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Sentenza 3 gennaio 2026
Sentenza 3 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 03/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240011233444000 CONTR CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1257/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione e in data 03/06/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1355/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato , impugnava la cartella di pagamento n. 1062024001123344400 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione - ente impositore Resistente1 - per omesso pagamento contributo consortile - codice 630 difesa idraulica terreni e fabbricati - come da dettaglio contributo – relativo all'anno d'imposta 2023.
Parte ricorrente, nei motivi di ricorso, eccepiva la nullità dell' atto opposto sulla base delle seguenti motivazioni:
1)Difetto di motivazione - violazione degli artt.3 L.241/90 e 7 L.212/2000 nonché dell'art. 24 Cost.;
2)Illegittimità dell'imposizione – difetto delle opere di bonifica – illegittimità del piano di classifica in difetto di un piano generale di bonifica – violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
3)Illegittima richiesta di pagamento del contributo 630 per gli immobili urbani – violazione dell'art. 19 Legge reg. Resistente2 n.4/2012;
4)Violazione degli artt. 63 e 64 dello Statuto del ON – omessa pubblicazione dei ruoli all'Albo dei
Comune interessati -violazione dell'art. 24 Cost. - difetto di motivazione in ordine al piano di riparto dell'anno 2023 – difetto di motivazione in ordine al raddoppio della quota consortile 2023 rispetto a quella degli anni precedenti - violazione dell'art. 7 legge 212/2000
5)Difetto di motivazione per violazione dell'art. art. 7, comma 5, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “E” oneri impropri a carico del contribuente non previsti dalla legge e dalla Statuto del ON;
6)Difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia entrate-riscossione – violazione dell'art. 7 L.212/2000 e dell'art. 24 Cost.
Chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato .
L'agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio in data 11/06/2024 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere le eccezioni sollevate dal ricorrente di competenza dell'Ente impositore per cui provvedeva ad effettuare tempestiva chiamata in causa dello stesso.
Il Resistente2 – subentrato al Resistente1 - si costituiva in giudizio in data 13/01/2025; ribandiva la legittimità del proprio operato mediante deposito di copiosa documentazione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del merito, la Corte in composizione monocratica, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Requisito di legittimità di un atto trobutario è la motivazione la cui funzione è puramente informativa;
essa è soddisfatta quando l'amministrazione pone in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di una cartella di pagamento che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica. Questa Corte ritiene che l' atto impugnato impugnato abbia adeguatamente svolto la funzione informativa in quanto in esso sono riportati alle pg. 5/13 e 10-11/13;
l'ente impositore, le motivazioni della pretesa tributaria, i riferimenti normativi, le aree interessate indicate per estremi catastali, aliquote, calcolo del tributo e degli interessi, elementi tutti necessari a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa ossia il contestare efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". La contestazione dell'operato del ON di IC , come effettuata dal ricorrente tramite i motivi di ricorso, è dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento della funzione motivazionale dell'atto opposto . La censura è respinta.
2)Parte ricorrente contesta il diritto del ON a richiedere i contributi in oggetto , adducendo quale motivazione che i terreni di sua proprietà, ancorché compresi nel comprensorio, non traggono, come da relazione tecnica a firma del dott. agronomo Nominativo_2 firmata in data 24/04/2024, in concreto alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del ON, il quale, peraltro, non avrebbe provveduto a manutenere alcuna opera di bonifica nel comprensorio de quo, tale da contribuire a determinare un incremento di valore e di qualità delle unità terreni e fabbricati interessati.
Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei
Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio" poiché quando "vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente." Corte di Cass. sen. n.12576 del 17/06/16).
Tuttavia a giudizio di questa Corte, per vantaggio va inteso non solo il beneficio diretto o indiretto derivante dai lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul perimetro dal ON ma anche il vantaggio derivante dalla manutenzione ordinaria quali, nel caso in specie, i lavori di pulizia e bonifica dei canali.
Nel caso in specie, parte ricorrente afferma tramite perizia tecnica allegata a firma del dott. Agr. Nominativo_2 Nominativo_2 la certezza della assenza della manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto dalla stessa si legge: non esistono opere di bonifica riconducibili all'intervento del consorzio.
Il quadro offerto dal ricorrente è totalmente confutato dal resistente Resistente2
nello specificare l'esistenza di una programmazione di lavori di manutenzione su base triennale
Pertanto, le prove offerte da parte ricorrente, non permettono di confermare la mancanza di alcun vantaggio derivante dalla manutenzione ordinaria anche indiretta quali, nel caso in specie, i lavori sistemazione idraulico-agraria e susseguente bonifica dei canali.
3. dall'esame degli atti di causa, trattasi di fabbricati fi proprietà del ricorrente ricadenti nel perimetro consortile il cui contributo richiesto deriva da scarico di acque meteoriche e non da scarico di acque reflue per il quale soltantp opera l'esenzione dalla contribuzione. La censura è respinta.
