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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 364/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cassazione promossa da:
e , rappresen- Parte_1 Parte_2 tati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Marina Flocco, presso il cui studio in Roma, V. Gregorio VII 466, sono elettivamente domiciliati,
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Waldemaro Flick
e Arturo Flick, presso il cui studio in Genova, V. Fieschi 1/8, è eletti- vamente domiciliata,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per le parti attrici in riassunzione: “L'Avv. Flocco insiste nel merito per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell''atto di appello in riassunzione del
12/04/22 da considerarsi qui integramente riportate e trascritte, con vittoria di spe- se e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sia del presente grado, che di quello di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassa- zione nell'ordinanza di accoglimento del primo motivo di gravame del 19 marzo
2022.: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza sopra richiamata R.G.
18648/2019, sezionale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il
1 29/03/2022, riesaminare integralmente i motivi di gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 191/14 del Tribunale di Savona, accogliere tutte le conclusioni, sia nel merito, che in via istruttoria, così come rassegnate nell'atto in- troduttivo del giudizio di appello da intendersi qui riportate e trascritte per comodità consultiva della Ill.ma Corte d'Appello adita: “Voglia l' Ill.ma Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati nel presente atto di impu- gnazione, nelle parti della sentenza e con riforma delle stesse siccome indicato nei motivi dedotti e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate e non accolte in primo grado e precisamente: - Per effetto delle statuizioni di nullità e/o illegittimi- tà e/o inefficacia delle clausole contrattuali regolamentari, accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti nei rapporti già oggetto di causa, a partire dalla da- ta di rispettiva accensione e sino alla chiusura definitiva attraverso apposita C.T.U. contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti contrattuali esistenti tra le parti, senza alcun limite prescrizionale;
- condannare la convenuta banca alla ripetizione e restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore de- gli odierni istanti;
- condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni pa- trimoniali subiti dalla parte attrice per lucro cessante e danno emergente, che sa- ranno accertati attraverso l'ausilio di Consulenza Tecnica Commerciale che pro- ceda all'analisi dei bilanci di impresa e tradurrà l'incidenza dei costi sostenuti per i rapporti intercorsi con l'azienda di credito, in termini di mancato guadagno;
- con- dannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla par- te attrice per lucro cessante e danno emergente considerato il valore nominale dei titoli offerti in custodia ed in portafoglio, rispetto al controvalore realizzato dalla vendita non autorizzata degli stessi ante scadenza;
- condannare la banca conve- nuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, anche in proprio nella loro qualità di fideiubenti, a seguito della illegittima segnalazione alla Centra- le rischi presso la Banca d'Italia, determinante il discredito commerciale e perso- nale degli stessi, ordinando la cancellazione e/o rettifica a cura e spese dell'azienda di credito;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio di gravame nonché di rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si è dichiara- to antistatario. - In via istruttoria Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita nominare nuova CTU contabile, cui sottoporre i quesiti indicati da parte appellante nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in primo grado depositate nel secondo termine conces- so e non ammessi, tenuto conto delle osservazioni critiche del CT di parte appel- lante richiamate nei motivi dedotti nel presente atto di appello, senza alcuna limi- tazione temporale sin dall'apertura di tutti i rapporti di conto corrente contestati, si- no alla loro chiusura ed, in ogni caso, sino alla data di revoca delle facilitazioni e
2 segnalazione in centrale dei rischi. “.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, in acco- glimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello R.G. 1070/2014, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in particolare respinte per- ché inammissibili e in violazione del principio del contraddittorio le richieste di par- te attrice in riassunzione di cui alle note di trattazione scritta del 30 settembre
2022, in integrale riforma della sentenza n. 191/2014 del Tribunale di Savona, previo, occorrendo chiarimento e/o integrazione e/o rinnovazione della CTU depo- sitata in data 15/6/2023 per le ragioni sopra esposte:
1. Respingere l'appello prin- cipale proposto dai signori e , in Parte_1 Pt_2 Parte_2 quanto nullo e/o inammissibile e comunque infondato, e/o accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai signori e Parte_1 [...]
stante l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese ed Parte_2 estinzione dell'Impresa Pregliasco sin dal 11/10/2011; 2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da , accogliere tutte le domande e CP_1 le eccezioni già formulate dall'esponente in primo grado e pertanto: - In via preli- minare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande attrici e conse- guentemente rigettare le domande formulate
contro
- In via pre- Controparte_1 liminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto di parte attrice alla restituzione delle somme addebitate sui c/c intestati agli attori prima del 30/6/2004 o, in via subordinata, prima del
30/6/1999; - In via principale, respingere integralmente le domande formulate dagli attori nei confronti di , ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;
- CP_1
In via riconvenzionale, condannare l'impresa , Controparte_2 in persona del suo titolare sig. , CF , Parte_1 C.F._1 anche in proprio, nonché la sig.ra CF Parte_2
– quest'ultima in qualità di fideiussore del sig. – C.F._2 Parte_1 in solido, in via alternativa o come meglio visto, al pagamento in favore di P_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo com-
[...] plessivo pari a € 330.663,23, o al diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali o in via subordinata legali dal 7/10/09 sino al saldo ef- fettivo;
3. Conseguentemente, condannare altresì il sig. , CF Parte_1
, nonché la sig.ra CF C.F._1 Parte_2 alla restituzione in favore di , in persona del C.F._2 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo pari a Euro
51.844,62 pagato dalla banca ad esito della sentenza 191/14 del Tribunale di Sa- vona oggetto di impugnazione;
- In via subordinata, confermare la sentenza n.
3 1867/2018 della Corte di Appello di Genova, previa integrazione della sua motiva- zione alla luce dell'ordinanza n. R.G. 18648/2019, sezionale 441/2022, Racc.
Gen. 10140/2022, pubblicata il 29.03.2022 della Suprema Corte, e comunque il suo dispositivo, respingendo in ogni caso tutte le domande formulate dai signori e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi giudizio, ivi comprese quelle di CTU”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
, titolare dell'Impresa Pregliasco di Pregliasco P.I. Parte_1
AR, e evocavano in giudizio Parte_2 Controparte_4
per sentire accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali di
[...] diversi rapporti di conto corrente per usura, anatocismo, applicazione di inte-
ressi ultralegali e indebito addebito di CMS, per sentire accertare e dichiara- re l'esatto dare – avere tra le parti sulla base del ricalcolo da effettuare attra- verso CTU contabile e per sentire condannare la Banca alla restituzione del- le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulan- CP_1 do domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento di €
33.,633,23 oltre interessi convenzionali dal 7 gennaio 2009 al saldo.
Con sentenza n. 191/2014 il Tribunale di Savona, all'esito di CTU contabile, accertata la nullità degli interessi ultralegali applicati, della capitalizzazione e degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, condannava CP_1
a restituire a parte attrice la somma pari a € 32.824,98 oltre interessi
[...] legali dalla domanda al saldo ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 12.200,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, ponendo a carico esclusivo della Banca il compenso liquidato al
C.T.U..
In estrema sintesi il Tribunale riteneva:
- che l'unico conto corrente stipulato fosse quello risalente al 1973, in cui non vi era una valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi (né risultava che, nel periodo successivo alla delibera
CICR del febbraio 2000, la Banca avesse validamente comunicato ai clienti variazioni delle clausole di capitalizzazione degli interessi);
4 - che non fosse stata validamente pattuita la CMS;
- che dovesse essere recepito il conteggio del CTU che aveva escluso il periodo in relazione al quale fosse decorso, alla data della notifica della domanda giudiziale, il termine di prescrizione decenna- le, individuando il dies a quo in quello, anteriore al decennio, in cui il saldo risultante dagli estratti conto fosse divenuto anche tempora- neamente attivo.
Il giudizio d'appello.
Per la riforma di tale decisione interponevano gravame e Parte_1 Pt_2
, deducendo l'erronea applicazione della prescrizione decennale,
[...]
l'acritica adesione del Tribunale alle conclusioni del CTU, l'omessa pronun- cia sull'accertamento dell'usurarietà e l'omessa pronuncia sulle domande risarcitorie. si costituiva e proponeva appello incidentale circa il mancato acco- CP_1 glimento della domanda riconvenzionale della Banca.
Con sentenza n. 1837 del 6 dicembre 2018 la Corte d'appello di Genova così statuiva:
“ rigetta l'appello principale proposto da , titolare Parte_1 dell'Impresa Pregliasco di Pregliasco P.I. AR e LO SI Mag- da avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 191/2014 in data
11/2/2014.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_5 ed in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti, in
[...] solido tra loro, alla restituzione in favore dell'appellata di € 51.844,62
Rigetta le ulteriori domande proposte dall'appellata con l'appello incidentale.
Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio…”
La decisione si basava sull'orientamento della Suprema Corte secondo cui grava tanto sul correntista che agisce in ripetizione quanto sulla Banca che agisce per ottenere la condanna del debitore al pagamento di un saldo ne- gativo il correlativo onere probatorio di produrre gli estratti conto a fare data dal momento di apertura del conto, “escludendosi la possibilità di procedere al cd. azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utiliz- zabile per la ricostruzione del rapporto in quanto ciò comporterebbe
l'alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario
....l'accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze conta- bili poiché il saldo del conto presuppone in sé l'effettiva ed integrale ricostru-
5 zione del dare e dell'avere : dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di ricor- rere a criteri presuntivi o approssimativi “(Cass. Civ. sez. I n. 9365/18 del
10/1 – 16/4 2018).
Non essendo stati integralmente prodotti in giudizio dalla loro origine i rap-
porti di conto corrente in contestazione (nn. 1852000 acceso in data
15/5/1973, conto corrente anticipo effetti n. 9301023, il conto corrente n.
2385300), dovevano essere ad avviso della Corte rigettati tanto l'appello principale che quello incidentale e doveva essere disposta la restituzione di quanto dalla Banca versato per effetto della decisione riformata.
Il giudizio di cassazione.
e ricorrevano per la cassazione della decisio- Parte_1 Parte_2 ne di secondo grado, formulando tre motivi di ricorso, il primo dei quali veni- va ritenuto fondato con assorbimento di quelli ulteriori.
La Cassazione evidenziava che: “… L'incompletezza documentale non si traduce però automaticamente nel rigetto della domanda.
Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del sal- do e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito
è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre
2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018,
n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto -
l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria do- manda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 no- vembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato») … Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione sol- tanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale
a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamen- to in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021,
6 n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche me- diante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di me- rito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicem- bre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo con-
fermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538.
Deve infine tenersi fermo che una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte do- mande da parte della banca e del correntista, come nel caso di specie in cui all'azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consen- tano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azze- ramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; si veda anche Cass. 5 agosto 2021, n. 22387).”.
Con Ordinanza Numero registro generale 18648/2019 Numero sezionale
441/2022 Numero di raccolta generale 10140/2022 pubblicata in data
29/03/2022 la Corte di Cassazione così statuiva:
“ ... accoglie il primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”.
Il presente giudizio di rinvio.
e riassumevano il giudizio con atto di Controparte_6 Parte_2 citazione ritualmente notificato in data 13 aprile 2022, chiedendo, per i moti- vi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio , con comparsa CP_1 depositata in data 29 giugno 2022, chiedendo la reiezione dell'appello prin- cipale e l'accoglimento di quello incidentale.
7 All'udienza del 5 ottobre 2022, tenutasi a trattazione scritta, la Corte rinviava la controversia al 19 ottobre 2022 e, con ordinanza riservata 15/21 dicembre
2022, disponeva CTU sul seguente quesito:
“ Il C.T.U., letti gli atti, provveda a ricostruire l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti
a) tenendo conto delle asserzioni contenute nella sentenza di primo grado
(applichi il tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
non tenga conto della commissione di massimo scoperto e delle spese;
faccia riferi- mento alla data contabile),
b) accertando, altresì, se siano state violate le normative antiusura
(Cass.17159/2016, Cass. SU 2018/16303);
c) ai fini del dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca, tenga conto il
CTU dei principi affermati da Cass SU n. 24418/2010 [(i) in caso di rimesse ripristinatorie (ossia eseguite in presenza di un affidamento, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto di c/c; (ii) in caso di rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento oppure oltre l'affidamento concesso) la prescrizione inizia a decorrere dal singolo pagamento] .
Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di pro- cesso civile e penale, come modificato dalla legge n.77/2020 di conversione del DL 34/2020, all'art. 221 dell'allegato di modifica, che prevede al comma
8 che “In luogo dell'udienza fissata per
Il CTU provvederà a ricostruire l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti – secondo i criteri di cui sopra (a, b, c) – in base agli estratti conto acquisiti e, in caso di incompletezza documentale, dovrà considerare che “il saldodebi- tore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato” (secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata nella premessa della presente ordinanza).”.
La CTU nominata dott. accettava l'incarico e prestava il Persona_1 giuramento di rito con nota depositata in data 21 dicembre 2022 e deposita- va poi l'elaborato il successivo 15 giugno 2023.
Con ordinanza 13 luglio/3 agosto 2023 la Corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 6 dicembre 2023 e in tal sede la rinviava per il medesimo incombente al 14 febbraio 2023, per l'assegnazione a nuo-
8 vo relatore e la fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusio- ni.
Assegnata la controversia a nuovo relatore, all'udienza del 19 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte, con ordinanza 27 giugno 2024, tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con ordinanza 22/29 ottobre 2024 la Corte revocava l'assegnazione a sen- tenza stante l'incompatibilità della Presidente del Collegio che aveva fatto parte del Collegio che aveva deciso la controversia d'appello e fissava nuo- va udienza di precisazione al 19 febbraio 2025, all'esito della quale, con or- dinanza, 26 febbraio 2025, la tratteneva a decisione immediata.
La CTU licenziata da questa Corte sulla base dei criteri indicati dalla cassazione ha concluso nel senso che il saldo complessivo (a credito) dei conti correnti in contestazione, ricalcolati applicando i criteri stabi- liti dal quesito, alla data sino a cui sono disponibili i documenti (anno
2009), sia pari a Euro 108.637,70 e, lo si anticipa, il Collegio condivide tali conclusioni, nonostante le numerose censure svolte da entrambe le parti, censure che si palesano infondate per quanto in appresso si esporrà.
Ragioni logico sistematiche impongono di scrutinare prioritariamente le doglianze di , stante il fatto che il loro eventuale Controparte_4 accoglimento comporterebbe l'assorbimento di quelle svolte dagli appellanti.
L'eccezione preliminare di , che deduce la nullità e/o Controparte_4 inammissibilità dell'appello avversario per carenza di legittimazione attiva in capo gli appellanti è, prima ancora che infondata, inammissibile.
La Banca evidenzia che i rapporti bancari oggetto del presente giudizio fa- cevano capo all'impresa , estinta e can- Controparte_2 cellata dal registro delle imprese a far data dall'11 ottobre 2011: ne conse- guirebbe l'inammissibilità dell'appello avversario o comunque la carenza di legittimazione attiva in capo ai sigg. e che, non Parte_1 Parte_2 essendo titolari dei rapporti oggetto di esame, non avrebbero titolo per av- viare e/o proseguire l'azione promossa dall'impresa . Parte_1
La sentenza cassata (pag. 6) ha rigettato l'eccezione (formulata da CP_1 in via di appello incidentale), rilevando che: “trattandosi di impresa individua- le continua ad essere legittimato il suo titolare unitamente alla signora
[...]
contitolare di alcuni dei rapporti in contestazione e fidejussore” Parte_3
9 e, nel dispositivo ha parzialmente accolto l'appello incidentale della Banca ordinando a e la restituzione dell'importo ricevu- Parte_1 Parte_2 to in esecuzione della sentenza di primo grado .
Tutte le altre domande proposte dalla banca appellata con appello incidenta- le sono state rigettate (cfr. dispositivo) e avverso tale statuizione non è stato formulato ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato.
La mancata interposizione di ricorso incidentale per cassazione da parte di comporta altresì il passaggio in giudicato della reiezione, da Controparte_4 parte della Corte d'Appello, dei rimanenti motivi di appello incidentale formu- lati nel corso del primo giudizio d'appello, che attenevano alla pretesa nullità dell'atto di citazione di primo grado e l'accertamento dell'intervenuta prescri- zione dell'eventuale diritto di parte attrice alla restituzione delle somme ad- debitate sui c/c intestati agli attori prima del 30/6/2004 o, in via subordinata, prima del 30/6/1999.
Infondate si palesano altresì le doglianze che for- Controparte_4 mula in ordine alle conclusioni cui è pervenuta la CTU licenziata nel presente giudizio di rinvio.
