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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/10/2025, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9453/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a S. Giovanni in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'LL ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Don Minzoni, n.11 RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da atto depositato il 9 giugno 2025, con le modifiche proposte nell'udienza del 25 settembre 2025
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2003 a Parte_1 CP_1
Vergato.
pagina 1 di 7 Dalla loro unione sono nati , il 4 ottobre 2001, , il 22 giugno 2004, e Per_1 Per_2
il 5 agosto 2012. Per_3
Con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 20 gennaio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito;
b) ha disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento Per_3 presso la stessa;
c) ha regolamentato il diritto di visita del padre al minore con modalità Contr protette;
d) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole versando alla signora n importo mensile di 600,00 euro (200,00 Pt_1 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ha stabilito che l'assegno unico per i figli e il 50% delle detrazioni fiscali fosse percepito dalla signora Pt_1 Contr Con sentenza n.2084/22 del 3 maggio – 22 luglio 2022 il signor è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti previsti e puniti dagli artt. 572 e 570 c.p..
2. Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1
- sia confermato l'affidamento di in via esclusiva a sé; Per_3 Contr
- sia confermato l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della prole versando un importo mensile di 600,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia condannato il resistente alla refusione delle spese di lite. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti revocando il contributo posto al carico del padre per il mantenimento di e riducendo, con Per_1 decorso dalla data di deposito della domanda, a 50,00 euro mensili quello per . Per_2
Ha inoltre rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata rimessa alla decisione definitiva del Collegio. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Nulla va disposto sul vincolo, essendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti già stata pronunciata con sentenza n. 85/25 pubblicata il 17 gennaio 2025. 3b. l'unico figlio ancora minorenne delle parti, deve essere affidato in Per_3 forma esclusiva rafforzata alla signora Pt_1
pagina 2 di 7 Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Contr Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto finora emerso, dal 2023 non vede e dal Per_3 novembre 2019 non paga alcunchè per il suo mantenimento. Pertanto, da anni è completamente assente dalla vita del figlio, alla cui educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la signora si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e di svolgere autonomamente tutte le pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). 3c. Il minore deve essere collocato presso la signora atteso che tale Pt_1 allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente adeguata alle esigenze dello stesso. pagina 3 di 7 Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita del figlio, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso a Pertanto, qualora il Per_3 Contr signor manifesti il desiderio di incontrare il minore, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del genitore e dell'assenza di pregiudizi per il ragazzo. 3d. In relazione al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Si deve premettere che:
- -che si è laureata al DAMS il 13 novembre 2024- dal maggio 2022 non abita Per_1 più con la madre e dalla fine del 2023 lavora al forno “Brisa” in forza di contratto a tempo indeterminato e parziale (30 ore alla settimana), guadagnando un emolumento di circa 1.000,00 euro al mese;
- abita ancora con la signora ma lavora ininterrottamente dal 2023, Per_2 Pt_1 anche se sempre in forza di contratti a tempo determinato, e in particolare dapprima è stato impiegato alle dipendenze della e da agosto 2025 a tutt'oggi per la CP_2
Lamborghini; guadagna circa 2.500,00 euro al mese lordi. Si deve pertanto ritenere che entrambi i ragazzi siano stabilmente inseriti nel mondo del lavoro. Va peraltro precisato che la ricorrente non ha chiesto alcun contributo per i due figli maggiorenni (in particolare, nell'udienza del 25 settembre 2025 il suo legale ha precisato che il contributo di 50,00 euro è stato domandato per e l'indicazione Per_3 del beneficiario con il nome è stato frutto di un mero errore materiale). Per_2
Di conseguenza, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, va Contr revocato l'obbligo in capo al signor di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del secondogenito. Nulla quaestio, invece, sulla debenza del contributo per il figlio ancora minorenne
Per_3
Ciò premesso, la signora Pt_1
- abita con e in un appartamento di proprietà di sua madre, che Per_3 Per_2 conduce in comodato gratuito;
- lavora come oss per la cooperativa sociale C.A.D.I.A.I.;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi pari a 18.292,00 euro (1.524,00 mensili), a 16.518,00 euro (1.376,00 mensili), a 17.237,00 euro (1.436,00 mensili) e a 18.965,00 euro (1.580,00 mensili);
- riceve complessivamente 350,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Contr Dal canto suo il signor :
- non è noto dove abita, non risultando contratti di locazione registrati a suo nome dal 2022;
- a parte il periodo di carcerazione è stato occupato con sostanziale regolarità, ma con contratti a tempo determinato e con frequenti variazioni di datore di lavoro: pagina 4 di 7 - per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato i seguenti redditi:
• 2021: reddito netto di 14.076,00 euro (1.173,00 mensili), percepiti da
[...]
