Sentenza 3 agosto 2001
Massime • 1
In caso di distacco del lavoratore presso altro datore di lavoro, mentre quest'ultimo, beneficiario delle prestazioni lavorative, dispone dei poteri funzionali all'inserimento del lavoratore distaccato nella propria struttura aziendale, persistono fra distaccante e lavoratore i vincoli obbligatori e di potere - soggezione, mantenendo il distaccante, fra l'altro, il potere di licenziare.
Commentario • 1
- 1. Diritti del lavoratore distaccato nella P.A. (Cass. n. 20724/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2012
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10771 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIONE PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE DI BENEVANTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato COCHETTI ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONE FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE CA IU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIO FORTE, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTE DI CERBO, FERDINANDO DI CERBO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE, UNIONE REGIONALE DELLE COOPERATIVE DELLA CAMPANIA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n. 10577/99 proposto da:
CONFEDERAZIONE COOPERATIVE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 400, presso lo studio dell'avvocato COCHETTI ANTONIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
UNIONE REGIONALE COOPERATIVE MUTUE CAMPANIA, UNIONE PROVINCIALE COOPERATIVE MUTUE BENEVENTO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 59/99 del Tribunale di ARIANO IRPINO, depositata il 09/03/99 R.G.N. 204/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato COCHETTI per delega LEONE;
udito l'Avvocato DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IU NAPOLETANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso della Confederazione Cooperative, accoglimento ricorso dell'Unione Provinciale Cooperative.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 settembre 1986 al Pretore di Benevento, IU De LU esponeva di essere stato assunto, nel 1962, dalla Confederazione cooperative italiane (di seguito CCI) con lo incarico prima di organizzare e poi di dirigere l'Unione provinciale cooperative (di seguito UP) della detta città. Egli aveva assolto l'incarico fino al 1986 e solo nel febbraio 1980 aveva lavorato nella sede romana della Confederazione. Dal marzo 1980 la posizione formale di datrice di lavoro era stata assunta dall'Unione regionale cooperative della Campania (si seguito UR) a cui tuttavia la Confederazione aveva rimborsato in parte le retribuzioni. Il 26 luglio 1986 l'UP gli aveva dichiarato di non riconoscerlo come direttore e gli aveva proibito di accedere nei locali dello ufficio, così in sostanza licenziandolo.
Egli chiedeva perciò in via d'urgenza (art. 700 cod. proc. civ.) ed otteneva la reintegrazione nel posto di lavoro ed una provvisionale sul risarcimento del danno, nei confronti dei tre soggetti suddetti. Con successivo ricorso di merito, notificato il 30 gennaio 1987, il De LU chiedeva la reintegrazione ex art. 18 l. 20 maggio 1970 n. 300 e la condanna delle convenute al pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal 1° gennaio 1983 nonché al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa.
Con sentenza del 13 luglio 1988 il Pretore, in accoglimento della domanda, condannava le tre convenute a reintegrare il lavoratore nel posto di direttore dell'UP nonché, in solido, a pagargli le retribuzioni maturate tra il maggio 1984 ed il giugno 1988. Proponevano appello soltanto la CCI e la UP;
quest'ultima escludeva di poter essere destinataria di un ordine di reintegrazione ex art. 18 l. n. 300 del 1970 sia per la propria attività non imprenditoriale sia per la mancanza di lavoratori dipendenti. La prima decisione veniva confermata con sentenza del 12 aprile 1990 dal Tribunale, il quale condivideva la qualificazione, data dal giudice di primo grado, della UP quale unica datrice di lavoro, non rilevando in contrario che l'atto di assunzione fosse stato compiuto dalla CCI quale rappresentante indiretta ne' che l'obbligo di retribuire fosse stato accollato, in parte e per un certo periodo, dall'UR.
Soltanto la CCI e l'UP ricorrevano per cassazione e questa Corte con sentenza 15 giugno 1992 n. 7328 accoglieva i ricorsi e cassava con rinvio al Tribunale di Ariano Irpino. Essa in punto di diritto censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso il distacco del lavoratore dalla CCI, che lo aveva assunto acquistando così la posizione di datrice di lavoro, alla UP: l'errore di diritto consisteva nel non avere considerato la possibilità di un distacco senza previsione di un termine finale, ossia destinato a durare finché persistesse l'interesse del distaccante.
Da tale errore giuridico era poi derivata la carenza di due indagini in fatto: se l'UR fosse succeduta alla CCI quale datrice di lavoro e se contro di essa potesse essere emesso l'ordine di reintegrazione ex art. 18 cit..
Il processo veniva riassunto dal De LU e le controparti si costituivano;
in particolare la UP insisteva sulla propria difesa concernente il difetto della qualità di imprenditore. Il Tribunale di Ariano Irpino con sentenza del 9 marzo 1999 confermava il dispositivo della decisione di primo grado emessa dal Pretore di Benevento, prendendo atto della regiudicata formatasi in ordine al rapporto fra il lavoratore e l'UR e ravvisando un distacco, per tutta la durata del rapporto di lavoro, dalla datrice CCI alla UP ed alla UR.
Il giudice di rinvio notava che nel 1962 il De LU era stato assunto dalla CCI, la quale nel proprio interesse l'aveva distaccato alla UP con la mansione di direttore.
Nel 1980 il De LU aveva lavorato per un mese nella sede centrale della CCI, la quale aveva così dimostrato di essere la vera datrice di lavoro.
Con lettera del 5 marzo 1980 la CCI aveva comunicato alla UR di averle trasferito il contratto di lavoro, peraltro con propria compartecipazione all'onere economico. Non risultava però alcuna formale accettazione di questa dichiarazione di volontà ne' da parte del lavoratore ne' da parte dell'UR. Il lavoratore aveva bensì ammesso di essere stato retribuito dall'UR ma aveva anche prodotto una lettera del 10 maggio 1984, con cui l'UR definiva la sua qualifica e mansioni ma dava di ciò notizia alla CCI. Tutto ciò dimostrava come solo quest'ultima rimanesse la datrice di lavoro distaccante, e in parte anche gravata economicamente dell'obbligo retributivo;
su di essa incombeva perciò l'obbligo di sottostare all'ordine di reintegrazione e di corresponsione delle retribuzioni ancora dovute, non essendo contestati i requisiti di cui all'art. 18 cit. Nè risultava negata la concorrente legittimazione passiva della UP.
Contro questa sentenza ricorrono per cassazione tanto la CCI quanto la UP. Resiste il De LU con due distinti controricorsi. La CCI ha depositato anche brevi note di replica alle conclusioni del Pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti contro la medesima sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dello art. 335 cod. proc. civ. Per ragioni di buon ordine espositivo si esamina per primo il ricorso della Confederazione cooperative italiane (CCI) benché iscritto successivamente nel ruolo generale (n. 10577 del 1999). Col primo motivo la ricorrente Confederazione lamenta omessa o insufficiente motivazione in ordine all'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, della qualifica di datrice di lavoro, spettata alla medesima per tutta la durata del rapporto, ancorché il lavoratore fosse stato distaccato presso l'Unione regionale della Campania (UR) e presso l'Unione provinciale delle cooperative di Benevento (UP).
Ad avviso della ricorrente la motivazione resa dal Tribunale sarebbe carente:
a)- per non contenere alcun sostanziale riferimento ad una lettera del maggio 1984, con cui l'UR attribuiva al prestatore di lavoro le mansioni da svolgere presso la UP con ciò dimostrando di essere la vera datrice di lavoro;
b) per non aver considerato una quietanza del 1981, con cui lo stesso prestatore ammetteva di essersi dimesso nel 1980 dalla CCI;
c) per avere parimenti trascurato una transazione del 1984, dimostrativa anch'essa della cessazione del rapporto tra CCI e lavoratore.
Col secondo motivo la medesima ricorrente deduce che, in violazione dell'art. 384 cod. proc. civ., ossia senza uniformarsi al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione con rinvio e senza svolgere i conseguenti e necessari accertamenti di fatto, il Tribunale avrebbe trascurato i suddetti documenti, idonei a provare la successione dell'UR alla CCI nel rapporto di lavoro, ed avrebbe inutilmente valorizzato il fatto che la seconda contribuiva alle spese sostenute dalla prima per retribuire l'attuale controricorrente.
Nessuno dei due motivi è fondato.
Alla base della decisione qui impugnata è l'affermazione, resa dal Tribunale di Ariano Irpino, di un rapporto di lavoro intercorso tra la CCI, attuale ricorrente e datrice di lavoro, e l'attuale controricorrente, nonché delle prestazioni lavorative svolte da quest'ultimo a favore di altri soggetti, UR e UP, in diversi periodi ed in posizione di distacco.
Il Tribunale ha assunto la nozione di comando, o distacco, corrente nella dottrina e nella giurisprudenza, in base alla quale il datore di lavoro assegna transitoriamente il proprio dipendente ad altro datore, a cui attribuisce il potere direttivo nell'ambito del rapporto;
la prestazione lavorativa viene pur sempre resa nello interesse del primo datore (distaccante) con la conseguente modificazione delle modalità di svolgimento del rapporto e senza alcuna novazione soggettiva (Cass, 2 gennaio 199 5 n. 5). Il Tribunale, quale giudice di rinvio, si è altresì uniformato al principio enunciato ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ. nella sentenza di cassazione n. 7328 del 1992, secondo cui la temporaneità del distacco non richiede la prefissione di un termine finale, giacché esso distacco può perdurare insieme all'interesse del distaccante.