Ad avviso di la CTU avrebbe in primo luogo errato CP_1 nell'affermare che il dies a quo a partire dal quale effettuare il ricalcolo del saldo dei conti correnti di cui è causa, e in particolare del c/c n. 4626981 sia il 30.06.1994, disattendendo l'insegnamento del Supremo Collegio che, con l'arresto a SSUU n. 24418/2010, ha chiarito che alle c.d. rimesse solutorie, poiché costituiscono il pagamento di un debito da considerarsi autonoma- mente rispetto al rapporto di conto corrente (e quindi all'asserito diritto van- tato dal correntista di ripetere pagamenti eventualmente illegittimi) si applica, secondo le regole in materia di ripetizione dell'indebito, il termine prescrizio- nale di cinque anni o in via subordinata di dieci anni rispetto al singolo pa- gamento effettuato.
Nel caso di specie, in assenza di prova dell'apertura di una linea di credito il cui onere grava sul correntista e per l'assolvimento del quale non potrà sop- perire il mero riferimento agli estratti conto, tutte le rimesse effettuate do- vrebbero ad avviso di considerarsi solutorie “indipendentemente CP_1 dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca” (Cass. Civ.
12977/2018), anche perché, ai sensi del requisito generale della forma scrit- ta a pena di nullità di cui all'art. 117 TUB, non è possibile contemplare nell'ordinamento giuridico italiano l'esistenza di un “fido di fatto”, fattispecie
10 incompatibile con i requisiti di forma a pena di nullità del negozio di affida- mento.
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante in via incidentale, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità è ammessa la prova indiretta dell'affidamento attraverso indici sintomatici gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo Sez. I, Ordinanza n.
34997 del 14 dicembre 2023, secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ri- pristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della con- clusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n.
385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa.”).
In ogni caso, nella vicenda che ci occupa, la CTU ha effettuato l'individuazione delle rimesse solutorie ante decennio individuando i fidi dalla documentazione presente in atti predisposta dalla stessa banca (cfr. pagg.
109 e 110 elaborato peritale e documenti ivi richiamati).
In secondo luogo contesta l'utilizzo da parte del CTU del c.d. sal- CP_1 do rettificato (ossia espunto da eventuali addebiti illegittimi) ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie e insta affinché la Corte disponga integrazione alla CTU depositata in data 15.06.2023 mediante lo svolgimen- to dei conteggi con riferimento al saldo banca e considerando quale dies a quo della decorrenza dei termini prescrizionali quinquennali o comunque de- cennali il momento della proposizione della domanda giudiziale da parte di e . Parte_1 Parte_2
Anche sotto questo profilo le doglianze sono infondate, posto che il cri- terio utilizzato dalla CTU appare conforme all'insegnamento del Supremo
Collegio, secondo cui: “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solu- toria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebi- tamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il
11 reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (cfr. Cass. sez. 1 -, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020 e sez. I, Or- dinanza n. 29374 del 13 novembre 2024, che, richiamata la citata Ordinan- za 9141/2020, evidenzia che: “ Detta pronuncia è stata sostanzialmente con- fermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass. 7721/2023, ove si è ribadito che, "nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affronta- ta attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione
e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, aven- do come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'indivi- duazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal cor- rentista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver ret- tificato il saldo". In seguito detto orientamento è stato confermato da nume- rose pronunce - tra le più recenti Cass. n. 17287/2024; Cass. n.
5440/2024”).
Le doglianze di e . Parte_1 Parte_2
Con l'atto di citazione in riassunzione e hanno Parte_1 Parte_2 riproposto i quattro motivi in cui si sostanziava l'appello interposto nel 2014, ovverosia, in sintesi:
Primo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contrad- dittoria ed illogica motivazione. Erronea applicazione della prescrizione de- cennale ai rapporti di cui è causa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2034 c.c. perché il saldo temporaneamente attivo sui conti non aveva natura solutoria, ma ripristinatoria della provvista.
Secondo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'adesione incondizionata alle conclusioni del CTU, richiamate a pag. 4 e 5 della pronuncia, che non ten- gono in alcun conto le osservazioni del CTP.
12 Terzo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul chiesto accertamento in via istruttoria dell'usurarietà degli oneri comples- sivamente applicati ai rapporti dalla convenuta appellata e conseguente eli- sione degli stessi sin dall'inizio dei rapporti ex art. 1815 II c.c., con obbligo di restituzione delle somme in conto capitale – rilevabilità d'ufficio.
Quarto motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronun- cia in relazione alle domande risarcitorie proposte per il danno patito, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale conseguente l'illegittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi operate per crediti inesistenti.
All'esito della CTU licenziata da questa Corte, gli appellanti (cfr. comparsa conclusionale 25 settembre 2024) formulano, in ordine alle conclusioni cui è pervenuta, una doglianza, ad avviso del Collegio, infondata.
Allegano e che la CTU abbia erroneamente Parte_1 Parte_2 qualificato gli accrediti derivanti da anticipazioni come rimesse solutorie ef- fettuate sul conto ordinario, azzerando il saldo debitore di cui all'affidamento in essere, mentre avrebbe dovuto correttamente tenere conto che l'anticipazione rappresentava un incremento della linea di credito in essere sul conto ordinario, pari all'importo dell'anticipazione stessa,
Stante la natura ripristinatoria e non anche solutoria delle rimesse, la CTU avrebbe indebitamente escluso dal ricalcolo somme che concorrono invece al saldo creditore finale che supera 250.000,00 euro, secondo i conteggi del
CT di parte appellante.
Rileva il Collegio che, come condivisibilmente argomentato dalla CTU alle pagg. 107 e 108 dell'elaborato, ai conti tecnici non può applicarsi il principio espresso da SSUU n. 24418/2010, poiché per l'operatività dei conti anticipo non viene erogato alcun finanziamento e, dunque, non è creata alcuna di- sponibilità economica suscettibile di essere ripristinata con operazioni suc- cessive.
Ad abuntiam, si rileva che la CTU ha risposto anche a tutte le altre osserva- zioni del CTP di parte attrice in riassunzione, nei termini di cui alla relazione come di seguito indicato.
i) «RISPOSTA DEL CTU ALLA PRIMA OSSERVAZIONE (verifica usura cms) Il CTU evidenzia di aver effettuato la verifica della cms nel rispetto del- la metodologia indicata dalla Cass. S.U. n. 16303 del 20.06.2018, come ri- chiesto dal quesito, e che tale Cassazione prevede la verifica dell'usura del- la cms separata rispetto agli interessi … Tale principio evidenzia due diverse
13 verifiche dell'usura ovvero va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto (da confrontarsi con il tasso soglia) e della cms eventualmente applicata intesa quale commissione cal- colata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento (da confrontarsi con la commissione soglia). Ed infatti i decreti ministeriali trimestralmente evidenziano sia il tasso soglia per la verifica dell'usura del tasso, sia l'aliquota della cms. … La verifica della cms deve essere pertanto effettuata rapportando la cms nominale applicata al massi- mo scoperto e non all'affidamento, come indicato dal CTP dei Signori
[...]
Con riferimento alla verifica della cms relativa al conto cor- Persona_2 rente anticipi n. 9301023 non è corretta l'affermazione del CTP dei Signori
Pregliasco- LO. Il CTU, infatti, non ha omesso l'indicazione della com- missione addebitata dall bancario. Si precisa che, ove la scrivente CP_7 non ha riportato alcun dato, la cms non è stata calcolata dall'istituto bancario e la percentuale della cms applicata in tali trimestri risulta di conseguenza pari a zero.» (pag. 104)
ii) «RISPOSTA DEL CTU ALLA SECONDA OSSERVAZIONE (verifica usura spese) - Il CTU evidenzia di aver effettuato la verifica del TEG includendo tutte le spese collegate all'erogazione del credito, come indicate nelle istru- zioni di Banca d'Italia e applicando i numeri debitori rinvenuti nei prospetti scalare, come evidenziato nelle medesime istruzioni. Le istruzioni, pertanto, evidenziano che non tutte le spese trimestrali devono essere incluse nel conteggio del TEG e che il conteggio del TEG tiene conto della capitalizza- zione degli interessi» (pagg. 105 e ss.).
iii) «RISPOSTA DEL CTU ALLA QUARTA OSSERVAZIONE (il fido)- Come già illustrato nel paragrafo “9 Individuazione delle rimesse solutorie dei conti corrente in contestazione”, il CTU ha utilizzato i fidi rinvenuti dai documenti presenti in atti (lettera di fido, estratti conto, prospetti scalare ecc.)» Di segui- to il CTU dà ampiamente conto dell'analisi compiuta (pagg. 109 ss) . iv) «RISPOSTA DEL CTU ALLA QUINTA OSSERVAZIONE (ricalcolo ai tas- si legali del conto corrente n. 9301023) - Il CTU osserva di aver effettuato il conteggio del conto corrente n. 9301023 al tasso d'interesse legale sino al
11.09.2007 e dal 11.09.2007 al tasso d'interesse indicato dalla lettera di affi- damento di pari data presente in atti e/o ai tassi più favorevoli per il cliente»
(pag. 111).