(3,476,00 euro), dalla ditta onoranze funebri SS. Controparte_3
PI e PA di (1.528,00 euro), dalla società di onoranze Parte_2 funebri Borghi s.r.l. (5.939,00 euro) e dalla (3.133,00 Controparte_4 euro),
• 2022: reddito netto di 7.252,00 euro (604,00 mensili), percepiti dalla società (2.414,00 euro), dalla Controparte_4 Parte_3
(4.237,00 euro) e dal Ministero della Giustizia durante il periodo di detenzione carceraria (601,00 euro);
• 2023: reddito netto di 6.513,00 euro (543,00 mensili), percepiti dalla società cooperativa sociale La Fraternità (2.135,00 euro) e dalla Fonderia Persicetana s.r.l. (4.378,00 euro);
- dall'estratto conto previdenziale risulta che nel 2024 è stato dipendente della Fonderia Persicetana s.r.l. dal 1° gennaio al 31 marzo e del Gruppo Italmontaggi s.r.l.s. dal 29 aprile al 30 settembre, nonché che dal 23 al 31 dicembre è stato in naspi.
Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del terzogenito occorre tenere in considerazione altresì che egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non lo vede mai. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare allo stato equo e congruo prevedere che il resistente versi un assegno di 200,00 euro mensile alla ricorrente per il mantenimento ordinario di Per_3
Le spese straordinarie affrontate nell'interesse del terzogenito debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e il massimo dei quattro scaglioni, tenuto conto della modesta complessità della controversia e del fatto che l'istruttoria è avvenuta solo con l'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) affida in forma esclusiva alla madre la quale potrà Per_3 Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il minore presso la madre;
pagina 5 di 7 3) dispone che qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio ancora minorenne, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità Contr genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del minore e della rispondenza degli incontri agli interessi di quest'ultimo- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per
Per_3
4) revoca il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario di e Per_1
con decorso rispettivamente dalla data di deposito del ricorso e da quella di Per_2 pubblicazione della presente sentenza;
Contr
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario di la somma di 200,00 euro mensili;
tra le spese in Per_3 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per previamente Per_3 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 6 di 7 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da nata a S. Giovanni in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Matteo GUGLIELMINI C.F._1
D'LL ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Bologna, in Via Don Minzoni, n.11 RICORRENTE contro nato il [...] a [...] (C.F.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da atto depositato il 9 giugno 2025, con le modifiche proposte nell'udienza del 25 settembre 2025
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio il 27 aprile 2003 a Parte_1 CP_1
Vergato.
pagina 1 di 7 Dalla loro unione sono nati , il 4 ottobre 2001, , il 22 giugno 2004, e Per_1 Per_2
il 5 agosto 2012. Per_3
Con sentenza n. 63/2023, pubblicata il 20 gennaio 2023, il Tribunale di Bologna: a) ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito;
b) ha disposto l'affidamento di in via esclusiva alla madre con collocamento Per_3 presso la stessa;
c) ha regolamentato il diritto di visita del padre al minore con modalità Contr protette;
d) ha posto a carico del signor l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole versando alla signora n importo mensile di 600,00 euro (200,00 Pt_1 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) ha stabilito che l'assegno unico per i figli e il 50% delle detrazioni fiscali fosse percepito dalla signora Pt_1 Contr Con sentenza n.2084/22 del 3 maggio – 22 luglio 2022 il signor è stato condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i delitti previsti e puniti dagli artt. 572 e 570 c.p..
