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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/10/2024, n. 3862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3862 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12253/2018 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29.10.2024 alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza tramite Teams, sono comparsi per parte attrice l'avv. Giomo Elena in sostituzione dell'avv. Mion e per parte convenuta l'avv. Flavia Pastore in sostituzione dell'avv. Scaramella. E' presente personalmente il signor
[...]
CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni già precisate alla scorsa udienza.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti si riportano agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate e contestano quanto reciprocamente dedotto.
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12553/2018 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Matteo Mion del foro di Padova, c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2 nei confronti di c.f. , con gli Avv.ti Immacolata Di Stani, c.f. Controparte_1 C.F._3
, e Roberto Scaramella, c.f. C.F._4 C.F._5
Oggetto: risarcimento danno extracontrattuale.
• osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale “svolgimento del processo”;
• ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
• osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
• che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
• richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente
o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti".
• richiamato il contenuto costitutivo dell'atto introduttivo e quello ostativo/impeditivo della comparsa di costituzione;
• letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
• viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via principale:
Accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del fatto lesivo per cui è Controparte_1 causa, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella misura che risulterà dall'istruttoria o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice. In via istruttoria:
- Lo scrivente chiede ammettersi prova per testi indicando quali testimoni , residente in [...]
Albignasego, via Filzi n. 17, sui capitoli da 1 a 5, 9 e 10, e il Carabiniere in servizio Testimone_2 presso la Stazione Carabinieri di Cavarzere (VE), Via Giacomo Matteotti, 42, sui capitoli da 6 a 9. 1) Vero che in data 3.09.2016 si trovava nella spiaggia “Lido del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia (VE) assieme a ? Parte_1
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, alle ore 15.30 circa Parte_1 si trovava in piedi sul bagnasciuga?
3) Vero che nelle circostanze sopra dette giocava a palla con un amico in prossimità Controparte_1 di ? Parte_1
4) Vero che cercando di intercettare la palla, urtava facendola Controparte_1 Parte_1 cadere a terra?
5) Vero che il le cadeva sopra? CP_1
6) Vero che Lei, in data 3.09.2016, era in servizio presso lo stabilimento balneare “Spiaggia del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia?
7) Vero che il nelle circostanze indicate nei capitoli precedenti, ammetteva in sua presenza di CP_1 aver urtato e fatto cadere l'attrice precipitandole sopra?
8) Vero che lo stesso dichiarava di essere responsabile della caduta della e forniva le proprie Pt_1 generalità?
9) Vero che a seguito del sinistro faticava a camminare e veniva trasportata mediante Parte_1 autoambulanza al Pronto Soccorso di Chioggia?
10) Vero che a seguito del sinistro l'attrice era impossibilitata a svolgere le quotidiane attività e necessitava di assistenza? In subordine, il patrocinio attoreo richiede disporsi l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c..
- Lo scrivente chiede altresì disporsi Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice al fine di accertare se vi è nesso di causa tra i fatti descritti e i danni lamentati, l'invalidità biologica permanente e temporanea, il grado di sofferenza conseguita alle lesioni riportate, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale della danneggiata, nonché su quella lavorativa sia essa specifica attuale oppure generica futura, la necessità di assistenza medica o paramedica futura, la congruità delle spese sostenute e da sostenersi, con riserva di specificazione del quesito e di nomina del proprio consulente tecnico all'udienza all'uopo fissata.
- Lo stesso chiede all'Ill.mo Giudice adito di essere autorizzato al deposito del CD-ROM contenente gli esami strumentali di tutti gli accertamenti effettuati dall'attrice (TAC del 12.09.2016, RMN rachide lombosacrale del 21.09.2016 i cui referti sono stati depositati sub doc. 1, radiografia colonna lombosacrale del 2.09.2019, RM colonna cervicale del 14.04.2018 e del 22.06.2019 sub doc. 7), attesa l'impossibilità di effettuare il deposito telematico a causa del volume degli stessi eccedente la dimensione consentita.
