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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
AICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa 3130/2012 R.G. avente ad oggetto: “ Opposizione ordinanza ingiunzione ex L. 689/81,
TRA
"( c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Liccardi Letizia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Caserta alla via
Ferrarecce n.89, elettivamente domicilia;
- RICORRENTE -
E
_ in persona del CP_2 tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici,
in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
- RESISTENTE –
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
Motivi in fatto ed in diritto
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e118 disp. att.
c.p.c., sicché, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che, con ricorso iscritto al n.
1687/09 R.G. Parte_1 proponeva opposizione innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa - all'ordinanza ingiunzione n. 397/2009/UOC con la quale il Controparte_3
Caserta- gli aveva intimato, quale amministratore della società YA ER S.r.l. sino al
17/10/2007, il pagamento della somma di € 2.577,81 a titolo di sanzione amministrativa per le pretese violazioni accertate.
Con la proposta opposizione Parte_1 domandava di sospendere l'esecuzione del provvedimento, dichiarare abolite le sanzioni amministrative comminate giusto il disposto ex art. 116, comma 12, L.188/2000, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di cui all'impugnata ordinanza, per omessa notificazione delle contestazioni nel termine prescritto dall'art. 14 L n. 689/81 nonché dichiarare l'illegittimità del verbale posto a base dell'accertamento.
Per l'effetto, ne domandava la revoca.
Resisteva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_4
, in persona del Direttore p.t. che, contestando ogni avversa
[...]
deduzione/eccezione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel dettaglio, la Controparte_3 di Caserta deduceva: "l' infondatezza della pretesa per insussistenza delle sanzioni per intervenuta abrogazione delle violazioni ex art. 16, c. 12, legge 388/00; l'infondatezza della mancata notificazione degli atti pregressi all'Oi,
posto che risultavano debitamente notificati nei termini sia il verbale di accesso, sia l'atto di contestazione dell'illecito; che gli accertamenti, iniziati con l'accesso ispettivo del 19.10.07 si fossero conclusi in data 13.12.2007; eccepiva la corretta specificazione dei fatti oggettivi posti alla base della contestazione, essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto determinanti la decisione dell'amministrazione".
In conseguenza di tanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Parte_1 proponeva, altresì,Con ricorso iscritto al n. 1688/C/ 09 R.G.
opposizione sempre innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa
avverso ordinanza- ingiunzione n. 396/2009/UOC con la quale il
[...]
Caserta, gli aveva intimato quale Controparte_3 amministratore della società YA ER SR sino al 17/10/2007 il pagamento della somma di € 56.675,81 a titolo di sanzione amministrativa per pretese violazioni accertate
L'opponente deduceva in via preliminare l'abolizione delle sanzioni amministrative comminate ex art. 116 comma 12, L.188/2000 e l'estinzione dell'obbligazione di cui
,
all'impugnata ordinanza, per omessa notificazione delle contestazioni nel termine prescritto dall'art. 14 L n. 6ca 89/81 non avendo ricevuto alcuna notificazione del verbale amministrativo 956/07 né il rapporto redatto dall'Ispettorato del Lavoro n. 39/09 su cui si fondava l'impugnata ordinanza.
Nel merito, contestava l'illegittimità della ordinanza siccome non erano forniti o specificati gli atti o fatti oggettivi posti a base dell'accertamento e delle contestazioni e l'infondatezza degli illeciti contestati, siccome all'epoca in cui esso opponente aveva ricoperto la qualità
di amministratore della società, alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra
YA ER SR e le persone Parte_2
, CP_5 e Persona_1
In conseguenza di ciò chiedeva dichiarare l'illegittimità del verbale posto a base dell'accertamento.
Per l'effetto, ne domandava la revoca.
