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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/04/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3454/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3454/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
) in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis,
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI CP_1 C.F._1
GIUSEPPE, presso il cui studio in Apricena (FG) alla Via I Maggio n. 1 è elettivamente domiciliata
- APPELLATA - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex art. 22 legge 24/11/1981 n. 689 del 03/12/2020 proponeva CP_1 opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Lucera, avverso le ordinanze ingiunzioni n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 19.10.2020 emesse dalla
[...]
, per la violazione degli articoli 1 e 2 della L. 386/1990. Parte_1
Con ordinanza ex art. 6 comma 10 Decreto Legislativo n. 150/2011 resa all'esito dell'udienza del 9/2/2021 il Giudice di Pace di Lucera, sul rilievo della mancata costituzione in giudizio del Prefetto di , accoglieva la spiegata opposizione disponendo testualmente “- Pt_1 considerato che l'a non è comparso;
considerato che
il Prefetto di non ha depositato la Pt_1 documentazione di rito;
- considerato che ex art. 6 comma 10 d.l.vo 150/ dice non conferma il provvedimento [...] se l'autorità emittente ha omesso il deposito della documentazione di rito
PQM
non conferma le ordinanze-ingiunzioni; - nulla in ordine alle spese di giudizio”.
pagina 1 di 5 3. Avverso tale decisione la interponeva appello, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente appello:
- riformare la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui dichiara la contumacia della;
Parte_1 Parte_1
- rifo accoglie la opposizione e annulla le ordinanze-ingiunzione;
- per l'effetto, rigettare la spiegata opposizione e confermare le ordinanze-ingiunzione n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 11.11.2020 emesse dalla
; Parte_1 Parte_1
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio “. Disposta la comparizione delle parti, con memoria depositata in data 8/3/2022, si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva l'integrale rigetto con la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 4. Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
4.a E'fondato e deve essere accolto il primo motivo di appello, relativo all'avvenuta rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, la quale aveva inviato alla cancelleria del G.d.P. di Lucera la propria comparsa di costituzione, unitamente agli atti del procedimento amministrativo, tramite PEC datata 20.01.2021. Orbene, detta costituzione appare ammissibile e pienamente valida in quanto: a) l'art. 6 comma 6 D.Lgs. n.150/2011 prevede che il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione possa essere depositato “anche a mezzo del servizio postale”, così che tale normativa speciale supera, in tale preciso ambito, sia il disposto del codice di procedura civile che la normativa in ambito di PCT;
b) costituisce un dato pacifico e ormai acquisito (a seguito di Corte Cost. n. 98/2004 e di varie pronunce della Suprema Corte – cfr. ex multis Cass. n. 12663/2010 e n. 12509/2015) che anche la costituzione dell'amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta possa avvenire mediante l'utilizzo del servizio postale “poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale”; c) in forza del DPR n. 68/2005, dell'art. 48 CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e del DM 2.11.2005 è assolutamente pacifico che la posta elettronica certificata abbia lo stesso valore legale della raccomandata (“equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, come dispone il citato art. 48 CAD) ed anzi la PEC è nata proprio per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno, fornendo anche maggiori garanzie del servizio postale cartaceo;
d) non interpretare l'art. 6 comma 6 D.Lgs. n. 150/2011 nel senso di riconoscere una simile equipollenza tra PEC e raccomandata sembrerebbe implicare la stessa irragionevolezza rilevata da Corte Cost n. 98/2004 quando ha affermato che non consentire l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione a ordinanza ingiunzione “risulta non solo incongruo nel suo formalismo, e perciò lesivo del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare, in palese contrasto con la ratio legis, fattore di dissuasione anche di natura economica pagina 2 di 5 dell'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi del tutto estranei alla funzionalità del giudizio” e, per l'ipotesi di costituzione in giudizio della PA, irragionevole violazione degli usuali doveri di collaborazione e cooperazione tra vari uffici pubblici per un buon andamento dell'attività; e) l'arrivo della PEC all'indirizzo certificato della IA (del G.d.P. o del Tribunale) equivale all'arrivo di un plico postale in ufficio che deve essere aperto e portato all'attenzione del giudice con il suo contenuto e quindi, in caso di arrivo via pec, la IA deve stampare sia l'e-mail che tutti i suoi allegati al fine di effettuare la doverosa iscrizione a ruolo o la registrazione della costituzione in giudizio della PA convenuta, in modo del tutto analogo a quanto usualmente viene fatto per i ricorsi o le costituzioni in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione pervenuti a mezzo del servizio postale;
