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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina RA, all'udienza del 5 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2110/2019 R.G. vertente
fra
il Sig. , nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), residente in [...] sc. C, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
Andrea Azzone;
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza;
1 RESISTENTE
E
(C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 15.07.2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato colpito da “esiti di poliomielite arti inferiori” a seguito della quale ha riportato turbe alla deambulazione;
che in data 20/03/1985 la
Commissione Sanitaria di 1ª Istanza Invalidi Civili di Potenza, riconosceva il ricorrente affetto da “esiti di polio arti inferiori con ipomiotrofia e deficit funzionale” con una invalidità del 50% ; che col passare del tempo le condizioni fisiche del ricorrente hanno subito un costante aggravamento, tanto che lo stesso è stato riconosciuto affetto da “esiti di poliomielite arti inferiori con ipomiotrofia e deficit funzionale, ipoplasia degli emicingoli pelvici e rotazione della testa femorale sx sul proprio asse longitudinale”, con deambulazione compromessa a carattere permanente e portatore di protesi agli arti inferiori;
che successivamente, in data 13/03/2000 veniva riconosciuto dalla Commissione medica per gli accertamenti degli stati di invalidità civile invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70% ed in data 17/06/2016 invalido con totale e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100% ; che il Sig. , pertanto, richiedeva all' Pt_1 [...]
di Potenza il Certificato di Vaccinazione, che veniva rilasciato in data CP_4
28/12/2016 e dal quale si evince che il ricorrente fu sottoposto a ciclo vaccinale antipolio nelle date del 30/01/1965, 03/03/1965, 19/04/1965 e 26/10/1965; che presa coscienza, quindi, della circostanza che la patologia contratta “esiti di poliomielite arti inferiori con ipomiotrofia e deficit funzionale”, potesse essere conseguente alla somministrazione delle dosi vaccinali, con istanza presentata in data 11/04/2017, corredata da documentazione sanitaria, il ricorrente chiedeva alla l'indennizzo di cui all'art. 1 delle legge n. 210/1992: Parte_2
“indennizzi a favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria, a seguito della quale ne derivata una menomazione
2 permanente alla propria integrità psicofisica”; che a seguito della visita medica, in data
06/03/2019, la Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, con propria nota datata 28/02/2019, trasmetteva al ricorrente il verbale modello ML/V – n° 053 del 14/01/2019
, contenente il seguente giudizio: “Non risultano soddisfatti i criteri medico legali per il nesso causa logico in questione anche considerando evidenziando che nel periodo in esame (in Italia il picco di contagio e diffusione dal 1958 al 1962) vi era nella popolazione alto rischio di contrarre l'infezione a causa della diffusione per via oro-fecale del virus selvaggio. L'istanza non è da ritenersi tempestivamente prodotta;
allo stato attuale l'infermità di cui al Giudizio
Diagnostico, ai soli fini di classifica, sarebbe ascrivibile alla Quinta categoria della Tab. A, allegata al DPR 30/12/1981, n. 834”.
8. Avverso il giudizio espresso dalla Commissione
Medica Ospedaliera il ricorrente, con racc. a/r del 02/04/2019, inoltrava al Controparte_1
, per il tramite della Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona, ricorso
[...] ex art. 5, comma 1, della legge n. 210/92, chiedendo l'annullamento del verbale n. 053 del
14/01/2019 della C.M.O. di RI e, per l'effetto, sentir dichiarare la sussistenza del nesso causale tra vaccinazione con la infermità, la tempestività dell'istanza ed, infine, disporre l'attribuzione dei benefici economici ex legge 210/92 con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda nella misura prevista dalla 5^ categoria della Tab. A allegata al D.P.R. n. 834 del 30/12/1981; che il summenzionato ricorso, ad oggi, è rimasto privo di riscontro. Tanto premesso in fatto ha adito il Giudice al fine di:
1. accertare e dichiarare che, nelle date del: 30/01/1965, 03/03/1965, 19/04/1965 e 26/10/1965, il Sig.
[...]
è stato sottoposto alla somministrazione di dose antipolio, come da scheda Parte_1 vaccinale rilasciata dall'Azienda Sanitaria USL n° 2 di Potenza in data 28/12/2016; 2. accertare e dichiarare che la patologia “esiti di poliomielite arti inferiori con ipomiotrofia e deficit funzionale, ipoplasia degli emicingoli pelvici e rotazione della testa femorale sx” è stata contratta dal Sig. in conseguenza delle dosi di vaccino antipolio Parte_1 somministrategli nel corso del 1965; 3. per l'effetto, dichiarare la menomazione residuata a seguito della patologia contratta dal Sig. ascrivibile alla 5^ categoria della Parte_1 tabella di riferimento allegata alla legge 25 febbraio 1992 n. 210, o a quella superiore o inferiore che sarà stabilita a seguito della espletanda C.T.U.; 4. dichiarare il diritto del ricorrente al conseguimento dell'indennizzo ex art. 1 L. 25 febbraio 1992 n. 210, oltre interessi legali maturati;
5. per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
tempore, con sede in Roma alla Via Ribotta 5 ed elettivamente domiciliato CP_5 presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RI alla Via Melo 97, alla corresponsione del predetto indennizzo nella forma di legge, oltre agli interessi legali maturati sino all'effettivo
3 soddisfo, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 10/04/2017; 6. condannare il , in persona Controparte_1 del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario.
Si costituivano il i quali in via preliminare eccepivano la Controparte_6 CP_3 decadenza, nel merito chiedevano invece il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e CTU e, all'odierna udienza, questo giudice, subentrato nella trattazione del fascicolo ad istruttoria già eaaurita, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso è inammissibile.