Controparte_6 chiedendo il rigetto
,Si costituiva in giudizio l'
dell'opposizione e deduceva in via preliminare di aver ritualmente notificato gli atti presupposti posti a base dell'ordinanza, in particolare l'illecito amministrativo n. 956/07
era stato notificato in data 27/12/2007, come attestato dalla ricevuta dell'ufficio postale;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanze impugnate e preso atto che dell'Ispettorato del Lavoro dichiarava di volersi avvalere della documentazione prodotta ed degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli illeciti amministrativi (indirizzati a e consegnati dall'ufficio postale a tale [...]Pt_1 Parte_3
"delegato"), proponeva querela di falso avverso le risultanze degli avvisi di Tes_1
ricevimento e l'attestazione dell'agente postale che in data 29/1/2008 e 7/12/2007 aveva qualificato "delegato" tale Testimone_1 al ritiro. Sciolta la riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2010 e, ritenuti ricorrenti i presupposti, veniva sospesa l'esecuzione dell'ordinanza n. 397/2009.
Con sentenza n. 1610/2024 la querela di falso veniva dichiarata inammissibile.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale ed all'esito della discussione orale dell'udienza del 14 luglio 2025, la causa viene decisa con la lettura del dispositivo e contestuale deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di notifica delle violazioni amministrative.
- ingiunzioni ed inL'opponente contesta la regolarità della notifica delle ordinanze particolare che il soggetto ricevente la notifica presso l'ufficio postale di Caserta, a seguito di avviso di deposito avvenuto con l'emissione di regolare CAD, fosse da lui delegato al ritiro di atti.
Parte_1 nato ilOrbene, le notificazioni degli atti giudiziari risultano eseguite a
30/5/1962 presso la sede della soc. YA ER ed alla soc. YA ER, entrambe mediante deposito dell'avviso in cassetta per assenza del destinatario, successivamente ritirate presso l'ufficio postale di Caserta da Testimone_1 soggetto qualificato delegato, con successiva emissione di CAD.
Le generiche dichiarazioni del teste Testimone_ 2 non sono sufficienti a dimostrare
[...]nemmeno presuntivamente che le notifiche fossero state ritirate per delega di
Parte_1 nato il [...].
Inoltre, il teste Tes_3 ha riferito che:" il suocero che si chiama sempre [...]
,
Parte_1 nato il [...] gestiva l'attività anche se intestata a mio marito... ero il consulente della YA ER ed ho gestito la situazione presso l'ispettorato del lavoro".
Emerge indubbio la corretta notificazione delle sanzioni.
Nel merito l'opposizione è infondata è va rigettata.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio è stato emesso a seguito di accertamenti eseguiti in data 19/10/007 dall'Ispettorato Del Lavoro di Caserta alla YA ER presso Centro Iperion di Caserta a seguito di segnalazione delle dipendenti sigg.
Persona_1 e Parte_2
In particolare, all'atto di accesso non era stato possibile rinvenire alcuna documentazione e solo al secondo accesso, alla presenza del consulente del lavoro Tes_3 moglie di
Parte_1 emergeva che non risultavano regolarmente assunte [...]
Per_1 occupata dal 23/4/2007, CP_5 occupata dal 22/7/2007 e [...]
occupata dal 23/4/2007.Parte_2
Ebbene, va rilevato che la richiesta di intervento da parte delle lavoratrice
[...]
CP_7 le dichiarazioni rilasciate agli Ispettori da CP_5 sebbene Per_1 e '
siano liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice di merito, tuttavia, se rese, come nel caso in esame, nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate, non avendo gli stessi alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero ( Sent. N. 1625 del 14.4.2009 sez. lav. Del Tribunale
di Milano).
Esse, poi, possono essere considerate prova sufficiente, qualora il loro contenuto in concorso ad altri elementi, consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass.
Civ. sez. lav. 2/10/2008 n. 24416).
Nel caso di specie, il materiale probatorio prodotto e sul quale hanno fondato le proprie conclusioni gli Ispettori del Lavoro in sede di accesso ispettivo deve considerarsi pienamente probante e sufficiente ai fini della sussistenza dell'illecito per cui è causa.
La circostanza che le dipendenti non erano state assunte con regolare contratto di lavoro sono state pienamente confermate anche in corso di causa dalle medesime lavoratrici escusse in qualità di testimoni. La teste CP_5 ha riferito" Abbiamo lavorato a nero per la YA ER Srl nel luglio del 2007 e successivamente regolarmente assunte. Preciso che il periodo lavorativo è stato solo luglio 2007 ed in maniera occasionale ovvero solo mattina o pomeriggio e non tutti i giorni. Dopo poco dal contratto di lavoro è intervenuta la chiusura dell'agenzia di viaggi". Il teste Parte_2 all'udienza del 25/3/2025 ha dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze della YA Srl, almeno più di 20 anni fa in qualità di responsabile dell'agenzia di viaggi presso il centro commerciale Jumbo;
Non ho lavorato in maniera occasionale,
svolgevo orario di lavoro di almeno 8/9 ore al giorno. Mai assunta con un contratto di lavoro.
L'agenzia nel Jambo era di quattro soci, Parte_1 Persona_2 Per_3
Quando è stata venduta che non ricordo il cognome e visto meno di tutti e Parte_4
l'agenzia al Jumbo, dopo circa 8 mesi sono stata richiamata dal sig. Parte_4 che mi ha proposto di passare al Medi. Anche al CP_8 on ho avuto un contratto di lavoro e lavorato
sempre full time a nero. Al CP_8 o lavorato sei mesi circa. Sono stata titolare di una agenzia di viaggi nel 2001 che si chiamava Vacanzando Tour con sede in Teverola, per 2/3 stagioni.
Poi ho chiuso la mia agenzia e sono andata a lavorare alla YA ER del Jumbo" Preciso
che tutti i pagamenti, bonifici e la parte contabile era gestita da Parte_1 e [...]
CP_9 l'ho aperta nel 2018. AncheLa nuova agenzia che ho attualmente Pt_4
al CP_8 vevo le chiavi e gestivo le vendite e la parte commerciale"
Deve quindi ritenersi legittima la contestazione delle violazioni indicate nel provvedimento impugnato, avendo l'opponente occupato lavoratrici senza regolare contratto di lavoro.
Quanto alla censura relativa all'eccessiva onerosità dell'importo della sanzione irrogata va osservato che «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice
(autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse:
Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr anche Cass. Cass. 2022/33644 e Cass. 26084/2023). Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione
è stata compiuta (così Cass. 15/06/2020, n.11481 e Cass. 23 febbraio 2021, n.4844).
Ai fini della rideterminazione della sanzione, va considerata, secondo i parametri di legge,
l'entità della riduzione della sanzione richiesta dall'opponente.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie del cd. "lavoro nero" trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, e s.m.,il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ogni lavoratore subordinato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed € 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo a nero di ciascun lavoratore.
Orbene, nel caso concreto, considerata la dimostrata recidiva, il numero di lavoratori e la circostanza che la contestazione investe per sette mesi Persona_1 e Parte_5
si reputa equa la sanzione irrogata dall' e per circa tre mesi
[...] CP_5
,
Controparte_6
Spese processuali
Ritenuti sussistenti giusti motivi si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto anche che l'Ispettorato del Lavoro si è costituita in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario delegato abilitato alla professione di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 3130/2012, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
11 Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
a definizione della causa 3130/2012 R.G. avente ad oggetto: “ Opposizione ordinanza ingiunzione ex L. 689/81,
TRA
"( c.f. C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Liccardi Letizia, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio in Caserta alla via
Ferrarecce n.89, elettivamente domicilia;
- RICORRENTE -
E
_ in persona del CP_2 tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici,
in via Diaz n. 11, domicilia per legge;
- RESISTENTE –
Conclusioni: Come da atti e verbali di causa.
Motivi in fatto ed in diritto
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e118 disp. att.
c.p.c., sicché, ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che, con ricorso iscritto al n.
1687/09 R.G. Parte_1 proponeva opposizione innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa - all'ordinanza ingiunzione n. 397/2009/UOC con la quale il Controparte_3
Caserta- gli aveva intimato, quale amministratore della società YA ER S.r.l. sino al
17/10/2007, il pagamento della somma di € 2.577,81 a titolo di sanzione amministrativa per le pretese violazioni accertate.
Con la proposta opposizione Parte_1 domandava di sospendere l'esecuzione del provvedimento, dichiarare abolite le sanzioni amministrative comminate giusto il disposto ex art. 116, comma 12, L.188/2000, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione di cui all'impugnata ordinanza, per omessa notificazione delle contestazioni nel termine prescritto dall'art. 14 L n. 689/81 nonché dichiarare l'illegittimità del verbale posto a base dell'accertamento.
Per l'effetto, ne domandava la revoca.
Resisteva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta la Controparte_4
, in persona del Direttore p.t. che, contestando ogni avversa
[...]
deduzione/eccezione, chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Nel dettaglio, la Controparte_3 di Caserta deduceva: "l' infondatezza della pretesa per insussistenza delle sanzioni per intervenuta abrogazione delle violazioni ex art. 16, c. 12, legge 388/00; l'infondatezza della mancata notificazione degli atti pregressi all'Oi,
posto che risultavano debitamente notificati nei termini sia il verbale di accesso, sia l'atto di contestazione dell'illecito; che gli accertamenti, iniziati con l'accesso ispettivo del 19.10.07 si fossero conclusi in data 13.12.2007; eccepiva la corretta specificazione dei fatti oggettivi posti alla base della contestazione, essendo indicati i presupposti di fatto e di diritto determinanti la decisione dell'amministrazione".
In conseguenza di tanto, chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Parte_1 proponeva, altresì,Con ricorso iscritto al n. 1688/C/ 09 R.G.
opposizione sempre innanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Sezione distaccata di Aversa
avverso ordinanza- ingiunzione n. 396/2009/UOC con la quale il
[...]
Caserta, gli aveva intimato quale Controparte_3 amministratore della società YA ER SR sino al 17/10/2007 il pagamento della somma di € 56.675,81 a titolo di sanzione amministrativa per pretese violazioni accertate
L'opponente deduceva in via preliminare l'abolizione delle sanzioni amministrative comminate ex art. 116 comma 12, L.188/2000 e l'estinzione dell'obbligazione di cui
,
all'impugnata ordinanza, per omessa notificazione delle contestazioni nel termine prescritto dall'art. 14 L n. 6ca 89/81 non avendo ricevuto alcuna notificazione del verbale amministrativo 956/07 né il rapporto redatto dall'Ispettorato del Lavoro n. 39/09 su cui si fondava l'impugnata ordinanza.
Nel merito, contestava l'illegittimità della ordinanza siccome non erano forniti o specificati gli atti o fatti oggettivi posti a base dell'accertamento e delle contestazioni e l'infondatezza degli illeciti contestati, siccome all'epoca in cui esso opponente aveva ricoperto la qualità
di amministratore della società, alcun rapporto di lavoro subordinato era intercorso tra
YA ER SR e le persone Parte_2
, CP_5 e Persona_1
In conseguenza di ciò chiedeva dichiarare l'illegittimità del verbale posto a base dell'accertamento.
Per l'effetto, ne domandava la revoca.
Controparte_6 chiedendo il rigetto
,Si costituiva in giudizio l'
dell'opposizione e deduceva in via preliminare di aver ritualmente notificato gli atti presupposti posti a base dell'ordinanza, in particolare l'illecito amministrativo n. 956/07
era stato notificato in data 27/12/2007, come attestato dalla ricevuta dell'ufficio postale;
nel merito l'infondatezza dell'opposizione.
Disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanze impugnate e preso atto che dell'Ispettorato del Lavoro dichiarava di volersi avvalere della documentazione prodotta ed degli avvisi di ricevimento attestanti la notifica degli illeciti amministrativi (indirizzati a e consegnati dall'ufficio postale a tale [...]Pt_1 Parte_3
"delegato"), proponeva querela di falso avverso le risultanze degli avvisi di Tes_1
ricevimento e l'attestazione dell'agente postale che in data 29/1/2008 e 7/12/2007 aveva qualificato "delegato" tale Testimone_1 al ritiro. Sciolta la riserva assunta all'udienza del 22 settembre 2010 e, ritenuti ricorrenti i presupposti, veniva sospesa l'esecuzione dell'ordinanza n. 397/2009.
Con sentenza n. 1610/2024 la querela di falso veniva dichiarata inammissibile.
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale ed all'esito della discussione orale dell'udienza del 14 luglio 2025, la causa viene decisa con la lettura del dispositivo e contestuale deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato che non merita accoglimento l'eccezione di difetto di notifica delle violazioni amministrative.
- ingiunzioni ed inL'opponente contesta la regolarità della notifica delle ordinanze particolare che il soggetto ricevente la notifica presso l'ufficio postale di Caserta, a seguito di avviso di deposito avvenuto con l'emissione di regolare CAD, fosse da lui delegato al ritiro di atti.
Parte_1 nato ilOrbene, le notificazioni degli atti giudiziari risultano eseguite a
30/5/1962 presso la sede della soc. YA ER ed alla soc. YA ER, entrambe mediante deposito dell'avviso in cassetta per assenza del destinatario, successivamente ritirate presso l'ufficio postale di Caserta da Testimone_1 soggetto qualificato delegato, con successiva emissione di CAD.
Le generiche dichiarazioni del teste Testimone_ 2 non sono sufficienti a dimostrare
[...]nemmeno presuntivamente che le notifiche fossero state ritirate per delega di
Parte_1 nato il [...].
Inoltre, il teste Tes_3 ha riferito che:" il suocero che si chiama sempre [...]
,
Parte_1 nato il [...] gestiva l'attività anche se intestata a mio marito... ero il consulente della YA ER ed ho gestito la situazione presso l'ispettorato del lavoro".
Emerge indubbio la corretta notificazione delle sanzioni.
Nel merito l'opposizione è infondata è va rigettata.
Il provvedimento sanzionatorio oggetto del presente giudizio è stato emesso a seguito di accertamenti eseguiti in data 19/10/007 dall'Ispettorato Del Lavoro di Caserta alla YA ER presso Centro Iperion di Caserta a seguito di segnalazione delle dipendenti sigg.
Persona_1 e Parte_2
In particolare, all'atto di accesso non era stato possibile rinvenire alcuna documentazione e solo al secondo accesso, alla presenza del consulente del lavoro Tes_3 moglie di
Parte_1 emergeva che non risultavano regolarmente assunte [...]
Per_1 occupata dal 23/4/2007, CP_5 occupata dal 22/7/2007 e [...]
occupata dal 23/4/2007.Parte_2
Ebbene, va rilevato che la richiesta di intervento da parte delle lavoratrice
[...]
CP_7 le dichiarazioni rilasciate agli Ispettori da CP_5 sebbene Per_1 e '
siano liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice di merito, tuttavia, se rese, come nel caso in esame, nell'immediatezza dei fatti, presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate, non avendo gli stessi alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero ( Sent. N. 1625 del 14.4.2009 sez. lav. Del Tribunale
di Milano).
Esse, poi, possono essere considerate prova sufficiente, qualora il loro contenuto in concorso ad altri elementi, consenta al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass.
Civ. sez. lav. 2/10/2008 n. 24416).
Nel caso di specie, il materiale probatorio prodotto e sul quale hanno fondato le proprie conclusioni gli Ispettori del Lavoro in sede di accesso ispettivo deve considerarsi pienamente probante e sufficiente ai fini della sussistenza dell'illecito per cui è causa.