f) è irrilevante, quindi, che per i giudizi avanti al Giudice di Pace non sia in vigore il PCT, trattandosi in questo caso di mera equipollenza dell'invio con PEC e con il servizio postale, previsto per i soli giudizi di opposizione a ordinanze ingiunzione;
g) l'attività di deposito di atti e documenti costituisce una formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo (cfr. Cass. n. 7449/2001, Cass. n. 26737/2006 e Cass. SU n. 5160/2009). Recentemente il SC ha avuto occasione di ribadire che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cassazione civile , sez. II , 24/05/2023 , n. 14281). Ancora, occorre rilevare gli artt. 6 comma 10 e 7 comma 9 del D.Lvo 150/2011 espressamente prevedono che il giudice debba emettere i provvedimenti definitori del giudizio (ordinanza di convalida del provvedimento opposto o sentenza di annullamento) anche in assenza di entrambe le parti. Dalla lettura di tali disposizioni si evince, quindi, che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa la comparizione in udienza non assurge minimamente ad elemento necessario a perfezionare la costituzione in giudizio effettuata dal convenuto con invio della propria memoria a mezzo posta. 5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono. Dalla documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado dall'odierna appellante risulta quanto segue.
5.a) L'ordinanza ingiunzione n. 54197/2020 emessa in data 15/10/2020, trae origine da due rapporti informativi trasmessi dal Dr. , notaio in San Severo, che si Persona_1 riferiscono all'emissione di altrettanti assegni senza autorizzazione in data 18/3/20216 da parte di in qualità di legale rappresentante della Griffin Srl. CP_1
I due rapporti de quibus sono pervenuti in data 2/5/2016 presso gli uffici del Prefetto di
, il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 23526/2016, regolarmente notificato Pt_1 all'interessata in data 22/7/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Com'è noto “In tema di illeciti amministrativi il termine di novanta giorni contenuto nell' art. 14 della L. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui la p.a. abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa. Di pagina 3 di 5 conseguenza, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni previsto dall' art. 14 della legge n. 689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni” (Tribunale , Trani , sez. lav. , 17/02/2020 , n. 287). La circostanza relativa alla cessazione dalla carica di amministratore della società alla data di emissione degli assegni in questione non può che confermare la fondatezza della sanzione, non avendo l'odierna appellata negato di aver materialmente emesso e sottoscritto i titoli de quibus.
5.b) L'ordinanza ingiunzione n. 54719/2020 emessa in data 19/10/2020, trae origine da quattro rapporti informativi (tre dei quali trasmessi dal Banco di Napoli Filiale di San Severo, l'altro dal Dr. ) che si riferiscono all'emissione di altrettanti assegni senza Persona_1 autorizzazione da parte di in qualità di legale rappresentante della Griffin Srl. CP_1
I rapporti trasmessi dall'istituto bancario sono pervenuti in data 19-22/2/2016 presso gli uffici del Prefetto di , il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 12850/2016, Pt_1 regolarmente notificato all'interessata in data 5/5/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto trasmesso dal Dr è pervenuto in data 15/12/2015 presso gli uffici del Per_1
Prefetto di , il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 1172/2016, regolarmente Pt_1 notificato all'interessata in data 25/1/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla luce dei rilievi che precedono, si deve ritenere che le impugnate ordinanze ingiunzioni siano state emesse in base ai presupposti di legge e che l'opposizione proposta in primo grado fosse del tutto infondata. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da va respinta. CP_1
6. In ragione della soccombenza, deve procedersi ad una revisione della statuizione in ordine alle spese di lite, così come regolate nel primo giudizio, che devono porsi a carico dell'appellata al pari di quelle relative alla presente fase, e liquidate come da dispositivo ai sensi del DM. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, ridotte del 50 % attesa la non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza ex art. 6 comma 10 Decreto Legislativo n. 150/2011 resa all'esito dell'udienza del 9/2/2021 dal Giudice di Pace di Lucera nella causa civile iscritta al n. 954/2020, respinge l'opposizione proposta da CP_1 avverso le ordinanze ingiunzioni n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 19.10.2020 emesse dalla;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida:
- per il giudizio di prime cure in euro 761,50 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15%.
- per il giudizio di secondo grado in euro 1.698,50 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al pagina 4 di 5 15%. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., emessa all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 29 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3454/2021 promossa da:
(C.F. Parte_1
) in persona del Prefetto legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis,
- APPELLANTE - contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZICOLI CP_1 C.F._1
GIUSEPPE, presso il cui studio in Apricena (FG) alla Via I Maggio n. 1 è elettivamente domiciliata
- APPELLATA - CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza del 23 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
2. Con ricorso ex art. 22 legge 24/11/1981 n. 689 del 03/12/2020 proponeva CP_1 opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Lucera, avverso le ordinanze ingiunzioni n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 19.10.2020 emesse dalla
[...]
, per la violazione degli articoli 1 e 2 della L. 386/1990. Parte_1
Con ordinanza ex art. 6 comma 10 Decreto Legislativo n. 150/2011 resa all'esito dell'udienza del 9/2/2021 il Giudice di Pace di Lucera, sul rilievo della mancata costituzione in giudizio del Prefetto di , accoglieva la spiegata opposizione disponendo testualmente “- Pt_1 considerato che l'a non è comparso;
considerato che
il Prefetto di non ha depositato la Pt_1 documentazione di rito;
- considerato che ex art. 6 comma 10 d.l.vo 150/ dice non conferma il provvedimento [...] se l'autorità emittente ha omesso il deposito della documentazione di rito
PQM
non conferma le ordinanze-ingiunzioni; - nulla in ordine alle spese di giudizio”.
pagina 1 di 5 3. Avverso tale decisione la interponeva appello, rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, in accoglimento del presente appello:
- riformare la sentenza in epigrafe indicata nella parte in cui dichiara la contumacia della;
Parte_1 Parte_1
- rifo accoglie la opposizione e annulla le ordinanze-ingiunzione;
- per l'effetto, rigettare la spiegata opposizione e confermare le ordinanze-ingiunzione n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 11.11.2020 emesse dalla
; Parte_1 Parte_1
- condannare la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio “. Disposta la comparizione delle parti, con memoria depositata in data 8/3/2022, si costituiva l'appellata eccependo l'infondatezza del gravame, di cui chiedeva l'integrale rigetto con la conferma della sentenza impugnata ed il favore delle spese. La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la decisione all'udienza del 23/4/2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. 4. Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere decise secondo l'ordine logico giuridico.
