12. Sostiene l'appellante che le due voci di spesa riconosciute dalla sentenza impugnata riguardano, una, la parte di pagamento non “coperta dal giudicato” degli onorari di architetti incaricati dalla che, con la loro consulenza, dovevano Controparte_1
dimostrare alla Sovrintendenza che non sussistesse alcuna violazione, e l'altra, corrispondente agli onorari di un avvocato che, su autonoma ed esclusiva decisione della pagina 6 di 10 stessa società immobiliare, che non aveva neanche avvertito la società appaltante
(circostanza non contestata), aveva deciso di proporre un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dopo aver fatto scadere i termini per un ricorso al TAR, per contestare la legittimità del procedimento sanzionatorio.
13. Si deduce, tra l'altro, che il particolare procedimento amministrativo scelto da
, le cui spese la sentenza ha posto erroneamente e ingiustamente Controparte_1
a carico di non è concluso e quindi non sarebbe neanche certo che la violazione amministrativa contestata, da cui dipenderebbe il danno, sia effettivamente stata commessa.
Anche per queste ragioni, nel giudizio di primo grado, in via subordinata rispetto all'eccezione di giudicato, si ricorda che era stato allegato che Controparte_1
era proprietaria dell'immobile in cui erano stati effettuati i lavori e gestiva svariati immobili, che aveva la sede legale nello stesso Palazzo di via Avesella, che pure aveva architetti e tecnici a sua disposizione e che, pertanto, era impossibile che le socie non sapessero, come sostenuto nell'atto di citazione, che l'immobile fosse tutelato e che le stesse socie (di cui una amministratrice) non avessero la capacità di capire che forse era necessario per quel palazzo, dove anche risiedevano, verificare e eventualmente richiedere una specifica autorizzazione per i lavori.
14. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono fondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., richiamata anche dal giudice di primo grado ma erroneamente applicata solo ai pagamenti effettuati da prima del Controparte_1
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 5699/2019, l'efficacia vincolante del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo si estende ai rapporti giuridici o ai diritti presupposti a quello dedotto con ricorso monitorio, con la conseguenza che l'accertamento nei giudizi successivi ha piena efficacia preclusiva fra le medesime parti e per le questioni già oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento per ingiunzione, precludendo dunque alla società , nel caso di specie, la possibilità di porre in discussione la validità CP_1
ed efficacia del rapporto e del titolo in un momento successivo.
15. Tale principio è stato anche recentemente ribadito dalla S.C. con la sentenza n. 8937/24: pagina 7 di 10 “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del
21/11/2023, Rv. 669496-01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900-01; Sez.
3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990-01).
Nello stesso senso un'altra pronuncia (Sez. L., Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017, Rv. 646114-01), la cui massima ufficiale puntualizza che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
3.2. i medesimi principi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto.
È stato chiarito (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017, Rv. 646711-01, in connessione, tra le altre, con Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007-01; in termini,
Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018, Rv. 650583-01; Sez. 2, Sentenza n. 31636 del
04/11/2021, Rv. 662710-01) che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;
3.3. venendo all'esame del motivo di ricorso, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore W. al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi della
pagina 8 di 10 cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva.
E questo in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909, cod. civ.), che il venditore ha consegnato al compratore la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo.”
16. Dalla corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato discende che, nel caso di specie, il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione della società
al decreto ingiuntivo ottenuto da per il saldo del corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'appalto, deve comportare non solo il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto e la conseguente domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00, come correttamente stabilito dal Tribunale, ma anche le ulteriori pretese formulate da nell'atto di citazione, ossia le voci di danno per spese di consulenza tecnica e CP_1
spese legali per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, erroneamente riconosciute dal
Tribunale per l'importo complessivo di € 8.907,29.
17. In altri termini, a nulla può rilevare che una parte di tali spese siano state sostenute da in data successiva al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (16.12.2019), CP_1
non potendo le stesse comunque essere richieste a titolo di risarcimento di un danno la cui fondatezza, ovvero la responsabilità contrattuale di per aver effettuato le opere senza la necessaria autorizzazione della Soprintendenza, costituiva il presupposto giuridico della pretesa attorea che, però, non può più essere esaminata in questa sede, avendo il giudicato coperto sia il dedotto sia il deducibile, ovvero proprio l'asserito inadempimento di che il avrebbe dovuto, e potuto, ben far valere in sede di opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo che le era stato notificato in data successiva alla comunicazione 26.9.2018, con la quale la Soprintendenza l'aveva messa a conoscenza dell'avvio del procedimento sanzionatorio per aver realizzato le opere senza autorizzazione.
18. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello deve disporsi una nuova regolamentazione delle spese di lite e pertanto, stante il totale rigetto della domanda attrice,
l'odierna appellata dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del pagina 9 di 10 giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Immobiliare il dovrà inoltre essere condannata alla restituzione delle somme CP_1
che AB ha allegato, senza alcuna contestazione sul punto, di aver pagato all'appellata in seguito alla notifica dell'atto di precetto, pari ad euro 14.051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in € 6.738,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al grado di appello in €
3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 14.051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo.
Così deciso in Bologna, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Manuela Velotti Presidente dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 282/2023 promossa da:
(C.F. ), Pt_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. BOCCONE GIANVITO
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. PUTTI GUIDO
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna:
- confermare quanto statuito dalla sentenza di primo grado in merito alla accoglimento dell'eccezione di giudicato e al conseguente rigetto della domanda di nullità del contratto, della domanda di restituzione delle somme pagate per i lavori eseguiti dalla società ricorrente e della domanda di risarcimento dei danni subiti pagina 1 di 10 in accoglimento della eccezione di giudicato formulata da riformare parzialmente la sentenza del Pt_1
Tribunale di primo grado, in accoglimento della eccezione di giudicato riproposta in appello, rigettando completamente la domanda di risarcimento danni formulata da il e per l'effetto, Controparte_1 ordinare ad la restituzione delle somme pagate da in seguito alla notifica Controparte_1 Pt_1 dell'atto di precetto del 3 novembre 2022 e pari ad euro 14051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo;
condannare, anche in riforma della sentenza di primo grado,
Immobiliare il al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio cui ha dato causa;
in Controparte_1 via subordinata, rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto e diritto con condanna alla restituzione delle somme pagate da in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 3 novembre 2022 Pt_1
e pari ad euro 14051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo e al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per i motivi esposti in narrativa, rigettare le domande tutte formulate dall'appellante poiché infondate, con conseguente integrale conferma dell'impugnata sentenza e con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio esponendo in fatto che: Controparte_1 Parte_1
- nel 2018 aveva commissionato alla società convenuta un intervento di ristrutturazione di un immobile parte dell'edificio sottoposto a vincolo per “interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico” denominato “Palazzo Tanari”;
- nel corso dei lavori, comprensivi anche di opere di manutenzione straordinaria, a causa del mancato collegamento di una tubazione idrica imputabile alle maestranze presenti in cantiere, si verificava una perdita di acqua che andava ad interessare la volta affrescata del sottostante appartamento, provocando il distaccamento di una sua porzione;
- i proprietari dell'appartamento sottostante contestavano immediatamente i danni, facendone segnalazione anche alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della
Città Metropolitana di Bologna, che, con comunicazione 12.09.2018, chiedeva di provvedere all'immediata riparazione dei danni, nonché di far pervenire un progetto di bonifica della rete di tubazioni insistenti sull'estradosso delle volte affrescate;
pagina 2 di 10 - la Soprintendenza, poi, formalizzava con comunicazione 29.09.2018 l'avvio di procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 D. Lgs n. 42/2004, precisando di avere verificato che le opere realizzate presso l'immobile risultavano effettuate senza la necessaria autorizzazione e non apparivano compatibili con la tutela gravante sull'edificio e sugli affreschi sottostanti;
- l'immobile veniva consegnato al termine dei lavori nel mese di novembre 2018, tuttavia, la
Soprintendenza emetteva provvedimento accertativo dell'irregolarità delle opere edili realizzate, eseguite in assenza di autorizzazione, oltreché difformi rispetto allo stato legittimo, provvedimento che veniva tempestivamente impugnato mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- nonostante le plurime rassicurazioni circa la non necessarietà di autorizzazioni o permessi rese dal rappresentante legale di l'attrice si ritrovava: a) esposta al rischio di emissione di ordine di restituzione in pristino e applicazione di una sanzione da parte del di CP_2
importo variabile da € 2.000,00= a € 20.000,00=; b) tenuta all'esborso di € 2.992,64= per le spese necessarie al procedimento di conformità avviato dalla Soprintendenza;
c) tenuta al pagamento delle spese relative al ricorso straordinario al Capo dello Stato ammontanti a €
7.846,49.
2. Tanto premesso, deduceva la nullità del contratto di appalto per contrarietà CP_1
alle norme imperative in materia urbanistica, domandando la restituzione delle somme già versate ex art. 2033 cod. civ.; domandava altresì il risarcimento dei danni patiti a causa della negligenza dell'appaltatrice, dovendo la stessa possedere le necessarie conoscenze tecniche e specialistiche.
3. si costitutiva in giudizio riferendo di avere ottenuto dal Tribunale di Bologna e notificato a il decreto ingiuntivo n. 5699/2019 per il complessivo importo di € CP_1
19.000,00=, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei medesimi lavori oggetto di citazione;
pertanto, in assenza di tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, divenuto definitivo e munito di formula esecutiva, eccepiva il giudicato.
Nel merito, contestava altresì la fondatezza della pretesa attorea, negando che la richiesta di autorizzazione alla Soprintendenza fosse incombente rientrante nell'incarico professionale e pagina 3 di 10 dunque ricadesse sotto propria responsabilità.
4. Rigettate le richieste istruttorie, la causa veniva istruita in via documentale e decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale di Bologna in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettava la domanda di nullità del contratto proposta da
[...]
in parziale accoglimento dell'ulteriore domanda di parte attrice, Controparte_1
condannava al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di € 8.907,29= oltre interessi;
dichiarava la compensazione delle spese di giudizio nella misura di 2/3 e condannava alla rifusione in favore di parte attrice del Parte_1
restante 1/3.
5. A fondamento della decisione il giudice di primo grado riteneva necessario preliminarmente affrontare l'eccezione di nullità del contratto sollevata da parte attrice, osservando che il fatto posto a suo fondamento altro non era che l'inadempimento all'obbligazione gravante sull'appaltatore, ovvero l'omessa richiesta di autorizzazione alla
Soprintendenza ai sensi dell'art. 21, D.lgs. n. 42/2004, che per gli immobili sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico determina la nullità del negozio per contrarietà a norme imperative.
6. Nel caso di specie, tuttavia, l'attrice, essendo già informata dell'avvio del procedimento sanzionatorio al momento della notifica del decreto ingiuntivo, ben avrebbe potuto proporre opposizione all'ingiunzione facendo valere la relativa eccezione di inadempimento e/o nullità del contratto, e poiché tanto non si era verificato, il giudice di prime cure riteneva che il giudicato avesse ormai coperto quanto deducibile, pur trattandosi di eccezione di nullità, richiamando quanto stabilito sul tema dalla S.C.: “il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilita' di invocare, in un diverso giudizio, la nullita' della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. “giudicato per implicazione discendente.” (Cass. civ., Sez. II, 4 novembre 2021, n.
31636).
Conseguentemente rigettava l'eccezione di nullità e la conseguente domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00. pagina 4 di 10 7. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale riteneva necessario altresì accertare l'estensione del giudicato in relazione agli altri fatti costitutivi le ulteriori pretese, ossia le voci di danno dedotte, e rispetto alle spese necessarie al procedimento di conformità avviato dalla
Soprintendenza, l'esborso documentato, ammontante a complessivi € 2.992,64, era solo parzialmente non coperto dal giudicato, risultando solamente l'ultimo bonifico per la somma € 1.060,80=, eseguito il 27.8.2020, successivo alla data di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (16.12.2019), mentre gli altri bonifici erano antecedenti e, conseguentemente, ben avrebbe potuto proporre opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 5699/2019, formulando eccezione di nullità e/o inadempimento e dedurre tali voci di danno, allora già attuali.
8. Per quanto riguarda, invece, le spese sostenute per il ricorso straordinario al Capo dello
Stato ammontanti a € 7.846,49= (docc.18 e 19), il Tribunale accertava che i pagamenti erano stati effettuati in date successive al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, e pertanto accoglieva parzialmente la domanda condannando al pagamento di €
8.907,29= oltre gli interessi ex art. 1284 comma 4 cod. civ. dalla domanda al saldo effettivo.
9. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone la parziale riforma;
si è Pt_1
costituita in giudizio l'appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.06.2024, tenutasi con modalità telematiche, la Corte ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e per le repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Con il primo motivo, fermo restando il corretto accoglimento dell'eccezione di giudicato rispetto alla domanda di nullità del contratto di appalto, lamenta il parziale accoglimento della domanda di risarcimento di danni proposta dalla società immobiliare il , CP_1
deducendo che la stessa avrebbe dovuto essere rigettata completamente dal Tribunale in accoglimento totale dell'eccezione di giudicato.
