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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/10/2025, n. 7451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7451 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela Ammendola,
a seguito di udienza di discussione del 09.10.2025 tenuta con modalità scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato in data 18.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28124/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Cianniello, giusta procura alle Parte 1
liti in atti
Ricorrente
,in persona del legale rappresentante Controparte 1
p.t. con sede legale in Napoli alla Piazza L. Miraglia n. 2
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro esponendo di lavorare alle dipendenze della Controparte 2 in servizio presso il
Presidio Ospedaliero AOU L. Vanvitelli di Napoli - Centro Storico, con qualifica e livello indicati nelle allegate buste paga ("collaboratore professionale sanitario infermiere” Cat. D livello 1) come da declaratorie del CCNL per il personale della Sanità Pubblica;
di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno su cinque giorni settimanali;
che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla Controparte 1 resistente;
che, tuttavia, per la prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva a riconoscere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000
(successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che in particolare per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31.12.2023 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla stampa cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui
"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte 2 rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso ha prestato lavoro per il numero di ore rispettivamente indicate, e dichiararsi il proprio diritto, ex art. 9 dell'Accordo
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL
Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannarsi la [...]
CP 2 al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 1737,84 come da conteggi allegati in ricorso, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Fissata udienza di discussione al 18.09.2025 la Controparte_2 benchè regolarmente evocata in giudizio non si costituiva.
A seguito di udienza di discussione del 09.10.2025 tenuta con modalità scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art
9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 - integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui:
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento 3 3 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo".
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Inoltre proprio l'evoluzione della contrattazione collettiva in materia conferma l'orientamento, ormai prevalente e consolidato di cui si è detto, avendo testualmente previsto la cumulabilità delle indennità in parola a partire dal 2022. Le predette disposizioni contrattuali difatti sono consacrate a livello interpretativo dal C.c.n.l. stipulato il 2 novembre 2022, per il triennio 2019 – 2021, atteso che, per la prima volta le parti all'art. 106, rubricato «Indennità di turno, di servizio notturno e festivo», hanno testualmente convenuto per il cumulo delle indennità, prevedendo dapprima ai commi 3 e 4 che: «3.
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde»; e precisando al successivo comma 5 che: «Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)» nonché stabilendo espressamente al comma 6 che «Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)>>; al comma 7 stabilendo poi che «Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano,
a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018>>.
Tanto precisato, nel caso di specie, acclarata l'applicabilità dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018, (già art. 9 del CCNL 2001), provato documentalmente dalla parte ricorrente l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate infrasettimanali festive indicate in ricorso mediante la produzione in giudizio dei cartellini marcatempo, va poi rammentato che, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione
(nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Contr Tale prova non è stata offerta dalla resistente stante la scelta di restare contumace.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, deve ritenersi che l'art. 9 del CCNL
2001 e succ. mod. non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni, e dunque si è in presenza di un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui se la facoltà di scelta
- spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta. Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla CP_1 resistente che, però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza, vista la scelta di restare contumace.
L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione, considerata la scelta dell' Controparte_3 di restare contumace, comporta l'accoglimento della domanda, atteso che per la quantificazione del dovuto ben possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto basati sulle previsioni contrattuali e sui valori già utilizzati in busta paga, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche. La Controparte 2 va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1737,84 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della Controparte_2 nella misura di cui in dispositivo, calcolata in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti le controversie in materia di lavoro ricomprese nello scaglione di valore da 1.100 fino a 5200,00 euro, senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018 per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2023 e condanna, per l'effetto, la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1737,84 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 515,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Così deciso, Napoli 18.10.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Daniela Ammendola,
a seguito di udienza di discussione del 09.10.2025 tenuta con modalità scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, ha pronunciato in data 18.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 28124/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Cianniello, giusta procura alle Parte 1
liti in atti
Ricorrente
,in persona del legale rappresentante Controparte 1
p.t. con sede legale in Napoli alla Piazza L. Miraglia n. 2
Resistente contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024 il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro esponendo di lavorare alle dipendenze della Controparte 2 in servizio presso il
Presidio Ospedaliero AOU L. Vanvitelli di Napoli - Centro Storico, con qualifica e livello indicati nelle allegate buste paga ("collaboratore professionale sanitario infermiere” Cat. D livello 1) come da declaratorie del CCNL per il personale della Sanità Pubblica;
di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno su cinque giorni settimanali;
che, nel rispetto dell'organizzazione del lavoro datoriale, ha espletato talvolta la propria attività lavorativa in giorni festivi infrasettimanali, in quanto rientrante nella normale articolazione dei turni lavorativi predisposta dalla Controparte 1 resistente;
che, tuttavia, per la prestazione lavorativa resa in un giorno festivo infrasettimanale, la resistente non provvedeva a riconoscere né il riposo compensativo né la maggiorazione di cui all'art. 9 del CCNL 20 settembre 2000
(successivamente art. 29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018); che in particolare per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 31.12.2023 ha prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali risultanti dalla stampa cartellino ed analiticamente indicati in ricorso per ciascuno degli anni considerati;
di non avere goduto in tale periodo del riposo compensativo né di avere percepito alcuna retribuzione per il lavoro straordinario contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, secondo cui
"l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
Su tali premesse, richiamate le norme collettive succedutesi a regolamentazione della fattispecie nonché i principi enunciati nella pronuncia della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021, ha convenuto in lite la Controparte 2 rassegnando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso ha prestato lavoro per il numero di ore rispettivamente indicate, e dichiararsi il proprio diritto, ex art. 9 dell'Accordo
Integrativo del CCNL Comparto Sanità del 07.04.1999 e del successivo art. 29, comma 6, del CCNL
Sanità triennio 2016- 2018, a percepire il relativo compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
per l'effetto, condannarsi la [...]
CP 2 al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 1737,84 come da conteggi allegati in ricorso, ovvero a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Fissata udienza di discussione al 18.09.2025 la Controparte_2 benchè regolarmente evocata in giudizio non si costituiva.
A seguito di udienza di discussione del 09.10.2025 tenuta con modalità scritta ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa è stata decisa con sentenza le cui motivazioni di seguito si illustrano.
****
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art
9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 - integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui:
"l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505 del
2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore.
La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento 3 3 accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo".
La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire
15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
In ultimo, con il CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
Il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le citate pronunce della S.C. hanno ritenuto che la tesi secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 CCNL 20 settembre 2001, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre
2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.
16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Inoltre proprio l'evoluzione della contrattazione collettiva in materia conferma l'orientamento, ormai prevalente e consolidato di cui si è detto, avendo testualmente previsto la cumulabilità delle indennità in parola a partire dal 2022. Le predette disposizioni contrattuali difatti sono consacrate a livello interpretativo dal C.c.n.l. stipulato il 2 novembre 2022, per il triennio 2019 – 2021, atteso che, per la prima volta le parti all'art. 106, rubricato «Indennità di turno, di servizio notturno e festivo», hanno testualmente convenuto per il cumulo delle indennità, prevedendo dapprima ai commi 3 e 4 che: «3.
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde»; e precisando al successivo comma 5 che: «Le indennità di cui al presente articolo compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'ordinario sviluppo del turno. L'attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, ferme restanti le indennità di cui ai commi 3 e 4, alternativamente: a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario di cui all'art. 47, comma 8 (lavoro straordinario); c) l'applicazione dell'art. 48 (Banca delle ore)» nonché stabilendo espressamente al comma 6 che «Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro)>>; al comma 7 stabilendo poi che «Le indennità di cui al presente articolo sostituiscono e disapplicano,
a decorrere dall'1 gennaio 2023, le indennità per particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 86, commi 3, 4, 7, 12, 13 e 14 del CCNL 21.5.2018>>.
Tanto precisato, nel caso di specie, acclarata l'applicabilità dell'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018, (già art. 9 del CCNL 2001), provato documentalmente dalla parte ricorrente l'espletamento della prestazione lavorativa nelle giornate infrasettimanali festive indicate in ricorso mediante la produzione in giudizio dei cartellini marcatempo, va poi rammentato che, in tema di adempimento delle obbligazioni, l'onere della prova dell'estinzione del debito grava sul debitore. La Cassazione
(nn. 7993/2010, 6205/2010 ed altre) ha costantemente affermato che, in tema di prova dell' inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l' adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell' inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell' altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Contr Tale prova non è stata offerta dalla resistente stante la scelta di restare contumace.
Come precisato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, deve ritenersi che l'art. 9 del CCNL
2001 e succ. mod. non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni, e dunque si è in presenza di un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore. Ne consegue l'applicazione degli articoli 1284 e ss c.c. ed in particolare dell' art. 1287 c.c., secondo cui se la facoltà di scelta
- spetta al creditore e questi non la eserciti nel termine stabilito - la scelta stessa passa al debitore, nonché l'art. 1289 c.c., secondo cui la liberazione del debitore dall'obbligazione si verifica solo se una delle due prestazioni diviene impossibile per colpa del creditore. L'art 9 del CCNL sopra citato non subordina il diritto all'indennità alla previa richiesta della giornata di riposo prevedendo l'alternatività tra le forme di ristoro della maggior gravosità dell'attività svolta. Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla CP_1 resistente che, però, non ha allegato prima ancora che provato di aver provveduto di conseguenza, vista la scelta di restare contumace.
L'assenza di prova di adempimento dell'obbligazione, considerata la scelta dell' Controparte_3 di restare contumace, comporta l'accoglimento della domanda, atteso che per la quantificazione del dovuto ben possono essere utilizzati i conteggi attorei in quanto basati sulle previsioni contrattuali e sui valori già utilizzati in busta paga, metodologicamente corretti e privi di omissioni logiche. La Controparte 2 va, pertanto, condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 1737,84 oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate per metà in ragione della natura seriale del giudizio e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono a carico della Controparte_2 nella misura di cui in dispositivo, calcolata in applicazione dei parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti le controversie in materia di lavoro ricomprese nello scaglione di valore da 1.100 fino a 5200,00 euro, senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dott. ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara il diritto del ricorrente a percepire il compenso di cui all'art. 29 comma 6 del CCNL 2016-
2018 per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 1.01.2021 al 31.12.2023 e condanna, per l'effetto, la Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente del compenso maturato per la detta causale, pari a complessivi euro 1737,84 oltre interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al soddisfo;
2) compensa per metà le spese del giudizio e condanna la resistente Controparte 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida in euro 515,00 oltre IVA, CPA, spese forfettarie e rimborso C.U., con attribuzione al difensore antistatario.
Si comunichi.
Così deciso, Napoli 18.10.2025
Il GL
Dott.ssa Daniela Ammendola