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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/10/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5069/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.7.2025, assunto in decisione in data 14.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AU IA BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Filippo Turati 8;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Giuseppina Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza
(MB), Via Venezia 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Santa Sofia (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(Atto n. 31 - parte II - serie B - anno 2005 - Comune di Santa Sofia, FC);
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso Pt_2 gli stessi e residenza anagrafica coincidente con quella della madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al collocamento paritetico del minore, le parti concordano che il figlio alternerà la sua presenza Pt_2 presso l'abitazione di ciascuno dei genitori di settimana in settimana, dalla domenica pomeriggio (entro l'ora di cena) alla successiva domenica pomeriggio (entro l'ora di cena), con decorrenza dalla settimana successiva al deposito del presente ricorso: il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in funzione di loro eventuali specifiche esigenze – in particolare, di natura professionale – e delle preminenti esigenze del minore.
Le parti convengono, altresì, che – indipendentemente dall'alternanza settimanale di cui al presente punto – il figlio avvicenderà la giornata di Natale, di anno in anno, con l'uno e con l'altro genitore, prevedendosi Pt_2 che il minore trascorrerà la giornata di Natale del corrente anno 2025 con il padre.
Infine, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza estiva pari a due Pt_2 settimane consecutive, che le parti dovranno concordare entro la fine del mese di Aprile di ogni anno.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio . Pt_2
4) In ragione del collocamento paritetico del figlio di cui al precedente punto 2), ciascuno dei genitori Pt_2 contribuirà al di lui mantenimento in maniera diretta ed alternata.
5) I genitori si faranno carico in ragione del 70%, per quanto riguarda la madre, e del 30%, per quanto riguarda il padre, delle spese straordinarie afferenti al figlio , secondo le voci di spesa di cui alle Linee Pt_2
Guida del Tribunale di Monza, note alle parti e che qui si allegano (cfr. doc. 3 – Linee Guida del Tribunale di Monza).
6) Le detrazioni d'imposta per i figli a carico, così come ogni ulteriore vantaggio fiscale connesso e/o conseguente ad ogni spesa e/o onere sostenuta/o nell'interesse del minore, saranno godute/i da entrambi i pagina 2 di 6 genitori, in misura pari al 50% ciascuno se relative/i a spese di natura ordinaria ed in misura pari al 70%, per quanto riguarda la madre, e del 30%, per quanto riguarda il padre, se relative/i a spese di natura straordinaria.
Il cd. assegno unico e universale sarà ripartito tra entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
7) La casa coniugale, sita a Carate Brianza (MB), Via dei Pioppi 6, con le relative pertinenze, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla stessa con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti, eccetto il banco da falegname, la credenza di zia e la cassaforte in ferro verde. In caso di vendita della casa Pt_3 coniugale, i beni mobili di proprietà esclusiva del signor (libreria soggiorno, poltrona, divano, tenda Parte_2 esterna da sole, letto matrimoniale e macchina tagliaerba) verranno a lui riconsegnati.
Si dà atto che il marito ha già rilasciato detta casa e che egli completerà l'asporto dei suoi effetti e beni personali entro il termine del corrente anno 2025.
Il marito si obbliga sin d'ora a trasferire la propria residenza anagrafica, parimenti, entro la fine del corrente anno 2025.
8) La signora verserà al signor la somma mensile di Euro 500,00 Parte_1 Parte_2
(Euro cinquecento/00) a titolo di contributo al di lui mantenimento, a far tempo dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sino alla pubblicazione della sentenza di divorzio, oggetto del presente ricorso, dopodiché detto contributo cesserà.
Tale versamento sarà eseguito in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascuno dei mesi di cui sopra, a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente, intestato al marito: IBAN
[...] presso BCC di Besana Brianza.
9) Ad integrale estinzione di tutti i pregressi rapporti dare/avere tra le parti ed a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa – dedotta e/o deducibile, esercitata e/o esercitabile – del signor Parte_2 al riguardo, la signora si impegna sin d'ora a versare a quest'ultimo, che si impegna sin d'ora Parte_1 ad accettarla, la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Tale somma sarà versata, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di cui al precedente punto 8).
10) Le parti riconoscono vicendevolmente che, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'integrale e puntuale adempimento di quanto ivi previsto, hanno interamente regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale, così ritenendosi soddisfatte e dichiarando di nulla avere più a pretendere reciprocamente per tutti i titoli di cui al presente procedimento.
11) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio . Pt_2
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
12) Il signor riconosce che il conto corrente identificato da IBAN Parte_2
[...] presso Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui in premessa, benché cointestato, è pagina 3 di 6 stato alimentato solo e soltanto con risorse provenienti dalla signora rispetto alle quali Parte_1 dichiara di non vantare alcuna pretesa: pertanto, il marito si obbliga, a semplice richiesta della moglie, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché tale cointestazione sia rimossa e/o il conto corrente de quo sia estinto, con rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine al relativo saldo.