Mentre persistono i vincoli obbligatori e di potere-soggezione tra distaccante e lavoratore, il terzo beneficiario delle prestazioni lavorative dispone tuttavia dei poteri funzionali allo inserimento nel distaccato nella propria struttura aziendale ma, al di fuori di questi, disciplina e organizzazione del lavoro rimangono in capo al distaccante, che è tenuto alla contribuzione previdenziale, a corrispondere il trattamento economico delle mansioni realmente svolte (art. 2103 cod. civ.) (Cass. 16 aprile 1984 n. 2471), a corrispondere l'indennità d'anzianità (Cass. 8 marzo 1961 n. 505) e, per quanto qui specificamente interessa, mantiene il potere di licenziare.
Applicando questi principi, il Collegio di appello ha diligentemente preso in esame, contrariamente a quanto sostiene ora la ricorrente, i documenti di causa, osservando: a) che la lettera del maggio 1984, diretta dalla UR alla UP, era stata inviata anche alla CCI, ciò potendosi spiegare soltanto con il persistente interesse di questa, distaccante, alle prestazioni del lavoratore distaccato;
b) che le cosiddette "dimissioni" del lavoratore risultavano "da un documento prestampato a scopi evidentemente retributivi", ossia non esprimevano alcuna volontà di novare soggettivamente il rapporto di lavoro;
c) che la transazione del 1984, intercorsa tra lavoratore e CCI, doveva essere posta in significativa connessione col costante interessamento di questa al rapporto di lavoro e con i fatti che essa continuò a pagare in parte le retribuzioni, che il direttore della UR era anche vice presidente nazionale della CCI, che la UR si era disinteressata dell'attuale processo. Tutti questi indizi, valutati nel complesso e non singolarmente, hanno indotto il collegio d'appello a ritenere che vero datore di lavoro fosse rimasta sempre la CCI e che UR e UP abbiano rivestito la sola qualità di beneficiari delle opere del lavoratore distaccato. Nè tali valutazioni sono censurabili in sede di legittimità. La riserva degli apprezzamenti di fatto ai giudici di merito dimostra altresì l'erroneità delle affermazioni della ricorrente, secondo cui il Tribunale irpino avrebbe "disinvoltamente sostituito alla valutazione della Corte di cassazione una propria diversa conclusione": a questa Corte di legittimità è preclusa qualsiasi valutazione dei fatti di causa.
In realtà la ricorrente, anche nella nota di replica al pubblico ministero, non addebita al Tribunale alcun errore di diritto o vizio di motivazione ma tenta inammissibilmente di sostituire le proprie opinioni alla decisione dei giudici di merito.
Con l'unico motivo la ricorrente UP (r.g. N. 10576/99) lamenta di essere stata qualificata dal Tribunale, con motivazione contraddittoria, beneficiaria delle prestazioni del lavoratore distaccato, e al tempo stesso titolare del potere di licenziare, e quindi destinataria dell'ordine giudiziale di reintegrazione ex art. 18 l. n. 300 del 1970 e della condanna risarcitoria. La
contraddizione darebbe luogo anche ad errore di diritto nella definizione delle posizioni soggettive sostanziali nel rapporto di lavoro (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Il motivo è fondato.
Quanto detto a proposito del ricorso della CCI dimostra come, nel caso di distacco del lavoratore, nella specie accertato dai giudici di merito, il beneficiario, o distaccatario, non acquisti il potere di sciogliere il rapporto di lavoro, di cui rimane titolare il distaccante.
Questa Corte ha poi affermato che la volontà del distaccante, intesa alla risoluzione del rapporto di lavoro, può essere manifestata tacitamente ossia per fatti concludenti (Cass. 25 febbraio 2000 n. 2151). Nè è censurabile l'accertamento del giudice di merito, il quale nel caso di specie ha ravvisato in una lettera della UP, distaccataria e titolare di un potere di iniziativa complementare, e sostitutivo, e nel comportamento confermativo della CCI distaccante, una volontà di licenziare tacitamente manifestata da questa ultima. È perciò errata l'affermazione del Tribunale, il quale, dal fatto che l'attività del lavoratore era stata utilizzata dalla UP, trae la conclusione di essere stata quest'ultima legittimamente condannata dal Pretore.
Solo la CCI, in conclusione, poteva essere destinataria dei provvedimenti giudiziali di condanna.
Consegue che, accolto il ricorso della UP, la sentenza dev'essere cassata sul punto e, con decisione di merito ex art. 384, primo comma, cod. proc. civ., la medesima va assolta dalla pretese del lavoratore.
Nei confronti della CCI le spese seguono la soccombenza mentre nei confronti della UP si stima equo compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, rigetta quello della Confederazione cooperative italiane, che condanna a pagare le spese in favore del controricorrente in lire 20.000, oltre a lire quattromilioni per onorario;
accogli il ricorso della Unione provinciale delle cooperative di Benevento, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da IU De LU contro detta Unione provinciale;
compensa tra queste parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 maggio 2001.
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2001.