TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2048
TAR
Ordinanza presidenziale 19 febbraio 2024
>
TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di potere e violazione di legge

    Il Collegio ritiene che l'art. 186, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 conferisca all'ANAC il potere di specificare un modus applicativo dei criteri legali, fornendo uno strumento per assicurare omogeneità e facilitare la negoziazione, senza annullare l'autonomia delle parti.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevolezza e sproporzione

    Il Collegio ritiene che i criteri siano elastici, non vincolanti e lascino un margine decisionale alle parti, potendo essere valorizzati a zero. Gli aumenti percentuali sono limiti massimi a tutela del concessionario, non imposizioni. La determinazione della quota massima del 60% non è automatica.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché la delibera ANAC è stata ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché la delibera ANAC è stata ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono infondate.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Poiché la delibera ANAC è stata ritenuta legittima, anche le note ministeriali che ne fanno applicazione sono infondate.

  • Rigettato
    Ambito di applicazione dell'art. 186 d.lgs. n. 36/2023

    La ricorrente ha espressamente dichiarato che tale questione esula dal thema decidendum del giudizio, circoscrivendo l'oggetto del contendere all'impugnazione della delibera ANAC per vizi propri.

  • Rigettato
    Applicabilità dei criteri generali ai concessionari autostradali

    Il Collegio ritiene che il comma 6 non osti all'applicazione dei criteri generali, purché compatibili e riferiti agli importi dei piani economico-finanziari. La delibera integra le disposizioni del comma 6, non le esclude. La legge n. 193/2024 ha confermato l'applicabilità dell'intervento ANAC anche ai concessionari autostradali.

  • Rigettato
    Inclusione delle prestazioni dirette nella base di calcolo

    Escludere le prestazioni dirette dalla base di calcolo porterebbe all'insussistenza dell'obbligo di esternalizzazione, in contrasto con la finalità della norma di recuperare concorrenzialità.

  • Rigettato
    Irrazionalità e sproporzione dei criteri dimensionali (par. 3.2 e 3.3)

    I criteri non sono irragionevoli, muovono dalla prospettiva che l'incremento della quota è giustificato dall'importo sottratto al mercato. Gli aumenti massimi sono limiti a tutela del concessionario. La valorizzazione a zero è possibile.

  • Rigettato
    Irrazionalità dei criteri relativi all'oggetto della concessione (par. 3.4)

    Le indicazioni contengono soglie massime di valorizzazione a tutela dei concessionari e permettono una valutazione concreta. La maggiore percentuale per lavori e servizi è giustificata dalla standardizzazione e reperibilità sul mercato.

  • Rigettato
    Irrazionalità dei criteri relativi alla durata residua (par. 3.5) e all'epoca di assegnazione (par. 3.6)

    I criteri sono coerenti con la lettera dell'art. 186, comma 2, d.lgs. n. 36/2023.

  • Rigettato
    Irrazionalità dei criteri relativi alle dimensioni economiche del concessionario (par. 3.7)

    La delibera garantisce la possibilità di apprezzare le dimensioni economiche in maniera diversa, nel rispetto della formula 'fino a'.

  • Inammissibile
    Anormalità della previsione ex par. 3.9 lett. b)

    Tale previsione è di favore e espressione di principi di ragionevolezza e proporzionalità, non è contestabile dalla ricorrente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 02/02/2026, n. 2048
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2048
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo