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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e da
, , nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Ilaria Morosini;
con i seguenti figli:
− nato il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_1
− nata in data [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_2
nata in data [...]; Parte_3
− nato in data [...]; Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i sig.ri e hanno deciso di lasciare l'abitazione dove attualmente abitano per Parte_1 Parte_2 trasfer
- la sig.ra continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico erogato dallo Stato Parte_1 in quan a dei figli;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.;
- i coniugi optano per l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la residenza materna;
- le decisioni di maggior interesse quali, l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- il padre terrà i figli con sé il martedì e giovedì dalle 17 alle 20, quando poi li riaccompagnerà a casa della madre per la cena;
- i coniugi terranno con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì sera alle 18, alla domenica sera alle ore 20 compresa la cena;
- per quanto riguarda le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, dal 25 dicembre pomeriggio fino al 31 col papà, dall'1 al 6 gennaio con l mamma;
la sera del 24 sarà invece trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore
- per le altre festività i coniugi seguiranno il principio dell'alternanza;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere i figli con sé per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 7 e 8 dicembre, 1° novembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- il padre darà alla madre, a titolo di contributo economico per i figli minori la somma mensile di € 500,00 (€250,00 per ciascun figlio), oltre all'aumento ISTAT annuale dovuto per legge entro il 5 di ogni mese, a partire dal giorno del deposito del presente ricorso;
- le spese straordinarie verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% e seguiranno le linee guida dettate dal protocollo del Tribunale di Milano che qui di seguito si riporta a titolo esemplificativo, e ciò sino all'indipendenza economica degli stessi:
- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) tickets sanitari;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari erogati anche dal Sanitario Nazionale;
h) Org_1 farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e/o tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati paritari;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) corsi di specializzazione;
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione extrascolastici, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) spese di custodia (baby sitter).
Il genitore anticipatario delle spese dovrà esibire all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro una settimana.
Tuttavia, se la spesa straordinaria sarà di importo superiore o uguale ad euro 100,00=, entrambi i genitori, previo accordo, anticiperanno la loro quota nel momento in cui la spesa dovrà essere sostenuta;
i genitori reciprocamente si impegnano a comunicare il luogo dove si recheranno con i figli, se diverso dalla propria abitazione;
- le parti danno l'assenso reciproco per il rilascio oppure il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli minori;
- le spese per il presente accordo s'intendono interamente compensate tra le parti.
- le parti rinunciano alla produzione in giudizio delle reciproche movimentazioni bancarie
All'udienza del 30.01.2024 sono comparsi personalmente i coniugi che hanno confermato di voler divorziare alle condizioni sopra riportate. Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Pt_ 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_5 Perù il 06.07.2000, trascritto presso gli atti dello Stato C B rie C, anno 2008;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitonto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 31.01.2024
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Maria Teresa Latella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Teresa Latella Presidente
Dott.ssa Ada Cappello Giudice
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17/2024 promossa congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e da
, , nato in [...] il [...]; Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Ilaria Morosini;
con i seguenti figli:
− nato il [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_1
− nata in data [...], maggiorenne economicamente autosufficiente;
Persona_2
nata in data [...]; Parte_3
− nato in data [...]; Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28/12/2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- i sig.ri e hanno deciso di lasciare l'abitazione dove attualmente abitano per Parte_1 Parte_2 trasfer
- la sig.ra continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico erogato dallo Stato Parte_1 in quan a dei figli;
- i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento.;
- i coniugi optano per l'affido condiviso dei figli minori, con collocamento degli stessi presso la residenza materna;
- le decisioni di maggior interesse quali, l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- il padre terrà i figli con sé il martedì e giovedì dalle 17 alle 20, quando poi li riaccompagnerà a casa della madre per la cena;
- i coniugi terranno con sé i figli, a week end alternati, dal venerdì sera alle 18, alla domenica sera alle ore 20 compresa la cena;
- per quanto riguarda le festività natalizie i figli trascorreranno, ad anni alterni, dal 25 dicembre pomeriggio fino al 31 col papà, dall'1 al 6 gennaio con l mamma;
la sera del 24 sarà invece trascorsa ad anni alterni con ciascun genitore
- per le altre festività i coniugi seguiranno il principio dell'alternanza;
- per quanto riguarda le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere i figli con sé per un periodo di quindici giorni anche non consecutivi, da comunicarsi all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ciascun genitore trascorrerà con i figli, ad anni alterni, le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 7 e 8 dicembre, 1° novembre, Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- il padre darà alla madre, a titolo di contributo economico per i figli minori la somma mensile di € 500,00 (€250,00 per ciascun figlio), oltre all'aumento ISTAT annuale dovuto per legge entro il 5 di ogni mese, a partire dal giorno del deposito del presente ricorso;
- le spese straordinarie verranno divise tra i coniugi nella misura del 50% e seguiranno le linee guida dettate dal protocollo del Tribunale di Milano che qui di seguito si riporta a titolo esemplificativo, e ciò sino all'indipendenza economica degli stessi:
- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
d) tickets sanitari;
e) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
f) cure termali e fisioterapiche;
g) trattamenti sanitari erogati anche dal Sanitario Nazionale;
h) Org_1 farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici e/o tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati paritari;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) corsi di specializzazione;
f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
h) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) corsi di istruzione extrascolastici, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
d) spese di custodia (baby sitter).
Il genitore anticipatario delle spese dovrà esibire all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso. Il rimborso dovrà avvenire entro una settimana.
Tuttavia, se la spesa straordinaria sarà di importo superiore o uguale ad euro 100,00=, entrambi i genitori, previo accordo, anticiperanno la loro quota nel momento in cui la spesa dovrà essere sostenuta;
i genitori reciprocamente si impegnano a comunicare il luogo dove si recheranno con i figli, se diverso dalla propria abitazione;
- le parti danno l'assenso reciproco per il rilascio oppure il rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio per sé e per i figli minori;
- le spese per il presente accordo s'intendono interamente compensate tra le parti.
- le parti rinunciano alla produzione in giudizio delle reciproche movimentazioni bancarie
All'udienza del 30.01.2024 sono comparsi personalmente i coniugi che hanno confermato di voler divorziare alle condizioni sopra riportate. Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Pt_ 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_5 Perù il 06.07.2000, trascritto presso gli atti dello Stato C B rie C, anno 2008;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bitonto perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 31.01.2024
La Giudice rel. est. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Maria Teresa Latella