4.a E'fondato e deve essere accolto il primo motivo di appello, relativo all'avvenuta rituale costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente, la quale aveva inviato alla cancelleria del G.d.P. di Lucera la propria comparsa di costituzione, unitamente agli atti del procedimento amministrativo, tramite PEC datata 20.01.2021. Orbene, detta costituzione appare ammissibile e pienamente valida in quanto: a) l'art. 6 comma 6 D.Lgs. n.150/2011 prevede che il ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione possa essere depositato “anche a mezzo del servizio postale”, così che tale normativa speciale supera, in tale preciso ambito, sia il disposto del codice di procedura civile che la normativa in ambito di PCT;
b) costituisce un dato pacifico e ormai acquisito (a seguito di Corte Cost. n. 98/2004 e di varie pronunce della Suprema Corte – cfr. ex multis Cass. n. 12663/2010 e n. 12509/2015) che anche la costituzione dell'amministrazione che ha emesso l'ordinanza ingiunzione opposta possa avvenire mediante l'utilizzo del servizio postale “poiché, a tal fine, ricorre la stessa "ratio" della fattispecie decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2004, con la cui declaratoria di illegittimità costituzionale, afferente l'art. 22 della legge n. 689 del 1981, è stata ritenuta ammissibile la spedizione del ricorso in opposizione mediante l'utilizzo del servizio postale”; c) in forza del DPR n. 68/2005, dell'art. 48 CAD (D.Lgs. n. 82/2005) e del DM 2.11.2005 è assolutamente pacifico che la posta elettronica certificata abbia lo stesso valore legale della raccomandata (“equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”, come dispone il citato art. 48 CAD) ed anzi la PEC è nata proprio per sostituire, dal punto di vista tecnico e legale, la raccomandata postale con ricevuta di ritorno, fornendo anche maggiori garanzie del servizio postale cartaceo;
d) non interpretare l'art. 6 comma 6 D.Lgs. n. 150/2011 nel senso di riconoscere una simile equipollenza tra PEC e raccomandata sembrerebbe implicare la stessa irragionevolezza rilevata da Corte Cost n. 98/2004 quando ha affermato che non consentire l'utilizzo del servizio postale per la proposizione dell'opposizione a ordinanza ingiunzione “risulta non solo incongruo nel suo formalismo, e perciò lesivo del generale canone di ragionevolezza, ma altresì tale da rappresentare, in palese contrasto con la ratio legis, fattore di dissuasione anche di natura economica pagina 2 di 5 dell'utilizzo del mezzo di tutela giurisdizionale, in considerazione tra l'altro dei costi del tutto estranei alla funzionalità del giudizio” e, per l'ipotesi di costituzione in giudizio della PA, irragionevole violazione degli usuali doveri di collaborazione e cooperazione tra vari uffici pubblici per un buon andamento dell'attività; e) l'arrivo della PEC all'indirizzo certificato della IA (del G.d.P. o del Tribunale) equivale all'arrivo di un plico postale in ufficio che deve essere aperto e portato all'attenzione del giudice con il suo contenuto e quindi, in caso di arrivo via pec, la IA deve stampare sia l'e-mail che tutti i suoi allegati al fine di effettuare la doverosa iscrizione a ruolo o la registrazione della costituzione in giudizio della PA convenuta, in modo del tutto analogo a quanto usualmente viene fatto per i ricorsi o le costituzioni in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione pervenuti a mezzo del servizio postale;
f) è irrilevante, quindi, che per i giudizi avanti al Giudice di Pace non sia in vigore il PCT, trattandosi in questo caso di mera equipollenza dell'invio con PEC e con il servizio postale, previsto per i soli giudizi di opposizione a ordinanze ingiunzione;
g) l'attività di deposito di atti e documenti costituisce una formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo (cfr. Cass. n. 7449/2001, Cass. n. 26737/2006 e Cass. SU n. 5160/2009). Recentemente il SC ha avuto occasione di ribadire che “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione dinanzi al giudice di pace, è ammissibile l'uso della PEC per l'invio degli atti relativi alla costituzione della P.A., trattandosi di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed a quello tributario) in deroga al principio generale che considera irrituale, in quanto non previsto dalla legge, il deposito dell'atto non effettuato di persona” (Cassazione civile , sez. II , 24/05/2023 , n. 14281). Ancora, occorre rilevare gli artt. 6 comma 10 e 7 comma 9 del D.Lvo 150/2011 espressamente prevedono che il giudice debba emettere i provvedimenti definitori del giudizio (ordinanza di convalida del provvedimento opposto o sentenza di annullamento) anche in assenza di entrambe le parti. Dalla lettura di tali disposizioni si evince, quindi, che nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa la comparizione in udienza non assurge minimamente ad elemento necessario a perfezionare la costituzione in giudizio effettuata dal convenuto con invio della propria memoria a mezzo posta. 5. Nel merito, l'appello è fondato e deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono. Dalla documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado dall'odierna appellante risulta quanto segue.
