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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 04/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1119/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA RITA
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CUDONI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
-parte resistente-
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23/7/2025 la Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione della ricorrente
1 presso la centrale rischi CRIF e presso le altre banche dati, quindi la responsabilità della
[...]
; CP_1
2. Per l'effetto e per tutti i motivi sopra dedotti, condannare la convenuta al risarcimento del danno - per via della responsabilità dei fatti conseguenti alla condotta illecita - quantificato in €
220.400,00 (proiezione del fatturato per un semestre e canone di locazione annuale quale danno conseguenziale alla condotta illecita del convenuto/resistente) o di altra somma che il Giudice riterrà congrua e di legge;
3. Condannare al risarcimento - che si chiede venga calcolato in via equitativa -per tutte le altre voci di danno non patrimoniale e discendente dal danno morale, del danno all'immagine e onorabilità nonché derivante dalla violazione del diritto alla privacy;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle stesse la parte ricorrente ha dedotto: che la ditta individuale intestata a già esistente dal 30/03/2017, si occupa del Parte_1 commercio al dettaglio e della degustazione di prodotti alimentari e bibite;
che la medesima ditta è proprietaria della bottega denominata “Diciosas” sita in Olbia, nel centro storico alla Via Olbia n. 42, che si occupa di mescita e degustazione di prodotti sardi di nicchia, di sicura e alta qualità; che la era intestataria del conto corrente bancario n. presso la Parte_1 CP_1 [...]
, Partita IVA: - Codice Fiscale: , filiale di Olbia, numero c/c CP_2 P.IVA_2 P.IVA_2
6034/80; che alla steSA è stato concesso un fido di € 7.000,00; che con atto di fusione per incorporazione del 24 novembre 2022, la Controparte_3
è stata inglobata in ( ”), iscritto presso i competenti Uffici del Registro Controparte_1 CP_1 delle Imprese;
che il 4/11/2022 è stato comunicato alla ditta che vi era stato il paSAggio a Parte_1 sofferenza della sua posizione debitoria con l'avvertimento che, qualora la regolarizzazione non fosse avvenuta entro il mese corrente, la avrebbe proceduto alla segnalazione presso il CP_3
CRIF SpA ed Experian Italia SpA per uno sconfinamento di € 350,36; che in data 10/11/2023 provvedeva al versamento dell'importo di € 7.350,26; Parte_1 che, ciò malgrado, la banca aveva proceduto alle segnalazioni paventate, sia Controparte_3 presso la Centrale Rischi (CRIF) sia presso la Banca d'Italia; che tale segnalazione era illegittima ed inaccettabile;
che in data 1/12/2023 aveva inviato sia alla Centrale Rischi che alla , richiesta CP_1 di cancellazione;
2 che aveva dato riscontro in data 27/12/2023 con la seguente comunicazione: “Con CP_1 riferimento alla comunicazione in oggetto, da Lei inviata nell'interesse della Parte_1 preliminarmente, e ̀ doveroso evidenziare che – come noto – la scrivente ha incorporato, con CP_1 decorrenza 28/11/2022, (di seguito “ ). CP_1 CP_2 CP_2
Preme inoltre sottolineare come sia regola della nostra Banca e di tutto il suo Personale operare con correttezza e professionalità,̀ conformandosi ai principi, ai dettati normativi di settore ed agli accordi negoziali tesi a regolare i rapporti tra le parti.
In tal senso, a seguito della Sua segnalazione sono state effettuate le opportune verifiche del caso presso i nostri Uffici interni, dalle quali abbiamo potuto appurare come comunicazione del
21/10/2022 afferente il paSAggio della posizione a sofferenza sia stata ricevuta dalla Sua Assistita in data 04/11/2022. Lo stesso mese, quest'ultima, provvedeva al pagamento della posizione.
Orbene, dalle medesime verifiche, abbiamo altresì potuto appurare che per un mero inconveniente, del quale non possiamo che dichiararci vivamente dispiaciuti, tale posizione è stata comunque oggetto di segnalazioni sul sistema.
Ciò ̀ detto, siamo ad informarLa che nei giorni scorsi le preposte Funzioni della Banca hanno provveduto a richiedere la relativa cancellazione delle segnalazioni “a sofferenza” afferenti alla posizione della Sua Assistita.
A tal proposito, nel confermarLe l'intervenuta cancellazione in Crif, La informiamo che sarà ̀nostra cura aggiornarLa in merito anche all'avvenuta cancellazione della segnalazione dalla
Centrale dei Rischi effettuata a suo tempo da . CP_2 che, a seguito della indicata illecita segnalazione, la ditta aveva subito gravi Parte_1 danni;
che, in particolare, la aveva intenzione di avviare un'attività di bar accanto Parte_1 all'attività già in essere denominata “Diciosa”, attribuendole la denominazione di “Diciosa Wine &
Drinks”; che, a tale scopo, nel luglio 2023 aveva sottoscritto un contratto di locazione per ampliare i locali finalizzati ad ospitare la nuova attività;
che la richiesta di allaccio dell'energia elettrica era stata respinta a causa della suddetta illegittima segnalazione al CRIF;
che i fidi richiesti a diverse banche (dei quali, tuttavia, non aveva alcuna prova documentale) non erano stati accolti per il medesimo motivo;
che secondo il Business Plan a firma della dr.SA , la ditta ricorrente avrebbe avuto Persona_1 un incremento di fatturato di € 220.000,00 in soli sei mesi;
che era stato leso anche il diritto alla reputazione e alla salvaguardia della propria immagine.
3 si è costituita tempestivamente in giudizio, ammettendo l'erronea Controparte_1 segnalazione di al CRIF, seppur riconducibile ad errore dell'azienda di credito Parte_1 all'epoca titolare del rapporto e poi incorporata in CP_1
Ha poi rappresentato che la segnalazione al CRIF era stata cancellata ad agosto 2023 e che controparte non aveva fornito prova alcuna del danno di cui ha chiesto il risarcimento.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“- Rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per ogni conseguente effetto.
- Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 2/7/2025 il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti. La parte resistente ha, viceversa, manifestato volontà adesiva alla detta proposta e, in difetto di accordo, ha chiesto trattenersi la causa in decisione, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
Con ordinanza in pari data, il Giudice ha ritenuto superflue le prove richieste dalla parte ricorrente e, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
***
In via del tutto preliminare, ritiene questo Giudice di dover confermare l'ordinanza del
2/7/2025 con la quale, all'esito della udienza celebratasi il medesimo giorno, sono stati ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dalla parte ricorrente e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Invero, a fronte (come si vedrà a breve) della non contestazione della illegittima iscrizione al l'unica neceSAria indagine probatoria avrebbe dovuto avere ad oggetto Parte_2 la dimostrazione del pregiudizio in concreto subito dalla ricorrente.
Mentre, invece, l'unica testimone dedotta dalla parte ricorrente si identifica in Persona_1 dottore commercialista, alla quale sono rivolti capitoli di prova diretti sostanzialmente a confermare l'elaborato dalla medesima redatto (Business Plan Diciosas Wine Drinks) e già prodotto in giudizio in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Di qui la radicale superfluità della prova per testi richiesta dalla parte ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
È un dato acquisito e non contestato del processo che l'iscrizione al CRIF di Parte_1 operata da in epoca prossima al mese di novembre 2022, sia illegittima. CP_3
È emerso, invero, che a fronte della segnalazione di sofferenza eseguita da a CP_3 in data 4/11/2022, la medesima abbia tempestivamente provveduto al pagamento Parte_1
4 dello scoperto (€ 351,36) e della somma oggetto di fido (€ 7.000,00), per complessivi € 7.351,36, in data 10/11/2022.
