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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MARTINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANTONI LETIZIA ( ) PIAZZA SAN FRANCESCO 27 51100 C.F._2
PISTOIA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO 27 51100 PISTOIApresso il difensore avv. BRUNI MARTINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._3 CP_2 C.F._4 domiciliato in presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi , successivamente riuniti ha convenuto in giudizio Parte_1
l' proponendo Controparte_3
opposizione avverso:
- l'avviso di addebito n. 341 2022 0003428263000 notificato in data 23 agosto 2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.050,01 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 10.2020 al 12.2020 ( proc n. 644/2024);
- l'avviso di addebito n. 341 2022 0006927790000 notificato in data 25 gennaio 2023, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di 3.196,25 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.2021 al 12.2021 ( proc n. 660/2024).
A sostegno di entrambe le opposizioni ha allegato di esercitare attività di amministratore unico e legale rappresentante della società avente ad oggetto attività di servizi Parte_2
degli studi odontoiatrici, e di non partecipare al lavoro aziendale, svolgendo egli solo le attività tipiche del legale rappresentante e amministratore d'azienda, sicché la contribuzione pretesa da non era dovuta. Ha chiesto quindi annullarsi entrambi gli avvisi di addebito opposti e CP_1
1 condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, sostenendo che il CP_1
ricorrente, presta la propria attività lavorativa in modo prevalente nella società amministrata, ove non vi sono altre persone incaricate con mansioni di tipo gestorio, svolgendo pertanto funzioni organizzative e direttive necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, sussistendo quindi i presupposti per l'imposizione contributiva. Pertanto, nel merito ha chiesto di respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto
Effettuata la riunione, le cause sono state istruite tramite audizione di testi e sono state decise seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L' art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'interpretazione consolidata della norma da parte della Suprema Corte è nel senso che :
-la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966);
- il suddetto requisito deve essere accertato in senso “relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività
Pa aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)” ( così Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181 in motivazione);
2 - occorre dunque un'attività diversa e distinguibile dall'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale l'amministratore è già iscritto alla Gestione separata (cfr CP_1
v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n.
35181, Cass. civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945), funzioni che implicano “ una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta (no ndr ), a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439 in motivazione, conf Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020,
n. 12280). attraverso il compimento non di soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore
“la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240 in motivazione) essendo riconducibile alle competenze dell'amministratore l'assolvimento di compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l' assunzione di dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759);
- l'attività lavorativa comportante l'obbligo contributivo è finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439 in motivazione), e si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, svolgendo un'attività necessaria nel processo produttivo aziendale ( cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012).
Nel caso di specie, è pacifico che il sia socio unico e amministratore della società Pt_1 [...]
Parte_2
La questione controversa attiene alla partecipazione personale del suddetto socio-amministratore nell'attività della società.
l' ( cui competeva il relativo onere cfr Cass civ. 4/10/12, n. 16197) non ha fornito la prova CP_1
della circostanza contestata dal ricorrente, limitandosi a valorizzare il fatto che in azienda non vi sia personale dipendente e desumendone che il ricorrente si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa.
Tale ricostruzione, del tutto astratta, risulta smentita, in concreto, dalla dichiarazione testimoniale di il quale ha riferito di essere il direttore sanitario del Centro Testimone_1
3 Medico condotto dalla società amministrata dal e di occuparsi personalmente della Pt_1
gestione delle attività del Centro insieme al consulente del lavoro, negando ogni partecipazione ed interessamento del Pt_1
Irrilevante appare la circostanza relativa alla data nella quale il ha assunto la qualifica Tes_1
di direttore sanitario (collocata dal teste prima nel 2022 e poi - dopo aver preso visione dell'atto di conferimento di incarico doc 7 ric- , retrodatata al 2020 cfr verbale udienza del 11.11.2024) atteso che:
a) non vi sono elementi per ritenere la falsità della data apposta sul documento;
b) in ogni caso quant'anche ci si convinca che il possa riferire solo della situazione Tes_1
successiva al 2022 ciò non basta a provare il requisito contestato, non essendovi in atti alcun elemento che chiarisca la natura dell'attività svolta dal ricorrente all'interno della società anteriormente al 2022.
Queste in sintesi le ragioni per le quali si ritiene insussistente l'obbligo contributivo azionato negli avvisi di addebito impugnati .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CP_ accerta l'insussistenza del credito azionato dall' con entrambi gli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, annulla detti avvisi CP_ Condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 86 (43 + 43 ) per
CU e complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 644/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BRUNI MARTINA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SANTONI LETIZIA ( ) PIAZZA SAN FRANCESCO 27 51100 C.F._2
PISTOIA; , elettivamente domiciliato in PIAZZA SAN FRANCESCO 27 51100 PISTOIApresso il difensore avv. BRUNI MARTINA
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLELLA PATRIZIA e dell'avv. IMBRIACI CP_1 P.IVA_1
SILVANO ( ) ; ( ) ; , elettivamente C.F._3 CP_2 C.F._4 domiciliato in presso il difensore avv. COLELLA PATRIZIA
Parte resistente
.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con separati ricorsi , successivamente riuniti ha convenuto in giudizio Parte_1
l' proponendo Controparte_3
opposizione avverso:
- l'avviso di addebito n. 341 2022 0003428263000 notificato in data 23 agosto 2022, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di € 1.050,01 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 10.2020 al 12.2020 ( proc n. 644/2024);
- l'avviso di addebito n. 341 2022 0006927790000 notificato in data 25 gennaio 2023, con il quale gli è stato intimato il pagamento dell'importo di 3.196,25 a titolo di contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Commercianti per il periodo dal 1.2021 al 12.2021 ( proc n. 660/2024).
A sostegno di entrambe le opposizioni ha allegato di esercitare attività di amministratore unico e legale rappresentante della società avente ad oggetto attività di servizi Parte_2
degli studi odontoiatrici, e di non partecipare al lavoro aziendale, svolgendo egli solo le attività tipiche del legale rappresentante e amministratore d'azienda, sicché la contribuzione pretesa da non era dovuta. Ha chiesto quindi annullarsi entrambi gli avvisi di addebito opposti e CP_1
1 condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Si è costituito in giudizio l' che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, sostenendo che il CP_1
ricorrente, presta la propria attività lavorativa in modo prevalente nella società amministrata, ove non vi sono altre persone incaricate con mansioni di tipo gestorio, svolgendo pertanto funzioni organizzative e direttive necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, sussistendo quindi i presupposti per l'imposizione contributiva. Pertanto, nel merito ha chiesto di respingere tutte le domande in quanto infondate in fatto e in diritto
Effettuata la riunione, le cause sono state istruite tramite audizione di testi e sono state decise seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
L' art. 29 comma 1 della L. 03/06/1975, n. 160, come sostituito dall'art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662, dispone quanto segue: “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
L'interpretazione consolidata della norma da parte della Suprema Corte è nel senso che :
-la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza è requisito imprescindibile per far sorgere l'obbligo contributivo (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021,
n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966);
- il suddetto requisito deve essere accertato in senso “relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività
Pa aziendale costituente l'oggetto sociale della (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore)” ( così Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181 in motivazione);
2 - occorre dunque un'attività diversa e distinguibile dall'esercizio delle funzioni dell'amministratore, per il quale l'amministratore è già iscritto alla Gestione separata (cfr CP_1
v. Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280, nonché Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021, n.
35181, Cass. civ. Sez. Lavoro 14/05/2020, n. 8945), funzioni che implicano “ una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta (no ndr ), a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 10/08/2023, n. 24439 in motivazione, conf Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020,
n. 12280). attraverso il compimento non di soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore
“la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ.
Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240 in motivazione) essendo riconducibile alle competenze dell'amministratore l'assolvimento di compiti quali l'attività di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l' assunzione di dipendenti (Cass. civ. Sez Lavoro Ord.
27/01/2021, n. 1759);
- l'attività lavorativa comportante l'obbligo contributivo è finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez.
Lavoro 10/08/2023, n. 24439 in motivazione), e si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, svolgendo un'attività necessaria nel processo produttivo aziendale ( cfr Cass. Sez. L, Sentenza n. 11804 del 12/07/2012).
Nel caso di specie, è pacifico che il sia socio unico e amministratore della società Pt_1 [...]
Parte_2
La questione controversa attiene alla partecipazione personale del suddetto socio-amministratore nell'attività della società.
l' ( cui competeva il relativo onere cfr Cass civ. 4/10/12, n. 16197) non ha fornito la prova CP_1
della circostanza contestata dal ricorrente, limitandosi a valorizzare il fatto che in azienda non vi sia personale dipendente e desumendone che il ricorrente si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa.
Tale ricostruzione, del tutto astratta, risulta smentita, in concreto, dalla dichiarazione testimoniale di il quale ha riferito di essere il direttore sanitario del Centro Testimone_1
3 Medico condotto dalla società amministrata dal e di occuparsi personalmente della Pt_1
gestione delle attività del Centro insieme al consulente del lavoro, negando ogni partecipazione ed interessamento del Pt_1
Irrilevante appare la circostanza relativa alla data nella quale il ha assunto la qualifica Tes_1
di direttore sanitario (collocata dal teste prima nel 2022 e poi - dopo aver preso visione dell'atto di conferimento di incarico doc 7 ric- , retrodatata al 2020 cfr verbale udienza del 11.11.2024) atteso che:
a) non vi sono elementi per ritenere la falsità della data apposta sul documento;
b) in ogni caso quant'anche ci si convinca che il possa riferire solo della situazione Tes_1
successiva al 2022 ciò non basta a provare il requisito contestato, non essendovi in atti alcun elemento che chiarisca la natura dell'attività svolta dal ricorrente all'interno della società anteriormente al 2022.
Queste in sintesi le ragioni per le quali si ritiene insussistente l'obbligo contributivo azionato negli avvisi di addebito impugnati .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
CP_ accerta l'insussistenza del credito azionato dall' con entrambi gli avvisi di addebito opposti e, per l'effetto, annulla detti avvisi CP_ Condanna l' a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 86 (43 + 43 ) per
CU e complessivi € 2350 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali.
Sentenza resa a seguito di udienza di discussione svoltasi nelle forme di cui all'art 127 ter cpc.
Firenze, 12 gennaio 2025
Il Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia
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