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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/12/2025, n. 1093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1093 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
IU LE, all'udienza del 9 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1997/2018 R.G. vertente
fra
, cod. fisc. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Nuovo (PZ) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato agli effetti del, elettivamente domiciliato in Potenza al Viale del Basento n. 114/D, presso lo studio dell'Avv. Rocco Viggiano, cod. fisc. e dell'Avv. Antonio Di Lena;
C.F._2
RICORRENTE
E
, (c.f. , con sede in San Chirico Nuovo Controparte_1 P.IVA_1
(PZ) alla via G. Marconi n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, dott.
[...]
, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al presente atto, conferita in Persona_1 forza della d.G.C. n. 14 del 15.02.2019 (doc. n. 1) e della determinazione DSG n. 45 del
19.03.2019 (doc. n. 2), dal prof. avv. Domenico Garofalo;
1 RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 19.6.2018 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe dipendente del , con la qualifica di funzionario tecnico - Controparte_1 architetto e funzioni di Responsabile dell'Area Tecnica, ha adito il Tribunale di Potenza -
Sezione Lavoro, impugnando la sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogatogli in data 29.05.2018 e rassegnando le seguenti conclusioni: - dichiarare la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente con la nota prot. 2741 del 29.05.2018, notificata il 01.06.2018, illegittima, inefficace e nulla, con ogni conseguenza di legge, ovvero annullarlo, per insussistenza del fatto disciplinarmente rilevante e/o per manifesta sproporzione della sanzione irrogata, ordinandone la cancellazione dal libro personale del dipendente e da ogni altro documento e/o atto amministrativo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio. Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione ex lege.
Si costituiva il , in persona del Sindaco pro tempore, e Controparte_1 domandava di accertare e dichiarare la legittimità del procedimento disciplinare e la proporzionalità della sanzione irrogata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e prova testimoniale all'odierna udienza, questo giudice, subentrata nella trattazione ad istruttoria esaurita, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso proposto dal ricorrente è inammissibile per sopravvenuto difetto di Pt_1 interesse.
Parte resistente con la memoria di costituzione in giudizio ha eccepito che il licenziamento irrogato all'arch. in data 08.03.2019, e dunque successivamente alla sanzione del Pt_1
2 rimprovero scritto, rendesse inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'avversa domanda di declaratoria di nullità e/o di illegittimità, ovvero di annullamento, della sanzione impugnata nel presente giudizio.
Orbene, nel corso del presente giudizio è stato definito quello di impugnativa del licenziamento, con esiti che rendono evidente l'eccepito difetto di interesse ad agire.
Difatti, il ricorso avverso la sanzione del licenziamento è stato infatti rigettato con sentenza del Giudice del Lavoro di Potenza n. 219/2022, passata in giudicato per mancata impugnazione.
La cessazione del rapporto di lavoro è dunque definitiva e, per l'effetto, si evince che il ricorrente non possa ottenere alcun concreto vantaggio o beneficio dalla eventuale rimozione della sanzione della censura, nemmeno sotto il profilo economico-patrimoniale, essendo la censura una sanzione conservativa priva di riflessi su tale piano.
In conclusione, il ricorrente non è più titolare di quell'interesse favorevolmente e giuridicamente apprezzabile all'accoglimento della domanda nel quale si sostanzia l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. che deve sussistere anche al momento della decisione della controversia.
Per le ragioni esposte il ricorso è inammissibile.
Le spese di lite in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive vanno compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 19.6.2018, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
Potenza, 9 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
IU LE
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