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Sentenza 11 gennaio 2026
Sentenza 11 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2026, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 4680/2023 r.g. proposto da: LO LL IN, LO LL AR RE, LO LL US RT E ON ME, quali eredi di Lo LL OL, rappre- sentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabrizio Falvo, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al pre- sente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliati in Roma, via Trionfale, n. 7032, presso lo studio dell'Avv. Dimitri Goggiamani;
-ricorrenti- CONTRO COMUNE DI TORANO CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GU Siciliano, giusta mandato agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notifica- zioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica Civile Sent. Sez. 1 Num. 615 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 11/01/2026 2 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Francesco A. Caputo, piazza della Rovere, n. 104; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1473/2022, de- positata il 27/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2025 dal Consigliere dott. UI D'IO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Al- berto Cardino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. Fabrizio Falvo, che ha chiesto l'accogli- mento del ricorso;
udito per il controricorrente, l'Avv. GU Siciliano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ZO Lo LL, RI TE Lo LL, US Lo LL e RM EL citavano in giudizio il Comune di Torano Castello, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione usurpa- tiva di terreni del loro de cuius, OL Lo LL. Invero, in occasione dell'apertura della successione del proprio dante causa, gli attori avevano incaricato un perito di individuare l'esatta consistenza del patrimonio immobiliare;
in quella sede era emerso che tra gli immobili caduti in successione erano ricomprese anche le superfici ove erano ubicate le vie denominate Vico I e Vico II San NI e le vie perpendicolari ad esse, in catasto al foglio n. 13, part. n. 493, per una superficie di mq 2.300. Tali superfici erano state occupate illegittimamente dal Comune, in assenza di provvedimento autorizzativo, con irreversibile trasfor- mazione dei beni. 3 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 2. Si costituiva in giudizio il Comune, deducendo che le strade in questione, in realtà, erano state realizzate dal dante causa degli at- tori, OL Lo LL, nell'ambito di una abusiva opera di lottizza- zione, e concessa in uso agli acquirenti dei singoli lotti affinché po- tessero raggiungere la strada provinciale. L'unico intervento effettuato dal Comune era consistito nella bi- tumazione e nella realizzazione degli allacci alla rete fognaria;
tale intervento era stato peraltro richiesto dai proprietari dei lotti e dallo stesso OL Lo LL, non ricorrendo nel caso in esame alcuna occupazione acquisitiva, in assenza della irreversibile trasformazione del bene. 3. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 21/10/2019, acco- glieva la domanda, condannando il Comune a pagare la somma di euro 143.681,86, a titolo di risarcimento del danno. Per il Tribunale era stata raggiunta la prova che il Comune aveva «asfaltato le strade realizzate dal dante causa degli attori», in as- senza di qualsivoglia autorizzazione. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Torano Castello. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il Co- mune avesse posto in essere un'illegittima occupazione, disatten- dendo però il chiaro tenore delle deposizioni testimoniali, da cui emergeva che il Comune «si è limitato ad asfaltare le strade già esi- stenti che erano state realizzate dal dante causa degli attori». L'intervento del Comune era stato dunque - ad avviso del Tribu- nale - meramente migliorativo della situazione, essendo consistito appunto «nella sola bitumazione di strade già di fatto asservite all'uso delle abitazioni su di essa insistenti e nella realizzazione della condotta fognaria». 4 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 5. Si costituivano in giudizio gli attori chiedendo il rigetto dell'ap- pello e proponendo appello incidentale, per ottenere un maggiore risarcimento dei danni. 5.1. La Corte territoriale accoglieva il primo motivo d'appello principale, in quanto l'irreversibile trasformazione non poteva deri- vare dalla semplice «realizzazione di lavori di bitumazione», in as- senza di decreto di esproprio. Trattavasi di condotta «astrattamente migliorativa del bene», di- fettando del tutto la componente «ablativa». La semplice bitumazione della strada non era neanche in astratto idonea a modificare irreversibilmente il bene, essendo sempre pos- sibile una riduzione in pristino della stessa. Tra l'altro, le affermazioni degli attori erano state confermate dall'istruttoria svolta, da cui era emerso che «oltre alla bitumazione sulle strade in questione sono stati realizzati la condotta fognaria e quella idrica per soddisfare i bisogni dei proprietari degli immobili che insistono sulle stradine», al cui servizio erano state già stabil- mente destinate, ben prima degli interventi del Comune. La realizzazione della rete idrica e di quella fognaria sulla strada non comportava l'irreversibile trasformazione del bene e non inci- deva in alcun modo sulle facoltà di godimento che lo stesso proprie- tario poteva esercitare prima dell'intervento modificativo. Vi era dunque la possibilità di percorrere, al pari di tutti proprie- tari frontisti, le stradine in questione. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, depositando anche memoria scritta. 7. Ha resistito con controricorso il Comune di Torano Castello, depositando anche memoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., in rela- zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - Illogicità della motiva- zione». La sentenza d'appello sarebbe erronea in quanto si sarebbe ef- fettivamente verificata l'irreversibile trasformazione del terreno, che è ravvisabile, non nelle ipotesi di manipolazione perpetua ed inelimi- nabile, «bensì nella non mera ripristinabilità dello stato originario», senza nuovi interventi eversivi dell'attuale fisionomia del bene. La Corte territoriale, dunque, a giudizio dei ricorrenti, nel negare la responsabilità del Comune per la condotta illecita, consistente «in occupazione usurPA a seguito dei lavori di bitumazione», oltre che nella realizzazione di condotta fognaria idrica, con apertura della strada al pubblico transito, avrebbe violato gli artt. 2043 e 2058 c.c. La condotta del Comune avrebbe impedito ai proprietari la libera disponibilità e il godimento dell'area, essendo loro impedita «ogni utilizzazione del soprassuolo e del sottosuolo», e restando invece ir- rilevante che, a tal fine, la «particella fosse stata in passato adibita a passaggio privato». Attraverso gli interventi del Comune, con la conseguente aper- tura al pubblico dell'area, era stato sottratto ai proprietari l'accesso esclusivo per sé e per coloro che lo avevano contrattualmente con- sentito. L'apertura al pubblico delle aree trasformate in strade, come pure l'attraversamento delle reti fognarie idriche, non potevano definirsi miglioramenti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione o falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo». 6 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto i fatti storici conte- stati, tuttavia ne avrebbe dato «una chiave di lettura priva di fonda- mento probatorio in aperta violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., oltre omettere l'esame di uno di essi». La Corte territoriale avrebbe omesso «di valutare quanto accer- tato con la CTP nel corso del giudizio di primo grado», ossia che «il fondo di proprietà dei ricorrenti è stato irreversibilmente trasfor- mato, senza atto ablativo, dall'amministrazione comunale», ese- guendo opere di bitumazione, con l'apertura delle strade al pubblico transito, senza possibilità di ripristino dello status quo ante. Al contrario, il CTU, dopo aver illustrato l'esistenza di opere di urbanizzazione, quali fognature, acquedotti, illuminazione pubblica, griglie e scoli per acque meteoriche, oltre che asfalto irregolare, avrebbe però anche accertato che «la rimozione delle opere di urba- nizzazione, soprattutto per quanto riguarda i servizi di fognatura e rete idrica, creerebbe un notevole disservizio alle abitazioni che ne usufruiscono. Pertanto tali opere sono da considerarsi irreversibili». Gli esiti della CTU, per i ricorrenti, non possono essere ignorati. Non sarebbe stato preso in esame il fatto storico processuale, cioè che il CTU aveva «accertato la irreversibilità delle opere effettuate dall'ente convenuto, la relativa sottrazione alle proprietarie e l'aper- tura delle stesse al pubblico transito». Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del certifi- cato comunale che attestava che le aree edificabili erano inserite nella zona B di completamento, essendo state trasformate «in strade di uso pubblico». Si menziona il documento n. 1603 del 15/12/2002, dal quale emergerebbe sia l'edificabilità delle aree, sia la loro apertura ad uso pubblico. 7 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO Peraltro, dalle deposizioni dei testi sarebbe emerso che il dante causa degli attori, OL Lo LL, aveva alienato parti di terreno su cui essi avevano poi edificato, e il Lo LL aveva concesso loro il diritto di transito dalle aree sterrate di sua proprietà, ma «solo per raggiungere i terreni alienati»; nessuno dei testimoni aveva riferito in ordine a strade realizzate da OL Lo LL. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La motivazione della sentenza della Corte d'appello si inse- risce infatti pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai formatasi in ordine alla nozione di irreversibile trasformazione del fondo, segnatamente nelle ipotesi di apertura di strade e di rea- lizzazione di impianti fognari ed idraulici. In proposito, deve muoversi dalla circostanza di fatto – verificata dalla Corte di appello con giudizio di merito pieno – che la strada era già stata realizzata dal de cuius degli attori, attuali ricorrenti, mentre il Comune ha provveduto esclusivamente all'attività di bitumazione ed alla installazione delle condutture sotterranee. A sostegno di tale assunto, la Corte di merito ha riportato il contenuto dell'atto di cita- zione dei proprietari, secondo cui «il Comune ha compiuto un illecito che ha provocato un danno al diritto dominicale degli attori;
questo illecito è consistito nell'aver asfaltato delle stradine di collegamento alla strada provinciale, stradine di cui peraltro gli attori hanno sco- perto di essere proprietari solo a seguito della perizia espletata dopo l'apertura della successione. L'avere asfaltato le strade ha determi- nato l'irreversibile trasformazione delle stesse e la consequenziale impossibilità di restituzione proprietari». Per la Corte d'appello, dunque, «la condotta illecita del Comune consiste, secondo la prospettazione di parte attrice originariamente proposta nell'atto di citazione di primo grado, nella realizzazione di lavori di bitumazione in assenza di decreto di esproprio. Quindi la 8 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO condotta illecita si struttura nell'attività materiale di bitumazione […] però […] è condotta meramente migliorativa». 4. Quanto alla realizzazione di strade, per giurisprudenza co- stante di questa Corte, l'irreversibile trasformazione del fondo si col- lega unicamente alla astratta idoneità delle stesse ad essere perce- pite come tali, senza che ne occorra la effettiva apertura, od il com- pletamento di tutte quelle opere accessorie che tale apertura pre- suppone (Cass., sez. 1, 28/6/2002, n. 9507). E' noto del resto che, prima della pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015 (che ha parificato in tema di prescri- zione l'occupazione usurPA a quella acquisitiva), l'occupazione acquisitiva veniva configurata come un illecito istantaneo ad effetti permanenti (Cass., Sez. U, n. 3197 del 1991; Cass., sez. 1, 22/02/ 1994, n. 1725), in relazione al quale il termine di prescrizione dell'a- zione risarcitoria decorreva dal momento di irreversibile trasforma- zione del bene, sicché era indispensabile comprendere quando il pri- vato avesse avuto piena cognizione di tale specifico accadimento. In linea generale, si era osservato che l'irreversibile trasforma- zione non coincide né con l'inizio dei lavori né con l'ultimazione degli stessi, ma si colloca in un momento intermedio, ossia quello in cui l'opera viene a delinearsi nei suoi connotati ormai definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello status quo ante se non attraverso nuovi interventi altrettanto ever- sivi della fisionomia attualmente assunta dal bene (Cass. n. 12041 del 1998; Cass. n. 1725 del 1994; Cass 28/12/1993, n. 12868; Cass., sez. 2, sez. 1, 9/5/1990, n. 3795). 4.1. In particolare, era stato precisato che la radicale trasforma- zione del fondo occupato senza titolo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di opera pubblica, quale fatto che estingue il di- ritto di proprietà del privato e lo abilita a richiedere il risarcimento 9 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO del danno nel termine prescrizionale, non si verifica con la mera apertura del cantiere, né, in caso di opera complessa (come nell'ipo- tesi di acquedotto), con la costruzione del solo manufatto principale, bensì quando l'opera medesima si delinei nei suoi connotati definitivi, sì da rendere oggettivamente valutabile l'effettiva entità dell'inter- vento ablatorio (Cass., Sez. U, 25/3/1991, n. 3197), quando l'opera sia fisicamente emersa con le caratteristiche previste (nella specie, lo scheletro di un edificio) (Cass., sez. 1, 6/5/1994, n. 4431), sì da evidenziare la incompatibilità, con essa, dell'autonoma sopravvi- venza del suolo inglobato e la non ripristinabilità dello stato origina- rio, senza nuovi interventi eversivi dell'attuale fisionomia del bene (Cass., n. 4431 del 1994). Si era ritenuto per un verso che l'irreversibile trasformazione non può essere messa in rigida relazione neppure con la realizzazione delle fondazioni dell'edificio da edificare (Cass., sez. 1, 11/6/2010, n. 14055), e per altro verso che l'occupazione acquisitiva si realizza anche nel caso in cui l'opera pubblica comprenda una porzione del terreno che non abbia subito la trasformazione, ma solo nel caso in cui essa non conservi una propria autonomia, nel senso che, seppure inalterata nella sua composizione originaria, formi tuttavia - per mo- tivi giuridici o fattuali - parte inscindibile dell'opera pubblica quale progettata nella sua unitarietà (Cass., sez. 1, 29/3/1995, n. 3723). È sufficiente, dunque, che il fondo perda la propria conforma- zione fisica originaria, pur non essendo necessario un mutamento perpetuo ed ineliminabile (si è ritenuto, ad esempio, che un manda- rineto che subisce l'estirpazione di tutti gli alberi e l'eliminazione dei confini generi una irreversibile trasformazione) (Cass., sez. 1, 27/5/ 1999, n. 5166). 4.2. Allorché si tratti di una strada, poi, l'irreversibile trasforma- zione si realizza - come detto - «non appena di essa si sostanzia 10 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale per avere ormai as- sunto i connotati minimi suoi propri, nonostante la mancanza di opere accessorie che ne rendano l'uso più agevole e sicuro e ne con- sentano, in concreto, l'effettiva apertura al traffico (Cass., n. 21883 del 27/10/2015; Cass. n. 14050 del 28/5/2008; Cass. n. 12041 del 1998; Cass. n. 4086 del 1996; Cass., sez. 1, 13/7/1994, n. 6561). In particolare, questa Corte - in quella fattispecie - ha disatteso l'assunto della Corte di merito, che si era espressa nel senso della inesistenza di un'irreversibile trasformazione, non avendo spiegato «per quale ragione il conglomerato bituminoso e il tappetino di usura non possono integrare quelle opere accessorie la cui mancata realiz- zazione non fa escludere l'irreversibile trasformazione» (Cass., n. 21883 del 2015). 4.3. Si è invece sempre affermato che le lavorazioni di bituma- zione e asfaltatura delle strade costituiscono mere migliorie, non es- sendo in alcun modo indispensabili a provocare l'irreversibile trasfor- mazione del bene. 5. Va poi ulteriormente chiarito che quando, come nella specie, a seguito dell'accertamento di fatto pienamente meritale svolto dalla Corte territoriale, risulti che il fondo era stato già destinato dal dante causa degli attori alla realizzazione delle strade per raggiungere, dalle rispettive abitazioni, la strada provinciale, deve ritenersi co- munque verificata una sorta di dicatio ad patriam, con cui il privato ha messo a disposizione il proprio bene per finalità pubblicistiche. In tal caso, però, la realizzazione della strada e la sua successiva destinazione da parte del privato proprietario a fini pubblicistici escludono in radice ogni possibilità di occupazione acquisitiva o usur- PA (in assenza anche di dichiarazione di pubblica utilità). Trova infatti applicazione il principio stabilito da questa Corte per cui il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottiz- 11 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO zarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una stri- scia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurPA, difet- tandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pub- blica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'inten- dimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco (Cass., sez. 1, 27/6/ 2018, n. 16979; v. anche Cass., sez. 1, 11/3/2016, n. 4851; Cass., sez. 2, 14/6/2018, n. 15618). 6. Le medesime osservazioni valgono anche in ordine alle opere di fognatura e di intervento idraulico realizzate al di sotto della sede stradale, in quanto trattasi di attività che non impediscono al privato l'utilizzo pieno del bene, sicché risultano inidonee a determinare il fenomeno della irreversibile trasformazione. Si è infatti ritenuto che, con riferimento alla rete idrica e fognaria, i manufatti realizzati, attraversando il fondo degli attori per lo più al di sotto del piano di campagna, «non lo trasformano totalmente nella sua fisicità ma ne limitano le facoltà di godimento con la conseguente imposizione di una servitù di fatto, non essendo configurabile il fe- nomeno dell'occupazione acquisitiva in relazione ai diritti reali in re aliena» (Cass., sez. 1, 27/10/2015, n. 21883; Cass. n. 18936 del 2012; Cass. n. 14049 del 2008). Del resto, per questa Corte, mentre l'irreversibile trasformazione si rinviene nell'ipotesi di diversa collocazione nella realtà giuridica del 12 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO bene, come nella destinazione a giardino pubblico di un terreno, non è così nell'ipotesi di servitù di elettrodotto, quando la P.A. può utiliz- zare parzialmente il suolo (Cass., sez. 1, 12/8/1997, n. 7532). 7. Pertanto, la sentenza della Corte d'appello si è posta in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, avendo ac- certato, sulla base della stessa prospettazione di parte attrice, come enucleata nell'atto di citazione, che il Comune si è limitato all'attività materiale di bitumazione di una strada sterrata, non avendo realiz- zato la strada, edificata invece dal de cuius degli attori. Del resto, con pieno giudizio meritale, la Corte territoriale ha ri- tenuto che le stradine erano già stabilmente destinate ben prima de- gli interventi del Comune. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 8.1. In realtà, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione del materiale istruttorio, già adeguatamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede. 8.2. Inoltre, i ricorrenti non chiedono di sottoporre a verifica un fatto naturale che non è stato oggetto di esame da parte della Corte d'appello, ma insistono nell'affermare che vi sarebbe stato un omesso esame, non di un fatto ritenuto decisivo, ma di una «valuta- zione del CTU» che, nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal Tribu- nale, ha reputato che i servizi di fognatura e rete idrica costituissero «opere […] da considerarsi irreversibili». La nozione di irreversibilità, però, non è un fatto naturalistico, il cui omesso esame può essere censurato con il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma è un mero giudizio espresso dal CTU, non convogliabile all'interno del vizio di motiva- zione. 13 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO Lo stesso è a dirsi con riferimento alla richiesta di una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, come pure del documento n. 1603 del 15/12/2000. Peraltro, ben può il giudice di discostarsi dalle valutazioni effet- tuate dal CTU, argomentando il proprio dissenso in base agli ele- menti agli atti (Cass., sez. 1, 18/7/2019, n. 19468; Cass., sez. 3, 11/1/2021, n. 200). 9. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soc- combenza, vanno poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore UI D'IO Il Presidente GU NO
-ricorrenti- CONTRO COMUNE DI TORANO CASTELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. GU Siciliano, giusta mandato agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni delle notifica- zioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica Civile Sent. Sez. 1 Num. 615 Anno 2026 Presidente: MERCOLINO GUIDO Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 11/01/2026 2 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio dell'Avv. Francesco A. Caputo, piazza della Rovere, n. 104; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1473/2022, de- positata il 27/12/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/10/2025 dal Consigliere dott. UI D'IO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Al- berto Cardino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per la ricorrente l'Avv. Fabrizio Falvo, che ha chiesto l'accogli- mento del ricorso;
udito per il controricorrente, l'Avv. GU Siciliano, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. ZO Lo LL, RI TE Lo LL, US Lo LL e RM EL citavano in giudizio il Comune di Torano Castello, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l'occupazione usurpa- tiva di terreni del loro de cuius, OL Lo LL. Invero, in occasione dell'apertura della successione del proprio dante causa, gli attori avevano incaricato un perito di individuare l'esatta consistenza del patrimonio immobiliare;
in quella sede era emerso che tra gli immobili caduti in successione erano ricomprese anche le superfici ove erano ubicate le vie denominate Vico I e Vico II San NI e le vie perpendicolari ad esse, in catasto al foglio n. 13, part. n. 493, per una superficie di mq 2.300. Tali superfici erano state occupate illegittimamente dal Comune, in assenza di provvedimento autorizzativo, con irreversibile trasfor- mazione dei beni. 3 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 2. Si costituiva in giudizio il Comune, deducendo che le strade in questione, in realtà, erano state realizzate dal dante causa degli at- tori, OL Lo LL, nell'ambito di una abusiva opera di lottizza- zione, e concessa in uso agli acquirenti dei singoli lotti affinché po- tessero raggiungere la strada provinciale. L'unico intervento effettuato dal Comune era consistito nella bi- tumazione e nella realizzazione degli allacci alla rete fognaria;
tale intervento era stato peraltro richiesto dai proprietari dei lotti e dallo stesso OL Lo LL, non ricorrendo nel caso in esame alcuna occupazione acquisitiva, in assenza della irreversibile trasformazione del bene. 3. Il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 21/10/2019, acco- glieva la domanda, condannando il Comune a pagare la somma di euro 143.681,86, a titolo di risarcimento del danno. Per il Tribunale era stata raggiunta la prova che il Comune aveva «asfaltato le strade realizzate dal dante causa degli attori», in as- senza di qualsivoglia autorizzazione. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune di Torano Castello. 4.1. Con il primo motivo di impugnazione il Comune deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il Co- mune avesse posto in essere un'illegittima occupazione, disatten- dendo però il chiaro tenore delle deposizioni testimoniali, da cui emergeva che il Comune «si è limitato ad asfaltare le strade già esi- stenti che erano state realizzate dal dante causa degli attori». L'intervento del Comune era stato dunque - ad avviso del Tribu- nale - meramente migliorativo della situazione, essendo consistito appunto «nella sola bitumazione di strade già di fatto asservite all'uso delle abitazioni su di essa insistenti e nella realizzazione della condotta fognaria». 4 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 5. Si costituivano in giudizio gli attori chiedendo il rigetto dell'ap- pello e proponendo appello incidentale, per ottenere un maggiore risarcimento dei danni. 5.1. La Corte territoriale accoglieva il primo motivo d'appello principale, in quanto l'irreversibile trasformazione non poteva deri- vare dalla semplice «realizzazione di lavori di bitumazione», in as- senza di decreto di esproprio. Trattavasi di condotta «astrattamente migliorativa del bene», di- fettando del tutto la componente «ablativa». La semplice bitumazione della strada non era neanche in astratto idonea a modificare irreversibilmente il bene, essendo sempre pos- sibile una riduzione in pristino della stessa. Tra l'altro, le affermazioni degli attori erano state confermate dall'istruttoria svolta, da cui era emerso che «oltre alla bitumazione sulle strade in questione sono stati realizzati la condotta fognaria e quella idrica per soddisfare i bisogni dei proprietari degli immobili che insistono sulle stradine», al cui servizio erano state già stabil- mente destinate, ben prima degli interventi del Comune. La realizzazione della rete idrica e di quella fognaria sulla strada non comportava l'irreversibile trasformazione del bene e non inci- deva in alcun modo sulle facoltà di godimento che lo stesso proprie- tario poteva esercitare prima dell'intervento modificativo. Vi era dunque la possibilità di percorrere, al pari di tutti proprie- tari frontisti, le stradine in questione. 6. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori, depositando anche memoria scritta. 7. Ha resistito con controricorso il Comune di Torano Castello, depositando anche memoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO 1. Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 c.c., in rela- zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - Illogicità della motiva- zione». La sentenza d'appello sarebbe erronea in quanto si sarebbe ef- fettivamente verificata l'irreversibile trasformazione del terreno, che è ravvisabile, non nelle ipotesi di manipolazione perpetua ed inelimi- nabile, «bensì nella non mera ripristinabilità dello stato originario», senza nuovi interventi eversivi dell'attuale fisionomia del bene. La Corte territoriale, dunque, a giudizio dei ricorrenti, nel negare la responsabilità del Comune per la condotta illecita, consistente «in occupazione usurPA a seguito dei lavori di bitumazione», oltre che nella realizzazione di condotta fognaria idrica, con apertura della strada al pubblico transito, avrebbe violato gli artt. 2043 e 2058 c.c. La condotta del Comune avrebbe impedito ai proprietari la libera disponibilità e il godimento dell'area, essendo loro impedita «ogni utilizzazione del soprassuolo e del sottosuolo», e restando invece ir- rilevante che, a tal fine, la «particella fosse stata in passato adibita a passaggio privato». Attraverso gli interventi del Comune, con la conseguente aper- tura al pubblico dell'area, era stato sottratto ai proprietari l'accesso esclusivo per sé e per coloro che lo avevano contrattualmente con- sentito. L'apertura al pubblico delle aree trasformate in strade, come pure l'attraversamento delle reti fognarie idriche, non potevano definirsi miglioramenti. 2. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce la «viola- zione o falsa applicazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo». 6 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO La Corte d'appello, pur avendo riconosciuto i fatti storici conte- stati, tuttavia ne avrebbe dato «una chiave di lettura priva di fonda- mento probatorio in aperta violazione degli artt. 61, 115 e 116 c.p.c., oltre omettere l'esame di uno di essi». La Corte territoriale avrebbe omesso «di valutare quanto accer- tato con la CTP nel corso del giudizio di primo grado», ossia che «il fondo di proprietà dei ricorrenti è stato irreversibilmente trasfor- mato, senza atto ablativo, dall'amministrazione comunale», ese- guendo opere di bitumazione, con l'apertura delle strade al pubblico transito, senza possibilità di ripristino dello status quo ante. Al contrario, il CTU, dopo aver illustrato l'esistenza di opere di urbanizzazione, quali fognature, acquedotti, illuminazione pubblica, griglie e scoli per acque meteoriche, oltre che asfalto irregolare, avrebbe però anche accertato che «la rimozione delle opere di urba- nizzazione, soprattutto per quanto riguarda i servizi di fognatura e rete idrica, creerebbe un notevole disservizio alle abitazioni che ne usufruiscono. Pertanto tali opere sono da considerarsi irreversibili». Gli esiti della CTU, per i ricorrenti, non possono essere ignorati. Non sarebbe stato preso in esame il fatto storico processuale, cioè che il CTU aveva «accertato la irreversibilità delle opere effettuate dall'ente convenuto, la relativa sottrazione alle proprietarie e l'aper- tura delle stesse al pubblico transito». Inoltre, la Corte d'appello non avrebbe tenuto conto del certifi- cato comunale che attestava che le aree edificabili erano inserite nella zona B di completamento, essendo state trasformate «in strade di uso pubblico». Si menziona il documento n. 1603 del 15/12/2002, dal quale emergerebbe sia l'edificabilità delle aree, sia la loro apertura ad uso pubblico. 7 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO Peraltro, dalle deposizioni dei testi sarebbe emerso che il dante causa degli attori, OL Lo LL, aveva alienato parti di terreno su cui essi avevano poi edificato, e il Lo LL aveva concesso loro il diritto di transito dalle aree sterrate di sua proprietà, ma «solo per raggiungere i terreni alienati»; nessuno dei testimoni aveva riferito in ordine a strade realizzate da OL Lo LL. 3. Il primo motivo è infondato. 3.1. La motivazione della sentenza della Corte d'appello si inse- risce infatti pienamente nel solco della giurisprudenza di legittimità ormai formatasi in ordine alla nozione di irreversibile trasformazione del fondo, segnatamente nelle ipotesi di apertura di strade e di rea- lizzazione di impianti fognari ed idraulici. In proposito, deve muoversi dalla circostanza di fatto – verificata dalla Corte di appello con giudizio di merito pieno – che la strada era già stata realizzata dal de cuius degli attori, attuali ricorrenti, mentre il Comune ha provveduto esclusivamente all'attività di bitumazione ed alla installazione delle condutture sotterranee. A sostegno di tale assunto, la Corte di merito ha riportato il contenuto dell'atto di cita- zione dei proprietari, secondo cui «il Comune ha compiuto un illecito che ha provocato un danno al diritto dominicale degli attori;
questo illecito è consistito nell'aver asfaltato delle stradine di collegamento alla strada provinciale, stradine di cui peraltro gli attori hanno sco- perto di essere proprietari solo a seguito della perizia espletata dopo l'apertura della successione. L'avere asfaltato le strade ha determi- nato l'irreversibile trasformazione delle stesse e la consequenziale impossibilità di restituzione proprietari». Per la Corte d'appello, dunque, «la condotta illecita del Comune consiste, secondo la prospettazione di parte attrice originariamente proposta nell'atto di citazione di primo grado, nella realizzazione di lavori di bitumazione in assenza di decreto di esproprio. Quindi la 8 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO condotta illecita si struttura nell'attività materiale di bitumazione […] però […] è condotta meramente migliorativa». 4. Quanto alla realizzazione di strade, per giurisprudenza co- stante di questa Corte, l'irreversibile trasformazione del fondo si col- lega unicamente alla astratta idoneità delle stesse ad essere perce- pite come tali, senza che ne occorra la effettiva apertura, od il com- pletamento di tutte quelle opere accessorie che tale apertura pre- suppone (Cass., sez. 1, 28/6/2002, n. 9507). E' noto del resto che, prima della pronuncia di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015 (che ha parificato in tema di prescri- zione l'occupazione usurPA a quella acquisitiva), l'occupazione acquisitiva veniva configurata come un illecito istantaneo ad effetti permanenti (Cass., Sez. U, n. 3197 del 1991; Cass., sez. 1, 22/02/ 1994, n. 1725), in relazione al quale il termine di prescrizione dell'a- zione risarcitoria decorreva dal momento di irreversibile trasforma- zione del bene, sicché era indispensabile comprendere quando il pri- vato avesse avuto piena cognizione di tale specifico accadimento. In linea generale, si era osservato che l'irreversibile trasforma- zione non coincide né con l'inizio dei lavori né con l'ultimazione degli stessi, ma si colloca in un momento intermedio, ossia quello in cui l'opera viene a delinearsi nei suoi connotati ormai definitivi e nelle sue previste caratteristiche, evidenziando la non ripristinabilità dello status quo ante se non attraverso nuovi interventi altrettanto ever- sivi della fisionomia attualmente assunta dal bene (Cass. n. 12041 del 1998; Cass. n. 1725 del 1994; Cass 28/12/1993, n. 12868; Cass., sez. 2, sez. 1, 9/5/1990, n. 3795). 4.1. In particolare, era stato precisato che la radicale trasforma- zione del fondo occupato senza titolo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di opera pubblica, quale fatto che estingue il di- ritto di proprietà del privato e lo abilita a richiedere il risarcimento 9 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO del danno nel termine prescrizionale, non si verifica con la mera apertura del cantiere, né, in caso di opera complessa (come nell'ipo- tesi di acquedotto), con la costruzione del solo manufatto principale, bensì quando l'opera medesima si delinei nei suoi connotati definitivi, sì da rendere oggettivamente valutabile l'effettiva entità dell'inter- vento ablatorio (Cass., Sez. U, 25/3/1991, n. 3197), quando l'opera sia fisicamente emersa con le caratteristiche previste (nella specie, lo scheletro di un edificio) (Cass., sez. 1, 6/5/1994, n. 4431), sì da evidenziare la incompatibilità, con essa, dell'autonoma sopravvi- venza del suolo inglobato e la non ripristinabilità dello stato origina- rio, senza nuovi interventi eversivi dell'attuale fisionomia del bene (Cass., n. 4431 del 1994). Si era ritenuto per un verso che l'irreversibile trasformazione non può essere messa in rigida relazione neppure con la realizzazione delle fondazioni dell'edificio da edificare (Cass., sez. 1, 11/6/2010, n. 14055), e per altro verso che l'occupazione acquisitiva si realizza anche nel caso in cui l'opera pubblica comprenda una porzione del terreno che non abbia subito la trasformazione, ma solo nel caso in cui essa non conservi una propria autonomia, nel senso che, seppure inalterata nella sua composizione originaria, formi tuttavia - per mo- tivi giuridici o fattuali - parte inscindibile dell'opera pubblica quale progettata nella sua unitarietà (Cass., sez. 1, 29/3/1995, n. 3723). È sufficiente, dunque, che il fondo perda la propria conforma- zione fisica originaria, pur non essendo necessario un mutamento perpetuo ed ineliminabile (si è ritenuto, ad esempio, che un manda- rineto che subisce l'estirpazione di tutti gli alberi e l'eliminazione dei confini generi una irreversibile trasformazione) (Cass., sez. 1, 27/5/ 1999, n. 5166). 4.2. Allorché si tratti di una strada, poi, l'irreversibile trasforma- zione si realizza - come detto - «non appena di essa si sostanzia 10 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO l'astratta idoneità ad essere percorsa come tale per avere ormai as- sunto i connotati minimi suoi propri, nonostante la mancanza di opere accessorie che ne rendano l'uso più agevole e sicuro e ne con- sentano, in concreto, l'effettiva apertura al traffico (Cass., n. 21883 del 27/10/2015; Cass. n. 14050 del 28/5/2008; Cass. n. 12041 del 1998; Cass. n. 4086 del 1996; Cass., sez. 1, 13/7/1994, n. 6561). In particolare, questa Corte - in quella fattispecie - ha disatteso l'assunto della Corte di merito, che si era espressa nel senso della inesistenza di un'irreversibile trasformazione, non avendo spiegato «per quale ragione il conglomerato bituminoso e il tappetino di usura non possono integrare quelle opere accessorie la cui mancata realiz- zazione non fa escludere l'irreversibile trasformazione» (Cass., n. 21883 del 2015). 4.3. Si è invece sempre affermato che le lavorazioni di bituma- zione e asfaltatura delle strade costituiscono mere migliorie, non es- sendo in alcun modo indispensabili a provocare l'irreversibile trasfor- mazione del bene. 5. Va poi ulteriormente chiarito che quando, come nella specie, a seguito dell'accertamento di fatto pienamente meritale svolto dalla Corte territoriale, risulti che il fondo era stato già destinato dal dante causa degli attori alla realizzazione delle strade per raggiungere, dalle rispettive abitazioni, la strada provinciale, deve ritenersi co- munque verificata una sorta di dicatio ad patriam, con cui il privato ha messo a disposizione il proprio bene per finalità pubblicistiche. In tal caso, però, la realizzazione della strada e la sua successiva destinazione da parte del privato proprietario a fini pubblicistici escludono in radice ogni possibilità di occupazione acquisitiva o usur- PA (in assenza anche di dichiarazione di pubblica utilità). Trova infatti applicazione il principio stabilito da questa Corte per cui il comportamento del proprietario di un fondo, il quale, nel lottiz- 11 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO zarlo, metta volontariamente e con carattere di continuità una stri- scia di terreno a disposizione della collettività, assoggettandola al relativo uso pedonale e carrabile, rende applicabile l'istituto della cd. "dicatio ad patriam", quale modo di costituzione di una servitù. Ne deriva che la successiva esecuzione, da parte del Comune, di lavori di miglioria su detta striscia e, segnatamente, la realizzazione di un marciapiedi, non dà luogo ad una cd. occupazione usurPA, difet- tandone i presupposti della trasformazione del bene in opera pub- blica e della sua radicale manipolazione in guisa da farlo divenire strutturalmente un "aliud" rispetto a quello precedente e, mancando, altresì, a monte, un provvedimento amministrativo che riveli l'inten- dimento della P.A. di appropriarsi della strada e di trasformarla in strada pubblica, includendola nel relativo elenco (Cass., sez. 1, 27/6/ 2018, n. 16979; v. anche Cass., sez. 1, 11/3/2016, n. 4851; Cass., sez. 2, 14/6/2018, n. 15618). 6. Le medesime osservazioni valgono anche in ordine alle opere di fognatura e di intervento idraulico realizzate al di sotto della sede stradale, in quanto trattasi di attività che non impediscono al privato l'utilizzo pieno del bene, sicché risultano inidonee a determinare il fenomeno della irreversibile trasformazione. Si è infatti ritenuto che, con riferimento alla rete idrica e fognaria, i manufatti realizzati, attraversando il fondo degli attori per lo più al di sotto del piano di campagna, «non lo trasformano totalmente nella sua fisicità ma ne limitano le facoltà di godimento con la conseguente imposizione di una servitù di fatto, non essendo configurabile il fe- nomeno dell'occupazione acquisitiva in relazione ai diritti reali in re aliena» (Cass., sez. 1, 27/10/2015, n. 21883; Cass. n. 18936 del 2012; Cass. n. 14049 del 2008). Del resto, per questa Corte, mentre l'irreversibile trasformazione si rinviene nell'ipotesi di diversa collocazione nella realtà giuridica del 12 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO bene, come nella destinazione a giardino pubblico di un terreno, non è così nell'ipotesi di servitù di elettrodotto, quando la P.A. può utiliz- zare parzialmente il suolo (Cass., sez. 1, 12/8/1997, n. 7532). 7. Pertanto, la sentenza della Corte d'appello si è posta in linea con gli orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, avendo ac- certato, sulla base della stessa prospettazione di parte attrice, come enucleata nell'atto di citazione, che il Comune si è limitato all'attività materiale di bitumazione di una strada sterrata, non avendo realiz- zato la strada, edificata invece dal de cuius degli attori. Del resto, con pieno giudizio meritale, la Corte territoriale ha ri- tenuto che le stradine erano già stabilmente destinate ben prima de- gli interventi del Comune. 8. Il secondo motivo è inammissibile. 8.1. In realtà, i ricorrenti chiedono una nuova rivalutazione del materiale istruttorio, già adeguatamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede. 8.2. Inoltre, i ricorrenti non chiedono di sottoporre a verifica un fatto naturale che non è stato oggetto di esame da parte della Corte d'appello, ma insistono nell'affermare che vi sarebbe stato un omesso esame, non di un fatto ritenuto decisivo, ma di una «valuta- zione del CTU» che, nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal Tribu- nale, ha reputato che i servizi di fognatura e rete idrica costituissero «opere […] da considerarsi irreversibili». La nozione di irreversibilità, però, non è un fatto naturalistico, il cui omesso esame può essere censurato con il vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ma è un mero giudizio espresso dal CTU, non convogliabile all'interno del vizio di motiva- zione. 13 RG n. 4680/2023 Cons. Est. UI D'IO Lo stesso è a dirsi con riferimento alla richiesta di una nuova valutazione delle deposizioni testimoniali, come pure del documento n. 1603 del 15/12/2000. Peraltro, ben può il giudice di discostarsi dalle valutazioni effet- tuate dal CTU, argomentando il proprio dissenso in base agli ele- menti agli atti (Cass., sez. 1, 18/7/2019, n. 19468; Cass., sez. 3, 11/1/2021, n. 200). 9. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soc- combenza, vanno poste a carico dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025 Il Consigliere Estensore UI D'IO Il Presidente GU NO