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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 19/09/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Mollo
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Mollo
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate nelle note di udienza del 9/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno, in data 21.10.2000.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (13.2.2007) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia maggiorenne, ma non ancora non economicamente indipendente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno, in data 21.10.2000 tra trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000
Parte 1 n. 266.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente ad oggi sempre residente con la madre, la Persona_1 somma mensile di € 300,00 entro il giorno 20 (Venti) di ogni mese e tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
2) Quanto alle spese straordinarie della figlia, così per come indicate dal
Protocollo del Luglio 2017 del CNF, previamente concordate e documentate, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sopportate entro il giorno 20 (Venti) del mese successivo, dietro consegna della copia di ricevuta della spesa. Solo le spese straordinarie indicate in tal senso da parte del protocollo del CNF del 2017 non
2 necessiteranno di preventivo consenso e, quindi, di previo concerto tra i genitori.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e/o patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/9/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1176/2025 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Mollo
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Caterina Mollo
RICORRENTI
Con l'intervento del P.m. in sede con ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/9/2025 i procuratori delle parti precisavano concordemente le seguenti conclusioni: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio specificate nelle note di udienza del 9/9/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B
l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra loro celebrato in Livorno, in data 21.10.2000.
I coniugi, mediante dichiarazioni sottoscritte depositate in Cancelleria telematica, hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione ed esprimendo la volontà di non riconciliarsi. La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
1 Il ricorso è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di Legge dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale (13.2.2007) nel procedimento di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi corrispondendo le condizioni anche agli interessi della figlia maggiorenne, ma non ancora non economicamente indipendente. Il tutto come da dispositivo.
Spese compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Livorno, in data 21.10.2000 tra trascritto nei registri dello stato Controparte_1 Parte_1 civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2000
Parte 1 n. 266.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente ad oggi sempre residente con la madre, la Persona_1 somma mensile di € 300,00 entro il giorno 20 (Venti) di ogni mese e tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT;
2) Quanto alle spese straordinarie della figlia, così per come indicate dal
Protocollo del Luglio 2017 del CNF, previamente concordate e documentate, verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori, e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha sopportate entro il giorno 20 (Venti) del mese successivo, dietro consegna della copia di ricevuta della spesa. Solo le spese straordinarie indicate in tal senso da parte del protocollo del CNF del 2017 non
2 necessiteranno di preventivo consenso e, quindi, di previo concerto tra i genitori.
3) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico e/o patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'una dall'altra.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/9/2025.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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