Sentenza 17 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/09/2004, n. 18745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18745 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - rel. Presidente -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
Dott. GIULIANI LO - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AO, ON MA ET, nella qualità di eredi di ON TT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BAZZONI 3, presso l'avvocato PAOLETTI FABRIZIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ASTOLFI ANTONIO, ASTOLFI ANDREA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA, AUSL/7 CARBONIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 10112/02 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, emessa il 15/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 12/07/2004 dal Consigliere Dott. RORDORF Renato;
udito per il ricorrente l'Avvocato PAOLETTI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. ABBRITTI Pietro con le quali si chiede che la Corte di inammissibile il ricorso in oggetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n 10142 del 2002 questa Suprema corte ebbe a dichiarare inammissibile un ricorso proposto dai sigg. MM FA, LO e RI NI ON avverso una pronuncia della Corte d'appello di Cagliari, la quale, avendo escluso il carattere rurale di una farmacia gestita anni addietro nel comune di Gonnesa dal dr. Ottavio ON, dante causa dei ricorrenti, aveva altresì escluso che il medesimo dr. ON avesse potuto legittimamente acquisire la titolarità di detta farmacia in forza di disposizioni di legge riguardanti le farmacie rurali, così risolvendo in senso negativo per i ricorrenti una controversia sorta a tal proposito tra gli stessi, la Regione Sardegna e la Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia. A detta pronuncia d'inammissibilità questa Corte era pervenuta osservando come l'impugnata sentenza d'appello avesse negato il carattere rurale della farmacia in contestazione sulla base di tre diverse ed autonome rationes decidendi, non tutte però specificamente censurate con il ricorso per Cassazione. Donde la ormai acquisita immodificabilità delle argomentazioni non impugnate su cui quella decisione si era basata e la conseguente inadeguatezza del ricorso a scalzarne il fondamento.
I sigg. LO e RI NI ON, essendo frattanto deceduta la loro madre, sig.ra MM FA, hanno proposto ora ricorso ai sensi dell'art. 395, n4, c.p.c., chiedendo la revocazione della suindicata sentenza di questa Corte n 10142 del 2002 perché inficiata da errori di fatto.
Le amministrazioni intimate non hanno spiegato difese in questa sede. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in conformità alla richiesta del Procuratore generale, deve esser dichiarato inammissibile, perché la doglianza in esso prospettata non e neppure in astratto riconducibile al parametro normativo dell'invocato art. 395, n. 4, c.p.c.. La sentenza di questa Corte n 10142 del 2002 - come già accennato in narrativa - ebbe a dichiarare inammissibile il ricorso per Cassazione allora proposto dagli eredi del dr. ON sansa giudicare nel merito della fondatezza delle censure che in quel ricorso i ricorrenti avevano mosso all'impugnata sentenza della corte d'appello cagliaritana, bensì unicamente per un motivo di ordine processuale (donde, appunto, la pronuncia d'inammissibilità, e non già di rigetto, di quel ricorso). Questa corte rilevò, infatti, che la sentenza d'appello aveva dato torto agli eredi ON per più ragioni distinte, e precisamente: in considerazione della mancata prova dell'apertura di un armadio farmaceutico in una lontana frazione del comune di Gonnesa, addotta dai ricorrenti per dimostrare la riduzione del bacino d'utenza della farmacia ubicata in detto comune al di sotto del limite fissato per poterla definire una farmacia urbana;
b) perché la classificazione della farmacia quale urbana o rurale doveva esser fatta dall'amministrazione in sede di preventiva formazione ed eventuale successiva revisione della pianta organica delle farmacie, prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 475/68 e 104 del Testo unico n. 1265/34, ed i relativi criteri non erano stati modificati sul punto dalla legge n. 40/73, concernente unicamente il diverso profilo dell'indennità di residenza spettante al farmacista;
3) in quanto non avrebbe potuto il giudice ordinario in alcun caso disapplicare, sostituendolo con una propria valutazione di merito, il provvedimento con cui l'assessore regionale competente aveva approvato la pianta organica assegnando un unico presidio farmaceutico all'intero comune di Gonnesa, sansa scorporare la frazione lontana.
Ciascuna delle prospettate ragioni, osservò allora la Corte di Cassazione, "era del tutto distinta ed autonoma rispetto alle altre e singolarmente idonea a sorreggere sul piano logico e giuridico il rigetto delle richieste degli eredi ON". Ma l'ultima di esse, oltre tutto logicamente pregiudiziale rispetto alle altre, non era stata specificamente contestata dai ricorrenti: dunque era "divenuta definitiva", perciò stesso determinando l'inammissibilità del ricorso, siccome non idoneo a scalzare almeno uno dei fondamenti anche da solo sufficiente a reggere la sentenza impugnata. Ora, con il ricorso per revocazione, gli eredi ON assumono l'esistenza di errori di fatto che avrebbero fuorviato l'anzidetto giudizio di questa corte. Tali errori essi individuano: a) nel riferimento al criterio legale per la qualifica come urbana della farmacia, giacché dalla documentazione già a suo tempo prodotta sarebbe invece risultato che la farmacia di Gonnesa era operante da epoca anteriore alla prima formazione della pianta organica delle farmacie e che tale pianta ancora non esisteva quando il dr. ON ne assunse la gestione provvisoria;
b) nell'affermazione secondo cui non sarebbe stata raggiunta la prova documentale dell'apertura di un armadio farmaceutico in una lontana frazione del comune di Gonnesa, affermazione fondata su una non corretta lettura delle dichiarazioni al riguardo fornite dal sindaco e dalla U.S.S.L. di Carbonia;
c) nella mancata considerazione della pacifica circostanza che l'anzidetta frazione" essendo assai più facilmente raggiungibile da Cortoghiana che non da Gonnesa, non gravitava su quest'ultimo comune per le proprie esigenze sanitarie ed era, infatti, iscritta ad una diversa unità sanitaria locale.
Il raffronto tra i pretesi errori denunciati dai ricorrenti e la ragione, già sopra ricordata, per la quale questa Corte ebbe ad emettere la sentenza n 10142 del 2002 mostra però in modo assai evidente come i motivi addotti a sostegno della istanza di revocazione non colgano in alcun modo l'elemento decisivo di quella sentenza, di cui sembrano fraintendere del tutto il senso. Gli errori di fatto che i ricorrenti lamentano, semmai sono tali, possono al più essere riferiti alla decisione (o, forse meglio, ad alcune delle distinte rationes decidendi) della Corte d'appello di Cagliari, a suo tempo impugnata con il ricorso per Cassazione poi dichiarato inammissibile. In alcun modo essi attengono, viceversa, al motivo per il quale è stata pronunciata da questa Corte l'anzidetta declaratoria d'inammissibilità.
Quei pretesi errori afferiscono tutti, infatti, al merito della controversia ed, in particolare, ai criteri di fatto e di diritto in base ai quali la corte territoriale ha stimato doversi considerare urbana e non rurale la farmacia un tempo gestita dal dr. ON. Ha la sentenza di questa Suprema Corte, come già sottolineato, non ha proceduto ad un esame nel merito delle contrapposte ragioni prospettate dalle parti al fine di sostenere o di negare il carattere rurale di quella farmacia, e tanto meno quindi può aver errato nel percepire la realtà risultante dai documenti prodotti in sede di merito a sostegno di quelle ragioni. La richiamata sentenza n. 10142 del 2002, viceversa, si è limitata a riferire le anzidetto ragioni di merito, come esposte nella sentenza d'appello, e ne ha constatato la pluralità e l'autosufficienza di ognuna di esse, applicando e ribadendo poi, nella fattispecie in esame, il ben consolidato principio giurisprudenziale per cui, in presenza di una pronuncia del giudice di merito fondata su diverse rationes decidendo, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il decisum, il ricorrente ha l'onere di impugnarle tutte, perone altrimenti la ratio decidendi non impugnata diviene immodificabile ed, essendo di per sè sufficiente a dar corpo alla pronuncia del giudice di merito, rende inutile discutere dei motivi di ricorso la cui eventuale condivisibilità non potrebbe comunque condurre alla cassazione di quella pronuncia. In questo assunto, nel quale si riassume la portata decisiva della sentenza ora impugnata per revocazione, non è dato perciò ravvisare neppure in tesi alcun errore di fatto, giacché nessun errore si assume essere intervenuto nel raffronto tra le argomentazioni poste a fondamento della sentenza d'appello ed i motivi del proposto ricorso per Cassazione;
raffronto che gli odierni ricorrenti invece trascurano, denunciando errori di fatto che in nessun caso sarebbero dunque riferibili alla pronuncia di questa Corte.
Il ricorso per revocazione deve, pertanto, esser dichiarato inammissibile.
Non v'è da provvedere sulle spese del presente giudizio, in cui gli intimati non si sono difesi.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004