Sentenza 26 ottobre 2004
Massime • 3
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, il riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione è derogabile, in base ai principi posti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995, solo nel caso in cui la contribuzione più recente che l'assicurato intende escludere dal computo della retribuzione pensionabile non sia necessaria per l'integrazione del requisito dell'anzianità contributiva minima, e ciò perché la contribuzione più recente pretermessa non deve essere considerata neanche ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della pensione.
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione.
Il requisito contributivo di 780 settimane di contribuzione dettato per il pensionamento di vecchiaia dall'art. 9 del R.D.L. 1939, n. 636 (nel testo di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e all'art. 60 della legge 30 aprile 1969, n. 153) è applicabile anche per il conseguimento di pensione che non usufruisca di integrazione al minimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2004, n. 20732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20732 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, STEFANIA SOTGIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ZI NA, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE G MAZZINI 134/ presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SADURNY, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
;avverso la sentenza n. 6948/02 del Tribunale di ROMA, depositata il 22/04/02 R.G.N. 11266/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 24/09/04 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato SADURNY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NA ZZ adiva il Pretore di Roma chiedendo nei confronti dell'Inps la riliquidazione del trattamento pensionistico di cui fruiva, mediante il computo anche del periodo di contribuzione 14.3.1949-31.10.1952, nonché una diversa identificazione dell'ultima retribuzione pensionabile, in considerazione del fatto che l'ultimo quinquennio consisteva in contribuzione meno favorevole, rispetto a quella dell'ultimo quinquennio lavorato.
La domanda era accolta con riferimento solo a tale ultima causa petendi, con sentenza che, appellata in via principale dall'Inps e in via incidentale dall'assicurato, era integralmente confermata dal Tribunale di Roma.
Riguardo all'appello incidentale, il Tribunale ricordava che, mentre il primo giudice aveva ritenuto, argomentando dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 822/1988, 307/1989, 428/1992 e 264/1994, che la retribuzione pensionabile del ZZ doveva essere identificata nell'ultimo quinquennio lavorato, se più favorevole, l'Inps aveva obiettato che i criteri indicati dalla Corte costituzionale valevano solo nel caso in cui in capo all'assicurato si fosse già perfezionato il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità con la sola contribuzione obbligatoria e aveva puntualizzato che nella specie tale presupposto non sussisteva, poiché il ZZ con la contribuzione obbligatoria (e senza quella volontaria) poteva far valere solo 659 settimane, invece delle 780 previste.
Il Tribunale affermava che la regola posta dall'art. 3 della legge n. 297/1982, secondo cui la retribuzione pensionabile andava computata con riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione, era superata, avendo la Corte costituzionale affermato in più occasioni l'illegittimità della norma nella parte in cui non consente il calcolo dei migliori cinque anni di contribuzione, ordinari o volontari.
Osservava inoltre che le 780 settimane di contribuzione a cui aveva fatto riferimento l'Inps afferiscono al requisito contributivo per il trattamento minimo e non già al diritto alla pensione a calcolo, la quale in effetti era stata quella erogata nella specie dall'Istituto. Contro questa sentenza l'Inps ricorre per Cassazione sulla base di un unico motivo.
Il ZZ resiste con controricorso illustrato da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi l'inammissibilità del controricorso (e, consequenzialmente, della memoria illustrativa), in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c. (ricorso notificato il 19.7.2002, controricorso notificato il 23.9.2002), tenuto presente che, come confermato da giurisprudenza costante, alle cause di lavoro e previdenza non si applica la sospensione feriale dei termini neanche nel giudizio di cassazione. Rimane ferma la ritualità della partecipazione alla discussione sulla base della procura stesa a margine del controricorso.
Il ricorso deduce violazione dell'art. 3 legge 29 maggio 1982 n. 297, in riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 822/1988, 307/1989, 428/1992 e 264/1994 (ari. 360 nn. 3 e 5 c.p.c). L'Istituto lamenta un'errata interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale, visto che con la sentenza n. 307 del 1989 la Corte ha preso in considerazione l'ipotesi del lavoratore che abbia provveduto a contribuzione volontaria dopo avere già conseguito in costanza di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva e ha subordinato a tale presupposto la considerazione solo dell'ultimo quinquennio effettivamente lavorato, se ciò assicura un migliore trattamento pensionistico, e che analogo principio era stato enunciato, in relazione a diversa fattispecie dalla sentenza n. 264 del 1994. Lo stesso presupposto non è ravvisatale nella specie in quanto il ZZ ha raggiunto proprio con la contribuzione volontaria il requisito minimo dei 780 contributi, utili ai fini del conseguimento della prestazione ed eventualmente anche dell'integrazione al trattamento minimo. Correttamente quindi l'Istituto ha preso in considerazione le ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione, includendovi anche i versamenti volontari effettuati, in quanto necessari al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima.
Il ricorso è fondato.
Il giudice di appello è incorso in violazione di legge nella parte in cui dalle citate sentenze della Corte costituzionale ha desunto un principio che in effetti non trova riscontro nelle sentenze stesse. Il travisamento della giurisprudenza della Corte costituzionale consiste nell'averne tratto il principio di carattere generale secondo cui sarebbe superato il criterio ex art. 3 l. n. 292/1982 di determinazione della retribuzione pensionabile basato sulla media delle retribuzioni dell'ultimo quinquennio (effettive o corrispondenti a periodi di contribuzione figurativa o volontaria:
cfr. il comma 9 dell'art. 3) e dovrebbe farsi riferimento invece ai migliori cinque anni di contribuzione ordinaria o volontaria. In effetti sia Corte cost. n. 307 del 1989 che le successive ^ pronunce n. 264 del 1994 e 388 del 1995 prevedono la non considerazione di una successiva contribuzione volontaria, oppure figurativa, oppure anche versata per attività lavorativa effettiva, che porterebbero a una liquidazione di pensione di minore entità, nel solo caso in cui possa essere presa in considerazione esclusivamente una precedente contribuzione di per sè sufficiente ai fini dell'integrazione dei requisiti contributivi. In sostanza dette sentenze della Corte costituzionale hanno affermato il principio che un'ulteriore contribuzione non può rendere deteriore una posizione contributiva di per sè idonea ad assicurare un trattamento pensionistico: ove ciò si verifichi, tale successiva contribuzione non deve essere presa in considerazione neanche ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva computabile ai fini della liquidazione della pensione.
Un principio sotto taluni profili analogo è dettato dalla sentenza n. 428/1992, relativa all'ipotesi che la contribuzione volontaria, che sia stata necessaria per il riconoscimento della pensione di anzianità, possa non essere utilizzata ai fini del raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Quanto al richiamo della sentenza n. 822/1988, deve rilevarsi che essa riguarda la salvaguardia di aspettative dei soggetti prossimi alla pensione al momento dell'entrata in vigore della legge n. 292/1982; la stessa quindi non è strettamente funzionale al principio concretamente valorizzato dal giudice di merito, che peraltro non ha formulato alcun accertamento circa i presupposti di applicabilità della stessa pronuncia.
Il giudice di appello è incorso in violazione di norme di diritto anche nella parte in cui ha affermato che il requisito contributivo di 780 settimane di contribuzione - il quale è dettato per il pensionamento di vecchiaia dall'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, nel testo di cui all'art. 21. 4 aprile 1952 n. 218 e art. 601.
30 aprile 1969 n. 153 - è posto ai fini del conseguimento del trattamento minimo di pensione, implicitamente ipotizzando la sufficienza di un diverso e minore requisito contributivo ai fini del diritto alla pensione cd. a calcolo. In effetti tale distinzione non trova riscontro nella disciplina positiva, il requisito contributivo in questione riguardando il diritto alla pensione di vecchiaia a prescindere dalla ulteriore applicazione o meno delle norme sull'integrazione della pensione al minimo.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice, che farà applicazione dei seguenti principi: "il riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione è derogabile, in riferimento alle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, 264 del 1994 e 388 del 1995/solo nel caso in cui la contribuzione più recente che l'assicurato intende escludere dal computo della retribuzione pensionabile non sia necessaria ai fini dell'integrazione del requisito dell'anzianità assicurativa contributiva minima, e ciò perché la contribuzione più recente pretermessa non deve essere considerata neanche ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della pensione";
"il requisito contributivo di 780 settimane di contribuzione dettato per il pensionamento di vecchiaia dall'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (nel testo di cui all'art. 21. 4 aprile 1952 n. 218 e art. 60 1. 30 aprile 1969 n. 153) è applicabile anche per il conseguimento di pensione che non usufruisca di integrazione al minimo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, che provvedere anche in merito alle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2004