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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c- nella causa iscritta al n.5736/2022 R.G.
tra
rapp.to e dif. dall'Avv. Giulio Insalata come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART n.33028249, liquidata il 26.03.2020 con decorrenza da aprile 2019, esponeva che la predetta pensione era stata liquidata sulla scorta di contribuzione versata sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo (artigiano); di aver verificato che la contribuzione figurativa relativa al periodo di svolgimento del servizio militare risultava accreditata nella gestione lavoratori dipendenti;
di aver chiesto in data 30.03.2022 lo spostamento di tale contribuzione nella gestione artigiani, siccome più favorevole;
che l' aveva rigettato la domanda con la dicitura “pensione con decorrenza post CP_1
05/2014 msg 4956/2014”.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, avendo diritto alla scelta della gestione presso cui ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in esame secondo la regolamentazione interna apprestata dall' con propri messaggi e circolari, ed avendone interesse (stante la possibilità di CP_1 ottenere in aumento del rateo di pensione da € 864,95 ad 884,46), chiedeva condannarsi l al CP_2 ricalcolo della pensione nei termini indicati ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art.56 del DPR n.1827/35 prevede: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
1 a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136”.
Il legislatore non ha regolamentato le modalità di scelta della gestione presso cui effettuare il computo.
Parte ricorrente ha invocato messaggi dell' n.23190/2011 e n.4956/2014, non producendoli. Tale CP_1 ultimo messaggio è stato prodotto dall' unitamente alla circolare di cui il messaggio premette di CP_1 dare applicazione (n.11 del 24/01/2013 ).
A pag. 10 della circolare l' ha autoregolamentato la materia nel modo che segue: “9) CP_1
ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN CUI VALUTARE IL PERIODO FIGURATIVO In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali,
… ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l'evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento
e l'esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l'accredito. Qualora l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni,
l'accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall'interessato. Dopo le suddette operazioni - che la procedura
UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della “retribuzione figurativa”
– il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall'accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall'interessato in altre gestioni. Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l'ordinamento pensionistico in cui avviene
l'accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione. Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo. Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia
- si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari”.
Dunque, qualora - come sembra accaduto nel caso di specie - l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, la scelta della gestione è rimessa all'interessato e sulla stessa l CP_1 non ha possibilità di incidere.
Nella specie, l' ha dedotto che lo spostamento sarebbe impedito dalla circostanza per cui l'accredito CP_1 contributivo sarebbe stato effettuato nella gestione lavoratori dipendenti su espressa domanda del ricorrente (pag.2), ma di tale richiesta non vi è prova, atteso che l'unica domanda di accredito in atti è quella del 30.03.2022 (all. n.1 del ricorso), successiva alla liquidazione della pensione.
Per le ragioni che precedono, non essendovi specifiche contestazioni sul quantum e non essendo intervenuta alcuna decadenza (né prescrizione) nel periodo compreso tra la data di liquidazione della
2 pensione (26.03.2020) e quella di introduzione del giudizio (25.05.2022), il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' a riliquidare la pensione del ricorrente nei termini richiesti ed a corrispondergli CP_1 le differenze sui ratei pregressi con decorrenza dal aprile 2019, aumentate di interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna l' a riliquidare la pensione cat. VOART n.33028249 del ricorrente previo accredito della CP_1 contribuzione relativa al periodo di svolgimento del servizio militare nella gestione artigiani, ed a corrispondergli le differenze sui ratei erogati con decorrenza da aprile 2019, aumentate di interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19.03.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c- nella causa iscritta al n.5736/2022 R.G.
tra
rapp.to e dif. dall'Avv. Giulio Insalata come da procura speciale in calce al ricorso Parte_1
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Maria Teresa Petrucci come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VOART n.33028249, liquidata il 26.03.2020 con decorrenza da aprile 2019, esponeva che la predetta pensione era stata liquidata sulla scorta di contribuzione versata sia come lavoratore dipendente, sia come lavoratore autonomo (artigiano); di aver verificato che la contribuzione figurativa relativa al periodo di svolgimento del servizio militare risultava accreditata nella gestione lavoratori dipendenti;
di aver chiesto in data 30.03.2022 lo spostamento di tale contribuzione nella gestione artigiani, siccome più favorevole;
che l' aveva rigettato la domanda con la dicitura “pensione con decorrenza post CP_1
05/2014 msg 4956/2014”.
Ritenendo ingiustificato siffatto comportamento, avendo diritto alla scelta della gestione presso cui ottenere l'accredito della contribuzione figurativa in esame secondo la regolamentazione interna apprestata dall' con propri messaggi e circolari, ed avendone interesse (stante la possibilità di CP_1 ottenere in aumento del rateo di pensione da € 864,95 ad 884,46), chiedeva condannarsi l al CP_2 ricalcolo della pensione nei termini indicati ed al pagamento dei ratei differenziali dovuti, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto. CP_1
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art.56 del DPR n.1827/35 prevede: “Dopo l'inizio dell'assicurazione sono computati utili a richiesta dell'assicurato:
1 a) agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa: 1° i periodi di servizio militare effettivo, sia volontario sia obbligatorio, purchè complessivamente non eccedano il periodo corrispondente al servizio di leva, fermo restando il disposto dell'art. 136”.
Il legislatore non ha regolamentato le modalità di scelta della gestione presso cui effettuare il computo.
Parte ricorrente ha invocato messaggi dell' n.23190/2011 e n.4956/2014, non producendoli. Tale CP_1 ultimo messaggio è stato prodotto dall' unitamente alla circolare di cui il messaggio premette di CP_1 dare applicazione (n.11 del 24/01/2013 ).
A pag. 10 della circolare l' ha autoregolamentato la materia nel modo che segue: “9) CP_1
ATTRIBUZIONE DELLA GESTIONE IN CUI VALUTARE IL PERIODO FIGURATIVO In presenza di contribuzione versata e/o accreditata in più gestioni pensionistiche (FPLD, Gestioni autonome, Fondi speciali,
… ) ovvero in corrispondenza di periodi di occupazione in diversi settori di attività (lavoro agricolo, lavoro domestico, apprendistato, pescatore autonomo, ecc.), prima di procedere alla valorizzazione del periodo figurativo va individuata la gestione/categoria a cui attribuire l'evento, verificandone la relativa riconoscibilità sulla base della normativa di riferimento
e l'esistenza del requisito amministrativo necessario a convalidare l'accredito. Qualora l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro e i requisiti per il relativo riconoscimento risultino perfezionati in più gestioni,
l'accredito sarà subordinato alla scelta formalizzata dall'interessato. Dopo le suddette operazioni - che la procedura
UNICARPE, a regime, effettuerà in automatico, anche relativamente alla quantificazione della “retribuzione figurativa”
– il periodo considerato verrà valorizzato sulla base delle sole retribuzioni relative ai periodi maturati nel regime obbligatorio interessato dall'accredito, con esclusione delle retribuzioni o dei redditi relativi ai periodi contributivi fatti valere dall'interessato in altre gestioni. Va tenuto comunque presente che - qualunque sia l'ordinamento pensionistico in cui avviene
l'accredito - il periodo riconosciuto figurativamente deve essere in ogni caso privo di altra copertura assicurativa, non solo nella gestione interessata ma anche in tutte le gestioni nelle quali il soggetto risulta titolare di contribuzione. Per quanto riguarda la valorizzazione dei periodi figurativi riconosciuti in favore degli iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi si rinvia al successivo paragrafo. Relativamente agli accrediti figurativi previsti per i titolari di contribuzione agricola e per gli iscritti ai Fondi speciali gestiti da questo Istituto - tenuto conto della specificità delle disposizioni che disciplinano la materia
- si ritiene opportuno rinviarne la trattazione ad apposite, successive circolari”.
Dunque, qualora - come sembra accaduto nel caso di specie - l'accredito figurativo sia richiesto per eventi verificatisi fuori dal rapporto di lavoro, la scelta della gestione è rimessa all'interessato e sulla stessa l CP_1 non ha possibilità di incidere.
Nella specie, l' ha dedotto che lo spostamento sarebbe impedito dalla circostanza per cui l'accredito CP_1 contributivo sarebbe stato effettuato nella gestione lavoratori dipendenti su espressa domanda del ricorrente (pag.2), ma di tale richiesta non vi è prova, atteso che l'unica domanda di accredito in atti è quella del 30.03.2022 (all. n.1 del ricorso), successiva alla liquidazione della pensione.
Per le ragioni che precedono, non essendovi specifiche contestazioni sul quantum e non essendo intervenuta alcuna decadenza (né prescrizione) nel periodo compreso tra la data di liquidazione della
2 pensione (26.03.2020) e quella di introduzione del giudizio (25.05.2022), il ricorso deve essere accolto, con condanna dell' a riliquidare la pensione del ricorrente nei termini richiesti ed a corrispondergli CP_1 le differenze sui ratei pregressi con decorrenza dal aprile 2019, aumentate di interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda od eccezione, così decide:
- condanna l' a riliquidare la pensione cat. VOART n.33028249 del ricorrente previo accredito della CP_1 contribuzione relativa al periodo di svolgimento del servizio militare nella gestione artigiani, ed a corrispondergli le differenze sui ratei erogati con decorrenza da aprile 2019, aumentate di interessi dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, 19.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
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