4. L'art. 63 dello Statuto consortile , secondo comma prevede che “Durante l'esecuzione della bonifica il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica…”. E' pertanto plausibile la richiesta delle quote di contribuzione per l'anno 2023.
Con riferimento alla illegittimità dell'assoggettabilità alla contribuzione delle particelle catastali 143 e 144 del foglio 5 site in agro di Palagiano in quanto espropriate, dall'esame degli atti di causa si evince che a fronte della mancata disponibilità dei beni ( terreni) e fino alla trascrizione in conservatoria del decreto di espropriazione, il ricorrente riceve una indennità di occupazione;
il contributo è pertanto a carico dell'espropriando sia per omessa trascrizione che per avvenuta indennizzazione.
Con riferimento alla violazione dell'art.64 dello statuto la cui approvazione risale al Dicembre 1981, la
Corte osserva che trattasi di norma desueta e non più applicabile vista la trasformazione della fase della riscossione con l'abolizione delle esattorie, della Deputazione Amministrativa, figure non più operative e sostituite dall'operante sistema della riscossione come previsto dal dpr 602/73.
5. La Corte osserva che l'atto impugnato è un atto avente natura vincolata ossia deve essere redatto secondo un modello disciplinato da norme di legge e deve contenere solo gli elementi richiesti dal dettato legislativo tra cui non è compresa l'allegazione di alcun documento.
6.Il conferimento del servizio di riscossione coattiva da parte del Resistente2, subentrato al Resistente1 all'Ader avviene tramite delibera del ON cui segue contratto di affidamento;
atti entrambi pubblici per cui non necessitanti di esibizioni.
Per tutto quanto sopradetto, il ricorso proposto non merita accoglimento.
Lo svolgimento del processo e il comportamento delle parti giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso: Spese compensatte
Depositata il 03/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 17/07/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MARCHITELLI MARIA GABRIELLA, Giudice monocratico in data 17/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1355/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Taranto - Via Xx Settembre 6 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da
Difensore_2 - CF Difensore2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620240011233444000 CONTR CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1257/2025 depositato il
18/07/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate Riscossione e in data 03/06/2024 depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Taranto (contrassegnato con il n.1355/2024 R.G.R.), Ricorrente_1 , come in atti epigrafato , impugnava la cartella di pagamento n. 1062024001123344400 notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione - ente impositore Resistente1 - per omesso pagamento contributo consortile - codice 630 difesa idraulica terreni e fabbricati - come da dettaglio contributo – relativo all'anno d'imposta 2023.
Parte ricorrente, nei motivi di ricorso, eccepiva la nullità dell' atto opposto sulla base delle seguenti motivazioni:
1)Difetto di motivazione - violazione degli artt.3 L.241/90 e 7 L.212/2000 nonché dell'art. 24 Cost.;
2)Illegittimità dell'imposizione – difetto delle opere di bonifica – illegittimità del piano di classifica in difetto di un piano generale di bonifica – violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova;
3)Illegittima richiesta di pagamento del contributo 630 per gli immobili urbani – violazione dell'art. 19 Legge reg. Resistente2 n.4/2012;
4)Violazione degli artt. 63 e 64 dello Statuto del ON – omessa pubblicazione dei ruoli all'Albo dei
Comune interessati -violazione dell'art. 24 Cost. - difetto di motivazione in ordine al piano di riparto dell'anno 2023 – difetto di motivazione in ordine al raddoppio della quota consortile 2023 rispetto a quella degli anni precedenti - violazione dell'art. 7 legge 212/2000
5)Difetto di motivazione per violazione dell'art. art. 7, comma 5, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546 e dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato “E” oneri impropri a carico del contribuente non previsti dalla legge e dalla Statuto del ON;
6)Difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia entrate-riscossione – violazione dell'art. 7 L.212/2000 e dell'art. 24 Cost.
Chiedeva l'annullamento dell' atto impugnato .
L'agenzia delle Entrate Riscossione costituitasi in giudizio in data 11/06/2024 eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per essere le eccezioni sollevate dal ricorrente di competenza dell'Ente impositore per cui provvedeva ad effettuare tempestiva chiamata in causa dello stesso.
Il Resistente2 – subentrato al Resistente1 - si costituiva in giudizio in data 13/01/2025; ribandiva la legittimità del proprio operato mediante deposito di copiosa documentazione e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza fissata per la trattazione del merito, la Corte in composizione monocratica, trattiene la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Requisito di legittimità di un atto trobutario è la motivazione la cui funzione è puramente informativa;
essa è soddisfatta quando l'amministrazione pone in grado il contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Non può pertanto essere dichiarata la nullità, per carenza di motivazione, di una cartella di pagamento che indichi il presupposto della maggiore imposta e renda nota la fonte informativa sottostante alla rettifica. Questa Corte ritiene che l' atto impugnato impugnato abbia adeguatamente svolto la funzione informativa in quanto in esso sono riportati alle pg. 5/13 e 10-11/13;
l'ente impositore, le motivazioni della pretesa tributaria, i riferimenti normativi, le aree interessate indicate per estremi catastali, aliquote, calcolo del tributo e degli interessi, elementi tutti necessari a porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli l'esercizio del diritto di difesa ossia il contestare efficacemente l"an" e il "quantum debeatur". La contestazione dell'operato del ON di IC , come effettuata dal ricorrente tramite i motivi di ricorso, è dimostrazione dell'avvenuto raggiungimento della funzione motivazionale dell'atto opposto . La censura è respinta.
2)Parte ricorrente contesta il diritto del ON a richiedere i contributi in oggetto , adducendo quale motivazione che i terreni di sua proprietà, ancorché compresi nel comprensorio, non traggono, come da relazione tecnica a firma del dott. agronomo Nominativo_2 firmata in data 24/04/2024, in concreto alcun beneficio diretto e specifico dall'attività del ON, il quale, peraltro, non avrebbe provveduto a manutenere alcuna opera di bonifica nel comprensorio de quo, tale da contribuire a determinare un incremento di valore e di qualità delle unità terreni e fabbricati interessati.
Con sentenza n. 18466/2016 la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo il quale "in favore dei
Consorzi opera la presunzione di un vantaggio diretto in favore dei consorziati per effetto dell'approvazione del piano di classifica". Presunzione che può sempre essere superata dal contribuente fornendo la prova contraria dell'inesistenza di qualsiasi beneficio" poiché quando "vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente." Corte di Cass. sen. n.12576 del 17/06/16).
Tuttavia a giudizio di questa Corte, per vantaggio va inteso non solo il beneficio diretto o indiretto derivante dai lavori di manutenzione straordinaria effettuati sul perimetro dal ON ma anche il vantaggio derivante dalla manutenzione ordinaria quali, nel caso in specie, i lavori di pulizia e bonifica dei canali.
Nel caso in specie, parte ricorrente afferma tramite perizia tecnica allegata a firma del dott. Agr. Nominativo_2 Nominativo_2 la certezza della assenza della manutenzione ordinaria e straordinaria in quanto dalla stessa si legge: non esistono opere di bonifica riconducibili all'intervento del consorzio.
Il quadro offerto dal ricorrente è totalmente confutato dal resistente Resistente2
nello specificare l'esistenza di una programmazione di lavori di manutenzione su base triennale
Pertanto, le prove offerte da parte ricorrente, non permettono di confermare la mancanza di alcun vantaggio derivante dalla manutenzione ordinaria anche indiretta quali, nel caso in specie, i lavori sistemazione idraulico-agraria e susseguente bonifica dei canali.
3. dall'esame degli atti di causa, trattasi di fabbricati fi proprietà del ricorrente ricadenti nel perimetro consortile il cui contributo richiesto deriva da scarico di acque meteoriche e non da scarico di acque reflue per il quale soltantp opera l'esenzione dalla contribuzione. La censura è respinta.
4. L'art. 63 dello Statuto consortile , secondo comma prevede che “Durante l'esecuzione della bonifica il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica…”. E' pertanto plausibile la richiesta delle quote di contribuzione per l'anno 2023.
Con riferimento alla illegittimità dell'assoggettabilità alla contribuzione delle particelle catastali 143 e 144 del foglio 5 site in agro di Palagiano in quanto espropriate, dall'esame degli atti di causa si evince che a fronte della mancata disponibilità dei beni ( terreni) e fino alla trascrizione in conservatoria del decreto di espropriazione, il ricorrente riceve una indennità di occupazione;
il contributo è pertanto a carico dell'espropriando sia per omessa trascrizione che per avvenuta indennizzazione.
Con riferimento alla violazione dell'art.64 dello statuto la cui approvazione risale al Dicembre 1981, la
Corte osserva che trattasi di norma desueta e non più applicabile vista la trasformazione della fase della riscossione con l'abolizione delle esattorie, della Deputazione Amministrativa, figure non più operative e sostituite dall'operante sistema della riscossione come previsto dal dpr 602/73.
5. La Corte osserva che l'atto impugnato è un atto avente natura vincolata ossia deve essere redatto secondo un modello disciplinato da norme di legge e deve contenere solo gli elementi richiesti dal dettato legislativo tra cui non è compresa l'allegazione di alcun documento.
6.Il conferimento del servizio di riscossione coattiva da parte del Resistente2, subentrato al Resistente1 all'Ader avviene tramite delibera del ON cui segue contratto di affidamento;
atti entrambi pubblici per cui non necessitanti di esibizioni.
Per tutto quanto sopradetto, il ricorso proposto non merita accoglimento.
Lo svolgimento del processo e il comportamento delle parti giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
la Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso: Spese compensatte