A tale riguardo si deduce che la società immobiliare era venuta a conoscenza della omessa autorizzazione da parte della e dell'avvio del procedimento sanzionatorio CP_3
con la comunicazione del 26.9.2018, ben prima che il decreto ingiuntivo le venisse pagina 5 di 10 notificato e passasse in giudicato, e che pertanto avrebbe potuto senza alcun dubbio chiedere il riconoscimento del diritto al risarcimento degli asseriti danni subìti e subendi con l'opposizione al decreto ingiuntivo, con la conseguenza che il giudicato avrebbe precluso all'attore di primo grado la possibilità di dedurre, in relazione al contratto di appalto, sulla responsabilità della convenuta per l'accertamento della Soprintendenza, di cui era già a conoscenza, e sul connesso presunto diritto al risarcimento dei danni conseguenti allo stesso accertamento, come del resto aveva riconosciuto lo stesso Tribunale escludendo il risarcimento dei danni corrispondenti alle spese pagate prima del giudicato per le stesse voci di danno.
Si deduce, pertanto, che anche le altre voci di danno riconosciute dal Tribunale non potevano essere ritenute attuali e azionabili in un momento successivo perché non dipendenti da altra e autonoma causa.
11. Con il secondo motivo si lamenta l'omessa motivazione in fatto e diritto relativamente alla responsabilità per il danno che è stato riconosciuto alla , Controparte_1
deducendo che il diritto al risarcimento non è stato provato ed accertato nel giudizio di primo grado, e che erano stati contestati specificamente anche i documenti prodotti perché privi di alcuna efficacia probatoria.
Deduce l'appellante che la motivazione della condanna non poteva trovare giustificazione nella eventuale nullità del contratto perché la questione era coperta dal giudicato, e che la nullità non poteva essere accertata e dichiarata in sentenza e non era neanche accertabile logicamente essendo la questione della legittimità della contestazione della Sovrintendenza, da cui poteva derivare, se provata, la responsabilità dell'appaltante, ancora sub iudice, in quanto impugnata dalla appellata in via amministrativa con ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
12. Sostiene l'appellante che le due voci di spesa riconosciute dalla sentenza impugnata riguardano, una, la parte di pagamento non “coperta dal giudicato” degli onorari di architetti incaricati dalla che, con la loro consulenza, dovevano Controparte_1
dimostrare alla Sovrintendenza che non sussistesse alcuna violazione, e l'altra, corrispondente agli onorari di un avvocato che, su autonoma ed esclusiva decisione della pagina 6 di 10 stessa società immobiliare, che non aveva neanche avvertito la società appaltante
(circostanza non contestata), aveva deciso di proporre un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dopo aver fatto scadere i termini per un ricorso al TAR, per contestare la legittimità del procedimento sanzionatorio.
13. Si deduce, tra l'altro, che il particolare procedimento amministrativo scelto da
, le cui spese la sentenza ha posto erroneamente e ingiustamente Controparte_1
a carico di non è concluso e quindi non sarebbe neanche certo che la violazione amministrativa contestata, da cui dipenderebbe il danno, sia effettivamente stata commessa.
Anche per queste ragioni, nel giudizio di primo grado, in via subordinata rispetto all'eccezione di giudicato, si ricorda che era stato allegato che Controparte_1
era proprietaria dell'immobile in cui erano stati effettuati i lavori e gestiva svariati immobili, che aveva la sede legale nello stesso Palazzo di via Avesella, che pure aveva architetti e tecnici a sua disposizione e che, pertanto, era impossibile che le socie non sapessero, come sostenuto nell'atto di citazione, che l'immobile fosse tutelato e che le stesse socie (di cui una amministratrice) non avessero la capacità di capire che forse era necessario per quel palazzo, dove anche risiedevano, verificare e eventualmente richiedere una specifica autorizzazione per i lavori.
14. I due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono fondati.
Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., richiamata anche dal giudice di primo grado ma erroneamente applicata solo ai pagamenti effettuati da prima del Controparte_1
passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 5699/2019, l'efficacia vincolante del decreto ingiuntivo divenuto esecutivo si estende ai rapporti giuridici o ai diritti presupposti a quello dedotto con ricorso monitorio, con la conseguenza che l'accertamento nei giudizi successivi ha piena efficacia preclusiva fra le medesime parti e per le questioni già oggetto di accertamento implicito nel precedente procedimento per ingiunzione, precludendo dunque alla società , nel caso di specie, la possibilità di porre in discussione la validità CP_1
ed efficacia del rapporto e del titolo in un momento successivo.
