Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2004, n. 20732
CASS
Sentenza 26 ottobre 2004

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Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, il riferimento alle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione è derogabile, in base ai principi posti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995, solo nel caso in cui la contribuzione più recente che l'assicurato intende escludere dal computo della retribuzione pensionabile non sia necessaria per l'integrazione del requisito dell'anzianità contributiva minima, e ciò perché la contribuzione più recente pretermessa non deve essere considerata neanche ai fini dell'anzianità contributiva per la determinazione della pensione.

La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle controversie di lavoro e previdenza, neanche nel giudizio di cassazione.

Il requisito contributivo di 780 settimane di contribuzione dettato per il pensionamento di vecchiaia dall'art. 9 del R.D.L. 1939, n. 636 (nel testo di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e all'art. 60 della legge 30 aprile 1969, n. 153) è applicabile anche per il conseguimento di pensione che non usufruisca di integrazione al minimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/10/2004, n. 20732
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20732
    Data del deposito : 26 ottobre 2004

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