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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/11/2025, n. 3106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3106 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 575/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/02/2025 avverso la sentenza n. 7072/24 del
Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, non notificata,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'Avv. BONALUME PAOLO (C.F. ), presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PINEROLO 16, MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
-APPELLATO CONTUMACE-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di avverso la sentenza n.
7072/24 del Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, in materia di “FACTORING”.
CONCLUSIONI:
Per GIA' Parte_1 Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 7072/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 16.07.24 nel giudizio RG 23613/21, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di olta Parte_1 ad ottenere la condanna del al pagamento dei seguenti crediti: CP_1
• € 5.262,31 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati mediante i documenti denominati
Part Note Debito ceduti a da Edison Energia, in quanto il Tribunale ha ritenuto che nell'importo
Part azionato da pari ad € 27.638,54 sarebbe stato compreso anche quello di € 5.262,31 portato da una Nota Debito, la n. 230200031196, indirizzata altro debitore che è sì stata prodotta in giudizio
Part da ma solo per errore e non ha invece costituito l'importo di € 27.638,54 come risulta da un
Part esame dell'estratto notarile delle scritture contabili di prodotti in sede monitoria sub doc. 5 in cui infatti tale Nota Debito non figura
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora per € 5.262,31 al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• solo per scrupolo, per non avere il Tribunale specificato che gli interessi di mora relativi alla sorte Part capitale riconosciuta dovuta a sono dovuti al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 e non a quello
“legale”,
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di ei confronti del condannare il al relativo pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1 della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti crediti e, per l'effetto, CP_1 condannare il a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta in relazione CP_1 Parte_1
a tali crediti a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma
2^ D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo e motivi di appello
quale cessionaria dei crediti di Edison Energia, agiva in via monitoria avanti Controparte_2
al Tribunale di Benevento nei confronti del richiedendo il Controparte_1 pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte di Controparte_3
a favore del e non saldate per € 118.471,58 in linea capitale, oltre interessi
[...] CP_1 moratori, interessi anatocistici ed oltre la somma di € 1440,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs 231/02; nonché la somma di ulteriori € 27.638,54 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a CP_1 quelli costituenti la sorte capitale della prima richiesta.
Contro il decreto ingiuntivo emesso, veniva proposta opposizione dal Controparte_1
che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del foro adito.
[...]
Il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza per territorio e il processo veniva riassunto da avanti al Tribunale di Milano. Pt_1
Con la sentenza n. 7072/24 il giudice di primo grado dichiarava la prescrizione di parte del credito ingiunto (per il complessivo importo di € 22.458,41), confermando tuttavia la debenza di gran parte delle somme azionate in via monitoria, sia in linea capitale che per interessi moratori, dai quali ultimi però veniva detratta la somma di € 5.262,31 – giacché portata dalla nota debito n. 230200031196 indirizzata ad altro debitore – condannando altresì il a CP_1
versare interessi su tali importi e spese di lite alla controparte. Parte impugna la sentenza solo in relazione alla decisione in merito alla somma riconosciuta a titolo di interessi moratori, lamentando che il Tribunale avrebbe ingiustamente decurtato l'importo di € 5.262,31.
In proposito l'appellante afferma che – in effetti – la nota di debito n. 230200031196 emessa a carico del diverso debitore TMS srl era stata inserita per errore nella documentazione allegata per provare il proprio credito nei confronti del ma che questa non era stata CP_1
computata nella somma di € 27.638,54 richiesta: ciò emergerebbe chiaramente dall'estratto Parte notarile allegato da in cui la nota in questione non figura, con la conseguenza che l'importo azionato sarebbe corretto, senza necessità di defalcare la somma di € 5.262,31.
3 Parte Con un secondo motivo d'appello, chiede altresì che questa Corte chiarisca che gli interessi moratori spettanti sulla sorte capitale riconosciuta come dovuta dal sono CP_1 quelli di cui all'art. 5 del D.lgs 231/02.