13) Le parti si impegnano sin d'ora ad estinguere il c/c 1621815.001 presso Bank Vontobel AG di cui in premessa – cointestato ed alimentato da entrambi – ed a ripartire il relativo saldo in misura pari al 50% ciascuna;
a tal fine, la signora si impegna a riversare sul conto corrente di cui al precedente Parte_1 punto 8) la quota parte spettante al marito, entro tre giorni dal ricevimento sul suo conto corrente dell'importo complessivo pervenuto dalla banca svizzera.
14) I coniugi riconoscono reciprocamente di non vantare alcuna pretesa in relazione a qualsivoglia bene immobile o mobile – ivi comprese le quote di partecipazione sociale, i conti correnti ed i portafogli investimenti – di proprietà (anche qualora condivisa con terzi) dell'altra.
15) Il cane denominato “Bella” di razza Labrador, di proprietà della signora sarà collocato Parte_1 in misura paritetica presso l'abitazione delle parti, vacanze comprese, tranne diverso accordo preso di volta in volta, accompagnando il figlio nell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 2). Pt_2
16) La signora si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al signor Parte_1 Parte_2 la proprietà del ciclomotore, marca Kymco, targato EH33054, di cui in premessa, entro il termine del mese di deposito del presente ricorso, con ogni connesso e/o conseguente costo od onere ad esclusivo carico del marito.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
24.9.2005 a Santa Sofia;
- Dall'unione è nato in data [...]. Pt_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 14.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.7.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Pt_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.7.2025 da
[...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in data 24.9.2005 in Santa Sofia, prendendo atto delle
[...] condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Santa Sofia, per le annotazioni di legge (atto n. 7 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
LA ON
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa LA ON Presidente rel.
Dott.ssa Michela Benedetta Bordieri Giudice
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
21.7.2025, assunto in decisione in data 14.10.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con l'avvocato Parte_1 C.F._1
AU IA BE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Filippo Turati 8;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 con l'avvocato Giuseppina Colombo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carate Brianza
(MB), Via Venezia 10;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
- pronunciare la separazione personale dei coniugi signori e ai Parte_1 Parte_2 sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ.;
- ordinare al Comune di Santa Sofia (FC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(Atto n. 31 - parte II - serie B - anno 2005 - Comune di Santa Sofia, FC);
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti
CONDIZIONI della separazione:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritetico presso Pt_2 gli stessi e residenza anagrafica coincidente con quella della madre, con la precisazione che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente per le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione.
Quanto al collocamento paritetico del minore, le parti concordano che il figlio alternerà la sua presenza Pt_2 presso l'abitazione di ciascuno dei genitori di settimana in settimana, dalla domenica pomeriggio (entro l'ora di cena) alla successiva domenica pomeriggio (entro l'ora di cena), con decorrenza dalla settimana successiva al deposito del presente ricorso: il tutto salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, in funzione di loro eventuali specifiche esigenze – in particolare, di natura professionale – e delle preminenti esigenze del minore.
Le parti convengono, altresì, che – indipendentemente dall'alternanza settimanale di cui al presente punto – il figlio avvicenderà la giornata di Natale, di anno in anno, con l'uno e con l'altro genitore, prevedendosi Pt_2 che il minore trascorrerà la giornata di Natale del corrente anno 2025 con il padre.
Infine, ciascuno dei genitori potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza estiva pari a due Pt_2 settimane consecutive, che le parti dovranno concordare entro la fine del mese di Aprile di ogni anno.
3) Le decisioni di maggiore interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio . Pt_2
4) In ragione del collocamento paritetico del figlio di cui al precedente punto 2), ciascuno dei genitori Pt_2 contribuirà al di lui mantenimento in maniera diretta ed alternata.
5) I genitori si faranno carico in ragione del 70%, per quanto riguarda la madre, e del 30%, per quanto riguarda il padre, delle spese straordinarie afferenti al figlio , secondo le voci di spesa di cui alle Linee Pt_2
Guida del Tribunale di Monza, note alle parti e che qui si allegano (cfr. doc. 3 – Linee Guida del Tribunale di Monza).
6) Le detrazioni d'imposta per i figli a carico, così come ogni ulteriore vantaggio fiscale connesso e/o conseguente ad ogni spesa e/o onere sostenuta/o nell'interesse del minore, saranno godute/i da entrambi i pagina 2 di 6 genitori, in misura pari al 50% ciascuno se relative/i a spese di natura ordinaria ed in misura pari al 70%, per quanto riguarda la madre, e del 30%, per quanto riguarda il padre, se relative/i a spese di natura straordinaria.
Il cd. assegno unico e universale sarà ripartito tra entrambi i genitori in misura pari al 50% ciascuno.
7) La casa coniugale, sita a Carate Brianza (MB), Via dei Pioppi 6, con le relative pertinenze, di proprietà esclusiva della moglie, viene assegnata alla stessa con i mobili, gli arredi e i corredi ivi esistenti, eccetto il banco da falegname, la credenza di zia e la cassaforte in ferro verde. In caso di vendita della casa Pt_3 coniugale, i beni mobili di proprietà esclusiva del signor (libreria soggiorno, poltrona, divano, tenda Parte_2 esterna da sole, letto matrimoniale e macchina tagliaerba) verranno a lui riconsegnati.
Si dà atto che il marito ha già rilasciato detta casa e che egli completerà l'asporto dei suoi effetti e beni personali entro il termine del corrente anno 2025.
Il marito si obbliga sin d'ora a trasferire la propria residenza anagrafica, parimenti, entro la fine del corrente anno 2025.
8) La signora verserà al signor la somma mensile di Euro 500,00 Parte_1 Parte_2
(Euro cinquecento/00) a titolo di contributo al di lui mantenimento, a far tempo dal mese successivo al deposito del presente ricorso e sino alla pubblicazione della sentenza di divorzio, oggetto del presente ricorso, dopodiché detto contributo cesserà.
Tale versamento sarà eseguito in via anticipata, entro il giorno 5 di ciascuno dei mesi di cui sopra, a mezzo di bonifico bancario sul seguente conto corrente, intestato al marito: IBAN
[...] presso BCC di Besana Brianza.
9) Ad integrale estinzione di tutti i pregressi rapporti dare/avere tra le parti ed a definitiva tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa – dedotta e/o deducibile, esercitata e/o esercitabile – del signor Parte_2 al riguardo, la signora si impegna sin d'ora a versare a quest'ultimo, che si impegna sin d'ora Parte_1 ad accettarla, la somma omnicomprensiva di Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).
Tale somma sarà versata, entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente di cui al precedente punto 8).
10) Le parti riconoscono vicendevolmente che, con la sottoscrizione del presente ricorso e con l'integrale e puntuale adempimento di quanto ivi previsto, hanno interamente regolato e definito ogni loro reciproco rapporto di natura economico-patrimoniale, così ritenendosi soddisfatte e dichiarando di nulla avere più a pretendere reciprocamente per tutti i titoli di cui al presente procedimento.
11) I coniugi si prestano reciprocamente l'assenso per il rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, anche per il figlio . Pt_2
PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
12) Il signor riconosce che il conto corrente identificato da IBAN Parte_2
[...] presso Intesa Sanpaolo S.p.A. di cui in premessa, benché cointestato, è pagina 3 di 6 stato alimentato solo e soltanto con risorse provenienti dalla signora rispetto alle quali Parte_1 dichiara di non vantare alcuna pretesa: pertanto, il marito si obbliga, a semplice richiesta della moglie, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché tale cointestazione sia rimossa e/o il conto corrente de quo sia estinto, con rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine al relativo saldo.
13) Le parti si impegnano sin d'ora ad estinguere il c/c 1621815.001 presso Bank Vontobel AG di cui in premessa – cointestato ed alimentato da entrambi – ed a ripartire il relativo saldo in misura pari al 50% ciascuna;
a tal fine, la signora si impegna a riversare sul conto corrente di cui al precedente Parte_1 punto 8) la quota parte spettante al marito, entro tre giorni dal ricevimento sul suo conto corrente dell'importo complessivo pervenuto dalla banca svizzera.
14) I coniugi riconoscono reciprocamente di non vantare alcuna pretesa in relazione a qualsivoglia bene immobile o mobile – ivi comprese le quote di partecipazione sociale, i conti correnti ed i portafogli investimenti – di proprietà (anche qualora condivisa con terzi) dell'altra.
15) Il cane denominato “Bella” di razza Labrador, di proprietà della signora sarà collocato Parte_1 in misura paritetica presso l'abitazione delle parti, vacanze comprese, tranne diverso accordo preso di volta in volta, accompagnando il figlio nell'alternanza settimanale di cui al precedente punto 2). Pt_2
16) La signora si impegna a trasferire, a titolo gratuito, al signor Parte_1 Parte_2 la proprietà del ciclomotore, marca Kymco, targato EH33054, di cui in premessa, entro il termine del mese di deposito del presente ricorso, con ogni connesso e/o conseguente costo od onere ad esclusivo carico del marito.
pagina 4 di 6 Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Parte_2
24.9.2005 a Santa Sofia;
- Dall'unione è nato in data [...]. Pt_2
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 14.10.2025;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli ( , 27.7.2010) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato Pt_2 contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 21.7.2025 da
[...] ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, Parte_1 Parte_2 così dispone:
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 he hanno contratto matrimonio in data 24.9.2005 in Santa Sofia, prendendo atto delle
[...] condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Santa Sofia, per le annotazioni di legge (atto n. 7 parte II serie A);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16.10.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente est.
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