La circostanza che le dipendenti non erano state assunte con regolare contratto di lavoro sono state pienamente confermate anche in corso di causa dalle medesime lavoratrici escusse in qualità di testimoni. La teste CP_5 ha riferito" Abbiamo lavorato a nero per la YA ER Srl nel luglio del 2007 e successivamente regolarmente assunte. Preciso che il periodo lavorativo è stato solo luglio 2007 ed in maniera occasionale ovvero solo mattina o pomeriggio e non tutti i giorni. Dopo poco dal contratto di lavoro è intervenuta la chiusura dell'agenzia di viaggi". Il teste Parte_2 all'udienza del 25/3/2025 ha dichiarato: “Ho lavorato alle dipendenze della YA Srl, almeno più di 20 anni fa in qualità di responsabile dell'agenzia di viaggi presso il centro commerciale Jumbo;
Non ho lavorato in maniera occasionale,
svolgevo orario di lavoro di almeno 8/9 ore al giorno. Mai assunta con un contratto di lavoro.
L'agenzia nel Jambo era di quattro soci, Parte_1 Persona_2 Per_3
Quando è stata venduta che non ricordo il cognome e visto meno di tutti e Parte_4
l'agenzia al Jumbo, dopo circa 8 mesi sono stata richiamata dal sig. Parte_4 che mi ha proposto di passare al Medi. Anche al CP_8 on ho avuto un contratto di lavoro e lavorato
sempre full time a nero. Al CP_8 o lavorato sei mesi circa. Sono stata titolare di una agenzia di viaggi nel 2001 che si chiamava Vacanzando Tour con sede in Teverola, per 2/3 stagioni.
Poi ho chiuso la mia agenzia e sono andata a lavorare alla YA ER del Jumbo" Preciso
che tutti i pagamenti, bonifici e la parte contabile era gestita da Parte_1 e [...]
CP_9 l'ho aperta nel 2018. AncheLa nuova agenzia che ho attualmente Pt_4
al CP_8 vevo le chiavi e gestivo le vendite e la parte commerciale"
Deve quindi ritenersi legittima la contestazione delle violazioni indicate nel provvedimento impugnato, avendo l'opponente occupato lavoratrici senza regolare contratto di lavoro.
Quanto alla censura relativa all'eccessiva onerosità dell'importo della sanzione irrogata va osservato che «In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice
(autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, ben potendo reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse:
Cass. 15 giugno 2020, n. 11481) di determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi (cfr anche Cass. Cass. 2022/33644 e Cass. 26084/2023). Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione
è stata compiuta (così Cass. 15/06/2020, n.11481 e Cass. 23 febbraio 2021, n.4844).
Ai fini della rideterminazione della sanzione, va considerata, secondo i parametri di legge,
l'entità della riduzione della sanzione richiesta dall'opponente.
Al riguardo, si precisa che la fattispecie del cd. "lavoro nero" trova la propria disciplina nell'art. 3, comma 3, L. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, L. 183/2010, e s.m.,il quale prevede una sanzione amministrativa da € 1.950,00 a € 15.600,00 per ogni lavoratore subordinato impiegato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ed € 195,00 per ogni giornata di lavoro effettivo a nero di ciascun lavoratore.
Orbene, nel caso concreto, considerata la dimostrata recidiva, il numero di lavoratori e la circostanza che la contestazione investe per sette mesi Persona_1 e Parte_5
si reputa equa la sanzione irrogata dall' e per circa tre mesi
[...] CP_5
,
Controparte_6
Spese processuali
Ritenuti sussistenti giusti motivi si dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite, tenuto conto anche che l'Ispettorato del Lavoro si è costituita in giudizio personalmente avvalendosi di un funzionario delegato abilitato alla professione di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica,
definitivamente pronunziando sulla controversia R.G. 3130/2012, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti del presente giudizio.
Così è deciso in S. Maria Capua Vetere, 14 luglio 2025
11 Gop
Dr.ssa Anna Ruotolo