Il non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 16/09/2025, stante “la regolare notifica al difensore costituito in primo grado dell'atto di citazione in appello”.
Successivamente, in data 04/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. ai fini della decisione.
Motivi della decisione.
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
1. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così disposto: “dichiara prescritti crediti di
[...]
per euro 22.458,41, in linea capitale;
condanna il Pt_1 Controparte_4
a versare a la somma di euro 96.013,17, in linea capitale, oltre interessi come Parte_1 in motivazione;
condanna il a versare a la Controparte_4 Parte_1 somma di euro 22.376,23, per interessi di mora, oltre interessi come in motivazione;
condanna il a rifondere a le spese di lite del Controparte_4 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 11.000,00, per compensi, oltre accessori di legge”. Parte Come già premesso, con il proposto appello la lamenta unicamente la riduzione operata dal primo giudice sulla somma richiesta a titolo di interessi moratori maturati sulle fatture tardivamente pagate dal così come fatturati con le “note di debito” riportate CP_1 nell'estratto notarile delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio): questo per aver – in tesi – erroneamente decurtato la somma portata dalla nota di debito n. 230200031196, intestata al debitore TMS S.r.l. (C.F. ). P.IVA_3
Pertanto, le ulteriori decisioni assunte dal primo giudice, in quanto non specificamente impugnate, sono ormai passate in giudicato.
Ciò posto, osserva la Corte che la parte nel ribadire la richiesta di € 27.638,54 a titolo di interessi di mora non tiene conto che tra i crediti dichiarati prescritti dal Tribunale (con motivazione non impugnata né contestata) vi è quello portato dalla nota di debito n. Parte 230200003057 del 02/02/11 per € 280,28, presente nell'estratto notarile invocato da Parte Pertanto, dalla somma richiesta da a titolo di interessi moratori va decurtato detto credito in quanto prescritto.
4 2. Con riferimento al primo motivo d'impugnazione deve riconoscersi che il giudice di primo Parte grado ha erroneamente decurtato l'importo di € 5.262,31 dal credito azionato da a titolo di interessi moratori, in quanto – effettivamente – la nota di debito in questione non compare Parte nell'estratto notarile allegato da e non ha concorso a formare l'ammontare della somma Parte richiesta a detto titolo da
Tuttavia, deve altresì rilevarsi che l'importo di € 27.638,54 preteso dall'appellante per il ritardato pagamento dei crediti non può essere integralmente riconosciuto in quanto non vi è un'esatta corrispondenza tra i documenti richiamati nell'estratto conto notarile (doc. 05 monitorio), teso a dimostrare solo che le note riportate sono state regolarmente iscritte nei libri della società, e le note di debito (allegate sub. doc. 06 fasc. monitorio), che invece sono gli unici documenti in grado di provare in sede giudiziale l'ammontare del credito vantato.
Infatti, nell'estratto notarile compare la nota n. 0200031916 del novembre 2012, per un valore Parte di € 1023,18 che, invece, non si ritrova tra le note di debito allegate da per provare il proprio credito (probabilmente sostituita per errore con quella pari a € 5.262,31 indirizzata ad altro debitore e perciò scomputata dal Tribunale). Parte Pertanto, posto che il credito effettivamente dimostrato da ammonta alla minor somma di € 26.335,08 (derivato dalla sommatoria delle note di debito versate in atti dal creditore, decurtato il credito prescritto di cui alla nota di debito n. 230200003057 del 02/02/11 per €
280,28), il presente appello può essere accolto solo in parte qua.
3. Con riferimento al secondo motivo d'appello, la Corte rileva che il dispositivo della Parte sentenza impugnata condanna il a versare a “interessi come in motivazione”; CP_1 nella parte motiva il giudice stabiliva che “sono altresì dovuti interessi su tali somme, come da domanda”. Parte Considerato che nelle conclusioni rassegnate, chiedeva di “condannare il al CP_1
pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa per capitale e interessi di mora ex D.
Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale”, deve ritenersi che il Tribunale abbia Parte inteso accogliere la domanda principale di cui ha fatto rinvio. Del resto, gli interessi commerciali operano nel caso di specie, dato che gli stessi si applicano anche alle Pubbliche
Amministrazioni ove agiscano nell'ambito di rapporti commerciali quale quello dedotto in giudizio.
5 A conferma di ciò, si rileva che la sentenza gravata non motiva l'esclusione degli interessi commerciali, come invece avrebbe dovuto fare ove avesse inteso accogliere la domanda Parte subordinata di in luogo della principale.
La sentenza di primo grado deve perciò essere riformata alla luce dei rilievi svolti, con la Parte conseguenza che parte appellata dovrà versare a non già la somma di € 22.376,23 bensì di quella di € 26.335,08, oltre interessi al saggio commerciale dal deposito del ricorso monitorio al saldo.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M.
147/2022, considerando lo scaglione parametrato al valore della somma riconosciuta (€
3.958,85), ai valori minimi per ogni fase, in ragione del valore della controversia nonché della mancata costituzione e contestazione da parte del dell'appello proposto. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
GIA' in parziale riforma della Parte_1 Parte_1 sentenza n. 7072/24 del Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, che conferma nel resto, così provvede:
- condanna il a versare all'appellante a titolo di interessi Controparte_4
moratori la somma di € 26.335,08, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 231/2002 dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
- condanna il a rimborsare all'appellante le spese del Controparte_1
presente grado liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Irene Milone
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 17/02/2025 avverso la sentenza n. 7072/24 del
Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, non notificata,
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio P.IVA_1
dell'Avv. BONALUME PAOLO (C.F. ), presso il cui studio è C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA PINEROLO 16, MILANO, giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore;
-APPELLATO CONTUMACE-
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di avverso la sentenza n.
7072/24 del Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, in materia di “FACTORING”.
CONCLUSIONI:
Per GIA' Parte_1 Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 7072/24 pubblicata dal Tribunale di Milano il 16.07.24 nel giudizio RG 23613/21, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale non ha accolto la domanda di olta Parte_1 ad ottenere la condanna del al pagamento dei seguenti crediti: CP_1
• € 5.262,31 esclusivamente a titolo di interessi di mora fatturati mediante i documenti denominati
Part Note Debito ceduti a da Edison Energia, in quanto il Tribunale ha ritenuto che nell'importo
Part azionato da pari ad € 27.638,54 sarebbe stato compreso anche quello di € 5.262,31 portato da una Nota Debito, la n. 230200031196, indirizzata altro debitore che è sì stata prodotta in giudizio
Part da ma solo per errore e non ha invece costituito l'importo di € 27.638,54 come risulta da un
Part esame dell'estratto notarile delle scritture contabili di prodotti in sede monitoria sub doc. 5 in cui infatti tale Nota Debito non figura
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora per € 5.262,31 al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4^ c.c. con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
• solo per scrupolo, per non avere il Tribunale specificato che gli interessi di mora relativi alla sorte Part capitale riconosciuta dovuta a sono dovuti al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 e non a quello
“legale”,
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento in ordine all'esistenza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di ei confronti del condannare il al relativo pagamento Parte_1 CP_1 CP_1 in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che creditrice nei confronti del Parte_1 della diversa somma ritenuta dovuta in relazione ai predetti crediti e, per l'effetto, CP_1 condannare il a pagare a a diversa somma ritenuta dovuta in relazione CP_1 Parte_1
a tali crediti a titolo di interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 comma
2^ D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive.
2 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo e motivi di appello
quale cessionaria dei crediti di Edison Energia, agiva in via monitoria avanti Controparte_2
al Tribunale di Benevento nei confronti del richiedendo il Controparte_1 pagamento di fatture relative alla fornitura di energia elettrica da parte di Controparte_3
a favore del e non saldate per € 118.471,58 in linea capitale, oltre interessi
[...] CP_1 moratori, interessi anatocistici ed oltre la somma di € 1440,00 ex art. 6 co. 2 D.Lgs 231/02; nonché la somma di ulteriori € 27.638,54 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a CP_1 quelli costituenti la sorte capitale della prima richiesta.
Contro il decreto ingiuntivo emesso, veniva proposta opposizione dal Controparte_1
che preliminarmente eccepiva l'incompetenza territoriale del foro adito.
[...]
Il Tribunale di Benevento dichiarava la propria incompetenza per territorio e il processo veniva riassunto da avanti al Tribunale di Milano. Pt_1
Con la sentenza n. 7072/24 il giudice di primo grado dichiarava la prescrizione di parte del credito ingiunto (per il complessivo importo di € 22.458,41), confermando tuttavia la debenza di gran parte delle somme azionate in via monitoria, sia in linea capitale che per interessi moratori, dai quali ultimi però veniva detratta la somma di € 5.262,31 – giacché portata dalla nota debito n. 230200031196 indirizzata ad altro debitore – condannando altresì il a CP_1
versare interessi su tali importi e spese di lite alla controparte. Parte impugna la sentenza solo in relazione alla decisione in merito alla somma riconosciuta a titolo di interessi moratori, lamentando che il Tribunale avrebbe ingiustamente decurtato l'importo di € 5.262,31.
In proposito l'appellante afferma che – in effetti – la nota di debito n. 230200031196 emessa a carico del diverso debitore TMS srl era stata inserita per errore nella documentazione allegata per provare il proprio credito nei confronti del ma che questa non era stata CP_1
computata nella somma di € 27.638,54 richiesta: ciò emergerebbe chiaramente dall'estratto Parte notarile allegato da in cui la nota in questione non figura, con la conseguenza che l'importo azionato sarebbe corretto, senza necessità di defalcare la somma di € 5.262,31.
3 Parte Con un secondo motivo d'appello, chiede altresì che questa Corte chiarisca che gli interessi moratori spettanti sulla sorte capitale riconosciuta come dovuta dal sono CP_1 quelli di cui all'art. 5 del D.lgs 231/02.
Il non si è costituito in appello ed è stato dichiarato contumace Controparte_1 all'udienza del 16/09/2025, stante “la regolare notifica al difensore costituito in primo grado dell'atto di citazione in appello”.
Successivamente, in data 04/11/2025, la causa è stata rimessa al Collegio ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. ai fini della decisione.
Motivi della decisione.
L'appello deve ritenersi parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
1. Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così disposto: “dichiara prescritti crediti di
[...]
per euro 22.458,41, in linea capitale;
condanna il Pt_1 Controparte_4
a versare a la somma di euro 96.013,17, in linea capitale, oltre interessi come Parte_1 in motivazione;
condanna il a versare a la Controparte_4 Parte_1 somma di euro 22.376,23, per interessi di mora, oltre interessi come in motivazione;
condanna il a rifondere a le spese di lite del Controparte_4 Parte_1 presente giudizio, che si liquidano in euro 11.000,00, per compensi, oltre accessori di legge”. Parte Come già premesso, con il proposto appello la lamenta unicamente la riduzione operata dal primo giudice sulla somma richiesta a titolo di interessi moratori maturati sulle fatture tardivamente pagate dal così come fatturati con le “note di debito” riportate CP_1 nell'estratto notarile delle scritture contabili allegato al ricorso monitorio (cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio): questo per aver – in tesi – erroneamente decurtato la somma portata dalla nota di debito n. 230200031196, intestata al debitore TMS S.r.l. (C.F. ). P.IVA_3
Pertanto, le ulteriori decisioni assunte dal primo giudice, in quanto non specificamente impugnate, sono ormai passate in giudicato.
Ciò posto, osserva la Corte che la parte nel ribadire la richiesta di € 27.638,54 a titolo di interessi di mora non tiene conto che tra i crediti dichiarati prescritti dal Tribunale (con motivazione non impugnata né contestata) vi è quello portato dalla nota di debito n. Parte 230200003057 del 02/02/11 per € 280,28, presente nell'estratto notarile invocato da Parte Pertanto, dalla somma richiesta da a titolo di interessi moratori va decurtato detto credito in quanto prescritto.
4 2. Con riferimento al primo motivo d'impugnazione deve riconoscersi che il giudice di primo Parte grado ha erroneamente decurtato l'importo di € 5.262,31 dal credito azionato da a titolo di interessi moratori, in quanto – effettivamente – la nota di debito in questione non compare Parte nell'estratto notarile allegato da e non ha concorso a formare l'ammontare della somma Parte richiesta a detto titolo da
Tuttavia, deve altresì rilevarsi che l'importo di € 27.638,54 preteso dall'appellante per il ritardato pagamento dei crediti non può essere integralmente riconosciuto in quanto non vi è un'esatta corrispondenza tra i documenti richiamati nell'estratto conto notarile (doc. 05 monitorio), teso a dimostrare solo che le note riportate sono state regolarmente iscritte nei libri della società, e le note di debito (allegate sub. doc. 06 fasc. monitorio), che invece sono gli unici documenti in grado di provare in sede giudiziale l'ammontare del credito vantato.
Infatti, nell'estratto notarile compare la nota n. 0200031916 del novembre 2012, per un valore Parte di € 1023,18 che, invece, non si ritrova tra le note di debito allegate da per provare il proprio credito (probabilmente sostituita per errore con quella pari a € 5.262,31 indirizzata ad altro debitore e perciò scomputata dal Tribunale). Parte Pertanto, posto che il credito effettivamente dimostrato da ammonta alla minor somma di € 26.335,08 (derivato dalla sommatoria delle note di debito versate in atti dal creditore, decurtato il credito prescritto di cui alla nota di debito n. 230200003057 del 02/02/11 per €
280,28), il presente appello può essere accolto solo in parte qua.
3. Con riferimento al secondo motivo d'appello, la Corte rileva che il dispositivo della Parte sentenza impugnata condanna il a versare a “interessi come in motivazione”; CP_1 nella parte motiva il giudice stabiliva che “sono altresì dovuti interessi su tali somme, come da domanda”. Parte Considerato che nelle conclusioni rassegnate, chiedeva di “condannare il al CP_1
pagamento di quanto risulterà dovuto in corso di causa per capitale e interessi di mora ex D.
Lgs. n. 231/02 o, in ulteriore subordine, al tasso legale”, deve ritenersi che il Tribunale abbia Parte inteso accogliere la domanda principale di cui ha fatto rinvio. Del resto, gli interessi commerciali operano nel caso di specie, dato che gli stessi si applicano anche alle Pubbliche
Amministrazioni ove agiscano nell'ambito di rapporti commerciali quale quello dedotto in giudizio.
5 A conferma di ciò, si rileva che la sentenza gravata non motiva l'esclusione degli interessi commerciali, come invece avrebbe dovuto fare ove avesse inteso accogliere la domanda Parte subordinata di in luogo della principale.
La sentenza di primo grado deve perciò essere riformata alla luce dei rilievi svolti, con la Parte conseguenza che parte appellata dovrà versare a non già la somma di € 22.376,23 bensì di quella di € 26.335,08, oltre interessi al saggio commerciale dal deposito del ricorso monitorio al saldo.
Le spese del presente appello seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M.
147/2022, considerando lo scaglione parametrato al valore della somma riconosciuta (€
3.958,85), ai valori minimi per ogni fase, in ragione del valore della controversia nonché della mancata costituzione e contestazione da parte del dell'appello proposto. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
GIA' in parziale riforma della Parte_1 Parte_1 sentenza n. 7072/24 del Tribunale di Milano, RG 23613/21, pubblicata il 16/07/2024, che conferma nel resto, così provvede:
- condanna il a versare all'appellante a titolo di interessi Controparte_4
moratori la somma di € 26.335,08, oltre interessi ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 231/2002 dalla data del deposito del ricorso monitorio al saldo;
- condanna il a rimborsare all'appellante le spese del Controparte_1
presente grado liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Milano il 04/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Irene Milone
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