D'altronde che ha incorporato ha riconosciuto l'errore Controparte_1 Controparte_3 con comunicazione del 27/12/2023, confermando l'avvenuta cancellazione della indicata iscrizione, cancellazione che – si noti – risultava avvenuta nel mese di agosto 2023 (v. doc. 4 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
A fronte di ciò, la parte attrice lamenta di aver subito ingenti danni patrimoniali, non patrimoniali e morali per effetto della suddetta illegittima segnalazione al CRIF.
Ritiene, tuttavia, il tribunale che, nel caso di specie, non sia emersa alcuna prova di richieste di credito respinte, di perdita di opportunità economiche o di altri eventi riconducibili eziologicamente alla breve iscrizione in oggetto.
Quanto alle lamentate richieste di credito respinte, la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare alcunchè, trincerandosi dietro la (quanto meno ardita) affermazione che le richieste di credito dalla inoltrate erano state respinte da diversi istituti di credito i quali, tuttavia, non Pt_1 avevano messo nulla per iscritto.
Quand'anche tale affermazione sia corrispondente alla realtà, resta il fatto insuperabile che la parte ricorrente non abbia prodotto in giudizio alcuna domanda di finanziamento inoltrata ad alcun istituto di credito.
Dal che consegue la inesorabile radicale inconsistenza della asserzione sul punto operata dalla odierna ricorrente.
Non solo.
Ritiene questo Giudice che la parte ricorrente non abbia fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare alcun pregiudizio di natura patrimoniale, morale o esistenziale.
Deve ricordarsi, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza, anche in caso di accertata illegittimità della segnalazione, il risarcimento del danno richiede la prova concreta del pregiudizio subito, non potendosi configurare un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 17209/2022).
Nel caso di specie, sotto il profilo strettamente patrimoniale, facendo una semplice analisi delle tempistiche indicate dalla medesima parte ricorrente e confrontando le stesse con le emergenze processuali, può pervenirsi alle seguenti conclusioni:
- l'iscrizione al CRIF di è avvenuta all'incirca a novembre 2022; Parte_1
- ha sottoscritto in data 1/7/2023 e registrato in data 6/7/2023 il contratto di Parte_1 locazione per il nuovo locale che la steSA intendeva avviare a luglio 2023 (cfr. pag. 9 ricorso introduttivo del giudizio nonché contratto allegato al ricorso introduttivo);
- la cancellazione dal CRIF di è avvenuta a agosto 2023, ed in particolare il Parte_1
5 10 agosto 2023 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta);
- con lettera del dicembre 2023 ha (solo) confermato di aver proceduto Controparte_1 alla cancellazione della segnalazione di al CRIF (avvenuta, si ripete, il 10 Parte_1 agosto 2023).
Se quanto sopra corrisponde a verità, come i dati processuali dimostrano incontrovertibilmente,
è mestieri convenire che alcun concreto pregiudizio poSA essere pervenuto a per Parte_1 effetto del brevissimo periodo di iscrizione al CRIF.
Nessun rilievo può, nel caso di specie, essere attribuito al diniego di allaccio di fornitura elettrica operato da dal momento che la relativa documentazione prodotta dalla CP_4 parte ricorrente risulta prova di alcun riferimento temporale, di talchè non appare possibile collocarla cronologicamente.
Non corrisponde a verità, poi, si palesa la affermazione di parte ricorrente di essere stata costretta a versare per circa un anno il canone di locazione senza aver potuto aprire il nuovo punto commerciale “Diciosas Wine & Drinks”. Invero il contratto di locazione è stato sottoscritto a luglio
2023 e la cancellazione dal CRIF è stata operata il 10 agosto 2023.
Tutto ciò che è accaduto in epoca successiva al 10/8/2023 e che ha comportato l'impossibilità per la di aprire il nuovo punto commerciale non piò essere imputato a Pt_1 CP_1
[...]
Del pari, del tutto irrilevante, oltre che generica e a tratti fantasiosa, si palesa, ancora, la documentazione – in particolare il Business Plan – prodotto dalla medesima parte ricorrente a sostegno del lamentato mancato guadagno per il 1° semestre utile.
Invero, se si considera, da un lato, che la segnalazione al CRIF era stata cancellata circa un mese dopo la sottoscrizione del contratto di locazione (cioè ad agosto 2023) e, dall'altro, che la richiesta di SUAPE per interventi di manutenzione straordinaria al locale in questione riporta la data del 15/3/2024, non v'è chi non veda che nel brevissimo periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto di locazione (1/7/2023) e l'avvenuta cancellazione della iscrizione al CRIF (10/8/2023) – periodo nel quale con tutta evidenza quel locale non avrebbe comunque potuto lavorare in quanto necessitante di lavori di manutenzione straordinaria la cui richiesta risulta inoltrata nel solo marzo
2024 – alcun pregiudizio, di qualunque natura, può essere pervenuto a per effetto Parte_1 della lamentata iscrizione illegittima.
Di qui il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte ricorrente per radicale difetto di prova del danno e, inoltre, di ascrivibilità dello stesso alla illegittima, ma di brevissima durata, iscrizione al CRIF di Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i
6 parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dalla parte ricorrente;
2) CONDANNA la in persona dell'omonimo legale rappresentante, al Parte_1 rimborso, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 5.680,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 04/07/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 1119/2024
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Claudio Cozzella, letti gli artt. 281 bis ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. SATTA Parte_1 C.F._1
CLAUDIA RITA
-parte ricorrente-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. CUDONI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_1
-parte resistente-
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23/7/2025 la Parte_1
, in persona dell'omonimo titolare, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_1 formulando le seguenti conclusioni:
“
1. In via principale: accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione della ricorrente
1 presso la centrale rischi CRIF e presso le altre banche dati, quindi la responsabilità della
[...]
; CP_1
2. Per l'effetto e per tutti i motivi sopra dedotti, condannare la convenuta al risarcimento del danno - per via della responsabilità dei fatti conseguenti alla condotta illecita - quantificato in €
220.400,00 (proiezione del fatturato per un semestre e canone di locazione annuale quale danno conseguenziale alla condotta illecita del convenuto/resistente) o di altra somma che il Giudice riterrà congrua e di legge;
3. Condannare al risarcimento - che si chiede venga calcolato in via equitativa -per tutte le altre voci di danno non patrimoniale e discendente dal danno morale, del danno all'immagine e onorabilità nonché derivante dalla violazione del diritto alla privacy;
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio”.
A sostegno delle stesse la parte ricorrente ha dedotto: che la ditta individuale intestata a già esistente dal 30/03/2017, si occupa del Parte_1 commercio al dettaglio e della degustazione di prodotti alimentari e bibite;
che la medesima ditta è proprietaria della bottega denominata “Diciosas” sita in Olbia, nel centro storico alla Via Olbia n. 42, che si occupa di mescita e degustazione di prodotti sardi di nicchia, di sicura e alta qualità; che la era intestataria del conto corrente bancario n. presso la Parte_1 CP_1 [...]
, Partita IVA: - Codice Fiscale: , filiale di Olbia, numero c/c CP_2 P.IVA_2 P.IVA_2
6034/80; che alla steSA è stato concesso un fido di € 7.000,00; che con atto di fusione per incorporazione del 24 novembre 2022, la Controparte_3
è stata inglobata in ( ”), iscritto presso i competenti Uffici del Registro Controparte_1 CP_1 delle Imprese;
che il 4/11/2022 è stato comunicato alla ditta che vi era stato il paSAggio a Parte_1 sofferenza della sua posizione debitoria con l'avvertimento che, qualora la regolarizzazione non fosse avvenuta entro il mese corrente, la avrebbe proceduto alla segnalazione presso il CP_3
CRIF SpA ed Experian Italia SpA per uno sconfinamento di € 350,36; che in data 10/11/2023 provvedeva al versamento dell'importo di € 7.350,26; Parte_1 che, ciò malgrado, la banca aveva proceduto alle segnalazioni paventate, sia Controparte_3 presso la Centrale Rischi (CRIF) sia presso la Banca d'Italia; che tale segnalazione era illegittima ed inaccettabile;
che in data 1/12/2023 aveva inviato sia alla Centrale Rischi che alla , richiesta CP_1 di cancellazione;
2 che aveva dato riscontro in data 27/12/2023 con la seguente comunicazione: “Con CP_1 riferimento alla comunicazione in oggetto, da Lei inviata nell'interesse della Parte_1 preliminarmente, e ̀ doveroso evidenziare che – come noto – la scrivente ha incorporato, con CP_1 decorrenza 28/11/2022, (di seguito “ ). CP_1 CP_2 CP_2
Preme inoltre sottolineare come sia regola della nostra Banca e di tutto il suo Personale operare con correttezza e professionalità,̀ conformandosi ai principi, ai dettati normativi di settore ed agli accordi negoziali tesi a regolare i rapporti tra le parti.
In tal senso, a seguito della Sua segnalazione sono state effettuate le opportune verifiche del caso presso i nostri Uffici interni, dalle quali abbiamo potuto appurare come comunicazione del
21/10/2022 afferente il paSAggio della posizione a sofferenza sia stata ricevuta dalla Sua Assistita in data 04/11/2022. Lo stesso mese, quest'ultima, provvedeva al pagamento della posizione.
Orbene, dalle medesime verifiche, abbiamo altresì potuto appurare che per un mero inconveniente, del quale non possiamo che dichiararci vivamente dispiaciuti, tale posizione è stata comunque oggetto di segnalazioni sul sistema.
Ciò ̀ detto, siamo ad informarLa che nei giorni scorsi le preposte Funzioni della Banca hanno provveduto a richiedere la relativa cancellazione delle segnalazioni “a sofferenza” afferenti alla posizione della Sua Assistita.
A tal proposito, nel confermarLe l'intervenuta cancellazione in Crif, La informiamo che sarà ̀nostra cura aggiornarLa in merito anche all'avvenuta cancellazione della segnalazione dalla
Centrale dei Rischi effettuata a suo tempo da . CP_2 che, a seguito della indicata illecita segnalazione, la ditta aveva subito gravi Parte_1 danni;
che, in particolare, la aveva intenzione di avviare un'attività di bar accanto Parte_1 all'attività già in essere denominata “Diciosa”, attribuendole la denominazione di “Diciosa Wine &
Drinks”; che, a tale scopo, nel luglio 2023 aveva sottoscritto un contratto di locazione per ampliare i locali finalizzati ad ospitare la nuova attività;
che la richiesta di allaccio dell'energia elettrica era stata respinta a causa della suddetta illegittima segnalazione al CRIF;
che i fidi richiesti a diverse banche (dei quali, tuttavia, non aveva alcuna prova documentale) non erano stati accolti per il medesimo motivo;
che secondo il Business Plan a firma della dr.SA , la ditta ricorrente avrebbe avuto Persona_1 un incremento di fatturato di € 220.000,00 in soli sei mesi;
che era stato leso anche il diritto alla reputazione e alla salvaguardia della propria immagine.
3 si è costituita tempestivamente in giudizio, ammettendo l'erronea Controparte_1 segnalazione di al CRIF, seppur riconducibile ad errore dell'azienda di credito Parte_1 all'epoca titolare del rapporto e poi incorporata in CP_1
Ha poi rappresentato che la segnalazione al CRIF era stata cancellata ad agosto 2023 e che controparte non aveva fornito prova alcuna del danno di cui ha chiesto il risarcimento.
Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni:
“- Rigettare l'avverso ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, per ogni conseguente effetto.
- Con vittoria delle spese di lite”.
All'udienza del 2/7/2025 il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti. La parte resistente ha, viceversa, manifestato volontà adesiva alla detta proposta e, in difetto di accordo, ha chiesto trattenersi la causa in decisione, opponendosi alle istanze istruttorie di controparte.
Con ordinanza in pari data, il Giudice ha ritenuto superflue le prove richieste dalla parte ricorrente e, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
***
In via del tutto preliminare, ritiene questo Giudice di dover confermare l'ordinanza del
2/7/2025 con la quale, all'esito della udienza celebratasi il medesimo giorno, sono stati ritenuti irrilevanti i mezzi istruttori richiesti dalla parte ricorrente e, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Invero, a fronte (come si vedrà a breve) della non contestazione della illegittima iscrizione al l'unica neceSAria indagine probatoria avrebbe dovuto avere ad oggetto Parte_2 la dimostrazione del pregiudizio in concreto subito dalla ricorrente.
Mentre, invece, l'unica testimone dedotta dalla parte ricorrente si identifica in Persona_1 dottore commercialista, alla quale sono rivolti capitoli di prova diretti sostanzialmente a confermare l'elaborato dalla medesima redatto (Business Plan Diciosas Wine Drinks) e già prodotto in giudizio in allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Di qui la radicale superfluità della prova per testi richiesta dalla parte ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
È un dato acquisito e non contestato del processo che l'iscrizione al CRIF di Parte_1 operata da in epoca prossima al mese di novembre 2022, sia illegittima. CP_3
È emerso, invero, che a fronte della segnalazione di sofferenza eseguita da a CP_3 in data 4/11/2022, la medesima abbia tempestivamente provveduto al pagamento Parte_1
4 dello scoperto (€ 351,36) e della somma oggetto di fido (€ 7.000,00), per complessivi € 7.351,36, in data 10/11/2022.
D'altronde che ha incorporato ha riconosciuto l'errore Controparte_1 Controparte_3 con comunicazione del 27/12/2023, confermando l'avvenuta cancellazione della indicata iscrizione, cancellazione che – si noti – risultava avvenuta nel mese di agosto 2023 (v. doc. 4 in allegato alla comparsa di costituzione e di risposta).
A fronte di ciò, la parte attrice lamenta di aver subito ingenti danni patrimoniali, non patrimoniali e morali per effetto della suddetta illegittima segnalazione al CRIF.
Ritiene, tuttavia, il tribunale che, nel caso di specie, non sia emersa alcuna prova di richieste di credito respinte, di perdita di opportunità economiche o di altri eventi riconducibili eziologicamente alla breve iscrizione in oggetto.
Quanto alle lamentate richieste di credito respinte, la parte ricorrente non è stata in grado di dimostrare alcunchè, trincerandosi dietro la (quanto meno ardita) affermazione che le richieste di credito dalla inoltrate erano state respinte da diversi istituti di credito i quali, tuttavia, non Pt_1 avevano messo nulla per iscritto.
Quand'anche tale affermazione sia corrispondente alla realtà, resta il fatto insuperabile che la parte ricorrente non abbia prodotto in giudizio alcuna domanda di finanziamento inoltrata ad alcun istituto di credito.
Dal che consegue la inesorabile radicale inconsistenza della asserzione sul punto operata dalla odierna ricorrente.
Non solo.
Ritiene questo Giudice che la parte ricorrente non abbia fornito elementi oggettivi idonei a dimostrare alcun pregiudizio di natura patrimoniale, morale o esistenziale.
Deve ricordarsi, infatti, che, secondo la costante giurisprudenza, anche in caso di accertata illegittimità della segnalazione, il risarcimento del danno richiede la prova concreta del pregiudizio subito, non potendosi configurare un danno in re ipsa (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 17209/2022).
Nel caso di specie, sotto il profilo strettamente patrimoniale, facendo una semplice analisi delle tempistiche indicate dalla medesima parte ricorrente e confrontando le stesse con le emergenze processuali, può pervenirsi alle seguenti conclusioni:
- l'iscrizione al CRIF di è avvenuta all'incirca a novembre 2022; Parte_1
- ha sottoscritto in data 1/7/2023 e registrato in data 6/7/2023 il contratto di Parte_1 locazione per il nuovo locale che la steSA intendeva avviare a luglio 2023 (cfr. pag. 9 ricorso introduttivo del giudizio nonché contratto allegato al ricorso introduttivo);
- la cancellazione dal CRIF di è avvenuta a agosto 2023, ed in particolare il Parte_1
5 10 agosto 2023 (v. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e di risposta);
- con lettera del dicembre 2023 ha (solo) confermato di aver proceduto Controparte_1 alla cancellazione della segnalazione di al CRIF (avvenuta, si ripete, il 10 Parte_1 agosto 2023).
Se quanto sopra corrisponde a verità, come i dati processuali dimostrano incontrovertibilmente,
è mestieri convenire che alcun concreto pregiudizio poSA essere pervenuto a per Parte_1 effetto del brevissimo periodo di iscrizione al CRIF.
Nessun rilievo può, nel caso di specie, essere attribuito al diniego di allaccio di fornitura elettrica operato da dal momento che la relativa documentazione prodotta dalla CP_4 parte ricorrente risulta prova di alcun riferimento temporale, di talchè non appare possibile collocarla cronologicamente.
Non corrisponde a verità, poi, si palesa la affermazione di parte ricorrente di essere stata costretta a versare per circa un anno il canone di locazione senza aver potuto aprire il nuovo punto commerciale “Diciosas Wine & Drinks”. Invero il contratto di locazione è stato sottoscritto a luglio
2023 e la cancellazione dal CRIF è stata operata il 10 agosto 2023.
Tutto ciò che è accaduto in epoca successiva al 10/8/2023 e che ha comportato l'impossibilità per la di aprire il nuovo punto commerciale non piò essere imputato a Pt_1 CP_1
[...]
Del pari, del tutto irrilevante, oltre che generica e a tratti fantasiosa, si palesa, ancora, la documentazione – in particolare il Business Plan – prodotto dalla medesima parte ricorrente a sostegno del lamentato mancato guadagno per il 1° semestre utile.
Invero, se si considera, da un lato, che la segnalazione al CRIF era stata cancellata circa un mese dopo la sottoscrizione del contratto di locazione (cioè ad agosto 2023) e, dall'altro, che la richiesta di SUAPE per interventi di manutenzione straordinaria al locale in questione riporta la data del 15/3/2024, non v'è chi non veda che nel brevissimo periodo intercorso tra la sottoscrizione del contratto di locazione (1/7/2023) e l'avvenuta cancellazione della iscrizione al CRIF (10/8/2023) – periodo nel quale con tutta evidenza quel locale non avrebbe comunque potuto lavorare in quanto necessitante di lavori di manutenzione straordinaria la cui richiesta risulta inoltrata nel solo marzo
2024 – alcun pregiudizio, di qualunque natura, può essere pervenuto a per effetto Parte_1 della lamentata iscrizione illegittima.
Di qui il rigetto di tutte le domande formulate dalla parte ricorrente per radicale difetto di prova del danno e, inoltre, di ascrivibilità dello stesso alla illegittima, ma di brevissima durata, iscrizione al CRIF di Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i
6 parametri di cui al D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore da euro 52.000 a euro 260.000, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi con discussione orale), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate dalla parte ricorrente;
2) CONDANNA la in persona dell'omonimo legale rappresentante, al Parte_1 rimborso, in favore di delle spese di lite del presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in € 5.680,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 04/07/2025.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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