2. Con ricorso depositato il 26 giugno 2024 ha chiesto che: Parte_1
- sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con;
CP_1
- sia confermato l'affidamento di in via esclusiva a sé; Per_3 Contr
- sia confermato l'obbligo del signor di concorrere al mantenimento della prole versando un importo mensile di 600,00 euro (200,00 euro per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- sia condannato il resistente alla refusione delle spese di lite. Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. Nell'udienza del 4 dicembre 2024 è invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi e ha chiesto la pronuncia sul vincolo. La Giudice delegata ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti revocando il contributo posto al carico del padre per il mantenimento di e riducendo, con Per_1 decorso dalla data di deposito della domanda, a 50,00 euro mensili quello per . Per_2
Ha inoltre rimesso la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. All'esito dell'udienza del 25 settembre 2025 la causa è stata rimessa alla decisione definitiva del Collegio. Il P.M. è intervenuto.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Nulla va disposto sul vincolo, essendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti già stata pronunciata con sentenza n. 85/25 pubblicata il 17 gennaio 2025. 3b. l'unico figlio ancora minorenne delle parti, deve essere affidato in Per_3 forma esclusiva rafforzata alla signora Pt_1
pagina 2 di 7 Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore” (art. 337 quater c.c.). Come ha chiarito la Corte Cassazione, la scelta del Tribunale deve cadere sull'affido condiviso “…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017). È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. Contr Orbene, nel caso di specie il signor si è dimostrato inadeguato a comprendere le responsabilità e l'impegno costante che il ruolo di genitore comporta. Egli, infatti, sulla base di quanto finora emerso, dal 2023 non vede e dal Per_3 novembre 2019 non paga alcunchè per il suo mantenimento. Pertanto, da anni è completamente assente dalla vita del figlio, alla cui educazione e al cui mantenimento non contribuisce in alcun modo. Del resto, il sostanziale disinteresse ostentato dal resistente trova conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda, avanzata dalla ricorrente, di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi delle proprie figlie è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso la prole. Dal canto suo, la signora si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni Pt_1 genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo il figlio e facendosi carico dei suoi bisogni psicologici e affettivi. Conseguentemente deve ritenersi che il modello che meglio corrisponde all'interesse del minore sia quello dell'affido esclusivo rafforzato alla madre, con la facoltà di adottare tutte le decisioni in materia di salute, istruzione e cura e di svolgere autonomamente tutte le pratiche burocratiche (ivi compresi la richiesta e il rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio). 3c. Il minore deve essere collocato presso la signora atteso che tale Pt_1 allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente adeguata alle esigenze dello stesso. pagina 3 di 7 Data la contumacia del padre e la sua assenza dalla vita del figlio, allo stato non vi è la possibilità di calendarizzare le visite dello stesso a Pertanto, qualora il Per_3 Contr signor manifesti il desiderio di incontrare il minore, i servizi sociali provvederanno a organizzare gli incontri, previa verifica dell'adeguatezza del genitore e dell'assenza di pregiudizi per il ragazzo. 3d. In relazione al contributo da porre a carico del padre per il mantenimento ordinario e straordinario della prole occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Si deve premettere che:
- -che si è laureata al DAMS il 13 novembre 2024- dal maggio 2022 non abita Per_1 più con la madre e dalla fine del 2023 lavora al forno “Brisa” in forza di contratto a tempo indeterminato e parziale (30 ore alla settimana), guadagnando un emolumento di circa 1.000,00 euro al mese;
- abita ancora con la signora ma lavora ininterrottamente dal 2023, Per_2 Pt_1 anche se sempre in forza di contratti a tempo determinato, e in particolare dapprima è stato impiegato alle dipendenze della e da agosto 2025 a tutt'oggi per la CP_2
Lamborghini; guadagna circa 2.500,00 euro al mese lordi. Si deve pertanto ritenere che entrambi i ragazzi siano stabilmente inseriti nel mondo del lavoro. Va peraltro precisato che la ricorrente non ha chiesto alcun contributo per i due figli maggiorenni (in particolare, nell'udienza del 25 settembre 2025 il suo legale ha precisato che il contributo di 50,00 euro è stato domandato per e l'indicazione Per_3 del beneficiario con il nome è stato frutto di un mero errore materiale). Per_2
