Articolo 64 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 55Articolo 58
Versione
18 dicembre 1942
Art. 64.

La concessione in uso a case editrici fonografiche nazionali delle matrici dei dischi della Discoteca di Stato, per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero a termini dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 467, contenente norme per il riordinamento della Discoteca di Stato, allorche' siano registrate opere tutelate, e' sottoposta al pagamento dei diritti di autore, secondo le norme contenute nel regolamento.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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