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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/09/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1463/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele Pizzi.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Napoli (NA), in data 23.04.1994, Numero 116 Parte II Serie A Sez. C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 1 di 2 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con decreto del 16/10/2016 pubbl. il 25/10/2016, i coniugi hanno ottenuto l'omologa delle condizioni di separazione concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver già provveduto a definire e regolare consensualmente ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla hanno a richiedere e pretendere l'uno dall'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Napoli (NA) in data 23.04.1994, trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto N. 116 - Parte II - Serie A - Sez. C -
Anno 1994;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice
Dott.ssa Carla Venditti Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1463/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...];
e da
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Michele Pizzi.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio.
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Napoli (NA), in data 23.04.1994, Numero 116 Parte II Serie A Sez. C, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda Sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 pagina 1 di 2 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Con decreto del 16/10/2016 pubbl. il 25/10/2016, i coniugi hanno ottenuto l'omologa delle condizioni di separazione concordate.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver già provveduto a definire e regolare consensualmente ogni rapporto di natura economico-patrimoniale e nulla hanno a richiedere e pretendere l'uno dall'altra.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Napoli (NA) in data 23.04.1994, trascritto
[...] Parte_2 nei registri dello stato civile del Comune medesimo Atto N. 116 - Parte II - Serie A - Sez. C -
Anno 1994;
2) Nulla sulle spese;
3) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 16/09/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Carla Venditti Dott.ssa Ada Cappello
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