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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/06/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 giugno 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 429 c.p.c..; rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che entro il termine fissato le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1236 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso, ope legis P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ed elettivamente domiciliato presso Pt_1
i suoi uffici siti in al Corso XVIII Agosto, n. 46 Pt_1
- APPELLANTE -
E
(C.F. ) CP_1 C.F._1
- APPELLATO CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 227/2021 del Giudice di Pace di Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.05.2021 proponeva opposizione CP_1
avverso l'ordinanza di ingiunzione nr. 0021886, prot. Uscita del 22/03/202, Classifica:
055.01 della prefettura di notificata il 13.04.2021 emanata a seguito di verbale Pt_1
di contestazione n. PZCS04-30 elevato in data 15 aprile 2020 alle ore 18:49 dai CC della Stazione di Rivello (PZ), con il quale gli veniva contestata la violazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 prevista dal
DPCM del 22 marzo 2020 art. 1 comma 1 lett. “a”.
In particolare, il predetto verbale veniva elevato in quanto “si CP_1
spostava con un mezzo in assenza di comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o di motivi di salute, all'interno del Comune (DPCM 22 marzo 2020)”.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione per i seguenti motivi: 1) illegittimità del DPCM del 22 marzo 2020 emanato in palese violazione dell'art. 13 della Costituzione italiana;
2) illegittimità della dichiarazione – in data 31/01/2020 – dello stato di emergenza da parte del
Consiglio dei Ministri in palese violazione dell'art. 78 della Costituzione italiana;
3) illegittimità per genericità del DPCM che si presume violato e tollerante prassi applicativa da parte della;
4) mancata commissione della violazione Parte_1
contestata da parte del ricorrente;
5) carenza di motivazione;
6) eccessiva onerosità della sanzione. Pertanto, concludeva chiedendo all'adito Giudice di Pace, previa sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, di annullare l'ordinanza di ingiunzione oggetto di opposizione, con vittoria di spese.
Con memoria difensiva pervenuta in data 16.07.2021 si costituiva in giudizio la contestando l'avversa opposizione, eccependo in via preliminare Parte_1
la tardività del ricorso e nel merito chiedendo il rigetto della stessa poiché il provvedimento prefettizio risultava legittimamente adottato e sufficientemente motivato rispondendo in modo esauriente ai requisiti di legge, nonché fondato su diposizioni di legge non in contrasto con la costituzione, con vittoria di spese.
Con la sentenza n. 227/2021, oggi gravata, il Giudice di Pace di Lagonegro accoglieva il ricorso, per l'effetto, annullava l'ordinanza di ingiunzione opposta e compensava le spese del giudizio. In particolare, il Giudice di prime cure, in rito dava atto della tempestività del ricorso proposto da e nel merito riteneva fondata CP_1
e assorbente tutti i motivi di opposizione la doglianza relativa alla illegittimità dell'ordinanza poiché emessa sulla base del DPCM del 9.03.2020 adottato in violazione dell'art. 13 della Costituzione.
Nel dettaglio, osservava il Giudice di Pace che il provvedimento governativo, stabilendo un divieto assoluto e generale di spostamento al di fuori della propria abitazione con la previsione di specifiche eccezioni, configurava una sanzione restrittiva della libertà personale, che dalla lettura dell'art. 13 Cost. poteva essere adottata solo su motivato provvedimento dell'autorità giudiziaria. Richiamando altresì diverse pronunce di merito, in particolare del Giudice di Pace di Frosinone (sent. N.
819/2020 del 15.07.2020), il Giudice di prime cure dichiarava l'illegittimità del DPCM del 9.03.2020 per violazione dell'art. 13 della Costituzione con conseguente disapplicazione del DPCM ai sensi dell'art. 5 l.2248/1865 All. E.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Parte_1
che, con un unico motivo di appello, ha eccepito: “d) Manifesta
[...]
irragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli articoli 13; 16; 77, comma 2 e comma 3, Cost. dell'art. 134 Cost., art. 101, comma 2, Cost.”, chiedendo l'accoglimento dello stesso e, in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare valida e legittima l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese.
Acquisito il fascicolo di primo grado, l'udienza del 20.12.2022 veniva rinviata ex art. 181 c.p.c. per mancata comparizione delle parti. Alla successiva udienza dell'11.07.2023, viste le note scritte depositate dall'appellante, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di ritenuta la causa matura per la CP_1
decisione, il Giudice dichiarava la contumacia di e rinviava per la CP_1
discussione al 17.09.2024.
L'appello è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente considerato vigente al momento della condotta di il DPCM del 9.03.2020, lo ha ritenuto incostituzionale CP_1 (per violazione dell'art. 13 Cost.) e di conseguenza lo ha disapplicato.
Al riguardo occorre rilevare che il verbale di contestazione è stato elevato dai CC della
Stazione di Ravello (Pz) il 15.04.2020, in un momento in cui il DPCM del 9.03.2020 non aveva più efficacia per espressa previsione del successivo DPCM 10 aprile 2020
(art. 8 commi 1 e 2), attuativo del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020, in vigore dal 14.04.2020.
La riprova di quanto appena detto è fornita dal contenuto stesso del provvedimento opposto che ha irrogato la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 19 del 25 marzo 2020.
Risulta, quindi, da censurare l'intero impianto motivazionale del Giudice di prime cure con il relativo accoglimento del ricorso e annullamento del provvedimento adottato ed
è da ritenersi pienamente legittima, di conseguenza, l'irrogazione della sanzione nei confronti di per aver disatteso il divieto di uscire dalla propria CP_1
abitazione senza giustificato motivo, in base alla normativa correttamente applicabile al momento della commissione dell'infrazione.
