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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/11/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 806/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN CI, sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. PAOLO MORANDI;
Parte_1
- per la parte convenuta l'avv. ALVARO BARTOLI;
CP_1
- per la parte convenuta +2, nessuno. CP_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva CP_1 conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni come in atti.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 806/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN CI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 806/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_2
), nella loro qualità di eredi di Parte_4 C.F._3 Pt_1
[...]
C.F. ), Persona_1 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Morandi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Amati n. 26, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._5
AR OL del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Viale Pacinotti n. 57, giusta procura in atti;
- parte convenuta - nonché
CP_2 CP_3 CP_4
- parte convenuta contumace -
Oggetto: diritti reali;
usucapione.
2 R.G. 806/2024 * * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiarare l'intervenuta usucapione da parte degli attori Sigg.ri Parte_5
, e , a favore della loro proprietà indicata al
[...] Parte_3 Parte_4 punto 1) della premessa della citazione – ossia appartamento per civile abitazione con legnaia e resede esclusivo facenti parte di un fabbricato di maggiore consistenza con corte comune, posto in località Pian del Meo, Comune di San Marcello Piteglio (PT) (fino al
9.1.17 Comune di Piteglio) e rappresentato al catasto fabbricati di detto Comune, sezione
B, nel foglio 30 dalla particella 14 sub 2, con unita particella 222, categoria A/4 di classe
4, vani 5,5; la corte comune è rappresentata nel medesimo foglio dalla particella 17; vicino orto rappresentato al catasto terreni del Comune di San Marcello Piteglio (PT) nel foglio 30, sez. B, dalla particella 216, seminativo di classe 4, mq. 195, il tutto oggi di proprietà per ½ di e per 1/6 ciascuno di , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e – della servitù di passaggio, pedonale e
[...] Parte_4 carrabile, individuata e descritta al punto 4) di detta premessa, gravante sulla proprietà dei convenuti Sigg.ri , , e , CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 indicata al predetto punto 4) della premessa della citazione, ossia secondo il tracciato della strada che si sviluppa sulla proprietà dei convenuti , , CP_2 CP_3
e , identificata al catasto terreni del Comune di San Marcello CP_1 CP_4
Piteglio (PT), sezione B, nel foglio 30, dalla particella 242, seminativo di classe 4, mq.
180, per 31 metri circa (tratto d – e degli allegati 1 e 2 e 6 alla relazione tecnica prodotta sub a), e più precisamente per circa mt. 15 passa fra vecchi fabbricati, poi piega verso sud per circa 16 metri fino ad arrivare alla corte comune rappresentata dalla citata particella
17;
- in conseguenza, condannare i convenuti , , e CP_2 CP_3 CP_1
ad eliminare qualsiasi elemento teso a diminuire e/o rendere più scomodo CP_4
l'esercizio della predetta servitù di passo da cui è gravata la proprietà dei convenuti
3 R.G. 806/2024 Sigg.ri a favore della proprietà dei Sigg.ri e e quindi ad eliminare CP_1 Pt_1 Pt_3
l'avvallamento indicato al punto 5) della premessa della citazione, mediante collocazione di un griglia o altro idoneo rimedio, in ogni caso in modo che sia consentito il comodo transito veicolare sulla proprietà dei Sigg.ri per raggiungere quella degli attori CP_1
Sigg.ri e indicata al punto 1) della premessa della citazione. Pt_1 Pt_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta CP_1
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, per le ragioni espresse in narrativa, contrariis rejectis, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: omissis;
Vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria, con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e hanno convenuto in giudizio i Parte_1 Persona_1 sig.ri e affinché fosse CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio gravante sulla proprietà dei convenuti e, conseguentemente, affinché questi ultimi fossero condannati alla eliminazione di un avvallamento e di qualunque altro ostacolo compromettente il transito sulla predetta servitù.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- i sig.ri e sono proprietari, ciascuno per la quota di ½, di Persona_1 Parte_1 appartamento per civile abitazione con legnaia e resede esclusivo facente parte di più ampio fabbricato con corte a comune, posto in San Marcello Piteglio, località Pian del Meo
(rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 30, particella 14
4 R.G. 806/2024 sub. 2 con unita particella 222) oltre che di vicino orto (rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 30, sez. B, particella 216);
- in particolare, con contratto del 29/12/1973, il sig. aveva venduto detta Parte_6 proprietà ai sig.ri e - il quale aveva in seguito donato la Persona_1 Parte_7 propria quota alla sig.ra - costituendo in favore della stessa una servitù di passo Parte_1 pedonale e carrabile;
- da allora, pertanto, in favore della suddetta proprietà è stata esercitata in maniera continua, pacifica e pubblica una servitù di passo pedonale e carrabile, la quale si sviluppa secondo il seguente tracciato:
a. dal lato est di via Pian del Meo, subito dopo il civico n. 93 e per un tratto di circa 11 m. la servitù passa su particella in parte di proprietà di e (part. Controparte_5 Parte_8
9) e in parte di proprietà di e (part. 11); Parte_9 Persona_2 proseguendo, entra totalmente nella proprietà (part. 277) effettuando una Parte_10 curva a sinistra su un terreno asfaltato lungo circa 8,50 m. e sbarrata, in epoca successiva al
2008, da un cancello;
b. oltre il predetto cancello, la servitù è esercitata sul confine nord-est di un resede di pertinenza della part. 8 e dell'abitazione (part. 12 sub 7); più in particolare, detto resede è rappresentato in parte dalla part. 196, in parte dall'agio scoperto della part. 8 e in parte da una striscia di terreno che corre lungo il confine con la part. 277, il tutto di proprietà
e la servitù corre per un tratto di circa 38,50 m.-, di cui gli ultimi 14 m. in Parte_10 ripida salita sino ad arrivare al limite della part. 196, costituito da un secondo cancello, successivamente sostituito con una sbarra automatica, della quale gli attori possiedono le chiavi e il telecomando;
c. oltre la predetta sbarra, la servitù di passaggio pedonale e carrabile è stata esercitata in modo continuativo, pacifico e pubblico sulla proprietà dei sig.ri CP_2 CP_3
e (identificata al Catasto Terreni al foglio di mappa
[...] CP_1 CP_4
30, part. 242) per un tratto di circa 31 metri;
più precisamente, per i primi 15 m. passa fra vecchi fabbricati per poi virare verso sud per ulteriori 16 metri e giungere alla corte a comune identificata dalla part. 17.
5 R.G. 806/2024 Tanto chiarito, parte attrice ha dedotto, altresì, che sulla proprietà dei convenuti, oltrepassata la sbarra automatica di cui sopra, sarebbe presente un profondo avvallamento che renderebbe quasi impraticabile il transito con veicoli sul predetto passo.
Ritenuti, quindi, sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della predetta servitù, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2025 si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in CP_1 particolare rilevando la carenza di opere permanenti e segni visibili evidenzianti l'esistenza della dedotta servitù, oltre che la sussistenza di diverso percorso idoneo a raggiungere la proprietà degli attori e insistente sulla pubblica via;
quanto all'esistenza dell'avvallamento, inoltre, parte convenuta ha evidenziato che lo stesso esiste sin dalla edificazione dei fabbricati circostanti e sarebbe stato realizzato con funzione di raccolta e scolo delle acque piovane dei terreni soprastanti.
Tanto premesso e considerato, pertanto, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27/01/2025 si sono costituiti in giudizio i sig.ri , e , quali eredi della sig.ra Parte_2 Parte_3 Parte_4
deceduta in data 20/12/2024, facendo proprie le difese già svolte da parte Parte_1 attrice.
Infine, nonostante la ritualità della notifica, i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_4 non si sono costituiti nel presente giudizio, rimanendo contumaci.
[...]
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
6 R.G. 806/2024 1. Parte attrice domanda l'accertamento dell'esistenza di servitù di passo – pedonale e carrabile - insistente sul fondo di proprietà di parte convenuta in forza di usucapione maturata per possesso ventennale;
trattasi, in particolare, del tratto di percorso che, dalla sbarra posizionata sul confine della particella 196 – di proprietà - si snoda su Parte_10 terreno di proprietà dei sig.ri e CP_2 CP_3 CP_1 CP_4
(identificato al Catasto Terreni del Comune di San Marcello al foglio di mappa 30, part. 242) per una lunghezza di circa 31 metri, passando, per i primi 15 metri, fra vecchi fabbricati, per poi virare verso sud per ulteriori 16 metri e giungere, infine, alla corte a comune identificata dalla particella 17.
Ebbene, tanto premesso, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Occorre ricordare, innanzitutto, che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 8158/2012).
A ciò si aggiunga che l'acquisto per usucapione di servitù apparente - il solo possibile ai sensi dell'art. 1061 c.c. - presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, essendo necessario un “quid pluris” che dimostri la specifica destinazione (Cass. Civ. n. 1794/2022; Cass. Civ. n. 10289/2017).
Ebbene, nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, con conseguente rigetto della domanda di usucapione formulata.
7 R.G. 806/2024 Invero, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice non consentono di ritenere dimostrato un esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto - per il tempo utile ad usucapire - del passaggio sopra descritto, essendo le stesse generiche, prive di riferimenti temporali specifici e rilasciate, per lo più, da soggetti che frequentano i luoghi per cui è causa solo saltuariamente.
In particolare, il teste vicino di casa degli attori, ha dichiarato di aver visto il Tes_1 sig. e sua moglie transitare per il passo de quo “tutte le volte che venivano a Parte_7
Pian del Meo”; tuttavia, con riferimento specifico agli odierni attori (e agli eredi della sig.ra
, il teste ha rilasciato dichiarazioni incerte, ipotetiche, temporalmente non Parte_1 circostanziate (“Può essere che abbia visto anche e sono passati tanti Pt_1 Persona_1 anni”), dalle quali si può evincere, al più, un passaggio sporadico degli attori sulla proprietà dei convenuti.
Ancora, il teste amico del sig. (a sua volta, marito della Testimone_2 Parte_2 sig.ra , ha riferito di aver percorso il tragitto di cui si discute in compagnia di Parte_1 quest'ultimo circa cinque/sei volte in tutto (“sui luoghi di causa ci sono stato in tutto cinque o sei volte”), precisando, poi, di aver iniziato ad andare sui luoghi di causa solo cinque anni fa (cfr. dichiarazioni rese in risposta al capitolo 4) di parte convenuta); pertanto, da quanto sopra, emerge come il teste non risulti in grado di riferire sull'esercizio del passo da parte degli attori (tra l'altro, il sig. fa riferimento unicamente al sig. Tes_2
e non anche agli altri attori) per un tempo ed una frequenza apprezzabili ai fini Pt_3 dell'usucapione, avendo lo stesso dichiarato di aver iniziato ad andare a Pian del Meo con il sig. solo cinque anni fa e per un numero esiguo di volte. Parte_2
Proseguendo, la sig.ra , pur confermando l'esercizio del passo da parte Controparte_5 degli attori (cfr. dichiarazioni in risposta al capitolo 3) di parte attrice: “sì, è vero. Non ho neanche bisogno di vedere le foto, loro passavano anche dalla mia proprietà”) ha poi precisato di essere andata via da Pian del Meo e di essersi trasferita a Pistoia, ove è rimasta per quarant'anni, recandosi sui luoghi di causa solo nel fine settimana per far visita alla madre;
solo in quelle occasioni, se erano presenti anche gli attori, allora li vedeva passare
8 R.G. 806/2024 dal percorso indicato (cfr. “quando tornavo su, se gli attori venivano anche loro, li vedevo passare dai posti indicati nel capitolo”).
Tuttavia, anche le suddette dichiarazioni, a ben vedere, non forniscono riferimenti temporali sufficienti, risultando generiche;
difatti, la sig.ra non afferma di essersi CP_1 recata presso Pian del Meo ogni fine settimana e di aver visto, ogni volta, gli attori passare dal percorso indicato, limitandosi piuttosto a dare atto di una circostanza ipotetica, ossia del fatto che “se” gli attori erano presenti li vedeva transitare da lì. Anche in questo caso, quindi, ciò che si può evincere dalla testimonianza è, al più, l'esercizio da parte degli istanti di un passaggio sporadico, occasionale sui luoghi di causa.
Anche il teste (nato nel 1980), ha dichiarato di essersi trasferito a Pistoia nel Tes_3
1985 e di essersi recato a Pian del Meo solo sporadicamente a far visita ai nonni;
tornato sui luoghi di causa solo nel 2008, lo stesso ha dichiarato di aver visto esclusivamente il sig.
circa una volta l'anno (“Dopo il 2008 avrò visto queste persone Parte_2 all'incirca una volta l'anno. Ho visto, in particolare, . Anzi, ho visto solo Parte_2 lui e nessun altro, a quanto ricordo”), frequenza, questa, che non può dirsi sufficiente a ritenere dimostrato un possesso utile ad usucapire.
Infine, l'unica testimone che ha sempre vissuto sui luoghi di causa, sig.ra ha Parte_8 escluso in modo perentorio l'esercizio del passo da parte degli attori, affermando che “lì non c'era il passo, quindi nessuno di noi ci passava da lì. E nessuno anche delle persone indicate in capitolo passava da lì” (cfr. dichiarazioni rese in risposta al cap. 3) di parte attrice)
Nel quadro probatorio così emergente, la testimonianza resa dalla sig.ra moglie Tes_4 di – la quale ha, invece, confermato l'esercizio del diritto di passo (cfr. Persona_1 dichiarazioni rese in risposta al capitolo 3) di parte attrice) – risulta distonica rispetto a quanto dichiarato dagli altri testimoni e, comunque, insufficiente, di per sé sola, a fornire prova dell'esistenza di un possesso utile ad usucapionem.
Infine, anche i testimoni di parte convenuta, sig. sig. e sig. Tes_5 Testimone_6
sono tutti soggetti che hanno frequentato i luoghi per cui è causa solo Parte_11 saltuariamente (il primo, in particolare, di professione geometra, si è recato a Pian del Meo
9 R.G. 806/2024 per l'espletamento di incarico commissionatogli dalla convenuta e, tra CP_1 questi, solo il sig. ha dichiarato di aver visto il solo Parte_11 Parte_2 transitare sul passo circa una/due volte, senza fornire alcuna ulteriore specificazione temporale (“[…] dopo ho visto il e può darsi che una volta o due l'ho Parte_2 visto passare sui luoghi indicati nel capitolo. Le altre persone non le ho viste e non saprei neanche dire chi siano”).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, stante il difetto di prova, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
2. Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna dei convenuti alla eliminazione dell'avvallamento, presente oltre la sbarra automatica, e di ogni altro elemento che avrebbe reso più incomodo l'esercizio della servitù di passo.
Ebbene, alla luce del rigetto della domanda di usucapione della predetta servitù, anche la domanda de quo non può trovare accoglimento, trovando la stessa il proprio presupposto giuridico nell'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù sui terreni di parte convenuta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse sono liquidate in favore di parte convenuta costituita secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 7,00 in applicazione dell'art. 15 c.p.c.).
Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN CI, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
10 R.G. 806/2024 condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta costituita liquidate in € 851,00 (€ 662,00 per compensi + € 189,00 per spese di mediazione), oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN CI
11 R.G. 806/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 25 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EN CI, sono comparsi:
- per la parte attrice l'avv. PAOLO MORANDI;
Parte_1
- per la parte convenuta l'avv. ALVARO BARTOLI;
CP_1
- per la parte convenuta +2, nessuno. CP_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come in memoria difensiva CP_1 conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, allegazioni e deduzioni come in atti.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 806/2024 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN CI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 806/2024 del R.G.A.C., pendente tra
C.F. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
C.F. , Parte_3 CodiceFiscale_2
), nella loro qualità di eredi di Parte_4 C.F._3 Pt_1
[...]
C.F. ), Persona_1 C.F._4 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Morandi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Via Amati n. 26, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._5
AR OL del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Pistoia, Viale Pacinotti n. 57, giusta procura in atti;
- parte convenuta - nonché
CP_2 CP_3 CP_4
- parte convenuta contumace -
Oggetto: diritti reali;
usucapione.
2 R.G. 806/2024 * * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- dichiarare l'intervenuta usucapione da parte degli attori Sigg.ri Parte_5
, e , a favore della loro proprietà indicata al
[...] Parte_3 Parte_4 punto 1) della premessa della citazione – ossia appartamento per civile abitazione con legnaia e resede esclusivo facenti parte di un fabbricato di maggiore consistenza con corte comune, posto in località Pian del Meo, Comune di San Marcello Piteglio (PT) (fino al
9.1.17 Comune di Piteglio) e rappresentato al catasto fabbricati di detto Comune, sezione
B, nel foglio 30 dalla particella 14 sub 2, con unita particella 222, categoria A/4 di classe
4, vani 5,5; la corte comune è rappresentata nel medesimo foglio dalla particella 17; vicino orto rappresentato al catasto terreni del Comune di San Marcello Piteglio (PT) nel foglio 30, sez. B, dalla particella 216, seminativo di classe 4, mq. 195, il tutto oggi di proprietà per ½ di e per 1/6 ciascuno di , Persona_1 Parte_2 Parte_3
e – della servitù di passaggio, pedonale e
[...] Parte_4 carrabile, individuata e descritta al punto 4) di detta premessa, gravante sulla proprietà dei convenuti Sigg.ri , , e , CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 indicata al predetto punto 4) della premessa della citazione, ossia secondo il tracciato della strada che si sviluppa sulla proprietà dei convenuti , , CP_2 CP_3
e , identificata al catasto terreni del Comune di San Marcello CP_1 CP_4
Piteglio (PT), sezione B, nel foglio 30, dalla particella 242, seminativo di classe 4, mq.
180, per 31 metri circa (tratto d – e degli allegati 1 e 2 e 6 alla relazione tecnica prodotta sub a), e più precisamente per circa mt. 15 passa fra vecchi fabbricati, poi piega verso sud per circa 16 metri fino ad arrivare alla corte comune rappresentata dalla citata particella
17;
- in conseguenza, condannare i convenuti , , e CP_2 CP_3 CP_1
ad eliminare qualsiasi elemento teso a diminuire e/o rendere più scomodo CP_4
l'esercizio della predetta servitù di passo da cui è gravata la proprietà dei convenuti
3 R.G. 806/2024 Sigg.ri a favore della proprietà dei Sigg.ri e e quindi ad eliminare CP_1 Pt_1 Pt_3
l'avvallamento indicato al punto 5) della premessa della citazione, mediante collocazione di un griglia o altro idoneo rimedio, in ogni caso in modo che sia consentito il comodo transito veicolare sulla proprietà dei Sigg.ri per raggiungere quella degli attori CP_1
Sigg.ri e indicata al punto 1) della premessa della citazione. Pt_1 Pt_3
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
In via istruttoria: omissis”.
Conclusioni di parte convenuta CP_1
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 03/11/2025:
“Voglia il Tribunale di Pistoia, per le ragioni espresse in narrativa, contrariis rejectis, respingere le domande tutte avanzate da parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto.
In via istruttoria: omissis;
Vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Esperita senza esito positivo la procedura di mediazione obbligatoria, con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e hanno convenuto in giudizio i Parte_1 Persona_1 sig.ri e affinché fosse CP_2 CP_3 CP_1 CP_4 dichiarato l'intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio gravante sulla proprietà dei convenuti e, conseguentemente, affinché questi ultimi fossero condannati alla eliminazione di un avvallamento e di qualunque altro ostacolo compromettente il transito sulla predetta servitù.
In particolare, a fondamento della propria domanda, parte attrice ha dedotto quanto segue:
- i sig.ri e sono proprietari, ciascuno per la quota di ½, di Persona_1 Parte_1 appartamento per civile abitazione con legnaia e resede esclusivo facente parte di più ampio fabbricato con corte a comune, posto in San Marcello Piteglio, località Pian del Meo
(rappresentato al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 30, particella 14
4 R.G. 806/2024 sub. 2 con unita particella 222) oltre che di vicino orto (rappresentato al Catasto Terreni di detto Comune al foglio di mappa 30, sez. B, particella 216);
- in particolare, con contratto del 29/12/1973, il sig. aveva venduto detta Parte_6 proprietà ai sig.ri e - il quale aveva in seguito donato la Persona_1 Parte_7 propria quota alla sig.ra - costituendo in favore della stessa una servitù di passo Parte_1 pedonale e carrabile;
- da allora, pertanto, in favore della suddetta proprietà è stata esercitata in maniera continua, pacifica e pubblica una servitù di passo pedonale e carrabile, la quale si sviluppa secondo il seguente tracciato:
a. dal lato est di via Pian del Meo, subito dopo il civico n. 93 e per un tratto di circa 11 m. la servitù passa su particella in parte di proprietà di e (part. Controparte_5 Parte_8
9) e in parte di proprietà di e (part. 11); Parte_9 Persona_2 proseguendo, entra totalmente nella proprietà (part. 277) effettuando una Parte_10 curva a sinistra su un terreno asfaltato lungo circa 8,50 m. e sbarrata, in epoca successiva al
2008, da un cancello;
b. oltre il predetto cancello, la servitù è esercitata sul confine nord-est di un resede di pertinenza della part. 8 e dell'abitazione (part. 12 sub 7); più in particolare, detto resede è rappresentato in parte dalla part. 196, in parte dall'agio scoperto della part. 8 e in parte da una striscia di terreno che corre lungo il confine con la part. 277, il tutto di proprietà
e la servitù corre per un tratto di circa 38,50 m.-, di cui gli ultimi 14 m. in Parte_10 ripida salita sino ad arrivare al limite della part. 196, costituito da un secondo cancello, successivamente sostituito con una sbarra automatica, della quale gli attori possiedono le chiavi e il telecomando;
c. oltre la predetta sbarra, la servitù di passaggio pedonale e carrabile è stata esercitata in modo continuativo, pacifico e pubblico sulla proprietà dei sig.ri CP_2 CP_3
e (identificata al Catasto Terreni al foglio di mappa
[...] CP_1 CP_4
30, part. 242) per un tratto di circa 31 metri;
più precisamente, per i primi 15 m. passa fra vecchi fabbricati per poi virare verso sud per ulteriori 16 metri e giungere alla corte a comune identificata dalla part. 17.
5 R.G. 806/2024 Tanto chiarito, parte attrice ha dedotto, altresì, che sulla proprietà dei convenuti, oltrepassata la sbarra automatica di cui sopra, sarebbe presente un profondo avvallamento che renderebbe quasi impraticabile il transito con veicoli sul predetto passo.
Ritenuti, quindi, sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dell'intervenuto acquisto per usucapione della predetta servitù, parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/11/2025 si è costituita in giudizio contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed argomentato, in CP_1 particolare rilevando la carenza di opere permanenti e segni visibili evidenzianti l'esistenza della dedotta servitù, oltre che la sussistenza di diverso percorso idoneo a raggiungere la proprietà degli attori e insistente sulla pubblica via;
quanto all'esistenza dell'avvallamento, inoltre, parte convenuta ha evidenziato che lo stesso esiste sin dalla edificazione dei fabbricati circostanti e sarebbe stato realizzato con funzione di raccolta e scolo delle acque piovane dei terreni soprastanti.
Tanto premesso e considerato, pertanto, parte convenuta ha insistito per il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 27/01/2025 si sono costituiti in giudizio i sig.ri , e , quali eredi della sig.ra Parte_2 Parte_3 Parte_4
deceduta in data 20/12/2024, facendo proprie le difese già svolte da parte Parte_1 attrice.
Infine, nonostante la ritualità della notifica, i sig.ri e CP_2 CP_3 CP_4 non si sono costituiti nel presente giudizio, rimanendo contumaci.
[...]
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.-.
Nel merito
6 R.G. 806/2024 1. Parte attrice domanda l'accertamento dell'esistenza di servitù di passo – pedonale e carrabile - insistente sul fondo di proprietà di parte convenuta in forza di usucapione maturata per possesso ventennale;
trattasi, in particolare, del tratto di percorso che, dalla sbarra posizionata sul confine della particella 196 – di proprietà - si snoda su Parte_10 terreno di proprietà dei sig.ri e CP_2 CP_3 CP_1 CP_4
(identificato al Catasto Terreni del Comune di San Marcello al foglio di mappa 30, part. 242) per una lunghezza di circa 31 metri, passando, per i primi 15 metri, fra vecchi fabbricati, per poi virare verso sud per ulteriori 16 metri e giungere, infine, alla corte a comune identificata dalla particella 17.
Ebbene, tanto premesso, la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Occorre ricordare, innanzitutto, che per la configurabilità del possesso “ad usucapionem” è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. Civ. n. 8158/2012).
A ciò si aggiunga che l'acquisto per usucapione di servitù apparente - il solo possibile ai sensi dell'art. 1061 c.c. - presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire, così che per la usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente, di per sé, l'esistenza di una strada o di un percorso idoneo allo scopo, essendo necessario un “quid pluris” che dimostri la specifica destinazione (Cass. Civ. n. 1794/2022; Cass. Civ. n. 10289/2017).
Ebbene, nel caso di specie, secondo quanto emerso dall'istruttoria orale espletata, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio su di lei gravante, con conseguente rigetto della domanda di usucapione formulata.
7 R.G. 806/2024 Invero, le dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice non consentono di ritenere dimostrato un esercizio continuo, pacifico ed ininterrotto - per il tempo utile ad usucapire - del passaggio sopra descritto, essendo le stesse generiche, prive di riferimenti temporali specifici e rilasciate, per lo più, da soggetti che frequentano i luoghi per cui è causa solo saltuariamente.
In particolare, il teste vicino di casa degli attori, ha dichiarato di aver visto il Tes_1 sig. e sua moglie transitare per il passo de quo “tutte le volte che venivano a Parte_7
Pian del Meo”; tuttavia, con riferimento specifico agli odierni attori (e agli eredi della sig.ra
, il teste ha rilasciato dichiarazioni incerte, ipotetiche, temporalmente non Parte_1 circostanziate (“Può essere che abbia visto anche e sono passati tanti Pt_1 Persona_1 anni”), dalle quali si può evincere, al più, un passaggio sporadico degli attori sulla proprietà dei convenuti.
Ancora, il teste amico del sig. (a sua volta, marito della Testimone_2 Parte_2 sig.ra , ha riferito di aver percorso il tragitto di cui si discute in compagnia di Parte_1 quest'ultimo circa cinque/sei volte in tutto (“sui luoghi di causa ci sono stato in tutto cinque o sei volte”), precisando, poi, di aver iniziato ad andare sui luoghi di causa solo cinque anni fa (cfr. dichiarazioni rese in risposta al capitolo 4) di parte convenuta); pertanto, da quanto sopra, emerge come il teste non risulti in grado di riferire sull'esercizio del passo da parte degli attori (tra l'altro, il sig. fa riferimento unicamente al sig. Tes_2
e non anche agli altri attori) per un tempo ed una frequenza apprezzabili ai fini Pt_3 dell'usucapione, avendo lo stesso dichiarato di aver iniziato ad andare a Pian del Meo con il sig. solo cinque anni fa e per un numero esiguo di volte. Parte_2
Proseguendo, la sig.ra , pur confermando l'esercizio del passo da parte Controparte_5 degli attori (cfr. dichiarazioni in risposta al capitolo 3) di parte attrice: “sì, è vero. Non ho neanche bisogno di vedere le foto, loro passavano anche dalla mia proprietà”) ha poi precisato di essere andata via da Pian del Meo e di essersi trasferita a Pistoia, ove è rimasta per quarant'anni, recandosi sui luoghi di causa solo nel fine settimana per far visita alla madre;
solo in quelle occasioni, se erano presenti anche gli attori, allora li vedeva passare
8 R.G. 806/2024 dal percorso indicato (cfr. “quando tornavo su, se gli attori venivano anche loro, li vedevo passare dai posti indicati nel capitolo”).
Tuttavia, anche le suddette dichiarazioni, a ben vedere, non forniscono riferimenti temporali sufficienti, risultando generiche;
difatti, la sig.ra non afferma di essersi CP_1 recata presso Pian del Meo ogni fine settimana e di aver visto, ogni volta, gli attori passare dal percorso indicato, limitandosi piuttosto a dare atto di una circostanza ipotetica, ossia del fatto che “se” gli attori erano presenti li vedeva transitare da lì. Anche in questo caso, quindi, ciò che si può evincere dalla testimonianza è, al più, l'esercizio da parte degli istanti di un passaggio sporadico, occasionale sui luoghi di causa.
Anche il teste (nato nel 1980), ha dichiarato di essersi trasferito a Pistoia nel Tes_3
1985 e di essersi recato a Pian del Meo solo sporadicamente a far visita ai nonni;
tornato sui luoghi di causa solo nel 2008, lo stesso ha dichiarato di aver visto esclusivamente il sig.
circa una volta l'anno (“Dopo il 2008 avrò visto queste persone Parte_2 all'incirca una volta l'anno. Ho visto, in particolare, . Anzi, ho visto solo Parte_2 lui e nessun altro, a quanto ricordo”), frequenza, questa, che non può dirsi sufficiente a ritenere dimostrato un possesso utile ad usucapire.
Infine, l'unica testimone che ha sempre vissuto sui luoghi di causa, sig.ra ha Parte_8 escluso in modo perentorio l'esercizio del passo da parte degli attori, affermando che “lì non c'era il passo, quindi nessuno di noi ci passava da lì. E nessuno anche delle persone indicate in capitolo passava da lì” (cfr. dichiarazioni rese in risposta al cap. 3) di parte attrice)
Nel quadro probatorio così emergente, la testimonianza resa dalla sig.ra moglie Tes_4 di – la quale ha, invece, confermato l'esercizio del diritto di passo (cfr. Persona_1 dichiarazioni rese in risposta al capitolo 3) di parte attrice) – risulta distonica rispetto a quanto dichiarato dagli altri testimoni e, comunque, insufficiente, di per sé sola, a fornire prova dell'esistenza di un possesso utile ad usucapionem.
Infine, anche i testimoni di parte convenuta, sig. sig. e sig. Tes_5 Testimone_6
sono tutti soggetti che hanno frequentato i luoghi per cui è causa solo Parte_11 saltuariamente (il primo, in particolare, di professione geometra, si è recato a Pian del Meo
9 R.G. 806/2024 per l'espletamento di incarico commissionatogli dalla convenuta e, tra CP_1 questi, solo il sig. ha dichiarato di aver visto il solo Parte_11 Parte_2 transitare sul passo circa una/due volte, senza fornire alcuna ulteriore specificazione temporale (“[…] dopo ho visto il e può darsi che una volta o due l'ho Parte_2 visto passare sui luoghi indicati nel capitolo. Le altre persone non le ho viste e non saprei neanche dire chi siano”).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, stante il difetto di prova, la domanda di usucapione deve essere rigettata.
2. Parte attrice formula, altresì, domanda di condanna dei convenuti alla eliminazione dell'avvallamento, presente oltre la sbarra automatica, e di ogni altro elemento che avrebbe reso più incomodo l'esercizio della servitù di passo.
Ebbene, alla luce del rigetto della domanda di usucapione della predetta servitù, anche la domanda de quo non può trovare accoglimento, trovando la stessa il proprio presupposto giuridico nell'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione della servitù sui terreni di parte convenuta.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto sono poste integralmente a carico di parte attrice.
Esse sono liquidate in favore di parte convenuta costituita secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 7,00 in applicazione dell'art. 15 c.p.c.).
Medesimi parametri per la liquidazione delle spese di mediazione, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EN CI, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande di parte attrice;
10 R.G. 806/2024 condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta costituita liquidate in € 851,00 (€ 662,00 per compensi + € 189,00 per spese di mediazione), oltre 15% spese generali, CPA e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa EN CI
11 R.G. 806/2024