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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 2121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2121 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Monza Seconda Sezione civile VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.4893/2024
tra C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE e
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 06/11/2025 alle ore 13.37 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e l'avv. ANNA Parte_1
UI MI oggi sostituiti dall'Avv. Ivana Di Gregorio. Per nessuno Parte_2
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da proprie note conclusive in data 10 ottobre 2025 chiedendo il rilascio immediato dell'immobile. Il Giudice invita la parte presente a discutere oralmente la causa rappresentandole che la Camera di consiglio si protrarrà verosimilmente sino a tarda ora e, quindi, dispensandola dalla lettura della sentenza che, su accordo della stessa, sarà immediatamente depositata tramite Consolle. Esaurita la discussione orale, si ritira in Camera di consiglio. Verbale chiuso alle ore 14.00 All'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite
“Consolle magistrato”. Verbale chiuso alle ore 18.00. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4893/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'Avv. ANNA UI MI ed elettivamente domiciliata presso di loro in Indirizzo Telematico ATTRICE/INTIMANTE Contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTO/INTIMATO CONTUMACE CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da proprie note conclusive e così come di seguito:
Tutto quanto sopra premesso, , come sopra rappresentata, difesa e Parte_1 domiciliata, insiste per il totale accoglimento delle conclusioni e delle richieste formulate nell'ambito dell'atto introduttivo, che di seguito si riportano. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
• accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 24.06.2019 e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro di Milano 5 in data 17.07.2019 al n. 007110-serie 3T, per inadempimento del conduttore al pagamento delle somme indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente intimata al rilascio dell'unità immobiliare sita in 20873 – Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 3, Mappale 34, Subalterno 6, Categoria A/3 (di poi anche solo “Unità Immobiliare n. 24.02”) con annesso box identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 3, Mappale 55, Subalterno 8, Categoria C/06 (di poi anche solo “Unità Immobiliare n. 24.05”);
• condannare il Sig. (C.F. Parte_2
), nato a [...] – C.F._1
Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, al pagamento, in favore di Parte_1
(C.F./P.I. ), della somma pari a euro 24.250,61, oltre
[...] P.IVA_1 ione e one aduti e a scadere fino all'effettivo rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c., ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso autorizzando quest'ultima a trattenere la somma di euro 10.000,00 di cui in narrativa, per compensare in prima istanza il credito vantato;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ricorso per ingiunzione ex art. 658 c.p.c., denunciava Parte_1 la morosità del sig. , conduttore Parte_2 dell'immobile ad uso abitativo con annesso box a Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, a causa del parziale/omesso pagamento del canone di locazione nonché degli oneri accessori a far data dal primo trimestre 2023, per l'importo complessivo di € 8.909,69 alla data dell'intimazione (giugno 2024). Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza del 14 novembre 2024 fissata per il giudizio di convalida compariva l'intimato che dichiarava di aver pagato € 10.000,00 al momento della firma del contratto, quindi si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Successivamente, regolarmente notificata all'intimato l'ordinanza di mutamento del rito, veniva dichiarata la contumacia del convenuto, quindi all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni della parte attrice.
* * * La domanda attorea può essere accolta, ancorché con le precisazioni che seguono. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato relativo all'immobile de quo, che stabilisce la misura del canone annuo dovuto dal conduttore oltre al “rimborso degli oneri accessori, intesi come spese inerenti la gestione ordinaria del plesso. Detti oneri dovranno essere pagati con le stesse modalità di versamento del canone e conguagliati a consuntivo della gestione ordinaria del plesso. …” (art. 2). Costituiva pertanto onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento dell'obbligazione principale posta a suo carico di pagamento del canone indicato in contratto (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01) mentre per quanto riguarda gli oneri accessori, per cui non è specificato in contratto l'importo periodico dovuto dal conduttore, essendo dovuti a rimborso, non è sufficiente la sola produzione del contratto di locazione, occorrendo la prova dei relativi esborsi da parte del locatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, gli oneri accessori: costituiscono un mero rimborso spese anticipate dal locatore (cfr. Cass. civ. 21 dicembre 1998 n. 12769). Ora, in prima udienza, l'intimato compariva personalmente, come del resto consentito nella fase di convalida dello sfratto ex art. 660 cpc, il che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce una forma minore ed attenuata di costituzione (cfr. Cass. civ. n. 16116/2006). In tale sede l'intimato -costituito personalmente, se così si può dire- non contestava la quantificazione della somma complessivamente richiesta dall'intimante per canoni ed oneri accessori, pari ad € 8.909,69 alla data dell'intimazione, che dunque ex art. 115 cpc non necessita di essere provata, ma dichiarava di aver già versato, alla data della stipula del contratto di locazione, l'importo di € 10.000,00, circostanza che a sua volta l'intimante non contestava. All'udienza si provvedeva quindi, stante l'opposizione, a mutare il rito, ma nel corso del giudizio ordinario locatizio l'intimato (divenuto convenuto) non si è costituito, quindi, se da un lato non può operare in tale giudizio a favore dell'intimante (ora attrice) il meccanismo ex art. 115 c.p.c., dall'altro va osservato che il convenuto, essendo contumace, non ha provato ciò che era suo onere provare, e cioè il pagamento di tutto quanto richiesto dall'attrice, per la cui spettanza, quanto meno con riferimento ai canoni, è sufficiente la produzione del contratto di locazione debitamente registrato (cfr. Cass. SS.UU. cit. supra) mentre altrettanto non può dirsi per il rimborso degli oneri accessori, come sopra si è detto.
Considerato che
il convenuto non risulta aver effettuato pagamenti nel corso del giudizio, come si legge nella memoria difensiva a seguito del mutamento del rito e nelle note conclusive attoree, la sua attuale morosità, anche considerato solo i canoni, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la sua condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose. Consegue altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.909,69 indicata in intimazione oltre ai canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e a scadere sino al rilascio effettivo, detratta dal totale la somma di € 10.000,00 versata dal convenuto alla data della stipula, che parte attrice stessa chiede di compensare con il credito vantato. In base all'art. 1591 c.c., infatti, Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.909,69 indicata in intimazione oltre ai canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile, detratta dal totale la somma di € 10.000,00 versata dal convenuto alla data della stipula a titolo di compensazione. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.584,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre € 441,00 per la mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Monza, 06/11/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi
tra C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE e
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggi 06/11/2025 alle ore 13.37 innanzi alla dott.ssa Ilaria Bertolozzi sono comparsi Per l'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e l'avv. ANNA Parte_1
UI MI oggi sostituiti dall'Avv. Ivana Di Gregorio. Per nessuno Parte_2
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni. Il procuratore della parte attrice precisa le conclusioni come da proprie note conclusive in data 10 ottobre 2025 chiedendo il rilascio immediato dell'immobile. Il Giudice invita la parte presente a discutere oralmente la causa rappresentandole che la Camera di consiglio si protrarrà verosimilmente sino a tarda ora e, quindi, dispensandola dalla lettura della sentenza che, su accordo della stessa, sarà immediatamente depositata tramite Consolle. Esaurita la discussione orale, si ritira in Camera di consiglio. Verbale chiuso alle ore 14.00 All'esito della Camera di consiglio, pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c., dandone lettura in assenza delle parti e provvedendo all'immediato deposito tramite
“Consolle magistrato”. Verbale chiuso alle ore 18.00. Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Seconda Sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Bertolozzi ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4893/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ARNALDI ANDREA DAVIDE e dell'Avv. ANNA UI MI ed elettivamente domiciliata presso di loro in Indirizzo Telematico ATTRICE/INTIMANTE Contro
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
CONVENUTO/INTIMATO CONTUMACE CONCLUSIONI La parte attrice ha concluso come da proprie note conclusive e così come di seguito:
Tutto quanto sopra premesso, , come sopra rappresentata, difesa e Parte_1 domiciliata, insiste per il totale accoglimento delle conclusioni e delle richieste formulate nell'ambito dell'atto introduttivo, che di seguito si riportano. CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare:
• accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione sottoscritto tra le parti in data 24.06.2019 e regolarmente registrato presso l'Ufficio del registro di Milano 5 in data 17.07.2019 al n. 007110-serie 3T, per inadempimento del conduttore al pagamento delle somme indicate in narrativa e, per l'effetto, condannare la resistente intimata al rilascio dell'unità immobiliare sita in 20873 – Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, identificata al Catasto Fabbricati al Foglio 3, Mappale 34, Subalterno 6, Categoria A/3 (di poi anche solo “Unità Immobiliare n. 24.02”) con annesso box identificato al Catasto Fabbricati al Foglio 3, Mappale 55, Subalterno 8, Categoria C/06 (di poi anche solo “Unità Immobiliare n. 24.05”);
• condannare il Sig. (C.F. Parte_2
), nato a [...] – C.F._1
Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, al pagamento, in favore di Parte_1
(C.F./P.I. ), della somma pari a euro 24.250,61, oltre
[...] P.IVA_1 ione e one aduti e a scadere fino all'effettivo rilascio, in applicazione analogica dell'art. 664 c.p.c., ovvero della somma che verrà accertata in corso di causa;
in ogni caso autorizzando quest'ultima a trattenere la somma di euro 10.000,00 di cui in narrativa, per compensare in prima istanza il credito vantato;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio di gravame, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida e ricorso per ingiunzione ex art. 658 c.p.c., denunciava Parte_1 la morosità del sig. , conduttore Parte_2 dell'immobile ad uso abitativo con annesso box a Cavenago di Brianza (MB), Via delle Foppe n. 6, a causa del parziale/omesso pagamento del canone di locazione nonché degli oneri accessori a far data dal primo trimestre 2023, per l'importo complessivo di € 8.909,69 alla data dell'intimazione (giugno 2024). Contestualmente, conveniva in giudizio il medesimo conduttore avanti al Tribunale di Monza per ivi sentir convalidare l'intimato sfratto ed emettere ingiunzione di pagamento. All'udienza del 14 novembre 2024 fissata per il giudizio di convalida compariva l'intimato che dichiarava di aver pagato € 10.000,00 al momento della firma del contratto, quindi si provvedeva a mutare il rito al fine della prosecuzione del giudizio nelle forme del rito locatizio. Successivamente, regolarmente notificata all'intimato l'ordinanza di mutamento del rito, veniva dichiarata la contumacia del convenuto, quindi all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con contestuale emissione della sentenza ex art. 429 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni della parte attrice.
* * * La domanda attorea può essere accolta, ancorché con le precisazioni che seguono. Risulta infatti provata in causa l'esistenza tra le parti di contratto di locazione registrato relativo all'immobile de quo, che stabilisce la misura del canone annuo dovuto dal conduttore oltre al “rimborso degli oneri accessori, intesi come spese inerenti la gestione ordinaria del plesso. Detti oneri dovranno essere pagati con le stesse modalità di versamento del canone e conguagliati a consuntivo della gestione ordinaria del plesso. …” (art. 2). Costituiva pertanto onere del conduttore dimostrare il puntuale adempimento dell'obbligazione principale posta a suo carico di pagamento del canone indicato in contratto (cfr. Cass. SS.UU. civ. n. 13533/01) mentre per quanto riguarda gli oneri accessori, per cui non è specificato in contratto l'importo periodico dovuto dal conduttore, essendo dovuti a rimborso, non è sufficiente la sola produzione del contratto di locazione, occorrendo la prova dei relativi esborsi da parte del locatore. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, gli oneri accessori: costituiscono un mero rimborso spese anticipate dal locatore (cfr. Cass. civ. 21 dicembre 1998 n. 12769). Ora, in prima udienza, l'intimato compariva personalmente, come del resto consentito nella fase di convalida dello sfratto ex art. 660 cpc, il che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce una forma minore ed attenuata di costituzione (cfr. Cass. civ. n. 16116/2006). In tale sede l'intimato -costituito personalmente, se così si può dire- non contestava la quantificazione della somma complessivamente richiesta dall'intimante per canoni ed oneri accessori, pari ad € 8.909,69 alla data dell'intimazione, che dunque ex art. 115 cpc non necessita di essere provata, ma dichiarava di aver già versato, alla data della stipula del contratto di locazione, l'importo di € 10.000,00, circostanza che a sua volta l'intimante non contestava. All'udienza si provvedeva quindi, stante l'opposizione, a mutare il rito, ma nel corso del giudizio ordinario locatizio l'intimato (divenuto convenuto) non si è costituito, quindi, se da un lato non può operare in tale giudizio a favore dell'intimante (ora attrice) il meccanismo ex art. 115 c.p.c., dall'altro va osservato che il convenuto, essendo contumace, non ha provato ciò che era suo onere provare, e cioè il pagamento di tutto quanto richiesto dall'attrice, per la cui spettanza, quanto meno con riferimento ai canoni, è sufficiente la produzione del contratto di locazione debitamente registrato (cfr. Cass. SS.UU. cit. supra) mentre altrettanto non può dirsi per il rimborso degli oneri accessori, come sopra si è detto.
Considerato che
il convenuto non risulta aver effettuato pagamenti nel corso del giudizio, come si legge nella memoria difensiva a seguito del mutamento del rito e nelle note conclusive attoree, la sua attuale morosità, anche considerato solo i canoni, è sicuramente riconducibile alla previsione di cui all'art. 5 L. n. 392/78 (trattasi di locazione ad uso abitativo) sicchè la valutazione della gravità dell'inadempimento risulta predeterminata per legge. Alle argomentazioni che precedono consegue la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore e la sua condanna all'immediato rilascio dell'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose. Consegue altresì la condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.909,69 indicata in intimazione oltre ai canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e a scadere sino al rilascio effettivo, detratta dal totale la somma di € 10.000,00 versata dal convenuto alla data della stipula, che parte attrice stessa chiede di compensare con il credito vantato. In base all'art. 1591 c.c., infatti, Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico del conduttore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara risolto per inadempimento del convenuto il contratto di locazione tra le parti;
conseguentemente, condanna il convenuto a rilasciare immediatamente l'immobile in favore dell'attrice, libero da persone e cose;
condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 8.909,69 indicata in intimazione oltre ai canoni di locazione scaduti successivamente all'intimazione e a scadere sino al rilascio effettivo dell'immobile, detratta dal totale la somma di € 10.000,00 versata dal convenuto alla data della stipula a titolo di compensazione. Condanna altresì il convenuto a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 2.584,00 -come da Tabella 5 allegata al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (Parametri forensi)- oltre € 441,00 per la mediazione, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. Monza, 06/11/2025 Il Giudice dott. Ilaria Bertolozzi