Con ricorso notificato presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, controparte conveniva in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il , al Controparte_1 fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo, di cui alla legge n. 210 del
25.2.1992. L'odierno ricorrente difatti, ha dapprima proposto ricorso avverso il verbale della
CMO di RI ML/V N. 53, datato 14.01.19, che ha espresso giudizio sfavorevole circa la corresponsione dell'indennizzo richiesto, per la menomazione permanente, che il ricorrente ritiene di aver patito, quale conseguenza della vaccinazione antipoliomielite. La CMO di RI, in particolare, rilevata la tardività dell'istanza, ha, altresì, ritenuto indimostrato il nesso causale tra la vaccinazione obbligatoria, cui il soggetto afferma di essere stato sottoposto, e la patologia contratta, difettando, tra l'altro, qualsiasi documentazione medica, che possa comprovare il tipo di vaccino antipolio somministrato e che permetta di collocare temporalmente il primo riscontro della poliomielite.
Sul punto l'art. 3, comma 1, della L. 210/1992 prevede che la domanda amministrativa per la concessione dell'indennizzo debba essere proposta nel termine perentorio di tre anni dalla conoscenza effettiva del danno, ovvero dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto, conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (cfr. ex plurimis Cass., SS.UU., sent. nn. 576, 580 e 581 del 11.1.2008).
4 Nel caso in esame difetta qualsiasi documentazione che permetta di collocare temporalmente il primo riscontro della poliomielite, tuttavia, per espressa affermazione della controparte la stessa sembra essersi manifestata in età giovanile e, comunque, risalente.
In ogni caso, dalla documentazione in atti emerge chiaramente che la diagnosi di "Deformità acquisita", di natura poliomielitica, fosse ben nota al ricorrente già al compimento dei 18 anni, quando è stato sottoposto a prestazioni specialistiche presso l'Ospedale Sant'Orsola di
Bologna, come riferito in sede di richiesta di corresponsione di indennizzo presso la CMO di
RI ( cfr. doc. 1 parte resistente) e, come, risulta, altresì dal Certificato di esito di leva, per la quale il ricorrente è stato riconosciuto inabile per deformità acquisita arti inferiori esito di foglio a.d; (art.92 E.I) (Cfr. doc 3 parte resistente). In seguito, per la medesima patologia, in data 20 marzo del 1985, la Commissione Sanitaria di 1° Istanza Invalidi Civili di Potenza gli ha riconosciuto un'invalidità civile, non riducibile, pari al 50%. Pertanto, si ritiene sia da individuarsi quantomeno nel 20.03.1985, data di riconoscimento della prefata invalidità civile, il momento di conoscenza qualificata del danno e degli effetti dannosi, correlati alla patologia in oggetto. Pertanto, dall'entrata in vigore della L. n. 210 del 92 decorre il termine decadenziale triennale per avanzare l'istanza di indennizzo.
Orbene, si ritiene che un paziente, seguito da strutture ospedaliere qualificate, come nel caso in esame, sottoposto a specifici accertamenti e risultato affetto da "esiti di poliomielite", sia stato reso edotto della natura di tale infezione. A tale proposito la giurisprudenza ha affermato e ribadito l'obbligo, in capo al soggetto danneggiato, di porre l'ordinaria diligenza nel comprendere la propria situazione clinica ed i diritti eventualmente da essa derivanti, una volta che gli siano stati messi a disposizione gli elementi clinici necessari a valutare obiettivamente la propria condizione.
Tanto è sufficiente per ritenere la domanda assolutamente intempestiva e per affermare che l'odierno ricorrente sia decaduto dal diritto di percepire l'indennizzo ex l.n. 210 del 1992.
Appare infondata la ricostruzione di controparte, che ritiene di collocare il dies a quo per la presentazione della richiesta di indennizzo, in data 28.12.2016, ovvero al momento del rilascio dei certificati vaccinali. Diversamente, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, il ricorrente, affetto dalle conseguenze della poliomielite da lunga data, si sarebbe dovuto attivare ben prima al fine di ottenere l'indennizzo, richiesto in questa sede. Ad ogni modo, nel caso di specie il vaccino antipolio è stato praticato su base volontaria, secondo quanto previsto dalla legge 695/1959. Infatti, solo con la l. n. 51 del 4 febbraio 1966 il Legislatore ha disposto l'obbligatorietà della vaccinazione, prevedendo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, che: “La vaccinazione contro la
5 poliomielite è obbligatoria per i bambini entro il primo anno di età e deve essere eseguita gratuitamente”. Pertanto, la L. 210/1992 va necessariamente letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, della L. 362/1999, che stabilisce che: “L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”. Nel caso di specie, posto che l'odierno ricorrente è stato sottoposto a vaccinazione su base volontaria, lo stesso avrebbe dovuto presentare la domanda amministrativa entro il termine perentorio dell'ottobre 2004. Sul punto si richiama, altresì la sent. n. 43 del 2015 della Corte di Appello di Potenza, Sez. Lavoro, che, in una vicenda analoga a quella sub iudice, ha ribadito la natura di termine fisso e non mobile, cioè individuato con riferimento alla data di entrata in vigore della legge e non (…) alla mutevole data di conoscenza dell'evento lesivo del prefato termine ex art. 3, comma 3, della l. n. 362 del 1999.
Nel caso di specie, il Giudice ha comunque disposto la Ctu all'esito della quale non è stato, riconosciuto il nesso causale tra il vaccino antipolio con l'infermità diagnosticata ( Cfr. CTU in atti). Tanto è sufficiente a ritenere la domanda assolutamente intempestiva.
Per le ragioni esposte, il ricorso è inammissibile.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 15.07.2019, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2.000,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Potenza, 5 novembre 2025.
6 Il Giudice del Lavoro
Giuseppina RA
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