- Lo stesso dichiara di non accettare contraddittorio alcuno su circostanze nuove, tardive ed inammissibili. pagina 3 di 6 In ogni caso:
Oltre rivalutazione e interessi dal saldo all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e di competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente ex art. 93 c.p.c”.
Parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
“In via preliminare
1. Accertare e dichiarare, l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Taranto;
2. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 del c.p.c., la nullità dell'atto di citazione notificato da parte attrice, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° e 4° comma del c.p.c., ovvero per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per mancanza della quantificazione delle somme rivendicate sia a titolo di danno non patrimoniale che a titolo di danno patrimoniale.
Nel merito In via principale
2. Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità extracontrattuale nei confronti della SI.ra
è addebitale al SI. , per assenza del nesso di causalità sia materiale Parte_1 Controparte_1 che giuridico tra la condotta del SI. e l'evento lesivo lamentato e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice afferenti al danno patrimoniale e non patrimoniale. In via subordinata
1. Nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del
[...] e l'evento lesivo accorso alla SI.ra , si richiede al Giudice, previo CP_1 Parte_1 accertamento dell'esistenza di una patologia degenerativa delle vertebre della colonna vertebrale della SI.ra , di determinare il grado di incidenza che la condotta del abbia Parte_1 CP_1 avuto sulla lesione accertata e, per l'effetto, procedere alla riduzione del danno integrale risarcibile in favore del danneggiante anche in via equitativa art. 1226 del c.c.;
2. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Narrava la SI che il giorno 3.09.2016, alle ore 15.30 circa, allorchè si trovava sul Parte_1 bagnasciuga della spiaggia “Lido del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia (VE), veniva improvvisamente urtata dal signor rovinando a terra. L'attrice riferiva di aver Controparte_1 accusato dopo la caduta un forte dolore alla zona lombare e di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chioggia dove i sanitari ponevano diagnosi di “dorsalgia post traumatica e 7 giorni di prognosi”, nel mentre i successivi accertamenti specialistici evidenziavano, più gravemente, la frattura della seconda vertebra sacrale.
Il danno veniva ricondotto ad una invalidità permanente nella misura del 7-8%, un danno biologico temporaneo di 60 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e ulteriori 15 giorni al 25% e una sofferenza di grado lieve-medio per il periodo di malattia e per i postumi permanenti.
A fronte della pretesa attorea, il convenuto contestava la dinamica dei fatti e la riconducibilità delle lesioni lamentate dall'attrice all'urto avvenuto con l'attrice ed in ogni caso la loro quantificazione. Eccepiva, in diritto, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Taranto, quale foro di residenza del convenuto, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'atto di citazione, con riferimento all'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c.. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della CTU medica sulla persona dell'attrice e quindi veniva chiamata all'udienza del 25.06.2024 per la precisazione delle pagina 4 di 6 conclusioni e quindi veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
**** Applicando nel caso di specie il principio c.d. della ragione più liquida (ex multis Cass. 9309/2020), in forza del quale è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, pur essendo quest'ultima successiva rispetto alle altre questioni da trattare, pare opportuno esaminare direttamente il merito della vicenda, tralasciando le eccezioni svolte in via pregiudiziale. E' indubbio che nel caso di specie si dibatte in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c.. Come noto, nella responsabilità extracontrattuale rimane a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche la colpa dell'autore, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.). Ciò implica, in altre parole, la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta.
A fondamento dell'azione l'attrice ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione il signor mentre stava giocando a pallone sul bagnasciuga, l'aveva urtat CP_1 violentemente, rovinandole addosso e causandole la frattura della vertebra.
Invero, dal complesso delle prove testimoniali e considerata anche la documentazione in atti non risulta dimostrato il fatto storico posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale come invocata da parte attrice.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che il signor stesse o meno giocando a calcio o a CP_1 pallavolo sul bagnasciuga, non vi è prova né del fatto che il signor tenendo una condotta CP_1 imprudente, abbia “violentemente urtato” la SI , né che le sia caduto addosso, circostanze Pt_1 che potrebbero causalmente giustificare la grave lesione – ovvero la frattura della seconda vertebra sacrale – di cui si duole l'attrice.
Infatti, se pure è vero, ed è ammesso anche dallo stesso convenuto, che si è verificato un urto tra quest'ultimo e la SI , le risultanze delle prove testimoniali conducono a ritenere che si sia Pt_1 verificato incidentalmente e senza determinante responsabilità in capo al convenuto. Il teste unica persona presente all'occorso, in ordine alla dinamica dell'evento ha Tes_3 confermato la versione dei fatti fornita da parte convenuta, ovvero che lo scontro tra l'attrice ed il convenuto era avvenuto accidentalmente mentre quest'ultimo stava passeggiando sul bagnasciuga, e quindi in difetto di condotta illecita, e che l'impatto era 'spalla con spalla' e che non vi era stata alcuna caduta rovinosa del convenuto sulla persona dell'attrice. Il teste ha testualmente affermato: “noi stavamo camminando in una direzione, la SI stava camminando per i fatti suoi e si è scontrata con non si erano visti l'un l'altra. Sia lei che cadevano per terra”; ed ancora, più CP_1 CP_1 precisamente sulle modalità dell'impatto: “la SI e hanno urtato spalla con spalla”, la CP_1 SI “alla fine si è alzata da sola. Non si è lamentata di dolori particolari”, “c'erano altre Pt_1 persone che passeggiavano sul bagnasciuga, non è intervenuto nessuno perché il fatto non era clamoroso”. Deve poi darsi atto che non risulta in atti alcun verbale di polizia né altro rilievo delle autorità, pure intervenute sul posto qualche ora dopo il sinistro su richiesta dell'attrice e che hanno provveduto unicamente all'identificazione del convenuto.
Di contro, in ordine alla testimonianza della SI , va evidenziato che la stessa ha Testimone_1 riferito che stava sotto l'ombrellone posto in terza fila al momento dell'evento, e quindi, considerando la conformazione dei luoghi, lontana dal bagnasciuga, luogo dell'occorso. Merita poi rilievo, ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste, oltre al rapporto parentale con l'attrice e la giovane età al momento del fatto, la circostanza che la stessa, dopo aver visto la madre subire un violento urto dal pagina 5 di 6 convenuto, da cui, vale rammentare, sarebbe derivata secondo la prospettazione attorea, una frattura ad una vertebra, ha dichiarato di non essersi alzata dal lettino per soccorrere la madre, e ciò con la motivazione: “ non sono andata ad aiutare mia mamma perché non mi ero resa conto della gravita della situazione”. Appare del tutto plausibile che la ragazza, laddove avesse visto la madre coinvolta in un evento grave al punto da causarle una frattura alla schiena, avrebbe prontamente reagito, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, il teste aveva riferito di essere stato l'unico ad assistere allo scontro e che la Tes_3 SI era stata accompagnata dal stesso all'ombrellone, ove si trovava la figlia che Pt_1 CP_1 dormiva.
Va poi evidenziato che il certificato del Pronto Soccorso emesso nell'immediatezza del sinistro riportava che la paziente “cadeva a terra dopo scontro con una persona”, così dovendosi ritenere descritto ai sanitari l'evento da parte dell'attrice, senza alcun riferimento a condotte illeciti compiute da terzi. Peraltro, vale considerare che la diagnosi e la prognosi del Pronto Soccorso era di “dorsalgia post traumatica e 7 giorni di prognosi”, sicchè, in difetto di prova del verificarsi dell'evento, ed in particolare delle modalità di caduta dell'attrice, non risulta dimostrato, a nulla rilevando le dichiarazioni proveniente dalla medesima attrice rese al CTU, come la denunciata frattura possa causalmente ricollegarsi allo scontro che ha visto coinvolto il signor In altre parole, indubbio CP_1 il verificarsi dello scontro tra le parti, secondo le risultanze delle prove testimoniali avvenuta con impatto spalla contro spalla, non vi è evidenza di come la caduta della SI possa averle Pt_1 determinato l'asserita frattura sacrale.
Ciò posto, non risulta che i fatti provati a carico del signor costituiscano un fatto illecito, fonte CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. di obbligazione al risarcimento del danno nei confronti della SI . Pt_1
La domanda di parte attrice va pertanto rigettata.
Nella liquidazione delle spese di lite, la circostanza che si sia resa necessaria approfondita attività istruttoria per la valutazione sulla fondatezza della pretesa può giustificare la compensazione delle spese, comprese quelle di CTP. Purtuttavia, non si può non tener conto della condotta processuale del convenuto, il quale si è più volte reso disponibile alla conciliazione della lite, sicchè, a fronte dell'esito della causa, pare opportuno porre in capo all'attrice le spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite, anche di CTP;
- pone definitivamente in capo a parte attrice le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 29.10.2024.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12253/2018 tra
Parte_1
ATTRICE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 29.10.2024 alle ore 9.30, innanzi al dott. Silvia Zeminian, in videoconferenza tramite Teams, sono comparsi per parte attrice l'avv. Giomo Elena in sostituzione dell'avv. Mion e per parte convenuta l'avv. Flavia Pastore in sostituzione dell'avv. Scaramella. E' presente personalmente il signor
[...]
CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni già precisate alla scorsa udienza.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti si riportano agli atti ed in particolare alle note conclusive depositate e contestano quanto reciprocamente dedotto.
Il Giudice dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 15.00 al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Silvia Zeminian
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Zeminian ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12553/2018 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Matteo Mion del foro di Padova, c.f. Parte_1 C.F._1
C.F._2 nei confronti di c.f. , con gli Avv.ti Immacolata Di Stani, c.f. Controparte_1 C.F._3
, e Roberto Scaramella, c.f. C.F._4 C.F._5
Oggetto: risarcimento danno extracontrattuale.
• osservato, in via preliminare, che il novellato art. 132 c.p.c. richiede, ai fini della sufficienza dell'apparato giustificativo della decisione, solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, esonerando dal tradizionale “svolgimento del processo”;
• ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
• osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
• che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
• richiamata adesivamente la Cassazione a Sezioni Unite (n. 642 del 16/01/2015), secondo la quale “nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente
o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti".
• richiamato il contenuto costitutivo dell'atto introduttivo e quello ostativo/impeditivo della comparsa di costituzione;
• letti gli atti di causa ed esaminati i documenti prodotti dalle parti;
• viste le conclusioni delle parti e letto l'art. 281 sexies c.p.c., si decide come segue pagina 2 di 6 CONCLUSIONI
Parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni)
“In via principale:
Accertata e dichiarata la responsabilità di nella causazione del fatto lesivo per cui è Controparte_1 causa, condannare lo stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'odierna attrice nella misura che risulterà dall'istruttoria o in quella maggiore o minore ritenuta equa dal Giudice. In via istruttoria:
- Lo scrivente chiede ammettersi prova per testi indicando quali testimoni , residente in [...]
Albignasego, via Filzi n. 17, sui capitoli da 1 a 5, 9 e 10, e il Carabiniere in servizio Testimone_2 presso la Stazione Carabinieri di Cavarzere (VE), Via Giacomo Matteotti, 42, sui capitoli da 6 a 9. 1) Vero che in data 3.09.2016 si trovava nella spiaggia “Lido del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia (VE) assieme a ? Parte_1
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, alle ore 15.30 circa Parte_1 si trovava in piedi sul bagnasciuga?
3) Vero che nelle circostanze sopra dette giocava a palla con un amico in prossimità Controparte_1 di ? Parte_1
4) Vero che cercando di intercettare la palla, urtava facendola Controparte_1 Parte_1 cadere a terra?
5) Vero che il le cadeva sopra? CP_1
6) Vero che Lei, in data 3.09.2016, era in servizio presso lo stabilimento balneare “Spiaggia del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia?
7) Vero che il nelle circostanze indicate nei capitoli precedenti, ammetteva in sua presenza di CP_1 aver urtato e fatto cadere l'attrice precipitandole sopra?
8) Vero che lo stesso dichiarava di essere responsabile della caduta della e forniva le proprie Pt_1 generalità?
9) Vero che a seguito del sinistro faticava a camminare e veniva trasportata mediante Parte_1 autoambulanza al Pronto Soccorso di Chioggia?
10) Vero che a seguito del sinistro l'attrice era impossibilitata a svolgere le quotidiane attività e necessitava di assistenza? In subordine, il patrocinio attoreo richiede disporsi l'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 c.p.c..
- Lo scrivente chiede altresì disporsi Ctu medico-legale sulla persona dell'attrice al fine di accertare se vi è nesso di causa tra i fatti descritti e i danni lamentati, l'invalidità biologica permanente e temporanea, il grado di sofferenza conseguita alle lesioni riportate, l'incidenza delle lesioni sulla sfera psichica e relazionale della danneggiata, nonché su quella lavorativa sia essa specifica attuale oppure generica futura, la necessità di assistenza medica o paramedica futura, la congruità delle spese sostenute e da sostenersi, con riserva di specificazione del quesito e di nomina del proprio consulente tecnico all'udienza all'uopo fissata.
- Lo stesso chiede all'Ill.mo Giudice adito di essere autorizzato al deposito del CD-ROM contenente gli esami strumentali di tutti gli accertamenti effettuati dall'attrice (TAC del 12.09.2016, RMN rachide lombosacrale del 21.09.2016 i cui referti sono stati depositati sub doc. 1, radiografia colonna lombosacrale del 2.09.2019, RM colonna cervicale del 14.04.2018 e del 22.06.2019 sub doc. 7), attesa l'impossibilità di effettuare il deposito telematico a causa del volume degli stessi eccedente la dimensione consentita.
- Lo stesso dichiara di non accettare contraddittorio alcuno su circostanze nuove, tardive ed inammissibili. pagina 3 di 6 In ogni caso:
Oltre rivalutazione e interessi dal saldo all'effettivo soddisfo e con vittoria di spese e di competenze legali del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente ex art. 93 c.p.c”.
Parte convenuta: come da foglio di precisazione delle conclusioni.
“In via preliminare
1. Accertare e dichiarare, l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Taranto;
2. accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art.164 del c.p.c., la nullità dell'atto di citazione notificato da parte attrice, per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, 3° e 4° comma del c.p.c., ovvero per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e per mancanza della quantificazione delle somme rivendicate sia a titolo di danno non patrimoniale che a titolo di danno patrimoniale.
Nel merito In via principale
2. Accertare e dichiarare che nessuna responsabilità extracontrattuale nei confronti della SI.ra
è addebitale al SI. , per assenza del nesso di causalità sia materiale Parte_1 Controparte_1 che giuridico tra la condotta del SI. e l'evento lesivo lamentato e, per Controparte_1 l'effetto, rigettare tutte le domande di parte attrice afferenti al danno patrimoniale e non patrimoniale. In via subordinata
1. Nella denegata ipotesi di riconoscimento dell'esistenza del nesso causale tra la condotta del
[...] e l'evento lesivo accorso alla SI.ra , si richiede al Giudice, previo CP_1 Parte_1 accertamento dell'esistenza di una patologia degenerativa delle vertebre della colonna vertebrale della SI.ra , di determinare il grado di incidenza che la condotta del abbia Parte_1 CP_1 avuto sulla lesione accertata e, per l'effetto, procedere alla riduzione del danno integrale risarcibile in favore del danneggiante anche in via equitativa art. 1226 del c.c.;
2. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Narrava la SI che il giorno 3.09.2016, alle ore 15.30 circa, allorchè si trovava sul Parte_1 bagnasciuga della spiaggia “Lido del Carabiniere” a Sottomarina di Chioggia (VE), veniva improvvisamente urtata dal signor rovinando a terra. L'attrice riferiva di aver Controparte_1 accusato dopo la caduta un forte dolore alla zona lombare e di essere stata trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Chioggia dove i sanitari ponevano diagnosi di “dorsalgia post traumatica e 7 giorni di prognosi”, nel mentre i successivi accertamenti specialistici evidenziavano, più gravemente, la frattura della seconda vertebra sacrale.
