Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00368/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00641/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 641 del 2025, proposto da
Il Fallimento della C.O.M. S.r.l. (Centro Ortopedico Meridionale), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Luigi Di Cianni, Gianfranco Gatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di ZA, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 193/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione Seconda Civile in data 16.02.2022 nel giudizio n. 633/2020 R.G., depositata il 23.02.2022 (Rep. n. 305/2022), passata in giudicato in forza del decreto di estinzione della Corte di Cassazione n. R.G. 11329/2022, pubblicato in data 07.01.2025, e notificata con formula esecutiva in data 08.04.2022 all’ASP di ZA.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. IO RC e presente il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Osservato che:
- il Fallimento della C.O.M. S.r.l. ha agito d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 193/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Catanzaro;
- in prossimità della camera di consiglio del 18 febbraio 2026, parte ricorrente ha depositato nota con cui dichiara l'avvenuto integrale pagamento del credito (sorte capitale, interessi e spese) da parte dell’ASP di ZA, manifestando la volontà di rinunciare al ricorso e chiedendo la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
- in mancanza della prova della notifica della rinuncia all’ASP di ZA (presupposto necessario ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. per la dichiarazione di estinzione del giudizio), la dichiarazione della parte ricorrente deve essere correttamente intesa alla stregua di una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rendendo il ricorso improcedibile, ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del c.p.a.;
- le spese di lite possano essere compensate tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO EA, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
IO RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RC | VO EA |
IL SEGRETARIO