14 v) «RISPOSTA DEL CTU ALLA SESTA OSSERVAZIONE (saldo iniziale dei conti corrente) - Il CTU osserva che il quesito evidenzia che il conteggio de- ve essere effettuato, in base agli estratti conto acquisiti, e, in caso di incom- pletezza documentale, considerando che “il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato” (grassetto a cura del relatore). Nel ca- so in specie i saldi iniziali dei conti corrente sono i seguenti: - per il conto corrente n. 4626981 (ex n. 018520) il saldo debitore iniziale (al 1 gennaio
1977) è pari a vecchie lire - 20.010.611; - per il conto corrente n. 4921885
(ex n. 023853) il saldo creditore iniziale (al 1 gennaio 1985) è pari a vecchie lire 1.479.745, - per il conto corrente n. 9301023 il saldo iniziale (al 11 otto- bre 2002) è pari ad Euro zero. Il CTU ha azzerato il saldo iniziale debitore del primo estratto conto del conto corrente n. 4626981 (ex n. 018520) nella verifica delle rimesse solutorie e ha constatato che anche con detto storno tutte le rimesse solutorie avevano pagato tutti gli addebiti illeciti sino al 30 giugno 1994. Pertanto il dies a quo è partito da quella data con il saldo risul- tante alla medesima data. Per gli altri due conti corrente non è stato neces- sario azzerare alcun saldo iniziale, in quanto il conto corrente n. 4921885
(ex n. 023853) ha un saldo iniziale a credito e il conto corrente n. 9301023 ha un saldo iniziale pari a zero. Il CTU precisa di aver rettificato, sia per il conto corrente n. 4921885 (ex n. 023853), sia per il conto n. 4626981 (ex n.
018520), alcuni saldi intermedi, ove nei periodi precedenti erano mancanti alcuni estratti conto, stornando le competenze e gli interessi trimestrali pre- cedenti (fino alla data della prescrizione) e riaddebitando i pagamenti degli interessi effettuati ai sensi dell'art. 1194 c.c.».
Le risposte del CTU appaiono alla Corte corrette e pienamente condivisibili, tanto è vero che neppure parte attrice in riassunzione insiste ulteriormente nelle difese finali sulle critiche medesime, tranne che sulla terza osservazio- ne, della quale si è detto sopra.
Infine, nei propri scritti conclusivi gli appellanti non fanno più cenno a quello che era l'originario quarto motivo d'appello, attinente all'omessa pronun- cia, da parte del Tribunale, sulla domanda relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima segnalazione degli originari attori in centrale rischi.
Poiché la domanda è però stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, occorre scrutinare il relativo motivo che, ad avviso del Collegio, si palesa infondato.
15 Sebbene, infatti, il primo Giudice abbia in effetti omesso di pronunciarsi in ordine a detta domanda risarcitoria, e non han- Parte_1 Parte_2 no provato di avere in concreto subito un danno a seguito della segnalazio- ne alla Centrale Rischi, in relazione al quale non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché “snatura la funzione del risarcimento, che ver- rebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così cass. SS.UU. n.
26972/2008; Sez. I, Ordinanza, n. 6589 del 6 marzo 2023; Sez. I, Ordinanza
n. 11732 del 2 maggio 2024).
In conclusione, facendo applicazione di quanto statuito dalla Suprema
Corte con ordinanza resa nel procedimento n. R.G. 18648/2019, sezio- nale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il 29.03.2022, le do- mande di e devono essere parzialmente Parte_1 Parte_2 accolte e la Banca deve essere condannata a restituire agli attori la somma di € 108.637,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, secondo quanto accertato dalla CTU dott. il cui elaborato integral- Per_1 mente si richiama, anche per quanto attiene alle esaustive e condivisibili re- pliche alle osservazioni di entrambi i CT di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di in relazione a tutti i gradi di giudizio. Controparte_4
Dette spese si liquidano come segue in base ai parametri di cui al DM
55/2014, secondo le tabelle vigenti al momento della conclusione dei diversi gradi di giudizio, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00 poiché il saldo ricalcolato dei rapporti bancari di cui si discute è determinato dallo storno di complessivi € 442.422,81) e del- la natura della controversia:
I grado:
1. fase di studio € 3.375,00
2. fase introduttiva € 2.227,00
3. fase istruttoria € 9.915,00
4. fase decisionale € 5.870,00
Totale complessivi €21.387,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
II grado
1. fase di studio € 4.180,00
2. fase introduttiva € 2.430,00
16 3. fase istruttoria € 5.600,00
4. fase decisionale € 6.950,00
Totale complessivi €19.160,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Giudizio di Cassazione
1. fase di studio € 4.735,00
2. fase introduttiva € 3.105,00
3. fase decisionale € 2.430,00
Totale complessivi €10.260,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Giudizio di rinvio
1. fase di studio € 4.389,00
2. fase introduttiva € 2.552,00
3. fase istruttoria € 5.880,00
4. fase decisionale € 7.289,00
Totale complessivi € 20.119,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Marina Flocco, di- chiaratasi antistataria.
Sempre in virtù del principio di soccombenza, a carico di Controparte_4
devono porsi le spese di CTU.
[...]
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, decidendo in sede di rinvio come da ordinanza resa nel procedimento n. R.G.
18648/2019, sezionale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il
29.03.2022 della Corte di Cassazione che ha cassato la decisione n.
1867/2018 di questa Corte, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di
Savona n. 191/2014, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e , condanna
[...] Parte_2 Controparte_4
a restituire agli attori la somma di € 108.637,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta tutte le rimanenti domande delle parti;
17 3) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_4
e le spese di tutti i Parte_1 Parte_2 gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 21.387,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA;
quanto al secondo grado in € 19.160,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA, quanto al giudizio di cassazione in € 10.260,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%,
CPA e IVA e quanto al giudizio di rinvio in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marina Flocco, dichiaratasi antistataria;
4) Pone definitivamente a carico di le spese del- Controparte_4 la CTU esperita nel presente grado di giudizio, nella misura già liqui- data con precedente provvedimento;
5) Dà atto ,ai fini di cui all'art. 13,1 quater dpr nr. 115/2002, che l'appello incidentale a suo tempo proposto da avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Savona n. 191/2014 è integralmente riget- tato;
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 12 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
18
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. RICCARDO BAUDINELLI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio da Cassazione promossa da:
e , rappresen- Parte_1 Parte_2 tati e difesi, per mandato in atti, dall'avv. Marina Flocco, presso il cui studio in Roma, V. Gregorio VII 466, sono elettivamente domiciliati,
ATTORI IN RIASSUNZIONE
Contro
, in persona del legale rappresentate pro tempore, CP_1 rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Waldemaro Flick
e Arturo Flick, presso il cui studio in Genova, V. Fieschi 1/8, è eletti- vamente domiciliata,
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per le parti attrici in riassunzione: “L'Avv. Flocco insiste nel merito per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nell''atto di appello in riassunzione del
12/04/22 da considerarsi qui integramente riportate e trascritte, con vittoria di spe- se e competenze, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, sia del presente grado, che di quello di legittimità, come statuito dalla Corte di Cassa- zione nell'ordinanza di accoglimento del primo motivo di gravame del 19 marzo
2022.: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con l'Ordinanza sopra richiamata R.G.
18648/2019, sezionale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il
1 29/03/2022, riesaminare integralmente i motivi di gravame e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 191/14 del Tribunale di Savona, accogliere tutte le conclusioni, sia nel merito, che in via istruttoria, così come rassegnate nell'atto in- troduttivo del giudizio di appello da intendersi qui riportate e trascritte per comodità consultiva della Ill.ma Corte d'Appello adita: “Voglia l' Ill.ma Corte d'Appello adita, accogliere il proposto appello per tutti i motivi indicati nel presente atto di impu- gnazione, nelle parti della sentenza e con riforma delle stesse siccome indicato nei motivi dedotti e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate e non accolte in primo grado e precisamente: - Per effetto delle statuizioni di nullità e/o illegittimi- tà e/o inefficacia delle clausole contrattuali regolamentari, accertare e dichiarare l'esatto dare - avere tra le parti nei rapporti già oggetto di causa, a partire dalla da- ta di rispettiva accensione e sino alla chiusura definitiva attraverso apposita C.T.U. contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa ai rapporti contrattuali esistenti tra le parti, senza alcun limite prescrizionale;
- condannare la convenuta banca alla ripetizione e restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, in favore de- gli odierni istanti;
- condannare la banca convenuta al risarcimento dei danni pa- trimoniali subiti dalla parte attrice per lucro cessante e danno emergente, che sa- ranno accertati attraverso l'ausilio di Consulenza Tecnica Commerciale che pro- ceda all'analisi dei bilanci di impresa e tradurrà l'incidenza dei costi sostenuti per i rapporti intercorsi con l'azienda di credito, in termini di mancato guadagno;
- con- dannare la banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dalla par- te attrice per lucro cessante e danno emergente considerato il valore nominale dei titoli offerti in custodia ed in portafoglio, rispetto al controvalore realizzato dalla vendita non autorizzata degli stessi ante scadenza;
- condannare la banca conve- nuta al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli attori, anche in proprio nella loro qualità di fideiubenti, a seguito della illegittima segnalazione alla Centra- le rischi presso la Banca d'Italia, determinante il discredito commerciale e perso- nale degli stessi, ordinando la cancellazione e/o rettifica a cura e spese dell'azienda di credito;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio di gravame nonché di rinvio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si è dichiara- to antistatario. - In via istruttoria Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita nominare nuova CTU contabile, cui sottoporre i quesiti indicati da parte appellante nelle memorie ex art. 183 c.p.c. in primo grado depositate nel secondo termine conces- so e non ammessi, tenuto conto delle osservazioni critiche del CT di parte appel- lante richiamate nei motivi dedotti nel presente atto di appello, senza alcuna limi- tazione temporale sin dall'apertura di tutti i rapporti di conto corrente contestati, si- no alla loro chiusura ed, in ogni caso, sino alla data di revoca delle facilitazioni e
2 segnalazione in centrale dei rischi. “.
Per la parte convenuta in riassunzione: “Piaccia a questa Ecc.ma Corte, in acco- glimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio d'appello R.G. 1070/2014, re- spinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e in particolare respinte per- ché inammissibili e in violazione del principio del contraddittorio le richieste di par- te attrice in riassunzione di cui alle note di trattazione scritta del 30 settembre
2022, in integrale riforma della sentenza n. 191/2014 del Tribunale di Savona, previo, occorrendo chiarimento e/o integrazione e/o rinnovazione della CTU depo- sitata in data 15/6/2023 per le ragioni sopra esposte:
1. Respingere l'appello prin- cipale proposto dai signori e , in Parte_1 Pt_2 Parte_2 quanto nullo e/o inammissibile e comunque infondato, e/o accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ai signori e Parte_1 [...]
stante l'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese ed Parte_2 estinzione dell'Impresa Pregliasco sin dal 11/10/2011; 2. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da , accogliere tutte le domande e CP_1 le eccezioni già formulate dall'esponente in primo grado e pertanto: - In via preli- minare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione e delle domande attrici e conse- guentemente rigettare le domande formulate
contro
- In via pre- Controparte_1 liminare subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'eventuale diritto di parte attrice alla restituzione delle somme addebitate sui c/c intestati agli attori prima del 30/6/2004 o, in via subordinata, prima del
30/6/1999; - In via principale, respingere integralmente le domande formulate dagli attori nei confronti di , ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;
- CP_1
In via riconvenzionale, condannare l'impresa , Controparte_2 in persona del suo titolare sig. , CF , Parte_1 C.F._1 anche in proprio, nonché la sig.ra CF Parte_2
– quest'ultima in qualità di fideiussore del sig. – C.F._2 Parte_1 in solido, in via alternativa o come meglio visto, al pagamento in favore di P_
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo com-
[...] plessivo pari a € 330.663,23, o al diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi convenzionali o in via subordinata legali dal 7/10/09 sino al saldo ef- fettivo;
3. Conseguentemente, condannare altresì il sig. , CF Parte_1
, nonché la sig.ra CF C.F._1 Parte_2 alla restituzione in favore di , in persona del C.F._2 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, dell'importo complessivo pari a Euro
51.844,62 pagato dalla banca ad esito della sentenza 191/14 del Tribunale di Sa- vona oggetto di impugnazione;
- In via subordinata, confermare la sentenza n.
3 1867/2018 della Corte di Appello di Genova, previa integrazione della sua motiva- zione alla luce dell'ordinanza n. R.G. 18648/2019, sezionale 441/2022, Racc.
Gen. 10140/2022, pubblicata il 29.03.2022 della Suprema Corte, e comunque il suo dispositivo, respingendo in ogni caso tutte le domande formulate dai signori e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 Controparte_1 ponendo quest'ultima in stato di assolutoria;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi giudizio, ivi comprese quelle di CTU”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
, titolare dell'Impresa Pregliasco di Pregliasco P.I. Parte_1
AR, e evocavano in giudizio Parte_2 Controparte_4
per sentire accertare e dichiarare la nullità delle condizioni generali di
[...] diversi rapporti di conto corrente per usura, anatocismo, applicazione di inte-
ressi ultralegali e indebito addebito di CMS, per sentire accertare e dichiara- re l'esatto dare – avere tra le parti sulla base del ricalcolo da effettuare attra- verso CTU contabile e per sentire condannare la Banca alla restituzione del- le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti. si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e formulan- CP_1 do domanda riconvenzionale di condanna degli attori al pagamento di €
33.,633,23 oltre interessi convenzionali dal 7 gennaio 2009 al saldo.
Con sentenza n. 191/2014 il Tribunale di Savona, all'esito di CTU contabile, accertata la nullità degli interessi ultralegali applicati, della capitalizzazione e degli addebiti per commissioni di massimo scoperto, condannava CP_1
a restituire a parte attrice la somma pari a € 32.824,98 oltre interessi
[...] legali dalla domanda al saldo ed al pagamento delle spese di lite, liquidate in
€ 12.200,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, ponendo a carico esclusivo della Banca il compenso liquidato al
C.T.U..
In estrema sintesi il Tribunale riteneva:
- che l'unico conto corrente stipulato fosse quello risalente al 1973, in cui non vi era una valida pattuizione di capitalizzazione trimestrale degli interessi (né risultava che, nel periodo successivo alla delibera
CICR del febbraio 2000, la Banca avesse validamente comunicato ai clienti variazioni delle clausole di capitalizzazione degli interessi);
4 - che non fosse stata validamente pattuita la CMS;
- che dovesse essere recepito il conteggio del CTU che aveva escluso il periodo in relazione al quale fosse decorso, alla data della notifica della domanda giudiziale, il termine di prescrizione decenna- le, individuando il dies a quo in quello, anteriore al decennio, in cui il saldo risultante dagli estratti conto fosse divenuto anche tempora- neamente attivo.
Il giudizio d'appello.
Per la riforma di tale decisione interponevano gravame e Parte_1 Pt_2
, deducendo l'erronea applicazione della prescrizione decennale,
[...]
l'acritica adesione del Tribunale alle conclusioni del CTU, l'omessa pronun- cia sull'accertamento dell'usurarietà e l'omessa pronuncia sulle domande risarcitorie. si costituiva e proponeva appello incidentale circa il mancato acco- CP_1 glimento della domanda riconvenzionale della Banca.
Con sentenza n. 1837 del 6 dicembre 2018 la Corte d'appello di Genova così statuiva:
“ rigetta l'appello principale proposto da , titolare Parte_1 dell'Impresa Pregliasco di Pregliasco P.I. AR e LO SI Mag- da avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 191/2014 in data
11/2/2014.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da CP_5 ed in riforma della sentenza impugnata condanna gli appellanti, in
[...] solido tra loro, alla restituzione in favore dell'appellata di € 51.844,62
Rigetta le ulteriori domande proposte dall'appellata con l'appello incidentale.
Compensa per la metà le spese di lite del doppio grado di giudizio…”
La decisione si basava sull'orientamento della Suprema Corte secondo cui grava tanto sul correntista che agisce in ripetizione quanto sulla Banca che agisce per ottenere la condanna del debitore al pagamento di un saldo ne- gativo il correlativo onere probatorio di produrre gli estratti conto a fare data dal momento di apertura del conto, “escludendosi la possibilità di procedere al cd. azzeramento di eventuali risultanze del primo degli estratti conto utiliz- zabile per la ricostruzione del rapporto in quanto ciò comporterebbe
l'alterazione sostanziale del rapporto di conto corrente bancario
....l'accertamento giudiziale deve perciò considerare tutte le evidenze conta- bili poiché il saldo del conto presuppone in sé l'effettiva ed integrale ricostru-
5 zione del dare e dell'avere : dunque suppone di procedere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, senza possibilità di ricor- rere a criteri presuntivi o approssimativi “(Cass. Civ. sez. I n. 9365/18 del
10/1 – 16/4 2018).
Non essendo stati integralmente prodotti in giudizio dalla loro origine i rap-
porti di conto corrente in contestazione (nn. 1852000 acceso in data
15/5/1973, conto corrente anticipo effetti n. 9301023, il conto corrente n.
2385300), dovevano essere ad avviso della Corte rigettati tanto l'appello principale che quello incidentale e doveva essere disposta la restituzione di quanto dalla Banca versato per effetto della decisione riformata.
Il giudizio di cassazione.
e ricorrevano per la cassazione della decisio- Parte_1 Parte_2 ne di secondo grado, formulando tre motivi di ricorso, il primo dei quali veni- va ritenuto fondato con assorbimento di quelli ulteriori.
La Cassazione evidenziava che: “… L'incompletezza documentale non si traduce però automaticamente nel rigetto della domanda.
Il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del sal- do e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito
è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (Cass. 7 maggio 2015, n. 9201; Cass. 13 ottobre 2016, n. 20693; Cass. 23 ottobre
2017, n. 24948; Cass. 28 novembre 2018, n. 30822; Cass. 3 dicembre 2018,
n. 31187; Cass. 2 maggio 2019, n. 11543). In tale evenienza - si è detto -
l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria do- manda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543 cit.; cfr. pure Cass. 28 no- vembre 2018, n. 30822, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato») … Il correntista non è quindi tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione sol- tanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto periodici, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche aliunde, vale
a dire attraverso le risultanze degli altri mezzi di prova offerti dalla parte o assunti d'ufficio, che spetta al giudice di merito valutare con un accertamen- to in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità (Cass. 19 luglio 2021,
6 n. 20621). In tal senso, le movimentazioni occorse sono da considerare alla stregua di fatti suscettibili di prova libera, essendo dimostrabili anche me- diante argomenti di prova ed elementi indiretti che compete al giudice di me- rito valutare nell'ambito del suo prudente apprezzamento (Cass. 21 dicem- bre 2020, n. 29190, in motivazione). Tali principi sono stati da ultimo con-
fermati da Cass. 19 gennaio 2022, n. 1538.
Deve infine tenersi fermo che una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte do- mande da parte della banca e del correntista, come nel caso di specie in cui all'azione di ripetizione del correntista si contrappone quella riconvenzionale della banca, implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa: ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consen- tano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azze- ramento del saldo iniziale del primo di essi (Cass. 29 ottobre 2020, n. 23852; si veda anche Cass. 5 agosto 2021, n. 22387).”.
Con Ordinanza Numero registro generale 18648/2019 Numero sezionale
441/2022 Numero di raccolta generale 10140/2022 pubblicata in data
29/03/2022 la Corte di Cassazione così statuiva:
“ ... accoglie il primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia alla Corte di appello di Genova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.”.
Il presente giudizio di rinvio.
e riassumevano il giudizio con atto di Controparte_6 Parte_2 citazione ritualmente notificato in data 13 aprile 2022, chiedendo, per i moti- vi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva nel presente giudizio di rinvio , con comparsa CP_1 depositata in data 29 giugno 2022, chiedendo la reiezione dell'appello prin- cipale e l'accoglimento di quello incidentale.
7 All'udienza del 5 ottobre 2022, tenutasi a trattazione scritta, la Corte rinviava la controversia al 19 ottobre 2022 e, con ordinanza riservata 15/21 dicembre
2022, disponeva CTU sul seguente quesito:
“ Il C.T.U., letti gli atti, provveda a ricostruire l'esatto rapporto di dare- avere tra le parti
a) tenendo conto delle asserzioni contenute nella sentenza di primo grado
(applichi il tasso legale di interesse senza alcuna capitalizzazione;
non tenga conto della commissione di massimo scoperto e delle spese;
faccia riferi- mento alla data contabile),
b) accertando, altresì, se siano state violate le normative antiusura
(Cass.17159/2016, Cass. SU 2018/16303);
c) ai fini del dies a quo del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione proposta dal correntista nei confronti della banca, tenga conto il
CTU dei principi affermati da Cass SU n. 24418/2010 [(i) in caso di rimesse ripristinatorie (ossia eseguite in presenza di un affidamento, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido) la prescrizione inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto di c/c; (ii) in caso di rimesse solutorie (eseguite cioè in assenza di affidamento oppure oltre l'affidamento concesso) la prescrizione inizia a decorrere dal singolo pagamento] .
Visto l'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di pro- cesso civile e penale, come modificato dalla legge n.77/2020 di conversione del DL 34/2020, all'art. 221 dell'allegato di modifica, che prevede al comma
8 che “In luogo dell'udienza fissata per
Il CTU provvederà a ricostruire l'esatto rapporto di dare-avere tra le parti – secondo i criteri di cui sopra (a, b, c) – in base agli estratti conto acquisiti e, in caso di incompletezza documentale, dovrà considerare che “il saldodebi- tore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato” (secondo quanto affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia citata nella premessa della presente ordinanza).”.
La CTU nominata dott. accettava l'incarico e prestava il Persona_1 giuramento di rito con nota depositata in data 21 dicembre 2022 e deposita- va poi l'elaborato il successivo 15 giugno 2023.
Con ordinanza 13 luglio/3 agosto 2023 la Corte rinviava la controversia per precisazione delle conclusioni al 6 dicembre 2023 e in tal sede la rinviava per il medesimo incombente al 14 febbraio 2023, per l'assegnazione a nuo-
8 vo relatore e la fissazione di nuova udienza di precisazione delle conclusio- ni.
Assegnata la controversia a nuovo relatore, all'udienza del 19 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni e la Corte, con ordinanza 27 giugno 2024, tratteneva la controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
Con ordinanza 22/29 ottobre 2024 la Corte revocava l'assegnazione a sen- tenza stante l'incompatibilità della Presidente del Collegio che aveva fatto parte del Collegio che aveva deciso la controversia d'appello e fissava nuo- va udienza di precisazione al 19 febbraio 2025, all'esito della quale, con or- dinanza, 26 febbraio 2025, la tratteneva a decisione immediata.
La CTU licenziata da questa Corte sulla base dei criteri indicati dalla cassazione ha concluso nel senso che il saldo complessivo (a credito) dei conti correnti in contestazione, ricalcolati applicando i criteri stabi- liti dal quesito, alla data sino a cui sono disponibili i documenti (anno
2009), sia pari a Euro 108.637,70 e, lo si anticipa, il Collegio condivide tali conclusioni, nonostante le numerose censure svolte da entrambe le parti, censure che si palesano infondate per quanto in appresso si esporrà.
Ragioni logico sistematiche impongono di scrutinare prioritariamente le doglianze di , stante il fatto che il loro eventuale Controparte_4 accoglimento comporterebbe l'assorbimento di quelle svolte dagli appellanti.
L'eccezione preliminare di , che deduce la nullità e/o Controparte_4 inammissibilità dell'appello avversario per carenza di legittimazione attiva in capo gli appellanti è, prima ancora che infondata, inammissibile.
La Banca evidenzia che i rapporti bancari oggetto del presente giudizio fa- cevano capo all'impresa , estinta e can- Controparte_2 cellata dal registro delle imprese a far data dall'11 ottobre 2011: ne conse- guirebbe l'inammissibilità dell'appello avversario o comunque la carenza di legittimazione attiva in capo ai sigg. e che, non Parte_1 Parte_2 essendo titolari dei rapporti oggetto di esame, non avrebbero titolo per av- viare e/o proseguire l'azione promossa dall'impresa . Parte_1
La sentenza cassata (pag. 6) ha rigettato l'eccezione (formulata da CP_1 in via di appello incidentale), rilevando che: “trattandosi di impresa individua- le continua ad essere legittimato il suo titolare unitamente alla signora
[...]
contitolare di alcuni dei rapporti in contestazione e fidejussore” Parte_3
9 e, nel dispositivo ha parzialmente accolto l'appello incidentale della Banca ordinando a e la restituzione dell'importo ricevu- Parte_1 Parte_2 to in esecuzione della sentenza di primo grado .
Tutte le altre domande proposte dalla banca appellata con appello incidenta- le sono state rigettate (cfr. dispositivo) e avverso tale statuizione non è stato formulato ricorso per cassazione, con conseguente passaggio in giudicato.
La mancata interposizione di ricorso incidentale per cassazione da parte di comporta altresì il passaggio in giudicato della reiezione, da Controparte_4 parte della Corte d'Appello, dei rimanenti motivi di appello incidentale formu- lati nel corso del primo giudizio d'appello, che attenevano alla pretesa nullità dell'atto di citazione di primo grado e l'accertamento dell'intervenuta prescri- zione dell'eventuale diritto di parte attrice alla restituzione delle somme ad- debitate sui c/c intestati agli attori prima del 30/6/2004 o, in via subordinata, prima del 30/6/1999.
Infondate si palesano altresì le doglianze che for- Controparte_4 mula in ordine alle conclusioni cui è pervenuta la CTU licenziata nel presente giudizio di rinvio.
Ad avviso di la CTU avrebbe in primo luogo errato CP_1 nell'affermare che il dies a quo a partire dal quale effettuare il ricalcolo del saldo dei conti correnti di cui è causa, e in particolare del c/c n. 4626981 sia il 30.06.1994, disattendendo l'insegnamento del Supremo Collegio che, con l'arresto a SSUU n. 24418/2010, ha chiarito che alle c.d. rimesse solutorie, poiché costituiscono il pagamento di un debito da considerarsi autonoma- mente rispetto al rapporto di conto corrente (e quindi all'asserito diritto van- tato dal correntista di ripetere pagamenti eventualmente illegittimi) si applica, secondo le regole in materia di ripetizione dell'indebito, il termine prescrizio- nale di cinque anni o in via subordinata di dieci anni rispetto al singolo pa- gamento effettuato.
Nel caso di specie, in assenza di prova dell'apertura di una linea di credito il cui onere grava sul correntista e per l'assolvimento del quale non potrà sop- perire il mero riferimento agli estratti conto, tutte le rimesse effettuate do- vrebbero ad avviso di considerarsi solutorie “indipendentemente CP_1 dalla specifica individuazione delle stesse da parte della banca” (Cass. Civ.
12977/2018), anche perché, ai sensi del requisito generale della forma scrit- ta a pena di nullità di cui all'art. 117 TUB, non è possibile contemplare nell'ordinamento giuridico italiano l'esistenza di un “fido di fatto”, fattispecie
10 incompatibile con i requisiti di forma a pena di nullità del negozio di affida- mento.
Rileva la Corte che, contrariamente a quanto argomentato dall'appellante in via incidentale, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza di legittimità è ammessa la prova indiretta dell'affidamento attraverso indici sintomatici gravi, precisi e concordanti (cfr., da ultimo Sez. I, Ordinanza n.
34997 del 14 dicembre 2023, secondo cui: “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ri- pristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi avente causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della con- clusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n.
385/1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, d.lgs. cit., la nullità stessa.”).
In ogni caso, nella vicenda che ci occupa, la CTU ha effettuato l'individuazione delle rimesse solutorie ante decennio individuando i fidi dalla documentazione presente in atti predisposta dalla stessa banca (cfr. pagg.
109 e 110 elaborato peritale e documenti ivi richiamati).
In secondo luogo contesta l'utilizzo da parte del CTU del c.d. sal- CP_1 do rettificato (ossia espunto da eventuali addebiti illegittimi) ai fini dell'individuazione delle rimesse solutorie e insta affinché la Corte disponga integrazione alla CTU depositata in data 15.06.2023 mediante lo svolgimen- to dei conteggi con riferimento al saldo banca e considerando quale dies a quo della decorrenza dei termini prescrizionali quinquennali o comunque de- cennali il momento della proposizione della domanda giudiziale da parte di e . Parte_1 Parte_2
Anche sotto questo profilo le doglianze sono infondate, posto che il cri- terio utilizzato dalla CTU appare conforme all'insegnamento del Supremo
Collegio, secondo cui: “ In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solu- toria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebi- tamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il
11 reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio” (cfr. Cass. sez. 1 -, Ordinanza n. 9141 del 19/05/2020 e sez. I, Or- dinanza n. 29374 del 13 novembre 2024, che, richiamata la citata Ordinan- za 9141/2020, evidenzia che: “ Detta pronuncia è stata sostanzialmente con- fermata dalla successiva Cass. n. 3858/2021 e da Cass. 7721/2023, ove si è ribadito che, "nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affronta- ta attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione
e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, aven- do come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'indivi- duazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal cor- rentista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver ret- tificato il saldo". In seguito detto orientamento è stato confermato da nume- rose pronunce - tra le più recenti Cass. n. 17287/2024; Cass. n.
5440/2024”).
Le doglianze di e . Parte_1 Parte_2
Con l'atto di citazione in riassunzione e hanno Parte_1 Parte_2 riproposto i quattro motivi in cui si sostanziava l'appello interposto nel 2014, ovverosia, in sintesi:
Primo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, contrad- dittoria ed illogica motivazione. Erronea applicazione della prescrizione de- cennale ai rapporti di cui è causa. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2034 c.c. perché il saldo temporaneamente attivo sui conti non aveva natura solutoria, ma ripristinatoria della provvista.
Secondo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per erronea, illogica e contraddittoria motivazione in relazione all'adesione incondizionata alle conclusioni del CTU, richiamate a pag. 4 e 5 della pronuncia, che non ten- gono in alcun conto le osservazioni del CTP.
12 Terzo motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sul chiesto accertamento in via istruttoria dell'usurarietà degli oneri comples- sivamente applicati ai rapporti dalla convenuta appellata e conseguente eli- sione degli stessi sin dall'inizio dei rapporti ex art. 1815 II c.c., con obbligo di restituzione delle somme in conto capitale – rilevabilità d'ufficio.
Quarto motivo: Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronun- cia in relazione alle domande risarcitorie proposte per il danno patito, sia di natura patrimoniale, sia di natura non patrimoniale conseguente l'illegittimità delle segnalazioni in Centrale Rischi operate per crediti inesistenti.
All'esito della CTU licenziata da questa Corte, gli appellanti (cfr. comparsa conclusionale 25 settembre 2024) formulano, in ordine alle conclusioni cui è pervenuta, una doglianza, ad avviso del Collegio, infondata.
Allegano e che la CTU abbia erroneamente Parte_1 Parte_2 qualificato gli accrediti derivanti da anticipazioni come rimesse solutorie ef- fettuate sul conto ordinario, azzerando il saldo debitore di cui all'affidamento in essere, mentre avrebbe dovuto correttamente tenere conto che l'anticipazione rappresentava un incremento della linea di credito in essere sul conto ordinario, pari all'importo dell'anticipazione stessa,
Stante la natura ripristinatoria e non anche solutoria delle rimesse, la CTU avrebbe indebitamente escluso dal ricalcolo somme che concorrono invece al saldo creditore finale che supera 250.000,00 euro, secondo i conteggi del
CT di parte appellante.
Rileva il Collegio che, come condivisibilmente argomentato dalla CTU alle pagg. 107 e 108 dell'elaborato, ai conti tecnici non può applicarsi il principio espresso da SSUU n. 24418/2010, poiché per l'operatività dei conti anticipo non viene erogato alcun finanziamento e, dunque, non è creata alcuna di- sponibilità economica suscettibile di essere ripristinata con operazioni suc- cessive.
Ad abuntiam, si rileva che la CTU ha risposto anche a tutte le altre osserva- zioni del CTP di parte attrice in riassunzione, nei termini di cui alla relazione come di seguito indicato.
i) «RISPOSTA DEL CTU ALLA PRIMA OSSERVAZIONE (verifica usura cms) Il CTU evidenzia di aver effettuato la verifica della cms nel rispetto del- la metodologia indicata dalla Cass. S.U. n. 16303 del 20.06.2018, come ri- chiesto dal quesito, e che tale Cassazione prevede la verifica dell'usura del- la cms separata rispetto agli interessi … Tale principio evidenzia due diverse
13 verifiche dell'usura ovvero va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto (da confrontarsi con il tasso soglia) e della cms eventualmente applicata intesa quale commissione cal- colata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento (da confrontarsi con la commissione soglia). Ed infatti i decreti ministeriali trimestralmente evidenziano sia il tasso soglia per la verifica dell'usura del tasso, sia l'aliquota della cms. … La verifica della cms deve essere pertanto effettuata rapportando la cms nominale applicata al massi- mo scoperto e non all'affidamento, come indicato dal CTP dei Signori
[...]
