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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2170 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: lesione personale da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Massimo Cavuoto e Ivana Orsini;
- attori – contro
e , rappresentati e difesi dall' avv. Antonella De CP_1 CP_2
Benedittis;
- convenuti–
Nonché contro
, in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro;
- convenuta–
*****
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1311/2022 emessa dal Giudice di pace di Gallipoli il 24.11.2022 e depositata in cancelleria il 24.11.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda.
Si costituiva in appello che chiedeva il rigetto dell'impugnazione Controparte_3
e la conferma della decisione del primo Giudice. Si costituivano, altresì, e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 CP_2
conferma della decisione del primo Giudice.
La causa è stata istruita in forma documentale. Precisate le conclusioni, all'udienza del
10.12.2024, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte e la sentenza del primo Giudice deve, pertanto, essere confermata.
Con tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, l'appellante ha censurato la motivazione del primo Giudice, il quale ha rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola infondata e ritenendo anche che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
I motivi sono infondati.
La ricostruzione fattuale e le motivazioni addotte a sostegno della decisione del Giudice di pace sono infatti corrette e condivise anche dal Tribunale, in quanto il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea sulla scorta di una ricostruzione chiara ed immune da vizi logico- giuridici.
Il Giudice di pace, infatti, ha evidenziato come l'istruttoria espletata non consentiva di ritenere provata la verificazione del sinistro come esposta nell'atto introduttivo.
Infatti, nel procedimento di primo grado veniva espletata CTU al fine di ricostruire la dinamica del sinistro ed appurare se l'urto, come descritto dall'originario attore, fosse o meno compatibile con i danneggi riportati dai veicoli coinvolti.
Sul punto, l'ausiliare del Giudice, pur avendo concluso ritenendo compatibili i danni subiti dal veicolo Vespa Piaggio 50 con la tipologia di sinistro esposta dalle parti, in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte nominati, si è ravveduto circa la causa che ha potuto causare la deformazione del paraurti dell'autovettura e ha rilevato inoltre che CP_4
“…Il predetto paraurti, data la vetustà del mezzo, poteva essere sede di precedenti urti nella medesima zona tali da deformarsi…” ed ancora “la deformata visibile nel fotogramma riproducente il paraurti della è riferibile a forza d'urto di elevata intensità, pertanto non CP_4
imputabile ad un impatto tra il parafango della Vespa e l'autovettura in fase di retromarcia”.
Infine, il consulente nominato si è espresso in termini di possibilità circa l'impatto tra la parte più sporgente del paraurti dell'autovettura e la parte più esposta della Vespa, concludendo che non si potesse escludere che l'eventuale urto, avesse potuto causare la caduta del ciclomotore.
Orbene, le deduzioni del consulente nominato risultano idonee a riconoscere una mera compatibilità “teorica” ma non idonee a ritenere provata la verificazione del sinistro nella realtà. Va quindi ritenuto che le conclusioni a cui è giunto il CTU non erano nel senso di ritenere, ancorché in termini del “più probabile che non”, provata la verificazione del sinistro come rappresentato nell'atto introduttivo.
Con precipuo riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, rispetto alle quali parte appellante si duole della mancata e/o erronea valutazione operata dal primo giudicante, non può farsi a meno di rilevare come queste siano effettivamente tra loro contrastanti.
Posto che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente
a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2016, n. 7623), nella specie, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali non presentino quegli elementi di natura oggettiva e soggettiva tali da ritenere siffatte dichiarazioni pienamente attendibili.
Difatti, sebbene i testi abbiano riferito in merito alla verificazione di un sinistro, tanto non basta a ritenere che lo stesso sia stato provato, atteso che le dichiarazioni presentano, in più parti elementi di eterogeneità risultando tra loro contraddittorie.
In particolare, il teste dichiarava di aver assistito ad un sinistro che “aveva come Testimone_1
protagonista una macchina molto vecchia di colore beige o marroncino chiaro, [...], e una vespa di colore chiaro” e ciò è in evidente contraddizione con quanto invece dichiarato dal teste la quale ha riferito di aver visto “… questa autovettura che faceva retromarcia Testimone_2
per uscire dal parcheggio che urtava un' autovettura” ha precisato altresì che le due auto fossero parcheggiate una davanti all'altra, e infine escludeva la presenza di una moto “non c'era alcuna moto e non c'era alcun ragazzo sulla moto” (cfr. verbali di udienza del 29.04.2021). Un ulteriore elemento di perplessità si evince dalla successiva dichiarazione del teste Tes_1
che ha riferito: “ricordo che la vespa unitamente al suo conducente cadeva sulla destra e ricordo che il ragazzo lamentava dolore al piede […] non ricordo a quale piede, mi pare fosse il sinistro
[…]”. Appare evidente che desti più di qualche perplessità il fatto che il testimone abbia dichiarato che il ragazzo che si trovava sulla vespa accusasse dolore al piede sinistro, nonostante la vespa, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste, sarebbe caduta a terra sul lato destro, condizione che al più avrebbe giustificato un dolore al piede destro.
Alla luce della disamina sin qui svolta, appare manifesta la contraddittorietà delle dichiarazioni innanzi richiamate, pertanto, il Tribunale non può ritenere provata la verificazione del fatto sulla scorta di siffatte dichiarazioni.
In conclusione, per tutti i motivi innanzi esposti, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi del DM 55/2014, in base al valore della domanda ed alle attività concretamente svolte dalle parti.
In considerazione del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2170/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione n. 1311/2022 emessa dal Giudice di pace Gallipoli e depositata il 24.11.2024;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
c) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_5 [...]
, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e CP_2
cap come per legge;
d) Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.03.2025
Il Giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2170 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: lesione personale da
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Massimo Cavuoto e Ivana Orsini;
- attori – contro
e , rappresentati e difesi dall' avv. Antonella De CP_1 CP_2
Benedittis;
- convenuti–
Nonché contro
, in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Giannoccaro;
- convenuta–
*****
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
impugnavano la sentenza n. 1311/2022 emessa dal Giudice di pace di Gallipoli il 24.11.2022 e depositata in cancelleria il 24.11.2022, nella parte in cui ha rigettato la domanda attorea di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ritenendo che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio in ordine ai fatti posti a fondamento della domanda.
Si costituiva in appello che chiedeva il rigetto dell'impugnazione Controparte_3
e la conferma della decisione del primo Giudice. Si costituivano, altresì, e chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la CP_1 CP_2
conferma della decisione del primo Giudice.
La causa è stata istruita in forma documentale. Precisate le conclusioni, all'udienza del
10.12.2024, veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di memorie conclusionali e di replica
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni di seguito esposte e la sentenza del primo Giudice deve, pertanto, essere confermata.
Con tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, l'appellante ha censurato la motivazione del primo Giudice, il quale ha rigettato la sua domanda risarcitoria ritenendola infondata e ritenendo anche che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.
I motivi sono infondati.
La ricostruzione fattuale e le motivazioni addotte a sostegno della decisione del Giudice di pace sono infatti corrette e condivise anche dal Tribunale, in quanto il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea sulla scorta di una ricostruzione chiara ed immune da vizi logico- giuridici.
Il Giudice di pace, infatti, ha evidenziato come l'istruttoria espletata non consentiva di ritenere provata la verificazione del sinistro come esposta nell'atto introduttivo.
Infatti, nel procedimento di primo grado veniva espletata CTU al fine di ricostruire la dinamica del sinistro ed appurare se l'urto, come descritto dall'originario attore, fosse o meno compatibile con i danneggi riportati dai veicoli coinvolti.
Sul punto, l'ausiliare del Giudice, pur avendo concluso ritenendo compatibili i danni subiti dal veicolo Vespa Piaggio 50 con la tipologia di sinistro esposta dalle parti, in sede di risposta alle osservazioni formulate dai consulenti di parte nominati, si è ravveduto circa la causa che ha potuto causare la deformazione del paraurti dell'autovettura e ha rilevato inoltre che CP_4
“…Il predetto paraurti, data la vetustà del mezzo, poteva essere sede di precedenti urti nella medesima zona tali da deformarsi…” ed ancora “la deformata visibile nel fotogramma riproducente il paraurti della è riferibile a forza d'urto di elevata intensità, pertanto non CP_4
imputabile ad un impatto tra il parafango della Vespa e l'autovettura in fase di retromarcia”.
Infine, il consulente nominato si è espresso in termini di possibilità circa l'impatto tra la parte più sporgente del paraurti dell'autovettura e la parte più esposta della Vespa, concludendo che non si potesse escludere che l'eventuale urto, avesse potuto causare la caduta del ciclomotore.
Orbene, le deduzioni del consulente nominato risultano idonee a riconoscere una mera compatibilità “teorica” ma non idonee a ritenere provata la verificazione del sinistro nella realtà. Va quindi ritenuto che le conclusioni a cui è giunto il CTU non erano nel senso di ritenere, ancorché in termini del “più probabile che non”, provata la verificazione del sinistro come rappresentato nell'atto introduttivo.
Con precipuo riferimento alle dichiarazioni testimoniali rese nel giudizio di primo grado, rispetto alle quali parte appellante si duole della mancata e/o erronea valutazione operata dal primo giudicante, non può farsi a meno di rilevare come queste siano effettivamente tra loro contrastanti.
Posto che “in materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente
a motivare una valutazione di inattendibilità” (Cass. civ. Sez. III Sent., 18/04/2016, n. 7623), nella specie, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali non presentino quegli elementi di natura oggettiva e soggettiva tali da ritenere siffatte dichiarazioni pienamente attendibili.
Difatti, sebbene i testi abbiano riferito in merito alla verificazione di un sinistro, tanto non basta a ritenere che lo stesso sia stato provato, atteso che le dichiarazioni presentano, in più parti elementi di eterogeneità risultando tra loro contraddittorie.
In particolare, il teste dichiarava di aver assistito ad un sinistro che “aveva come Testimone_1
protagonista una macchina molto vecchia di colore beige o marroncino chiaro, [...], e una vespa di colore chiaro” e ciò è in evidente contraddizione con quanto invece dichiarato dal teste la quale ha riferito di aver visto “… questa autovettura che faceva retromarcia Testimone_2
per uscire dal parcheggio che urtava un' autovettura” ha precisato altresì che le due auto fossero parcheggiate una davanti all'altra, e infine escludeva la presenza di una moto “non c'era alcuna moto e non c'era alcun ragazzo sulla moto” (cfr. verbali di udienza del 29.04.2021). Un ulteriore elemento di perplessità si evince dalla successiva dichiarazione del teste Tes_1
che ha riferito: “ricordo che la vespa unitamente al suo conducente cadeva sulla destra e ricordo che il ragazzo lamentava dolore al piede […] non ricordo a quale piede, mi pare fosse il sinistro
[…]”. Appare evidente che desti più di qualche perplessità il fatto che il testimone abbia dichiarato che il ragazzo che si trovava sulla vespa accusasse dolore al piede sinistro, nonostante la vespa, secondo quanto dichiarato dallo stesso teste, sarebbe caduta a terra sul lato destro, condizione che al più avrebbe giustificato un dolore al piede destro.
Alla luce della disamina sin qui svolta, appare manifesta la contraddittorietà delle dichiarazioni innanzi richiamate, pertanto, il Tribunale non può ritenere provata la verificazione del fatto sulla scorta di siffatte dichiarazioni.
In conclusione, per tutti i motivi innanzi esposti, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri minimi del DM 55/2014, in base al valore della domanda ed alle attività concretamente svolte dalle parti.
In considerazione del rigetto dell'appello, si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma I-quater, DPR n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2170/2023 r.g., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la decisione n. 1311/2022 emessa dal Giudice di pace Gallipoli e depositata il 24.11.2024;
b) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
c) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e CP_5 [...]
, liquidate in euro 800,00, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e CP_2
cap come per legge;
d) Dichiara parte appellante tenuta a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 27.03.2025
Il Giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi