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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/09/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 262/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 262/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con l'avv. Francesca Neri, come da procura acclusa Parte_1 C.F._1 alla citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Via Culin n.
8\b, Busto Arsizio – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Nicola Lucarelli, come da procura acclusa alla Controparte_1 P.IVA_1 comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Piazza Vittorio Emanuele II, Campobasso – Email_2
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari, fideiussione
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“L'Appellante chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
[...]
pagina 1 di 9 - in principalità disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 337, co. 2, c.p.c., in attesa della decisione della Corte di cassazione sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa;
- nel merito in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
1067/2024 resa inter partes dal Tribunale di Varese, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dottor Giacomo Puricelli – R.G. n. 1314/2023, previa revoca del decreto ingiuntivo D.I. n. 179/2023
1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità della clausola di cui all'art. 6 della
Fideussione in data 20.12.2012 e, per l'effetto, dichiarare estinta la fideiussione nei confronti del fideiussore, e per l'effetto
2) revocare il decreto ingiuntivo n. N. 179/2023 DEL 13.03.2023 emesso dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio RG 96/2023 in quanto illegittimo e/o nullo per le causali di cui in premessa e dichiarare che nulla deve alla società creditrice e respingere in ogni caso ogni e Parte_1
qualsivoglia domanda avversaria formulata nei confronti di , sempre per le causali in Parte_1
premessa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Le Corte di Appello:
1- Dichiarare inammissibile, per violazione degli artt.li 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2- Rigettare in toto l'appello nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Varese n. 1067/2024 del 18.12.224, che ha Parte_1
così disposto:
“-respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e dichiara esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro Parte_1
4500,00 oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti”.
B. Il giudizio di primo grado
aveva ottenuto dal Tribunale di Varese un ingiunzione di pagamento nei confronti Controparte_1
di per la somma di euro 100.000,00 oltre interessi e spese della procedura, in ragione Parte_1
pagina 2 di 9 della fideiussione sottoscritta da quest'ultimo in data 20.11.2012 a favore di Banco BPM s.p.a. per garantire l'adempimento degli affidamenti insistenti su un contratto di conto corrente concessi alla società PA s.r.l.
Red Sea aveva acquistato il credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. n. 130/1999.
si è opposto al suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la clausola della fideiussione con Pt_1 la quale è stata prevista una deroga alla disciplina legislativa contenuta nell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla, in quanto conforme ad un modello di fideiussione predisposto dall'Associazione BAria IAna ritenuto contrastante con la normativa a tutela della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della
BA d'IA.
Trattasi della seguente clausola: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Ha quindi ritenuto che dalla nullità della clausola in oggetto consegua l'applicazione dell'art. 1957 c.c.,
e che la banca creditrice non ha proposto le sue istanze nel termine, previsto dalla norma, di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e è così decaduta dal diritto di ottenere il pagamento.
, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo. Ha in primo luogo contestato che vi sia stata un'intesa contrastante con la normativa a tutela della concorrenza, in quanto il provvedimento della BA d'IA riguardava un modello predisposto per le sole fideiussioni omnibus e soltanto per quelle stipulate dal 2003 al 2005, considerato l'ambito dell'indagine svolta dalla BA d'IA. Sul punto ha precisato che la garanzia rilasciata da è invece una fideiussione specifica, sottoscritta nel 2012, anni dopo il Pt_1 provvedimento della BA d'IA.
In secondo luogo, ha osservato che, anche applicando il disposto di cui all' art. 1957 c.c., nel caso di specie il creditore non è incorso in alcuna decadenza, avendo la banca, con lettera datata 9 novembre
2016, comunicato alla società e a la revoca della linea di credito e chiesto il pagamento Pt_1
“dell'insoluto”. Al riguardo ha altresì riferito che sono state inviate ulteriori comunicazioni al debitore principale PA s.r.l., il 30 settembre 2018, l'11aprile 2019, l'11 aprile 2020, e da ultimo il
22.6.2022, tutte senza esito.
C. La sentenza impugnata.
pagina 3 di 9 -Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto la natura specifica della fideiussione sottoscritta da , in quanto diretta a garantire soltanto il credito della
Pt_1 banca per l'apertura di credito in conto corrente, e ha evidenziato che la stessa è stata firmata circa sette anni dopo il provvedimento della BA d'IA. Si legge a tal riguardo nella sentenza: “
Pt_1 avrebbe dovuto provare che nel 2012 era operante un'intesa tra banche diretta a limitare la concorrenza con la predisposizione di un modello comune per le fideiussioni specifiche con il quale era stata prevista l'inclusione in questo genere di garanzie a favore delle banche di una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come quella del modulo che ha firmato. doveva inoltre provare che
Pt_1 all'intesa aveva partecipato anche la banca con la quale si era accordato. non ha fornito
Pt_1
alcuna prova su questi punti. È bene precisare che la convenuta ha specificamente contestato che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale tra banche che possa avere rilievo in questa sede… che spettava quindi alla controparte dimostrare le sue tesi”.
-Ha poi rilevato che l'opponente ha firmato la fideiussione quando era amministratore unico della società debitrice principale e che conseguentemente non è qualificabile come consumatore. Si legge in sentenza: “È bene precisare che la clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. è stata espressamente approvata per iscritto da ai sensi dell'art. 1341 c.c. ha infatti Pt_1 Pt_1
sottoscritto il contratto e ha apposto una seconda firma per approvare espressamente alcune clausole, tra le quali vi era quella sopra descritta”.
D. I motivi di appello.
Con il primo dei tre motivi di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per violazione delle norme di cui all'art. 2, co. 2 lettera
A della legge 287/1990 (cd. legge antitrust). In estrema sintesi:
- ha ribadito che la clausola della fideiussione che deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. è riproduttiva dell'articolo 6 dello schema Abi), che pertanto viola la legge antitrust, che tale violazione sussiste anche nell'ipotesi in cui si tratti di una fideiussione specifica (e non omnibus), come nel caso di specie. Ciò in quanto, comunque, si tratterebbe di una fideiussione stipulata “a valle” di intesa anticoncorrenziale;
- ha rilevato che il provvedimento sanzionatorio esplica i suoi effetti anche successivamente al 2005, essendo stata la fideiussione in oggetto sottoscritta nel 2012, e che conseguentemente è la banca a dover dimostrare l'insussistenza di un' intesa restrittiva della concorrenza, sussistendo una presunzione iuris tantum della persistenza del cartello anche per le fideiussioni sottoscritte successivamente all'anno
2005.
pagina 4 di 9 Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che non rivestisse la qualifica di consumatore. Ha addotto che la clausola in oggetto è nulla in Pt_1
quanto non specificatamente sottoscritta ed approvata da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1341
c.c., che non era titolare di quote della società PA srl e che pertanto fosse qualificabile Pt_1
come dipendente della stessa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha sostenuto la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata tempestivamente con l'atto introduttivo, quale conseguenza della nullità della clausola fideiussoria. Ha pertanto insistito nel sostenere la decadenza dell'appellata dall'azione di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che la banca non abbia diligentemente coltivato le proprie istanze contro il debitore principale, dal momento che la comunicazione di revoca degli affidamenti è intervenuta in data 9 novembre 2016 e successivamente nessuna azione è stata coltivata sino al 19.1.2023, con l'iscrizione al ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo. In tale ottica non ha ritenuto rilevanti al fine dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. la lettera del 9.11.2016, con cui la banca ha intimato alla società la decadenza del beneficio del termine, nonchè la diffida e le comunicazioni del 30.09.2018, del 11.04.2019 e del 11.05.2020, in ragione della loro natura stragiudiziale.
E. L' istanza di sospensione del giudizio dell'appellante
Con le note conclusive ha svolto istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
295 c.p.c., o in subordine dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il Tribunale di Siracusa in data 1.8.2025 ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in ordine alla seguente questione di diritto: “… se le fideiussioni specifiche stipulate in epoca successiva al 2005 e contenenti clausole riproduttive dello schema ABI (ed in particolare quella derogatoria dell'art. 1957 c.c.) debbano considerarsi affette da nullità per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 e con l'art. 101 TFUE, anche indipendentemente dalla prova, da parte del garante, dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte.” , ritenendo la natura dirimente della questione.
F. La posizione dell'appellato
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione Controparte_1 degli artt.li 342 e 348 bis c.p.c., ritenendo l'appello pretestuoso, infondato e inconferente, per essersi l'appellante limitato a indicare una diversa interpretazione, senza chiarire quali norme, disposizioni, leggi avrebbe violato il primo giudice.
pagina 5 di 9 In relazione al primo motivo ha osservato che nel caso di specie è stata sottoscritta una fideiussione
“specifica” inquadrabile nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia e che il provvedimento della
BA IA ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall' Abi per le fideiussioni omnibus, pertanto la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime nell'ambito di contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe l'applicazione del suddetto regime sanzionatorio.
Ha inoltre ribadito chela fideiussione è stata sottoscritta nel 2012, in un momento successivo al periodo indicato dalla BA d'IA, e che conseguentemente avrebbe dovuto provare specificatamente Pt_1 che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche, per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA
d'IA nel 2005.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo alla qualifica quale consumatore di , ha Pt_1 evidenziato che l'appellante ha sottoscritto il contratto di fideiussione per euro 100.000,00 sul conto corrente n. 1036 intestato alla società PA della quale era amministratore unico e che lo stesso contratto di conto corrente è stato sottoscritto da in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
della PA.
Infine, con riguardo al terzo motivo ha rilevato che anche ove la clausola in oggetto fosse dichiarata nulla e trovasse applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore, in quanto costituisce principio di diritto consolidato quello per cui la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Corte d'Appello Milano, Sez. I,
Sent., 07/08/2024, n. 2297 e Corte di Cassazione, sez. terza, n. 660 e 11321/2025).
G. Alla prima udienza, il 28.5.2025, fatte precisare le conclusioni, è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 10.9.2025 e assegnato termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
pagina 6 di 9 1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata. I motivi di appello sono stati redatti e articolati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Deve essere disattesa altresì la domanda dell'appellante di sospensione del processo, in quanto il rinvio alla Corte di Cassazione, come prospettato dalla parte, non costituisce una causa pregiudiziale, rispetto alla decisione da assumere, considerato il conforme e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di nullità delle sole fideiussioni omnibus per violazione tout court della disciplina di cui all'art. 2 della L. n. 287\1990.
Si deve quindi ritenere, valutate altresì ragioni di economia processuale che impongono una pronta definizione del giudizio, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c, né tantomeno quelli di cui all'art. 337 comma 2 c.p.c.
3. Riguardo al merito, è necessario esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo di appello, in quanto strettamente connessi.
In primo luogo, deve essere rilevato che l'appellante ha eccepito la nullità della sola clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, che deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Sulle clausole di sopravvenienza e di reviviscenza, pur presenti nel testo della fideiussione (artt. 2 e 9), nulla viene infatti dedotto.
Con specifico riferimento alla natura specifica della fideiussione, l'appellante nulla contesta, né impugna la statuizione del primo giudice sul punto, limitandosi a sostenere che anche nell'ipotesi di fideiussione specifica possa sussistere la violazione delle norme di cui all'art. 2 comma 2 lett. A della legge n.287\1990 , quindi non solo in caso di violazione omnibus ma anche in presenza di una fideiussione specifica, in quanto stipulata a valle di un'intesa anticoncorrenziale dichiarata nulla.
Al riguardo occorre rilevare che la distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica, a differenza di quel che ritiene l'appellante, è rilevante ai fini della valutazione sulla nullità delle clausole contenute negli atti fideiussori conformi al modello ABI censurato dall'Autorità antitrust.
La valutazione della nullità parziale di tali clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata, dall'accertamento del carattere anticoncorrenziale delle previsioni ivi contenute, accertamento che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus e non anche quelle specifiche. La natura anticoncorrenziale delle clausole è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti pagina 7 di 9 dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca. Tale giudizio sfavorevole, e la conseguente invalidità, non si estendono pertanto anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra la banca e il cliente.
Nel caso di specie l'obbligazione nascente dalla fideiussione è specifica perché prestata a garanzia della sola obbligazione nascente dall'apertura di credito in conto corrente, fino al limite di euro 100.000.
Conseguentemente, non è equiparabile alle fideiussioni omnibus ai fini della nullità antitrust di cui in oggetto. In tale ottica, occorre ulteriormente sottolineare che non risulta, in concreto, in base a quanto dedotto, allegato e prodotto all'appellante, neanche la prova della sussistenza di un'eventuale intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente il mero richiamo al provvedimento n. 55\2005 della BA
d'IA (tra le tante: Cass. sez. I, n. 10689\24; sez. III n. 19401\24; trattasi di orientamento consolidato e maggioritario, sussistendo soltanto una posizione isolata e minoritaria che ritiene che le clausole in oggetto siano comunque espressione di un assetto anticoncorrenziale unitario – si veda Cass. n.
27243\24).
Quanto sopra è assorbente rispetto agli ulteriori argomenti dedotti dall'appellante in relazione alla nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Specificatamente, in punto di sussistenza o meno di una presunzione iuris tantum circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus successive al 2005, e in punto di applicazione del regime di cui all'art. 1957 c.c. e di conseguenziale decadenza. Con riguardo a tale ultimo aspetto deve essere inoltre evidenziato che è stata prodotta una lettera di revoca degli affidamenti e richiesta di pagamento del 9.11.2016 (doc. 9 fascicolo monitorio, primo grado di giudizio), inviata anche a , Pt_1
quando il contratto di conto corrente era ancora in essere. Tale istanza stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è idonea a interrompere il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non essendo necessario che il creditore agisca in via giudiziale (Cass. sez. III n.
11321\25, 660\25, sez. I n. 4230\19).
Per tali ragioni il primo e il terzo motivo di appello sono risultati infondati.
Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto.
L'art. 6 della fideiussione specifica in oggetto, con cui viene derogata la disciplina di cui all'art. 1957
c.c., è stata espressamente approvata da , che ha sottoscritto il contratto e apposto una seconda Pt_1 firma per approvare alcune clausole specificatamente, tra cui l'art.
6. Inoltre, , che ha Pt_1
sottoscritto sia la garanzia fideiussoria sia il contratto di conto corrente aperto dalla società PA
(la debitrice principale), al tempo era amministratore unico della suddetta società. Non sono state dedotte infine circostanze concrete da cui desumere che abbia agito nella qualità di Pt_1
consumatore.
pagina 8 di 9
4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 262\2025, avverso la sentenza n. 1067\2024 del Tribunale di Varese:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1067\2024 pronunciata dal Tribunale di
Varese;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio del grado a favore di Parte_1 [...]
, liquidate per compensi in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese CP_1
generali nella misura del 15%;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Alessandra Arceri
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Arceri Presidente
dott.ssa Manuela Cortelloni Consigliere
dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. rg. 262/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con l'avv. Francesca Neri, come da procura acclusa Parte_1 C.F._1 alla citazione in appello, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Via Culin n.
8\b, Busto Arsizio – Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Nicola Lucarelli, come da procura acclusa alla Controparte_1 P.IVA_1 comparsa di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in
Piazza Vittorio Emanuele II, Campobasso – Email_2
APPELLATO
Oggetto: contratti bancari, fideiussione
*
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“L'Appellante chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano voglia:
[...]
pagina 1 di 9 - in principalità disporre la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e, in subordine, dell'art. 337, co. 2, c.p.c., in attesa della decisione della Corte di cassazione sul rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa;
- nel merito in accoglimento del presente appello e in integrale riforma dell'impugnata sentenza n.
1067/2024 resa inter partes dal Tribunale di Varese, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico
Dottor Giacomo Puricelli – R.G. n. 1314/2023, previa revoca del decreto ingiuntivo D.I. n. 179/2023
1) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui in premessa, la nullità della clausola di cui all'art. 6 della
Fideussione in data 20.12.2012 e, per l'effetto, dichiarare estinta la fideiussione nei confronti del fideiussore, e per l'effetto
2) revocare il decreto ingiuntivo n. N. 179/2023 DEL 13.03.2023 emesso dal Tribunale di Varese nell'ambito del giudizio RG 96/2023 in quanto illegittimo e/o nullo per le causali di cui in premessa e dichiarare che nulla deve alla società creditrice e respingere in ogni caso ogni e Parte_1
qualsivoglia domanda avversaria formulata nei confronti di , sempre per le causali in Parte_1
premessa;
Con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata Controparte_1
“Voglia l'On. Le Corte di Appello:
1- Dichiarare inammissibile, per violazione degli artt.li 342 e 348 bis c.p.c., l'appello proposto per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
2- Rigettare in toto l'appello nel merito per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto confermando la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Varese n. 1067/2024 del 18.12.224, che ha Parte_1
così disposto:
“-respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da e dichiara esecutivo il Parte_1
decreto ingiuntivo;
-condanna a rifondere le spese di lite sostenute dalla convenuta, che liquida in euro Parte_1
4500,00 oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge, se dovuti”.
B. Il giudizio di primo grado
aveva ottenuto dal Tribunale di Varese un ingiunzione di pagamento nei confronti Controparte_1
di per la somma di euro 100.000,00 oltre interessi e spese della procedura, in ragione Parte_1
pagina 2 di 9 della fideiussione sottoscritta da quest'ultimo in data 20.11.2012 a favore di Banco BPM s.p.a. per garantire l'adempimento degli affidamenti insistenti su un contratto di conto corrente concessi alla società PA s.r.l.
Red Sea aveva acquistato il credito nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ai sensi degli artt. 1, 4 e 7.1 della L. n. 130/1999.
si è opposto al suddetto decreto ingiuntivo, sostenendo che la clausola della fideiussione con Pt_1 la quale è stata prevista una deroga alla disciplina legislativa contenuta nell'art. 1957 c.c. sarebbe nulla, in quanto conforme ad un modello di fideiussione predisposto dall'Associazione BAria IAna ritenuto contrastante con la normativa a tutela della concorrenza con il provvedimento n. 55/2005 della
BA d'IA.
Trattasi della seguente clausola: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore
o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”.
Ha quindi ritenuto che dalla nullità della clausola in oggetto consegua l'applicazione dell'art. 1957 c.c.,
e che la banca creditrice non ha proposto le sue istanze nel termine, previsto dalla norma, di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e è così decaduta dal diritto di ottenere il pagamento.
, ritualmente costituitasi, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e la conferma Controparte_1
del decreto ingiuntivo. Ha in primo luogo contestato che vi sia stata un'intesa contrastante con la normativa a tutela della concorrenza, in quanto il provvedimento della BA d'IA riguardava un modello predisposto per le sole fideiussioni omnibus e soltanto per quelle stipulate dal 2003 al 2005, considerato l'ambito dell'indagine svolta dalla BA d'IA. Sul punto ha precisato che la garanzia rilasciata da è invece una fideiussione specifica, sottoscritta nel 2012, anni dopo il Pt_1 provvedimento della BA d'IA.
In secondo luogo, ha osservato che, anche applicando il disposto di cui all' art. 1957 c.c., nel caso di specie il creditore non è incorso in alcuna decadenza, avendo la banca, con lettera datata 9 novembre
2016, comunicato alla società e a la revoca della linea di credito e chiesto il pagamento Pt_1
“dell'insoluto”. Al riguardo ha altresì riferito che sono state inviate ulteriori comunicazioni al debitore principale PA s.r.l., il 30 settembre 2018, l'11aprile 2019, l'11 aprile 2020, e da ultimo il
22.6.2022, tutte senza esito.
C. La sentenza impugnata.
pagina 3 di 9 -Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo. Ha ritenuto la natura specifica della fideiussione sottoscritta da , in quanto diretta a garantire soltanto il credito della
Pt_1 banca per l'apertura di credito in conto corrente, e ha evidenziato che la stessa è stata firmata circa sette anni dopo il provvedimento della BA d'IA. Si legge a tal riguardo nella sentenza: “
Pt_1 avrebbe dovuto provare che nel 2012 era operante un'intesa tra banche diretta a limitare la concorrenza con la predisposizione di un modello comune per le fideiussioni specifiche con il quale era stata prevista l'inclusione in questo genere di garanzie a favore delle banche di una clausola di deroga all'art. 1957 c.c. come quella del modulo che ha firmato. doveva inoltre provare che
Pt_1 all'intesa aveva partecipato anche la banca con la quale si era accordato. non ha fornito
Pt_1
alcuna prova su questi punti. È bene precisare che la convenuta ha specificamente contestato che vi sia stata un'intesa anticoncorrenziale tra banche che possa avere rilievo in questa sede… che spettava quindi alla controparte dimostrare le sue tesi”.
-Ha poi rilevato che l'opponente ha firmato la fideiussione quando era amministratore unico della società debitrice principale e che conseguentemente non è qualificabile come consumatore. Si legge in sentenza: “È bene precisare che la clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. è stata espressamente approvata per iscritto da ai sensi dell'art. 1341 c.c. ha infatti Pt_1 Pt_1
sottoscritto il contratto e ha apposto una seconda firma per approvare espressamente alcune clausole, tra le quali vi era quella sopra descritta”.
D. I motivi di appello.
Con il primo dei tre motivi di appello ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1 ha rigettato l'eccezione di nullità del contratto per violazione delle norme di cui all'art. 2, co. 2 lettera
A della legge 287/1990 (cd. legge antitrust). In estrema sintesi:
- ha ribadito che la clausola della fideiussione che deroga al disposto di cui all'art. 1957 c.c. è riproduttiva dell'articolo 6 dello schema Abi), che pertanto viola la legge antitrust, che tale violazione sussiste anche nell'ipotesi in cui si tratti di una fideiussione specifica (e non omnibus), come nel caso di specie. Ciò in quanto, comunque, si tratterebbe di una fideiussione stipulata “a valle” di intesa anticoncorrenziale;
- ha rilevato che il provvedimento sanzionatorio esplica i suoi effetti anche successivamente al 2005, essendo stata la fideiussione in oggetto sottoscritta nel 2012, e che conseguentemente è la banca a dover dimostrare l'insussistenza di un' intesa restrittiva della concorrenza, sussistendo una presunzione iuris tantum della persistenza del cartello anche per le fideiussioni sottoscritte successivamente all'anno
2005.
pagina 4 di 9 Con il secondo motivo ha ritenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato che non rivestisse la qualifica di consumatore. Ha addotto che la clausola in oggetto è nulla in Pt_1
quanto non specificatamente sottoscritta ed approvata da parte del fideiussore ai sensi dell'art. 1341
c.c., che non era titolare di quote della società PA srl e che pertanto fosse qualificabile Pt_1
come dipendente della stessa.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha sostenuto la tardività dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in quanto sollevata tempestivamente con l'atto introduttivo, quale conseguenza della nullità della clausola fideiussoria. Ha pertanto insistito nel sostenere la decadenza dell'appellata dall'azione di cui all'art. 1957 c.c., ritenendo che la banca non abbia diligentemente coltivato le proprie istanze contro il debitore principale, dal momento che la comunicazione di revoca degli affidamenti è intervenuta in data 9 novembre 2016 e successivamente nessuna azione è stata coltivata sino al 19.1.2023, con l'iscrizione al ruolo del ricorso per decreto ingiuntivo. In tale ottica non ha ritenuto rilevanti al fine dell'assolvimento dell'onere di cui all'art. 1957 c.c. la lettera del 9.11.2016, con cui la banca ha intimato alla società la decadenza del beneficio del termine, nonchè la diffida e le comunicazioni del 30.09.2018, del 11.04.2019 e del 11.05.2020, in ragione della loro natura stragiudiziale.
E. L' istanza di sospensione del giudizio dell'appellante
Con le note conclusive ha svolto istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. Parte_1
295 c.p.c., o in subordine dell'art. 337 comma 2 c.p.c., in ragione del fatto che il Tribunale di Siracusa in data 1.8.2025 ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione in ordine alla seguente questione di diritto: “… se le fideiussioni specifiche stipulate in epoca successiva al 2005 e contenenti clausole riproduttive dello schema ABI (ed in particolare quella derogatoria dell'art. 1957 c.c.) debbano considerarsi affette da nullità per contrasto con l'art. 2 L. 287/1990 e con l'art. 101 TFUE, anche indipendentemente dalla prova, da parte del garante, dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte.” , ritenendo la natura dirimente della questione.
F. La posizione dell'appellato
ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per violazione Controparte_1 degli artt.li 342 e 348 bis c.p.c., ritenendo l'appello pretestuoso, infondato e inconferente, per essersi l'appellante limitato a indicare una diversa interpretazione, senza chiarire quali norme, disposizioni, leggi avrebbe violato il primo giudice.
pagina 5 di 9 In relazione al primo motivo ha osservato che nel caso di specie è stata sottoscritta una fideiussione
“specifica” inquadrabile nell'alveo dei contratti autonomi di garanzia e che il provvedimento della
BA IA ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall' Abi per le fideiussioni omnibus, pertanto la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime nell'ambito di contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe l'applicazione del suddetto regime sanzionatorio.
Ha inoltre ribadito chela fideiussione è stata sottoscritta nel 2012, in un momento successivo al periodo indicato dalla BA d'IA, e che conseguentemente avrebbe dovuto provare specificatamente Pt_1 che all'epoca della stipula della fideiussione era esistente un'intesa anticoncorrenziale fra banche, per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della BA
d'IA nel 2005.
In relazione al secondo motivo di appello, relativo alla qualifica quale consumatore di , ha Pt_1 evidenziato che l'appellante ha sottoscritto il contratto di fideiussione per euro 100.000,00 sul conto corrente n. 1036 intestato alla società PA della quale era amministratore unico e che lo stesso contratto di conto corrente è stato sottoscritto da in qualità di legale rappresentante p.t. Parte_1
della PA.
Infine, con riguardo al terzo motivo ha rilevato che anche ove la clausola in oggetto fosse dichiarata nulla e trovasse applicazione il disposto di cui all'art. 1957 c.c., comunque non si verterebbe in un'ipotesi di decadenza del creditore, in quanto costituisce principio di diritto consolidato quello per cui la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta”
l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (Corte d'Appello Milano, Sez. I,
Sent., 07/08/2024, n. 2297 e Corte di Cassazione, sez. terza, n. 660 e 11321/2025).
G. Alla prima udienza, il 28.5.2025, fatte precisare le conclusioni, è stata fissata per la discussione ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c. l'udienza del 10.9.2025 e assegnato termine per il deposito delle note conclusive.
All'esito di tale udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello deve essere respinto per le seguenti ragioni.
pagina 6 di 9 1. Occorre innanzitutto disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellata. I motivi di appello sono stati redatti e articolati in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal
D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura degli stessi consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
2. Deve essere disattesa altresì la domanda dell'appellante di sospensione del processo, in quanto il rinvio alla Corte di Cassazione, come prospettato dalla parte, non costituisce una causa pregiudiziale, rispetto alla decisione da assumere, considerato il conforme e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in punto di nullità delle sole fideiussioni omnibus per violazione tout court della disciplina di cui all'art. 2 della L. n. 287\1990.
Si deve quindi ritenere, valutate altresì ragioni di economia processuale che impongono una pronta definizione del giudizio, che non sussistono i presupposti di cui all'art. 295 c.p.c, né tantomeno quelli di cui all'art. 337 comma 2 c.p.c.
3. Riguardo al merito, è necessario esaminare congiuntamente il primo e il terzo motivo di appello, in quanto strettamente connessi.
In primo luogo, deve essere rilevato che l'appellante ha eccepito la nullità della sola clausola di cui all'art. 6 della fideiussione, che deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c. Sulle clausole di sopravvenienza e di reviviscenza, pur presenti nel testo della fideiussione (artt. 2 e 9), nulla viene infatti dedotto.
Con specifico riferimento alla natura specifica della fideiussione, l'appellante nulla contesta, né impugna la statuizione del primo giudice sul punto, limitandosi a sostenere che anche nell'ipotesi di fideiussione specifica possa sussistere la violazione delle norme di cui all'art. 2 comma 2 lett. A della legge n.287\1990 , quindi non solo in caso di violazione omnibus ma anche in presenza di una fideiussione specifica, in quanto stipulata a valle di un'intesa anticoncorrenziale dichiarata nulla.
Al riguardo occorre rilevare che la distinzione tra fideiussione omnibus e fideiussione specifica, a differenza di quel che ritiene l'appellante, è rilevante ai fini della valutazione sulla nullità delle clausole contenute negli atti fideiussori conformi al modello ABI censurato dall'Autorità antitrust.
La valutazione della nullità parziale di tali clausole contenute nel modulo ABI è, infatti, derivata, dall'accertamento del carattere anticoncorrenziale delle previsioni ivi contenute, accertamento che ha riguardato le sole fideiussioni omnibus e non anche quelle specifiche. La natura anticoncorrenziale delle clausole è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti pagina 7 di 9 dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca. Tale giudizio sfavorevole, e la conseguente invalidità, non si estendono pertanto anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra la banca e il cliente.
Nel caso di specie l'obbligazione nascente dalla fideiussione è specifica perché prestata a garanzia della sola obbligazione nascente dall'apertura di credito in conto corrente, fino al limite di euro 100.000.
Conseguentemente, non è equiparabile alle fideiussioni omnibus ai fini della nullità antitrust di cui in oggetto. In tale ottica, occorre ulteriormente sottolineare che non risulta, in concreto, in base a quanto dedotto, allegato e prodotto all'appellante, neanche la prova della sussistenza di un'eventuale intesa anticoncorrenziale, non essendo sufficiente il mero richiamo al provvedimento n. 55\2005 della BA
d'IA (tra le tante: Cass. sez. I, n. 10689\24; sez. III n. 19401\24; trattasi di orientamento consolidato e maggioritario, sussistendo soltanto una posizione isolata e minoritaria che ritiene che le clausole in oggetto siano comunque espressione di un assetto anticoncorrenziale unitario – si veda Cass. n.
27243\24).
Quanto sopra è assorbente rispetto agli ulteriori argomenti dedotti dall'appellante in relazione alla nullità della clausola di cui all'art. 6 della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Specificatamente, in punto di sussistenza o meno di una presunzione iuris tantum circa l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus successive al 2005, e in punto di applicazione del regime di cui all'art. 1957 c.c. e di conseguenziale decadenza. Con riguardo a tale ultimo aspetto deve essere inoltre evidenziato che è stata prodotta una lettera di revoca degli affidamenti e richiesta di pagamento del 9.11.2016 (doc. 9 fascicolo monitorio, primo grado di giudizio), inviata anche a , Pt_1
quando il contratto di conto corrente era ancora in essere. Tale istanza stragiudiziale, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è idonea a interrompere il decorso del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., non essendo necessario che il creditore agisca in via giudiziale (Cass. sez. III n.
11321\25, 660\25, sez. I n. 4230\19).
Per tali ragioni il primo e il terzo motivo di appello sono risultati infondati.
Anche il secondo motivo di impugnazione non può essere accolto.
L'art. 6 della fideiussione specifica in oggetto, con cui viene derogata la disciplina di cui all'art. 1957
c.c., è stata espressamente approvata da , che ha sottoscritto il contratto e apposto una seconda Pt_1 firma per approvare alcune clausole specificatamente, tra cui l'art.
6. Inoltre, , che ha Pt_1
sottoscritto sia la garanzia fideiussoria sia il contratto di conto corrente aperto dalla società PA
(la debitrice principale), al tempo era amministratore unico della suddetta società. Non sono state dedotte infine circostanze concrete da cui desumere che abbia agito nella qualità di Pt_1
consumatore.
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4. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate a favore dell'appellata come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando, nella causa n. RG. 262\2025, avverso la sentenza n. 1067\2024 del Tribunale di Varese:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 1067\2024 pronunciata dal Tribunale di
Varese;
2) condanna al pagamento delle spese di giudizio del grado a favore di Parte_1 [...]
, liquidate per compensi in complessivi euro 9.991,00 oltre iva, cpa e spese CP_1
generali nella misura del 15%;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,10.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Alessandra Arceri
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