Con riferimento alla verifica della cms relativa al conto cor- Persona_2 rente anticipi n. 9301023 non è corretta l'affermazione del CTP dei Signori
Pregliasco- LO. Il CTU, infatti, non ha omesso l'indicazione della com- missione addebitata dall bancario. Si precisa che, ove la scrivente CP_7 non ha riportato alcun dato, la cms non è stata calcolata dall'istituto bancario e la percentuale della cms applicata in tali trimestri risulta di conseguenza pari a zero.» (pag. 104)
ii) «RISPOSTA DEL CTU ALLA SECONDA OSSERVAZIONE (verifica usura spese) - Il CTU evidenzia di aver effettuato la verifica del TEG includendo tutte le spese collegate all'erogazione del credito, come indicate nelle istru- zioni di Banca d'Italia e applicando i numeri debitori rinvenuti nei prospetti scalare, come evidenziato nelle medesime istruzioni. Le istruzioni, pertanto, evidenziano che non tutte le spese trimestrali devono essere incluse nel conteggio del TEG e che il conteggio del TEG tiene conto della capitalizza- zione degli interessi» (pagg. 105 e ss.).
iii) «RISPOSTA DEL CTU ALLA QUARTA OSSERVAZIONE (il fido)- Come già illustrato nel paragrafo “9 Individuazione delle rimesse solutorie dei conti corrente in contestazione”, il CTU ha utilizzato i fidi rinvenuti dai documenti presenti in atti (lettera di fido, estratti conto, prospetti scalare ecc.)» Di segui- to il CTU dà ampiamente conto dell'analisi compiuta (pagg. 109 ss) . iv) «RISPOSTA DEL CTU ALLA QUINTA OSSERVAZIONE (ricalcolo ai tas- si legali del conto corrente n. 9301023) - Il CTU osserva di aver effettuato il conteggio del conto corrente n. 9301023 al tasso d'interesse legale sino al
11.09.2007 e dal 11.09.2007 al tasso d'interesse indicato dalla lettera di affi- damento di pari data presente in atti e/o ai tassi più favorevoli per il cliente»
(pag. 111).
14 v) «RISPOSTA DEL CTU ALLA SESTA OSSERVAZIONE (saldo iniziale dei conti corrente) - Il CTU osserva che il quesito evidenzia che il conteggio de- ve essere effettuato, in base agli estratti conto acquisiti, e, in caso di incom- pletezza documentale, considerando che “il saldo debitore iniziale del primo estratto conto deve essere azzerato” (grassetto a cura del relatore). Nel ca- so in specie i saldi iniziali dei conti corrente sono i seguenti: - per il conto corrente n. 4626981 (ex n. 018520) il saldo debitore iniziale (al 1 gennaio
1977) è pari a vecchie lire - 20.010.611; - per il conto corrente n. 4921885
(ex n. 023853) il saldo creditore iniziale (al 1 gennaio 1985) è pari a vecchie lire 1.479.745, - per il conto corrente n. 9301023 il saldo iniziale (al 11 otto- bre 2002) è pari ad Euro zero. Il CTU ha azzerato il saldo iniziale debitore del primo estratto conto del conto corrente n. 4626981 (ex n. 018520) nella verifica delle rimesse solutorie e ha constatato che anche con detto storno tutte le rimesse solutorie avevano pagato tutti gli addebiti illeciti sino al 30 giugno 1994. Pertanto il dies a quo è partito da quella data con il saldo risul- tante alla medesima data. Per gli altri due conti corrente non è stato neces- sario azzerare alcun saldo iniziale, in quanto il conto corrente n. 4921885
(ex n. 023853) ha un saldo iniziale a credito e il conto corrente n. 9301023 ha un saldo iniziale pari a zero. Il CTU precisa di aver rettificato, sia per il conto corrente n. 4921885 (ex n. 023853), sia per il conto n. 4626981 (ex n.
018520), alcuni saldi intermedi, ove nei periodi precedenti erano mancanti alcuni estratti conto, stornando le competenze e gli interessi trimestrali pre- cedenti (fino alla data della prescrizione) e riaddebitando i pagamenti degli interessi effettuati ai sensi dell'art. 1194 c.c.».
Le risposte del CTU appaiono alla Corte corrette e pienamente condivisibili, tanto è vero che neppure parte attrice in riassunzione insiste ulteriormente nelle difese finali sulle critiche medesime, tranne che sulla terza osservazio- ne, della quale si è detto sopra.
Infine, nei propri scritti conclusivi gli appellanti non fanno più cenno a quello che era l'originario quarto motivo d'appello, attinente all'omessa pronun- cia, da parte del Tribunale, sulla domanda relativa al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'illegittima segnalazione degli originari attori in centrale rischi.
Poiché la domanda è però stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, occorre scrutinare il relativo motivo che, ad avviso del Collegio, si palesa infondato.
15 Sebbene, infatti, il primo Giudice abbia in effetti omesso di pronunciarsi in ordine a detta domanda risarcitoria, e non han- Parte_1 Parte_2 no provato di avere in concreto subito un danno a seguito della segnalazio- ne alla Centrale Rischi, in relazione al quale non può essere invocata la tesi del danno in re ipsa, poiché “snatura la funzione del risarcimento, che ver- rebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo” (così cass. SS.UU. n.
26972/2008; Sez. I, Ordinanza, n. 6589 del 6 marzo 2023; Sez. I, Ordinanza
n. 11732 del 2 maggio 2024).
In conclusione, facendo applicazione di quanto statuito dalla Suprema
Corte con ordinanza resa nel procedimento n. R.G. 18648/2019, sezio- nale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il 29.03.2022, le do- mande di e devono essere parzialmente Parte_1 Parte_2 accolte e la Banca deve essere condannata a restituire agli attori la somma di € 108.637,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, secondo quanto accertato dalla CTU dott. il cui elaborato integral- Per_1 mente si richiama, anche per quanto attiene alle esaustive e condivisibili re- pliche alle osservazioni di entrambi i CT di parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di in relazione a tutti i gradi di giudizio. Controparte_4
Dette spese si liquidano come segue in base ai parametri di cui al DM
55/2014, secondo le tabelle vigenti al momento della conclusione dei diversi gradi di giudizio, nei valori medi, tenuto conto del valore (scaglione da €
260.000,01 ad € 520.000,00 poiché il saldo ricalcolato dei rapporti bancari di cui si discute è determinato dallo storno di complessivi € 442.422,81) e del- la natura della controversia:
I grado:
1. fase di studio € 3.375,00
2. fase introduttiva € 2.227,00
3. fase istruttoria € 9.915,00
4. fase decisionale € 5.870,00
Totale complessivi €21.387,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
II grado
1. fase di studio € 4.180,00
2. fase introduttiva € 2.430,00
16 3. fase istruttoria € 5.600,00
4. fase decisionale € 6.950,00
Totale complessivi €19.160,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Giudizio di Cassazione
1. fase di studio € 4.735,00
2. fase introduttiva € 3.105,00
3. fase decisionale € 2.430,00
Totale complessivi €10.260,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Giudizio di rinvio
1. fase di studio € 4.389,00
2. fase introduttiva € 2.552,00
3. fase istruttoria € 5.880,00
4. fase decisionale € 7.289,00
Totale complessivi € 20.119,00, oltre rimborso forf. 15%, CPA e
IVA
Dette spese devono essere distratte in favore dell'avv. Marina Flocco, di- chiaratasi antistataria.
Sempre in virtù del principio di soccombenza, a carico di Controparte_4
devono porsi le spese di CTU.
[...]
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, decidendo in sede di rinvio come da ordinanza resa nel procedimento n. R.G.
18648/2019, sezionale 441/2022, Racc. Gen. 10140/2022, pubblicata il
29.03.2022 della Corte di Cassazione che ha cassato la decisione n.
1867/2018 di questa Corte, che aveva riformato la sentenza del Tribunale di
Savona n. 191/2014, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte da Parte_1
e , condanna
[...] Parte_2 Controparte_4
a restituire agli attori la somma di € 108.637,70, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) Rigetta tutte le rimanenti domande delle parti;
17 3) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a Controparte_4
e le spese di tutti i Parte_1 Parte_2 gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado, in € 21.387,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA;
quanto al secondo grado in € 19.160,00, per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA, quanto al giudizio di cassazione in € 10.260,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%,
CPA e IVA e quanto al giudizio di rinvio in € 20.119,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forf. 15%, CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Marina Flocco, dichiaratasi antistataria;
4) Pone definitivamente a carico di le spese del- Controparte_4 la CTU esperita nel presente grado di giudizio, nella misura già liqui- data con precedente provvedimento;
5) Dà atto ,ai fini di cui all'art. 13,1 quater dpr nr. 115/2002, che l'appello incidentale a suo tempo proposto da avverso la CP_1 sentenza del Tribunale di Savona n. 191/2014 è integralmente riget- tato;
6) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, allì 12 marzo 2025.
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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