5.a) L'ordinanza ingiunzione n. 54197/2020 emessa in data 15/10/2020, trae origine da due rapporti informativi trasmessi dal Dr. , notaio in San Severo, che si Persona_1 riferiscono all'emissione di altrettanti assegni senza autorizzazione in data 18/3/20216 da parte di in qualità di legale rappresentante della Griffin Srl. CP_1
I due rapporti de quibus sono pervenuti in data 2/5/2016 presso gli uffici del Prefetto di
, il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 23526/2016, regolarmente notificato Pt_1 all'interessata in data 22/7/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Com'è noto “In tema di illeciti amministrativi il termine di novanta giorni contenuto nell' art. 14 della L. n. 689/1981 tra l'accertamento della violazione e la sua contestazione decorre dal momento in cui la p.a. abbia acquisito elementi tali da avere consapevolezza della violazione commessa. Di pagina 3 di 5 conseguenza, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il dies a quo per il computo del termine di novanta giorni previsto dall' art. 14 della legge n. 689 del 1981 entro il quale può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti gli elementi dell'infrazione, spettando poi al giudice di merito valutare la congruità, se eccepita, del tempo impiegato dall'Amministrazione per giungere alle proprie determinazioni” (Tribunale , Trani , sez. lav. , 17/02/2020 , n. 287). La circostanza relativa alla cessazione dalla carica di amministratore della società alla data di emissione degli assegni in questione non può che confermare la fondatezza della sanzione, non avendo l'odierna appellata negato di aver materialmente emesso e sottoscritto i titoli de quibus.
5.b) L'ordinanza ingiunzione n. 54719/2020 emessa in data 19/10/2020, trae origine da quattro rapporti informativi (tre dei quali trasmessi dal Banco di Napoli Filiale di San Severo, l'altro dal Dr. ) che si riferiscono all'emissione di altrettanti assegni senza Persona_1 autorizzazione da parte di in qualità di legale rappresentante della Griffin Srl. CP_1
I rapporti trasmessi dall'istituto bancario sono pervenuti in data 19-22/2/2016 presso gli uffici del Prefetto di , il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 12850/2016, Pt_1 regolarmente notificato all'interessata in data 5/5/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il rapporto trasmesso dal Dr è pervenuto in data 15/12/2015 presso gli uffici del Per_1
Prefetto di , il quale ha adottato l'atto di contestazione n. 1172/2016, regolarmente Pt_1 notificato all'interessata in data 25/1/2016, quindi nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 8 bis comma 3 della legge 386/1990, il quale al riguardo richiama l'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla luce dei rilievi che precedono, si deve ritenere che le impugnate ordinanze ingiunzioni siano state emesse in base ai presupposti di legge e che l'opposizione proposta in primo grado fosse del tutto infondata. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, l'opposizione a sanzione amministrativa proposta da va respinta. CP_1
6. In ragione della soccombenza, deve procedersi ad una revisione della statuizione in ordine alle spese di lite, così come regolate nel primo giudizio, che devono porsi a carico dell'appellata al pari di quelle relative alla presente fase, e liquidate come da dispositivo ai sensi del DM. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta, ridotte del 50 % attesa la non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza ex art. 6 comma 10 Decreto Legislativo n. 150/2011 resa all'esito dell'udienza del 9/2/2021 dal Giudice di Pace di Lucera nella causa civile iscritta al n. 954/2020, respinge l'opposizione proposta da CP_1 avverso le ordinanze ingiunzioni n. 54197/2020 del 15.10.2020 e n. 54719/2020 del 19.10.2020 emesse dalla;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che CP_1 liquida:
- per il giudizio di prime cure in euro 761,50 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al 15%.
- per il giudizio di secondo grado in euro 1.698,50 oltre i.v.a., c.a.p. e rimborso forfettario al pagina 4 di 5 15%. Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., emessa all'esito dell'udienza del 23 aprile 2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 29 aprile 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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