CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
D'ONOFRIO NN, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 11020259000637101000 TRIBUTI VARI
- PREAV. ISCR. IP n. 02876202500000573000 TRIBUTI VARI
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 02820259000028605000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820170026997442000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820180000824288000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820180003746314000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190002282856000
-
Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820190002282957000
-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190017688714000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190052304930000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200001944403000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200005367611000
-
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200008689731000
-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200019528170000
Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820200028612957000-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200033996344000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820210004520377000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220009254161000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220012122205000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220015463430000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820230015350492000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEG01T200046/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001351
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001081
- Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820220026251430000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4222/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 11020259000637101000, notificata in data 21.01.2025 e il preavviso di iscrizione ipotecaria documento n. 02876202500000573000 notificata in data 05.03.2025 per un importo complessivo di euro 52.070,13 considerato dovuto, con indicazione di una serie di cartelle multiente ed avvisi di accertamento tra cui le seguenti: Nominativo_1 02820170026997442000 che si assume notificata il 19/10/2018 per euro 1.498,60; Nominativo_1 02820180000824288000 che si assume notificata il 15/02/2018 per euro 137,17; Nominativo_1 02820180003746314000 che si assume notificata il 10/04/2018 942,49; Nominativo_1 02820190002282856000 che si assume notificata il14/01/2019 per euro
2.661,46; Nominativo_1 02820190002282957000 che si assume notificata il 14/01/2019 per euro 1.340,11; Nomina 02820190017688714000 che si assume notificata il 13/05/2019 per euro 190,69; Nominativo_1
02820190052304930000 che si assume notificata il 25/01/2020 per euro 4.266,80; Nominativo_1
02820200001944403000 che si assume notificata il 25/02/2020 per euro 1.286,45 Nominativo_1 02820200005367611000 che si assume notificata il 16/09/2021, per euro 273,10; Nominativo 1
02820200008689731000, che si assume notificata il 26/11/2021 per euro 21.528,28; Nominativo_1
681,15; Nominativo_1 02820200019528170000, che si assume notificata il 02/02/2022, per euro
623,97; Nominativo_1 02820200028612957000 che si assume notificata il 02/02/2022, per euro
1.060,29; Nominativo 02820200033996344000, che si assume notificata il 27/06/2022 per euro
1.028,88 Nominativo_1 02820210004520377000 che si assume notificata il 25/03/2022, per euro
1.014,51; Nominativo_1 02820220009254161000 che si assume notificata il 07/04/2022 per euro
2.060,57; Nominativo_1 02820220012122205000 che si assume notificata il 02/06/2022 per euro
02820220015463430000, che si assume notificata il 14/07/2022, per euro 282,33; Nominativo_1
02820230015350492000 che si assume notificata il 28/06/2023 per euro 1.668,84; Avviso di accertamento
TEG01T200046/2018 che si assume notificato il 24/09/2018 per euro 4.118,88; Avviso di accertamento
250TEGM001351 che si assume notificato il 16/12/2019 per euro 3.600,82; Avviso di accertamento
250TEGM001081 che si assume notificato il 10/06/2021 per euro 1.804,74. Eccepisce la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria opposte, effettuate a mezzo pec dall'Agente della riscossione, in quanto provenienti da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi.
Rileva altresì l'omessa notifica degli atti presupposti, lamentando altresì l'indeterminatezza dei calcoli in relazione ad imposte ed interessi, l'intervenuta prescrizione e decadenza. L'agenzia delle entrate, costituitasi, che ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze avanzata dalla ricorrente. A sua volta, l'agenzia delle entrate riscossione La resistente A.d.E.R., eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese di natura extratributaria portate dalle cartelle presupposte innanzi indicate sub 1, 4,
5, 6, 7, 8 (ruolo N. 2020/561), 9, 12, 13, 14, 15, 17. Oltre a rilevare la rituale notifica a mezzo pec degli atti prodromici, evidenzia che il 26.07.2023 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N.
02820239008249738000 (all. 26 e 26 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e agli avvisi di accertamento N.
62819015514237005000 e N. 62820016568084004000 e b) il 25.03.2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820249004994014000 (all. 27 e 27 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 17, 18 e 19 risultano interrotti i termini di prescrizione, avvisi non impugnati idonei a determinare la definitività dei crediti portati. Conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. Deve previamente disattendersi il rilievo relativo alla pretesa nullità degli atti impugnati perchè provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici elenchi. Sul punto, come chiarito dal giudice di legittimità, la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro"
(Cass. n. 18684 del 3/07/2023; 2025\15710). Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro con conseguente rigetto della doglianza.
Dichiarato poi il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle indicate sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 (ruolo N. 2020/561),
9, 12, 13, 14, 15, 17, rientrando la giurisdizione in quella del giudice ordinario, va altresì disattesa la doglianza inerente l'assunta omessa notifica degli atti presupposti, dal momento che, in via assorbente su ogni altro profilo, alla ricorrente risultano altresì notificati medio tempore 26.07.2023 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820239008249738000 (all. 26 e 26 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e agli avvisi di accertamento N.
62819015514237005000 e N. 62820016568084004000 e il 25.03.2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820249004994014000 (all. 27 e 27 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 17, 18 e 19, con la conseguenza che sono inammissibili tutte le questioni inerenti il merito della pretesa tributaria che ha assunto connotazione di definitività (cfr. in tal senso, il giudice di legittimità secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta" (Cass.
n. 3005/20). Va poi anche segnalato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 27/11/2019, n. 30948; Cass. 03/07/2023,
n. 18864; 19/12/2023, n. 35541). IN ogni caso poi, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di processo telematico, che le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass., Sez. Un., n. 10266 del 27/04/2018;
Cass. n. 23951 del 29/10/2020). Risultando del tutto generica la doglianza inerente la omessa comprensione del calcolo degli interessi e sanzioni, non resta che rigettare il ricorso, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti non tributari, come elencate in motivazione, assegnando termine perentorio di gg. 90 per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
2- rigetta, nel resto, il ricorso;
3- condanna parte ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Caserta che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 03/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PISCITIELLO ALESSANDRA, Presidente
D'ONOFRIO NN, Relatore
MUSUMECI EUGENIO, Giudice
in data 03/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1707/2025 depositato il 09/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Riscossione - Caserta
-
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Aversa - Piazza Municipio 81031 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 11020259000637101000 TRIBUTI VARI
- PREAV. ISCR. IP n. 02876202500000573000 TRIBUTI VARI
contro
Ag.entrate Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INTIMAZIONE PAG n. 02820259000028605000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820170026997442000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820180000824288000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820180003746314000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190002282856000
-
Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820190002282957000
-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190017688714000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820190052304930000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200001944403000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200005367611000
-
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200008689731000
-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200019528170000
Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820200028612957000-
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820200033996344000
Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820210004520377000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220009254161000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220012122205000
-Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820220015463430000
- Nominativo 1 DI PAGAMENTO n. 02820230015350492000
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEG01T200046/2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001351
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEGM001081
- Nominativo_1 DI PAGAMENTO n. 02820220026251430000
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4222/2025 depositato il 06/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 11020259000637101000, notificata in data 21.01.2025 e il preavviso di iscrizione ipotecaria documento n. 02876202500000573000 notificata in data 05.03.2025 per un importo complessivo di euro 52.070,13 considerato dovuto, con indicazione di una serie di cartelle multiente ed avvisi di accertamento tra cui le seguenti: Nominativo_1 02820170026997442000 che si assume notificata il 19/10/2018 per euro 1.498,60; Nominativo_1 02820180000824288000 che si assume notificata il 15/02/2018 per euro 137,17; Nominativo_1 02820180003746314000 che si assume notificata il 10/04/2018 942,49; Nominativo_1 02820190002282856000 che si assume notificata il14/01/2019 per euro
2.661,46; Nominativo_1 02820190002282957000 che si assume notificata il 14/01/2019 per euro 1.340,11; Nomina 02820190017688714000 che si assume notificata il 13/05/2019 per euro 190,69; Nominativo_1
02820190052304930000 che si assume notificata il 25/01/2020 per euro 4.266,80; Nominativo_1
02820200001944403000 che si assume notificata il 25/02/2020 per euro 1.286,45 Nominativo_1 02820200005367611000 che si assume notificata il 16/09/2021, per euro 273,10; Nominativo 1
02820200008689731000, che si assume notificata il 26/11/2021 per euro 21.528,28; Nominativo_1
681,15; Nominativo_1 02820200019528170000, che si assume notificata il 02/02/2022, per euro
623,97; Nominativo_1 02820200028612957000 che si assume notificata il 02/02/2022, per euro
1.060,29; Nominativo 02820200033996344000, che si assume notificata il 27/06/2022 per euro
1.028,88 Nominativo_1 02820210004520377000 che si assume notificata il 25/03/2022, per euro
1.014,51; Nominativo_1 02820220009254161000 che si assume notificata il 07/04/2022 per euro
2.060,57; Nominativo_1 02820220012122205000 che si assume notificata il 02/06/2022 per euro
02820220015463430000, che si assume notificata il 14/07/2022, per euro 282,33; Nominativo_1
02820230015350492000 che si assume notificata il 28/06/2023 per euro 1.668,84; Avviso di accertamento
TEG01T200046/2018 che si assume notificato il 24/09/2018 per euro 4.118,88; Avviso di accertamento
250TEGM001351 che si assume notificato il 16/12/2019 per euro 3.600,82; Avviso di accertamento
250TEGM001081 che si assume notificato il 10/06/2021 per euro 1.804,74. Eccepisce la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria opposte, effettuate a mezzo pec dall'Agente della riscossione, in quanto provenienti da indirizzi del mittente non presenti nei pubblici elenchi.
Rileva altresì l'omessa notifica degli atti presupposti, lamentando altresì l'indeterminatezza dei calcoli in relazione ad imposte ed interessi, l'intervenuta prescrizione e decadenza. L'agenzia delle entrate, costituitasi, che ha sostenuto l'infondatezza di tutte le doglianze avanzata dalla ricorrente. A sua volta, l'agenzia delle entrate riscossione La resistente A.d.E.R., eccepisce in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione con riferimento alle pretese di natura extratributaria portate dalle cartelle presupposte innanzi indicate sub 1, 4,
5, 6, 7, 8 (ruolo N. 2020/561), 9, 12, 13, 14, 15, 17. Oltre a rilevare la rituale notifica a mezzo pec degli atti prodromici, evidenzia che il 26.07.2023 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N.
02820239008249738000 (all. 26 e 26 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e agli avvisi di accertamento N.
62819015514237005000 e N. 62820016568084004000 e b) il 25.03.2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820249004994014000 (all. 27 e 27 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 17, 18 e 19 risultano interrotti i termini di prescrizione, avvisi non impugnati idonei a determinare la definitività dei crediti portati. Conclude per il rigetto dell'avverso ricorso. La Corte ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso. Deve previamente disattendersi il rilievo relativo alla pretesa nullità degli atti impugnati perchè provenienti da indirizzi non presenti nei pubblici elenchi. Sul punto, come chiarito dal giudice di legittimità, la notifica effettuata a mezzo PEC da una P.A., utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente;
con specifico riferimento alle notificazioni effettuate dall'agente di riscossione, poi, è stato precisato che, "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro"
(Cass. n. 18684 del 3/07/2023; 2025\15710). Nella specie, la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio subito a causa della ricezione della notifica dell'atto opposto da un indirizzo diverso da quello telematico presente nel pubblico registro con conseguente rigetto della doglianza.
Dichiarato poi il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle indicate sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 (ruolo N. 2020/561),
9, 12, 13, 14, 15, 17, rientrando la giurisdizione in quella del giudice ordinario, va altresì disattesa la doglianza inerente l'assunta omessa notifica degli atti presupposti, dal momento che, in via assorbente su ogni altro profilo, alla ricorrente risultano altresì notificati medio tempore 26.07.2023 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820239008249738000 (all. 26 e 26 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e agli avvisi di accertamento N.
62819015514237005000 e N. 62820016568084004000 e il 25.03.2024 con la notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento N. 02820249004994014000 (all. 27 e 27 bis) con riferimento alle cartelle innanzi indicate sub 17, 18 e 19, con la conseguenza che sono inammissibili tutte le questioni inerenti il merito della pretesa tributaria che ha assunto connotazione di definitività (cfr. in tal senso, il giudice di legittimità secondo cui l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3 del D.lgs 31 Dicembre 1992. N. 546, esso resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'imposizione predetta" (Cass.
n. 3005/20). Va poi anche segnalato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. 27/11/2019, n. 30948; Cass. 03/07/2023,
n. 18864; 19/12/2023, n. 35541). IN ogni caso poi, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di processo telematico, che le firme digitali di tipo "CADES" e di tipo "PADES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf" (Cass., Sez. Un., n. 10266 del 27/04/2018;
Cass. n. 23951 del 29/10/2020). Risultando del tutto generica la doglianza inerente la omessa comprensione del calcolo degli interessi e sanzioni, non resta che rigettare il ricorso, seguendo le spese di lite la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta- sezione 4, definitivamente pronunciando così provvede:
1-dichiara il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario in relazione alle cartelle aventi ad oggetto crediti non tributari, come elencate in motivazione, assegnando termine perentorio di gg. 90 per la riassunzione del giudizio, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
2- rigetta, nel resto, il ricorso;
3- condanna parte ricorrente alle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta e dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Caserta che liquida, in favore di ciascuna parte, in euro 2.400,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge.