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Sentenza 9 aprile 2024
Sentenza 9 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/04/2024, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg.
4233/2022
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla piazza Parte 1
Aubry n. 4 presso lo studio dell'avv. Paolo Notomista e avv. Antonetta Russo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di opposizione.
Opponente
Controparte_1 in persona del procuratore Controparte_2
Controparte_3quale successore a titolo universale nei rapporti di
[...] elettivamente domiciliata in Formia alla Via XXIV Maggio n. 8 bis presso lo studio dell'avv. Mario Signore che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Opposto
E
Controparte 4 in p.l.r.p.t. CP 5 dom.ta in Napoli al C.so Garibaldi n. 46, nello studio e presso l'avv. Maria Rosaria Merlino che la rapp.ta edifende giusta procura in atti
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attore esponeva che, in data 22/07/2022,1 CP 1 CP 1
[...] gli notificava, a mezzo pec proveniente da indirizzo non presente nei '
pubblici registri, la cartella esattoriale n. 07120220085591577000, con la quale si contestava l'omesso pagamento di quanto in detto atto indicato.
L'attore ha eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, poiché inviato, mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
L Controparte_6 quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, in quanto eseguita a mezzo pec spedita da indirizzo non inserito nei pubblici registri, parte resistente deduceva che la possibilità di notificazione a mezzo pec è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973, che prevede la individuazione mediante pubblici registri del solo indirizzo PEC cui rivolgere la notifica, ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, ma nulla prescrive circa l'indirizzo di spedizione, che dunque può anche non essere inserito nei pubblici registri. MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda va accolta con riferimento al motivo inerente all'inesistenza/nullità assoluta della notificazione dell'atto impugnato, circostanza che determina l'assorbimento di ogni altra questione o eccezione sollevata.
Rileva questo Giudice che la censura concerne la circostanza per cui il messaggio di posta elettronica certificata (pec), contenente l'atto impugnato, proveniva da un indirizzo рес t), non risultante nei "pubblici Email 1 elenchi" degli indirizzi p.e.c. previsti per legge;
circostanza non smentita né confutata dalla resistente CP_1 e che può ritenersi, conseguentemente, provata.
Al riguardo va premesso che nel quadro normativo di riferimento vigente l'art. 3 bis L.
n. 53 del 1994 sancisce che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".
L'articolo 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") prevede che "al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (1NI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Org 1 per lo Sviluppo Economico", il successivo art 6 ter, rubricato "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", stabilisce poi che "al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili, digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzate per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati", disponendo al comma 3 che "le amministrazioni di cui al comma 1 ei gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale"
Ancora in tema di notifiche a mezzo PEC, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/12 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", al comma 1, espressamente dispone: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con, modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia". Si tratta dei tre registri IPA, Org_2 e Org 3 in cui devono essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando.
Questo Giudice ritiene di dover aderire al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi in cui venissero adoperati indirizzi non ufficiali, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato - a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione - non potrebbe che derivare la violazione delle norme circa la certezza e l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto fondamentale di difesa del contribuente;
al rilevato vizio dell'atto, consegue l'accertamento dell'inesistenza o nullità radicale per mancato perfezionamento della notifica telematica, che comporta l'impossibilità di operare la sanatoria ex art 156 cp c, si ritiene quindi di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito che afferma la insanabile nullità della notifica eseguita da indirizzo pec non presente né pubblici registri (CTP Napoli n.9146/2022; CTP Napoli,
n. 5911 e n. 5025 del 2022; CTP Napoli, n. 5232/2020; CTP Roma, n. 6898/2022; [...]
CP 7 n 922 en 345 del 2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
PQM
il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede;
accoglie l'opposizione e dichiara nulla la cartella esattoriale impugnata;
condanna Controparte 1 in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida per le prime in € 300,00 e per i secondi in € 1.500,00 oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, con attribuzione all'avv. Paolo Notomista
e avv. Antonetta Russo dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata, 03/04/2024
Il GoP
dott. Salvatore Di Biase
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
Il GoP dott. Salvatore Di Biase ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa Rg.
4233/2022
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato in Gragnano alla piazza Parte 1
Aubry n. 4 presso lo studio dell'avv. Paolo Notomista e avv. Antonetta Russo che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce dell'atto di opposizione.
Opponente
Controparte_1 in persona del procuratore Controparte_2
Controparte_3quale successore a titolo universale nei rapporti di
[...] elettivamente domiciliata in Formia alla Via XXIV Maggio n. 8 bis presso lo studio dell'avv. Mario Signore che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Opposto
E
Controparte 4 in p.l.r.p.t. CP 5 dom.ta in Napoli al C.so Garibaldi n. 46, nello studio e presso l'avv. Maria Rosaria Merlino che la rapp.ta edifende giusta procura in atti
Oggetto: opposizione a cartella esattoriale
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, l'attore esponeva che, in data 22/07/2022,1 CP 1 CP 1
[...] gli notificava, a mezzo pec proveniente da indirizzo non presente nei '
pubblici registri, la cartella esattoriale n. 07120220085591577000, con la quale si contestava l'omesso pagamento di quanto in detto atto indicato.
L'attore ha eccepito l'inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, poiché inviato, mediante indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
L Controparte_6 quanto all'eccezione di inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, in quanto eseguita a mezzo pec spedita da indirizzo non inserito nei pubblici registri, parte resistente deduceva che la possibilità di notificazione a mezzo pec è specificamente disciplinata dal disposto contenuto in seno all'art. 26, secondo comma, D.P.R. 602/1973, che prevede la individuazione mediante pubblici registri del solo indirizzo PEC cui rivolgere la notifica, ai fini della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario, ma nulla prescrive circa l'indirizzo di spedizione, che dunque può anche non essere inserito nei pubblici registri. MOTIVI DELLA DECISIONE
la domanda va accolta con riferimento al motivo inerente all'inesistenza/nullità assoluta della notificazione dell'atto impugnato, circostanza che determina l'assorbimento di ogni altra questione o eccezione sollevata.
Rileva questo Giudice che la censura concerne la circostanza per cui il messaggio di posta elettronica certificata (pec), contenente l'atto impugnato, proveniva da un indirizzo рес t), non risultante nei "pubblici Email 1 elenchi" degli indirizzi p.e.c. previsti per legge;
circostanza non smentita né confutata dalla resistente CP_1 e che può ritenersi, conseguentemente, provata.
Al riguardo va premesso che nel quadro normativo di riferimento vigente l'art. 3 bis L.
n. 53 del 1994 sancisce che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".
L'articolo 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") prevede che "al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (1NI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Org 1 per lo Sviluppo Economico", il successivo art 6 ter, rubricato "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", stabilisce poi che "al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili, digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzate per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati", disponendo al comma 3 che "le amministrazioni di cui al comma 1 ei gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale"
Ancora in tema di notifiche a mezzo PEC, l'art. 16-ter del D.L. n. 179/12 (convertito in legge, con modifiche, dalla L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.12.2012, rubricato "pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni", al comma 1, espressamente dispone: "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6 quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto- legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con, modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia". Si tratta dei tre registri IPA, Org_2 e Org 3 in cui devono essere registrati gli indirizzi di provenienza delle notifiche, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando.
Questo Giudice ritiene di dover aderire al recente orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi in cui venissero adoperati indirizzi non ufficiali, emergendo l'assoluta incertezza del soggetto da cui proviene l'atto impugnato - a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo pec utilizzato all'agente della riscossione - non potrebbe che derivare la violazione delle norme circa la certezza e l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso e del diritto fondamentale di difesa del contribuente;
al rilevato vizio dell'atto, consegue l'accertamento dell'inesistenza o nullità radicale per mancato perfezionamento della notifica telematica, che comporta l'impossibilità di operare la sanatoria ex art 156 cp c, si ritiene quindi di condividere l'orientamento giurisprudenziale di merito che afferma la insanabile nullità della notifica eseguita da indirizzo pec non presente né pubblici registri (CTP Napoli n.9146/2022; CTP Napoli,
n. 5911 e n. 5025 del 2022; CTP Napoli, n. 5232/2020; CTP Roma, n. 6898/2022; [...]
CP 7 n 922 en 345 del 2022).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione al procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
PQM
il Tribunale di Torre Annunziata nella persona del GoP dott. Salvatore Di Biase, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così provvede;
accoglie l'opposizione e dichiara nulla la cartella esattoriale impugnata;
condanna Controparte 1 in p.l.r.p.t. al pagamento delle spese e compensi di causa che liquida per le prime in € 300,00 e per i secondi in € 1.500,00 oltre spese generali ed oneri previdenziali e fiscali, con attribuzione all'avv. Paolo Notomista
e avv. Antonetta Russo dichiaratisi antistatari.
Torre Annunziata, 03/04/2024
Il GoP
dott. Salvatore Di Biase