Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 479
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Estraneità delle censure deducibili dai terzi

    La Corte riafferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il terzo che assume avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare i presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l'assenza di collegamento concorsuale con l'indagato. Le doglianze di AT NS non attengono alla titolarità del bene, ma alla contestazione dei presupposti del sequestro, aspetti estranei a quelli deducibili dai terzi.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per carenza di interesse

    L'interesse ad impugnare, requisito di ammissibilità, deve essere concreto e attuale, mirare a rimuovere un effettivo pregiudizio e non può presumersi dalla mera legittimazione ad impugnare. La ricorrente non ha dedotto quale sia il suo interesse a contestare la qualità di esecutore materiale delle opere in capo al coindagato.

  • Rigettato
    Autonoma valutazione del provvedimento di sequestro

    Il Tribunale cautelare ha dato conto dell'autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del GIP, riportando le parti dell'ordinanza in cui il GIP aveva elaborato criticamente gli elementi addotti dal PM sia in punto di fumus commissi delicti sia in punto di periculum in mora. Le contestazioni della ricorrente appaiono generiche e prive di un adeguato confronto con le argomentazioni dell'ordinanza impugnata.

  • Rigettato
    Qualificazione delle opere e bis in idem

    Il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato sulla configurabilità della lottizzazione abusiva, sia materiale che negoziale, evidenziando la realizzazione progressiva di numerosi interventi edilizi abusivi che hanno comportato il mutamento di fatto della destinazione d'uso dell'area. La Corte riafferma che il reato di lottizzazione abusiva si distingue da quello di costruzione senza titolo abilitativo. Riguardo al bis in idem, si evidenzia che il precedente procedimento riguardava il reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. n. 380/2001, mentre il presente concerne la lottizzazione abusiva, e che sono stati accertati ulteriori interventi edilizi abusivi rispetto a quelli giudicati in precedenza. Le immagini di Google Earth sono considerate prove documentali utilizzabili e le contestazioni difensive sono generiche. La proporzionalità della misura cautelare è ritenuta sussistente data la gravità dei fatti.

  • Rigettato
    Sussistenza del periculum in mora

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente il periculum in mora, considerando che la libera disponibilità del fondo e delle opere abusive potesse aggravare o protrarre le conseguenze dei reati, agevolare ulteriori condotte delittuose e che vi fosse una continuativa attività illecita protrattasi per oltre quindici anni, nonostante la precedente condanna e l'ordine di demolizione non eseguito. Si sottolinea che il sequestro preventivo può essere disposto anche quando la condotta criminosa sia cessata, se permangono gli effetti lesivi dell'equilibrio urbanistico ed ambientale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 479
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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