In effetti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 stabilisce che “per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-
19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2”; il comma 2 precisa, appunto, che, “ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza
e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso”, una o più tra le misure ivi elencate;
ed infine l'art. 2, comma 1, specifica che “Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”. Pertanto, individuando le ulteriori misure limitative alla libertà personale e di circolazione il predetto decreto ha disposto, tra l'altro, il divieto di “allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora, se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio, o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni”, previsione che appare con evidenza conforme ai princìpi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi di decessi.
Nel caso di specie al momento della contestazione della violazione CP_1
“riferiva di essere in transito da Rivello a Lagonegro, per accompagnare tale [omissis] presso la propria abitazione” (cfr verbale di contestazione n. PZCS04-30), senza null'altro specificare;
quindi lo spostamento dell'appellato non risultava rispondere a esigenze lavorative, né a situazione di urgenza, né a motivi di salute o ad altre specifiche ragioni, e deve, pertanto, ritenersi non giustificato e dunque considerata legittima la sanzione irrogata.
Tale legittimità è da riconoscersi anche alla luce delle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 198/2021 e n. 127/2022 con le quali la Consulta ha sciolto ogni dubbio circa la conformità a Costituzione dell'azione governativa sia con riferimento al meccanismo di gestione della pandemia in base alla natura degli strumenti utilizzati
(decreti-legge e DPCM) sia con rifermento alle misure restrittive adottate.
In particolare, la sentenza n. 198/2021 ha affrontato e deciso la questione della legittimità della previsione - ex d.l. n. 19/2020 - dei DPCM quali strumenti attuativi delle fonti primarie, dichiarando infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. l, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020. Secondo il Giudice rimettente l'interlocuzione tra decreto-legge e DPCM avrebbe violato il principio di tipicità delle fonti primarie del diritto (posto che l'esercizio della funzione legislativa può essere delegata al Governo solo per mezzo di una legge-delega e che deve essere esercitata attraverso decreti legislativi) «al di fuori dell'unica ipotesi di emergenza costituzionalmente rilevante, quella dello stato di guerra». Questo dubbio è confluito in una denuncia di incostituzionalità per violazione degli articoli 76, 77 e 78 della
Costituzione da parte degli articoli 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020. La questione è stata giudicata dalla Corte infondata, sulla base della tassatività delle misure di contenimento menzionate dal decreto-legge n. 19 del 2020 che, secondo la
Corte, tipizzando il contenuto dei provvedimenti attuativi, avrebbe conformato in senso amministrativo la discrezionalità attribuita al Presidente del Consiglio. In altri termini e richiamando espressamente il contenuto della sentenza in oggetto, la Corte afferma:
“La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorità di Governo
l'assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l'attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale. In sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste.” L'elemento centrale del ragionamento della Corte è, quindi, la tassatività degli interventi che va valutata unitamente alle altre garanzie introdotte dal predetto decreto-legge quali un'interlocuzione più frequente e strutturata con il Parlamento, l'introduzione dei requisiti di “adeguatezza e proporzionalità” quali criteri di esercizio della discrezionalità attribuita al Presidente del Consiglio, il coinvolgimento del Comitato tecnico-scientifico e la vigenza per “periodi predeterminati” dei DPCM.
Nella successiva sentenza n. 127/2022, inoltre, il Giudice delle leggi ha dichiarato non fondata la questione di legittimità della c.d. quarantena obbligatoria in riferimento all'art. 13 della Cost. poiché ritenuta misura limitativa della libertà di circolazione e non della libertà personale. La Corte partendo da una ricognizione della propria giurisprudenza si è occupata di chiarire il discrimine tra fattispecie ricadenti sotto la tutela dell'art. 13 Cost. e ipotesi rientranti nell'alveo dell'art. 16 Cost. In particolare, ha richiamato la sentenza n. 68 del 1964 secondo la quale i “motivi di sanità” permettono alla legge, ai sensi dell'art. 16 Cost., di limitare in via generale la libertà di circolazione delle persone e possono giungere fino alla “necessità di isolare individui affetti da malattie contagiose”, come appunto avvenuto con le disposizioni che hanno introdotto la misura della quarantena obbligatoria. Prosegue, inoltre, affermando che un indice certo per poter ricondurre le misure restrittive che intervengono sulla libertà di circolazione nell'alveo delle garanzie ex art. 13 Cost. sia costituito dall'elemento della coercizione fisica che si accompagna alla misura, aggiungendosi a quello dell'obbligatorietà, nonché all'assoggettamento totale della persona all'altrui potere che compromette la libertà morale degli individui (sent. N. 30/1962) imponendo loro una “sorta di degradazione giuridica”, tutti elementi assenti nelle misure restrittive in oggetto.
Pertanto, conseguenza logica di tale ricostruzione è che la sanzione irrogata a carico di deve ritenersi senz'altro legittima. CP_1
La sentenza impugnata, quindi, va integralmente riformata con conseguente riconoscimento della piena legittimità del provvedimento impugnato.
La radicale novità della questione, che ha richiesto la pronuncia della Corte
Costituzionale, consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 227/2021 del
Giudice di Pace di Lagonegro, rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione n. 0021886 della;
Parte_1
• Compensa le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Così deciso, in Lagonegro, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco