TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 28/11/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
Seconda Sezione Civile
Riunito in camera di consiglio;
i magistrati:
Dott.ssa Michela FENUCCI - Presidente
Dott.ssa Ilaria PALMERI - Giudice
Dott.ssa Claudia VENTURINI - Giudice rel. hanno pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1578 del Registro Generale Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025, vertente tra
(CF: ) nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Castel San GI (PC), rappresentato e difeso, per delega in atti, dall'Avv. Gianmarco Negri del Foro di Pavia, presso il cui studio é elettivamente domiciliato in Tromello (PV), Via Dante 35;
-ricorrente- contro
– Sede;
Controparte_1
-resistente-
******** CONCLUSIONI
All'udienza del 16.09.2025 parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti e ai verbali di causa, con rinuncia ai termini per note conclusionali ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Parte ricorrente, nubile e senza figli, ha allegato di aver manifestato sin dalla tenera età una natura psicologica e comportamentale tipicamente femminile, pur essendo un individuo di sesso maschile.
Per questo, già da qualche anno svolge sedute presso un medico psicoterapeuta, seguendo un percorso di sostegno propedeutico al progetto di riconoscimento di genere.
Non essendo stati rilevati dal predetto specialista elementi ostativi, parte ricorrente si sottoponeva a terapia ormonale, attesa la diagnosi di disforia di genere.
Nell'ambito di tale percorso, in particolare, secondo la relazione della
Dott.ssa Medico endocrinologo operante presso Persona_1
l'Istituto Auxologico di Milano, è emerso come l'odierna parte ricorrente abbia dimostrato di vivere ormai da diverso tempo come donna, di presentarsi, di essere riconosciuta e di essere considerata come tale anche dagli altri, sperimentando accettazione, in ogni ambiente della via quotidiana (cfr. doc 4);
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto, accertati la disforia di genere ed il transessualismo primario TO (da maschio a femmina) non reversibile, l'autorizzazione agli interventi di adeguamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, ove ritenuto, nonché la pag. 2/5 rettificazione dell'attribuzione di sesso ai sensi dell'art. 3, 2° comma della legge n. 164/82 e dell'art. 31, comma 4 d.lgs. n. 150/2011, con l'attribuzione a parte attrice il sesso femminile con il nome di “ Per_2
”, e conseguente ordine all'ufficiale dello stato civile dell'ultimo
[...]
Comune di residenza di effettuare la rettificazione nei relativi registri.
Nel corso del giudizio, parte ricorrente è stata sottoposta ad interrogatorio libero da parte del G.I., confermando quanto rappresentato in ricorso ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate, dichiarando tra l'altro quanto segue: “sono molto contenta che finalmente sto vivendo per quella che sono, senza fingere di essere qualcun altro;
ho 24 anni, ci sono i miei genitori fuori che mi hanno sempre supportato, anzi l'hanno capito prima loro di me, ed in generale tutta la mia famiglia ed i miei amici mi hanno sempre sostenuta, non c'è stato nessuno che mi abbia voltato le spalle”.
La predetta ha, dunque, mostrato la sua ormai consolidata ed irreversibile convinzione di appartenenza al genere femminile, oltrechè il persistente disagio derivante dalla discrasia tra le attuali fattezze di donna e il nominativo maschile.
Precisate le conclusioni, la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c. in quanto rinunciati.
Ciò posto, ritiene il Collegio che il ricorso proposto meriti senz'altro accoglimento alla luce dei più recenti approdi giurisprudenziali.
Si fa riferimento sia alla sentenza n. 15138 del 20 luglio 2015 della Corte di cassazione sia alla sentenza n. 221 del 21 ottobre – 5 novembre 2015 della Corte Costituzionale, oltre che alla giurisprudenza di merito che ne è pag. 3/5 seguita e che ha fatto proprio il principio della non obbligatorietà di un intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello Stato
Civile.
Emerge, in sostanza, come soltanto la possibilità di presentarsi al mondo secondo il genere desiderato potrebbe permettere alla parte ricorrente di contenere i disagi relativi alla disforia di genere, la cui sussistenza è stata accertata come da documentazione medica in atti.
Sul punto, seppure non sia stata disposta una CTU, si ritiene simile certificazione sufficiente a dimostrare la serietà ed univocità del percorso scelto, sì da poter riconoscere a tale percorso il crisma dell'irreversibilità.
Si dà atto inoltre che, in merito al ricorso, è pervenuto il “visto agli atti” da parte del in data 23.7.2025. CP_2
Va, in conclusione, accolta la domanda di rettifica di sesso anagrafico da maschile a femminile nel registro degli atti di Stato Civile, con consequenziale cambio del nome da ” a “ Pt_1 Per_2
”.
[...]
Essendo la controparte una P.A., alcunchè viene disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, nella composizione su specificata, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
-a) attribuisce a (CF: ) nato Parte_1 C.F._1
il 23.10.2000 a Castel San GI (PC), il nome di “ Per_2
pag. 4/5 ”, così conseguentemente rettificando l'atto di Parte_1
nascita ove vi è enunciato il sesso maschile in FEMMINILE;
- b) autorizza la predetta a sottoporsi a tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da maschili a femminili;
- c) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castel San
GI (PC), ove l'atto di nascita è stato iscritto, di procedere a tali rettifiche nel relativo registro;
- d) nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Claudia Venturini Il Presidente
Dott.ssa Michela Fenucci
pag. 5/5