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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
RA TO, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7645 2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Ricorrente 1, dott. Difensore_1 comunica che la Corte di Cassazione ha fissato fra 30 giorni l'udienza che riguarda questione pregiudizievole del presente giudizio e chiede un rinvio della presente discussione.
Il difensore del Consorzio si oppone alla richiesta di rinvio chiedendo la decisione nel merito perchè non è una questione pregiudiziale.
La Corte rilevato che il processo pendente in Cassazione la cui udienza è fissata per il 13 gennaio 2026 non riguarda lo stesso oggetto del presente giudizio rigetta la richiesta di rinvio e di sospensione e dispone la causa a sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva appello, notificato il 9/5/2023 avverso la sentenza della CTP di Foggia
n° 719/04/2022 del 12/12/2022, depositata il 16/12/2022, di accoglimento del ricorso presentato dal Resistente_1 alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento Prot. 7645/2020 relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2015. Con tale avviso dell'importo complessivo (tra imposta, interessi e sanzioni) di circa € 920.000,00 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di
Occhito”.
Con la sentenza appellata i giudici di prime cure aderivano a una precedente sentenza (n. 640/2022) riguardante il classamento catastale dello stesso immobile, confermando la correttezza della categoria E/9 (che comporta l'esenzione IMU). Veniva, inoltre, rilevato che Resistente_1 era concessionario solo della derivazione delle acque per finalità di pubblica utilità e non dell'invaso in toto. Altra conferma era la sentenza della CTR Puglia, Sez. di Foggia, n. 2256/2018.
Il Comune nel suo appello lamentava l'erroneità della decisione per contrasto con la normativa che esclude l'esenzione per gli immobili utilizzati per attività commerciali/industriali (da classificare in categoria D) e per la mancata valutazione del rapporto concessorio. Il Comune sosteneva che il Consorzio operava come un'impresa commerciale in concorrenza con l'Acquedotto Pugliese.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Resistente_1, con la costituzione in giudizio depositava controdeduzioni rilevando: - l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario;
- l'incontestabilità della classificazione catastale;
-
l'incontestabilità della classificazione catastale anche in ragione del rigetto del ricorso proposto per avversare il diniego alla variazione della categoria censuaria riconosciuta al-
la Diga di Occhito;
- l'avvenuto inquadramento catastale in applicazione delle caratteristiche del compendio immobiliare e della sua peculiarità tipologica (anche in relazione alla natura della Concessione); -
l'infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b) del D.lgs. 504/92 per l'esenzione degli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - il difetto del presupposto impositivo ICI/
IMU sotto il differente profilo della peculiare soggettività passiva e del peculiare rapporto del Consorzio appellato con i beni accatastati in categoria E/9.
Il Consorzio forniva, altresì, approfondimenti in riferimento ai profili di illegittimità dell'atto impositivo ed all'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio. Chiedeva preliminarmente, di riconoscere l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del rito tributario;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello
Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrente 1 in data 20/11/2025 depositava memorie illustrative. In esse, ribadiva, citando recente giurisprudenza di Cassazione, che gli invasi e le dighe funzionali ad attività imprenditoriale andavano classificati in categoria D (imponibile) e non E.
Chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 546/92, fondata sulla pregiudizialità di un altro giudizio pendente in Cassazione (avverso la sentenza n. 3129/2025 della stessa CGT) riguardante proprio la corretta classificazione catastale dell'immobile in questione.
Resistente_1 depositava anch'esso memorie in data 24/11/2025 opponendosi alla richiesta di sospensione argomentando che non vi è sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) ma solo facoltativa, e che la doppia conformità delle sentenze precedenti (n. 640/2022 e n. 3129/2025) confermava l'infondatezza delle tesi comunali. Ribadiva tutte le censure già proposte in sede di controdeduzioni.
Confermava le richieste contenute nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019).
Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, richiamata nelle memorie dell'appellante, ancorché impugnata in Cassazione, acclara la classificazione del bene in categoria “E9” “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo “E”.
Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Le conseguenze di tale classificazione vanificano gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il
Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione sopra esposta consente di ritenere assorbiti anche i motivi prodotti dall'appellato in ordine all'esenzione oggettiva per la classificazione catastale (Cat. E/9), al difetto di legittimazione passiva in relazione alla natura della Concessione, alla natura non commerciale dell'Ente e delle attività, al difetto di motivazione dell'atto impositivo, alla stima arbitraria e all'illegittimità delle sanzioni.
La richiesta dell'appellante di sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, e 39 del D.lgs. 546/92, non viene accolta per quanto in premessa.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte dall'appellato.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO SC, Presidente
RA TO, TO
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1142/2023 depositato il 09/05/2023
proposto da
Ricorrente 1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 719/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FOGGIA sez. 4
e pubblicata il 16/12/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7645 2020 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Il difensore del Ricorrente 1, dott. Difensore_1 comunica che la Corte di Cassazione ha fissato fra 30 giorni l'udienza che riguarda questione pregiudizievole del presente giudizio e chiede un rinvio della presente discussione.
Il difensore del Consorzio si oppone alla richiesta di rinvio chiedendo la decisione nel merito perchè non è una questione pregiudiziale.
La Corte rilevato che il processo pendente in Cassazione la cui udienza è fissata per il 13 gennaio 2026 non riguarda lo stesso oggetto del presente giudizio rigetta la richiesta di rinvio e di sospensione e dispone la causa a sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 proponeva appello, notificato il 9/5/2023 avverso la sentenza della CTP di Foggia
n° 719/04/2022 del 12/12/2022, depositata il 16/12/2022, di accoglimento del ricorso presentato dal Resistente_1 alla CTP di Foggia contro l'avviso di accertamento Prot. 7645/2020 relativo all'ICI per l'anno d'imposta 2015. Con tale avviso dell'importo complessivo (tra imposta, interessi e sanzioni) di circa € 920.000,00 veniva richiesta, a seguito del mancato pagamento, l'ICI per la “Diga di
Occhito”.
Con la sentenza appellata i giudici di prime cure aderivano a una precedente sentenza (n. 640/2022) riguardante il classamento catastale dello stesso immobile, confermando la correttezza della categoria E/9 (che comporta l'esenzione IMU). Veniva, inoltre, rilevato che Resistente_1 era concessionario solo della derivazione delle acque per finalità di pubblica utilità e non dell'invaso in toto. Altra conferma era la sentenza della CTR Puglia, Sez. di Foggia, n. 2256/2018.
Il Comune nel suo appello lamentava l'erroneità della decisione per contrasto con la normativa che esclude l'esenzione per gli immobili utilizzati per attività commerciali/industriali (da classificare in categoria D) e per la mancata valutazione del rapporto concessorio. Il Comune sosteneva che il Consorzio operava come un'impresa commerciale in concorrenza con l'Acquedotto Pugliese.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello con condanna alle spese dell'appellato da distrarsi a favore del difensore.
Resistente_1, con la costituzione in giudizio depositava controdeduzioni rilevando: - l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario;
- l'incontestabilità della classificazione catastale;
-
l'incontestabilità della classificazione catastale anche in ragione del rigetto del ricorso proposto per avversare il diniego alla variazione della categoria censuaria riconosciuta al-
la Diga di Occhito;
- l'avvenuto inquadramento catastale in applicazione delle caratteristiche del compendio immobiliare e della sua peculiarità tipologica (anche in relazione alla natura della Concessione); -
l'infondatezza dell'appello per violazione dell'art. 7, co. 1, lett. b) del D.lgs. 504/92 per l'esenzione degli immobili iscritti o iscrivibili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; - il difetto del presupposto impositivo ICI/
IMU sotto il differente profilo della peculiare soggettività passiva e del peculiare rapporto del Consorzio appellato con i beni accatastati in categoria E/9.
Il Consorzio forniva, altresì, approfondimenti in riferimento ai profili di illegittimità dell'atto impositivo ed all'esclusione dell'applicazione del regime sanzionatorio. Chiedeva preliminarmente, di riconoscere l'inammissibilità dell'appello principale per violazione del rito tributario;
in via subordinata, rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Chiedeva, infine, di autorizzare la chiamata in causa del Demanio dello
Stato per sollevare il Consorzio da qualsiasi obbligo di pagamento. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Ricorrente 1 in data 20/11/2025 depositava memorie illustrative. In esse, ribadiva, citando recente giurisprudenza di Cassazione, che gli invasi e le dighe funzionali ad attività imprenditoriale andavano classificati in categoria D (imponibile) e non E.
Chiedeva la sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.lgs. 546/92, fondata sulla pregiudizialità di un altro giudizio pendente in Cassazione (avverso la sentenza n. 3129/2025 della stessa CGT) riguardante proprio la corretta classificazione catastale dell'immobile in questione.
Resistente_1 depositava anch'esso memorie in data 24/11/2025 opponendosi alla richiesta di sospensione argomentando che non vi è sospensione necessaria (art. 295 c.p.c.) ma solo facoltativa, e che la doppia conformità delle sentenze precedenti (n. 640/2022 e n. 3129/2025) confermava l'infondatezza delle tesi comunali. Ribadiva tutte le censure già proposte in sede di controdeduzioni.
Confermava le richieste contenute nell'atto di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellato, preliminarmente, pone il problema dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 53 del
D.lgs. 546/92, difettando i motivi specifici di impugnazione, in violazione del rito tributario.
La censura va respinta.
Nel rito tributario, invero, la specificità dei motivi di appello, prescritta dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni e delle argomentazioni già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio. La norma sopra citata, infatti, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 delle disposizioni preliminari del Codice civile, trattandosi di prescrizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia. Secondo la Suprema Corte ogni qual volta sia espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado deve essere consentito il sindacato sul merito dell'impugnazione. Di conseguenza la specificità dei motivi d'appello “va correlata al tenore complessivo dell'atto di gravame, ove, dunque, le ragioni di critica del decisum fatto oggetto di impugnazione debbono desumersi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni” (ex plurimis, Cass. 1571/2021 e 30341/2019).
Nel merito, la sentenza di questa Corte n° 3129/2025 del 26/9/2025, depositata il 20/10/2025, richiamata nelle memorie dell'appellante, ancorché impugnata in Cassazione, acclara la classificazione del bene in categoria “E9” “Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo “E”.
Tale classificazione rende l'immobile esente da imposizione IMU per “la particolare destinazione all'uso pubblico o di interesse collettivo”.
Le conseguenze di tale classificazione vanificano gli sforzi dell'appellante tesi a dimostrare: la non spettanza dell'esenzione in quanto la norma per le categorie catastali E non si applica ai consorzi di bonifica;
l'uso commerciale, non essendo l'immobile (Diga di Occhito) destinato a funzioni di esclusiva pubblica utilità, bensì alla raccolta e successiva commercializzazione delle acque a fini irrigui, industriali e civili, attività che presenterebbe carattere d'impresa; la natura giuridica del rapporto tra il Consorzio (concessionario) e il
Demanio dello Stato (proprietario del bene) e la soggettività passiva del Consorzio ai fini IMU.
La classificazione sopra esposta consente di ritenere assorbiti anche i motivi prodotti dall'appellato in ordine all'esenzione oggettiva per la classificazione catastale (Cat. E/9), al difetto di legittimazione passiva in relazione alla natura della Concessione, alla natura non commerciale dell'Ente e delle attività, al difetto di motivazione dell'atto impositivo, alla stima arbitraria e all'illegittimità delle sanzioni.
La richiesta dell'appellante di sospensione del processo ai sensi dell'art. 2, comma 3, e 39 del D.lgs. 546/92, non viene accolta per quanto in premessa.
Quanto innanzi determina il rigetto dell'appello e fa ritenere assorbite le censure proposte dall'appellato.
Per quanto innanzi rigetta l'appello. Le spese in considerazione della particolarità della materia vengono compensate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Il Giudice TO Il Presidente
Dott. Antonio Fraire Dott. Piero Francesco De Pietro