Il danno veniva ricondotto ad una invalidità permanente nella misura del 7-8%, un danno biologico temporaneo di 60 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e ulteriori 15 giorni al 25% e una sofferenza di grado lieve-medio per il periodo di malattia e per i postumi permanenti.
A fronte della pretesa attorea, il convenuto contestava la dinamica dei fatti e la riconducibilità delle lesioni lamentate dall'attrice all'urto avvenuto con l'attrice ed in ogni caso la loro quantificazione. Eccepiva, in diritto, l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Taranto, quale foro di residenza del convenuto, e la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'atto di citazione, con riferimento all'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c.. La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove orali e l'espletamento della CTU medica sulla persona dell'attrice e quindi veniva chiamata all'udienza del 25.06.2024 per la precisazione delle pagina 4 di 6 conclusioni e quindi veniva rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
**** Applicando nel caso di specie il principio c.d. della ragione più liquida (ex multis Cass. 9309/2020), in forza del quale è consentito al Giudice di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, pur essendo quest'ultima successiva rispetto alle altre questioni da trattare, pare opportuno esaminare direttamente il merito della vicenda, tralasciando le eccezioni svolte in via pregiudiziale. E' indubbio che nel caso di specie si dibatte in tema di responsabilità ex art. 2043 c.c.. Come noto, nella responsabilità extracontrattuale rimane a carico del danneggiato l'onere di dimostrare la ricorrenza del fatto illecito in tutte le sue componenti e quindi anche la colpa dell'autore, secondo la regola generale per cui chi fa valere un diritto deve provarne tutti i fatti costitutivi della sua pretesa (art. 2697 c. c.). Ciò implica, in altre parole, la prova del fatto dannoso, del nesso di causalità e della colpa che costituisce, insieme, criterio di collegamento e di imputazione, strumento di individuazione del responsabile e di valutazione della sua condotta.
A fondamento dell'azione l'attrice ha dedotto che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione il signor mentre stava giocando a pallone sul bagnasciuga, l'aveva urtat CP_1 violentemente, rovinandole addosso e causandole la frattura della vertebra.
Invero, dal complesso delle prove testimoniali e considerata anche la documentazione in atti non risulta dimostrato il fatto storico posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale come invocata da parte attrice.
Infatti, a prescindere dalla circostanza che il signor stesse o meno giocando a calcio o a CP_1 pallavolo sul bagnasciuga, non vi è prova né del fatto che il signor tenendo una condotta CP_1 imprudente, abbia “violentemente urtato” la SI , né che le sia caduto addosso, circostanze Pt_1 che potrebbero causalmente giustificare la grave lesione – ovvero la frattura della seconda vertebra sacrale – di cui si duole l'attrice.
Infatti, se pure è vero, ed è ammesso anche dallo stesso convenuto, che si è verificato un urto tra quest'ultimo e la SI , le risultanze delle prove testimoniali conducono a ritenere che si sia Pt_1 verificato incidentalmente e senza determinante responsabilità in capo al convenuto. Il teste unica persona presente all'occorso, in ordine alla dinamica dell'evento ha Tes_3 confermato la versione dei fatti fornita da parte convenuta, ovvero che lo scontro tra l'attrice ed il convenuto era avvenuto accidentalmente mentre quest'ultimo stava passeggiando sul bagnasciuga, e quindi in difetto di condotta illecita, e che l'impatto era 'spalla con spalla' e che non vi era stata alcuna caduta rovinosa del convenuto sulla persona dell'attrice. Il teste ha testualmente affermato: “noi stavamo camminando in una direzione, la SI stava camminando per i fatti suoi e si è scontrata con non si erano visti l'un l'altra. Sia lei che cadevano per terra”; ed ancora, più CP_1 CP_1 precisamente sulle modalità dell'impatto: “la SI e hanno urtato spalla con spalla”, la CP_1 SI “alla fine si è alzata da sola. Non si è lamentata di dolori particolari”, “c'erano altre Pt_1 persone che passeggiavano sul bagnasciuga, non è intervenuto nessuno perché il fatto non era clamoroso”. Deve poi darsi atto che non risulta in atti alcun verbale di polizia né altro rilievo delle autorità, pure intervenute sul posto qualche ora dopo il sinistro su richiesta dell'attrice e che hanno provveduto unicamente all'identificazione del convenuto.