Di conseguenza, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza, va Contr revocato l'obbligo in capo al signor di provvedere al mantenimento ordinario e straordinario del secondogenito. Nulla quaestio, invece, sulla debenza del contributo per il figlio ancora minorenne
Per_3
Ciò premesso, la signora Pt_1
- abita con e in un appartamento di proprietà di sua madre, che Per_3 Per_2 conduce in comodato gratuito;
- lavora come oss per la cooperativa sociale C.A.D.I.A.I.;
- per gli esercizi 2021, 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi pari a 18.292,00 euro (1.524,00 mensili), a 16.518,00 euro (1.376,00 mensili), a 17.237,00 euro (1.436,00 mensili) e a 18.965,00 euro (1.580,00 mensili);
- riceve complessivamente 350,00 euro mensili a titolo di assegno unico. Contr Dal canto suo il signor :
- non è noto dove abita, non risultando contratti di locazione registrati a suo nome dal 2022;
- a parte il periodo di carcerazione è stato occupato con sostanziale regolarità, ma con contratti a tempo determinato e con frequenti variazioni di datore di lavoro: pagina 4 di 7 - per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato i seguenti redditi:
• 2021: reddito netto di 14.076,00 euro (1.173,00 mensili), percepiti da
[...]
(3,476,00 euro), dalla ditta onoranze funebri SS. Controparte_3
PI e PA di (1.528,00 euro), dalla società di onoranze Parte_2 funebri Borghi s.r.l. (5.939,00 euro) e dalla (3.133,00 Controparte_4 euro),
• 2022: reddito netto di 7.252,00 euro (604,00 mensili), percepiti dalla società (2.414,00 euro), dalla Controparte_4 Parte_3
(4.237,00 euro) e dal Ministero della Giustizia durante il periodo di detenzione carceraria (601,00 euro);
• 2023: reddito netto di 6.513,00 euro (543,00 mensili), percepiti dalla società cooperativa sociale La Fraternità (2.135,00 euro) e dalla Fonderia Persicetana s.r.l. (4.378,00 euro);
- dall'estratto conto previdenziale risulta che nel 2024 è stato dipendente della Fonderia Persicetana s.r.l. dal 1° gennaio al 31 marzo e del Gruppo Italmontaggi s.r.l.s. dal 29 aprile al 30 settembre, nonché che dal 23 al 31 dicembre è stato in naspi.
Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del terzogenito occorre tenere in considerazione altresì che egli non vi contribuisce in forma diretta, dato che non lo vede mai. Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare allo stato equo e congruo prevedere che il resistente versi un assegno di 200,00 euro mensile alla ricorrente per il mantenimento ordinario di Per_3
Le spese straordinarie affrontate nell'interesse del terzogenito debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e il massimo dei quattro scaglioni, tenuto conto della modesta complessità della controversia e del fatto che l'istruttoria è avvenuta solo con l'acquisizione di documenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
1) affida in forma esclusiva alla madre la quale potrà Per_3 Parte_1 assumere autonomamente le decisioni di principale interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime, nonché potrà provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche (ivi comprese quelle relative al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio);
2) colloca il minore presso la madre;
pagina 5 di 7 3) dispone che qualora il padre manifesti la volontà di incontrare il figlio ancora minorenne, i servizi sociali organizzino le visite -previa valutazione delle capacità Contr genitoriali del signor e della serietà dell'intenzione, oltre che dei desideri del minore e della rispondenza degli incontri agli interessi di quest'ultimo- inizialmente in forma protetta e due volte al mese, con la facoltà di modificare le modalità, la frequenza e la durata dei colloqui a seconda del loro esito, o anche di sospenderli se disturbanti per
Per_3
4) revoca il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario di e Per_1
con decorso rispettivamente dalla data di deposito del ricorso e da quella di Per_2 pubblicazione della presente sentenza;
Contr
5) a partire dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento ordinario di la somma di 200,00 euro mensili;
tra le spese in Per_3 oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
6) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per previamente Per_3 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. pagina 6 di 7 Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
7) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
8) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in CP_1 Parte_1 complessivi 4.000,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° ottobre 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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