15. Tale principio è stato anche recentemente ribadito dalla S.C. con la sentenza n. 8937/24: pagina 7 di 10 “è ius receptum che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo (Sez. 3, Ordinanza n. 32370 del
21/11/2023, Rv. 669496-01; Sez. 3, Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022, Rv. 665900-01; Sez.
3, Ordinanza n. 5486 del 26/02/2019, Rv. 652990-01).
Nello stesso senso un'altra pronuncia (Sez. L., Ordinanza n. 25745 del 30/10/2017, Rv. 646114-01), la cui massima ufficiale puntualizza che il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia;
3.2. i medesimi principi trovano applicazione nel caso in cui (come nella specie) il giudicato derivi non da una sentenza, ma da un decreto ingiuntivo non opposto.
È stato chiarito (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 28318 del 28/11/2017, Rv. 646711-01, in connessione, tra le altre, con Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 03/07/2008, Rv. 605007-01; in termini,
Sez. 1, Ordinanza n. 22465 del 24/09/2018, Rv. 650583-01; Sez. 2, Sentenza n. 31636 del
04/11/2021, Rv. 662710-01) che il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio;
3.3. venendo all'esame del motivo di ricorso, il giudicato che si è formato per effetto della mancata opposizione del decreto ingiuntivo che ha condannato il compratore W. al pagamento del prezzo della merce preclude un nuovo esame di tutte le possibili questioni (compresa l'eccezione di inadempimento per vizi della
pagina 8 di 10 cosa venduta) che, sebbene non dedotte, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia divenuta definitiva.
E questo in ragione del fatto che il decreto ingiuntivo ormai inoppugnabile accerta, “a ogni effetto tra le parti” (art. 2909, cod. civ.), che il venditore ha consegnato al compratore la cosa priva di vizi e che il compratore non ha pagato il prezzo.”
16. Dalla corretta applicazione del principio di diritto sopra richiamato discende che, nel caso di specie, il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione della società
al decreto ingiuntivo ottenuto da per il saldo del corrispettivo CP_1 Parte_1
dell'appalto, deve comportare non solo il rigetto dell'eccezione di nullità del contratto e la conseguente domanda di condanna alla restituzione dell'importo di € 25.000,00, come correttamente stabilito dal Tribunale, ma anche le ulteriori pretese formulate da nell'atto di citazione, ossia le voci di danno per spese di consulenza tecnica e CP_1
spese legali per il ricorso straordinario al Capo dello Stato, erroneamente riconosciute dal
Tribunale per l'importo complessivo di € 8.907,29.
17. In altri termini, a nulla può rilevare che una parte di tali spese siano state sostenute da in data successiva al passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo (16.12.2019), CP_1
non potendo le stesse comunque essere richieste a titolo di risarcimento di un danno la cui fondatezza, ovvero la responsabilità contrattuale di per aver effettuato le opere senza la necessaria autorizzazione della Soprintendenza, costituiva il presupposto giuridico della pretesa attorea che, però, non può più essere esaminata in questa sede, avendo il giudicato coperto sia il dedotto sia il deducibile, ovvero proprio l'asserito inadempimento di che il avrebbe dovuto, e potuto, ben far valere in sede di opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo che le era stato notificato in data successiva alla comunicazione 26.9.2018, con la quale la Soprintendenza l'aveva messa a conoscenza dell'avvio del procedimento sanzionatorio per aver realizzato le opere senza autorizzazione.
18. In conseguenza dell'accoglimento dell'appello deve disporsi una nuova regolamentazione delle spese di lite e pertanto, stante il totale rigetto della domanda attrice,
l'odierna appellata dovrà essere condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del pagina 9 di 10 giudizio in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Immobiliare il dovrà inoltre essere condannata alla restituzione delle somme CP_1
che AB ha allegato, senza alcuna contestazione sul punto, di aver pagato all'appellata in seguito alla notifica dell'atto di precetto, pari ad euro 14.051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- accoglie l'appello;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado in € 6.738,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e quanto al grado di appello in €
3.966,00 per compensi, oltre C.U., spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 14.051,82, oltre interessi legali dalla data di avvenuto pagamento fino al soddisfo.
Così deciso in Bologna, il 22.05.2025
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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