Di contro, in ordine alla testimonianza della SI , va evidenziato che la stessa ha Testimone_1 riferito che stava sotto l'ombrellone posto in terza fila al momento dell'evento, e quindi, considerando la conformazione dei luoghi, lontana dal bagnasciuga, luogo dell'occorso. Merita poi rilievo, ai fini della valutazione sull'attendibilità del teste, oltre al rapporto parentale con l'attrice e la giovane età al momento del fatto, la circostanza che la stessa, dopo aver visto la madre subire un violento urto dal pagina 5 di 6 convenuto, da cui, vale rammentare, sarebbe derivata secondo la prospettazione attorea, una frattura ad una vertebra, ha dichiarato di non essersi alzata dal lettino per soccorrere la madre, e ciò con la motivazione: “ non sono andata ad aiutare mia mamma perché non mi ero resa conto della gravita della situazione”. Appare del tutto plausibile che la ragazza, laddove avesse visto la madre coinvolta in un evento grave al punto da causarle una frattura alla schiena, avrebbe prontamente reagito, il che non è avvenuto nel caso di specie.
Peraltro, il teste aveva riferito di essere stato l'unico ad assistere allo scontro e che la Tes_3 SI era stata accompagnata dal stesso all'ombrellone, ove si trovava la figlia che Pt_1 CP_1 dormiva.
Va poi evidenziato che il certificato del Pronto Soccorso emesso nell'immediatezza del sinistro riportava che la paziente “cadeva a terra dopo scontro con una persona”, così dovendosi ritenere descritto ai sanitari l'evento da parte dell'attrice, senza alcun riferimento a condotte illeciti compiute da terzi. Peraltro, vale considerare che la diagnosi e la prognosi del Pronto Soccorso era di “dorsalgia post traumatica e 7 giorni di prognosi”, sicchè, in difetto di prova del verificarsi dell'evento, ed in particolare delle modalità di caduta dell'attrice, non risulta dimostrato, a nulla rilevando le dichiarazioni proveniente dalla medesima attrice rese al CTU, come la denunciata frattura possa causalmente ricollegarsi allo scontro che ha visto coinvolto il signor In altre parole, indubbio CP_1 il verificarsi dello scontro tra le parti, secondo le risultanze delle prove testimoniali avvenuta con impatto spalla contro spalla, non vi è evidenza di come la caduta della SI possa averle Pt_1 determinato l'asserita frattura sacrale.
Ciò posto, non risulta che i fatti provati a carico del signor costituiscano un fatto illecito, fonte CP_1 ai sensi dell'art. 2043 c.c. di obbligazione al risarcimento del danno nei confronti della SI . Pt_1
La domanda di parte attrice va pertanto rigettata.
Nella liquidazione delle spese di lite, la circostanza che si sia resa necessaria approfondita attività istruttoria per la valutazione sulla fondatezza della pretesa può giustificare la compensazione delle spese, comprese quelle di CTP. Purtuttavia, non si può non tener conto della condotta processuale del convenuto, il quale si è più volte reso disponibile alla conciliazione della lite, sicchè, a fronte dell'esito della causa, pare opportuno porre in capo all'attrice le spese della CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o comunque assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite, anche di CTP;
- pone definitivamente in capo a parte attrice le spese di CTU.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante ed allegazione al verbale.
Così deciso in Venezia, 29.10.2024.
Il Giudice dott. Silvia Zeminian
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