Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.554 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 554 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La Sig.ra nata a [...] il Parte_1
16/03/1978 e residente a [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Lucrezia Bonomi,
E
Il Sig. , nato a [...] il [...] e residente a [...] Parte_2
in Via Flaminia n. 71, rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'Avv. Nicolò
Valentini.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: divorzio congiunto- cessazione effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 31/10/2024, i ricorrenti, esponevano:
“- I coniugi si sono uniti in matrimonio a IO (PG) il 22.08.2009, il relativo atto è stato trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN al n. 5 parte II serie B
(Doc. 3 Estratto atto matrimonio) scegliendo il regime di separazione dei beni;
) e , a IO il 09/03/2016 (C. Fisc: ) C.F._1 Pt_3 C.F._2
- Con decreto n. cron. 4125/2022 del 20.12.2022 l'adito Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni del ricorso di separazione consensuale iscritto al n. R.G.N. 608/2022. (Doc. 4 Decreto omologazione n. cron. 4125 2022 del
20.12.2022)
Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione materiale e spirituale degli stessi è venuta meno.
Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b) della L. 898/70 e succ. modifiche.
- I ricorrenti in relazione a quanto indicato e richiesto dall'art. 473 bis 51c.p.c. dichiarano:
A) Piano genitoriale:
- è iscritto al terzo anno della scuola media dell'Istituto Comprensivo “F. Michelini Per_1
Tocci” sede di AN con conseguimento di buoni profitti scolastici. La principale attività ricreativa è il calcio;
è iscritto alla scuola di calcio “Atletico IO” che frequenta tre pomeriggi a settimana: il Lunedì, il Mercoledì e Venerdi dalle 18,30 alle ore
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- Adrian, è iscritto al terzo anno della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo “F.
Michelini Tocci” sede di AN con conseguimento di ottimi profitti scolastici. Predilige per le attività ricreative i giochi all'aria aperta e in condivisione con i propri amici. Sono entrambi ragazzi di buona indole che socializzano agevolmente con i coetanei e con le persone adulte.
B) Le disponibilità patrimoniali / reddituali e gli oneri delle parti sono le seguenti:
La Sig.ra svolge la libera professione che costituisce la sua unica fonte di Parte_1
reddito. Si producono le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (Doc. 5
Dichiarazione dei redditi anni 2021-2022-2023 Sig.ra Parte_1
Il suo patrimonio è così formato:
· Diritti reali su beni immobili: è' proprietaria di un solo immobile ( ex casa coniugale) sito a AN (PU) in Via Fossato n. 1; non è contitolare di alcun diritto reale;
· Rapporti bancari : è titolare di n. 4 conti correnti : a) uno presso l'istituto Biper con giacenza media annua di circa € 500/600 destinato al pagamento delle spese ordinarie della casa;
b) due presso Intesa San Paolo di cui uno con giacenza annua media di circa € 6.000 utile per provvedere al pagamento dei tributi e delle spese straordinarie della casa e l'altro con giacenza, alla data odierna, pari a € 1.900 in cui la Sig.ra accantona Parte_1
dei piccoli risparmi per i propri figli;
c) uno presso la Bcc con giacenza annua media pari a circa di € 25.000 ;
· Diritti reali su beni mobili registrati è' proprietaria dell'autovettura tipo Audi Q3 immatricolata nel 2016 e acquistata nel 2022.
· Non è iscritta a circoli di nessun tipo, né titolare o contitolare di quote societarie.
Il Sig. nella sua qualità di imprenditore agricolo (coltivatore diretto) dichiara che la Pt_2
propria fonte di reddito è derivante dall'attività lavorativa e dai proventi dei canoni di locazione. Si producono le dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (Doc. 6
Dichiarazione dei redditi anni 2021-2022-2023 Sig. Pt_2
Il suo patrimonio è così formato:
· Diritti reali su beni immobili: è proprietario di n. 3 unità immobiliari ad uso abitativo site a : AN (PU) Via Flaminia n. 71, Cagli ( PU) Via Moria n. 30 e Pesaro Via Salandra
n. 18 e di terreni agricoli siti nel Comune di AN e nel Comune di Cagli;
non è contitolare di alcun diritto reale.
· Rapporti bancari: è titolare di n. 2 conti correnti di cui uno presso la Controparte_1
filiale di Cagli con giacenza media annua 2022 di € 7.109,38 e l'altro presso
[...]
l'istituto di credito filiale di AN con giacenza media annua di € 7.246,53; CP_2
· Diritti reali su beni mobili registrati: è proprietario dell'auto Fiat Panda immatricolata nell'anno 2006 e acquistata nell'anno 2009 e del pick-up Fiat Strada immatricolata ed acquistata nell'anno 2009.
· E' in essere il mutuo pari a € 159.306,99 acceso in data 05.05.2022 con scadenza
06.08.2030 con l'istituto di credito la cui rata mensile è pari a Controparte_1
€ 969,51.
· Non è iscritto a circoli di nessun tipo, né titolare o contitolare di quote societarie
Tanto premesso e previa dichiarazione di non volersi riconciliare e di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'accoglimento delle seguenti conclusioni congiunte: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
nata a [...] il [...] e residente a [...]
AN (PU) in Via Fossato n. 1 e , nato a [...] il [...] Parte_2
e residente a [...] e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN al n. 5 parte II serie B, con conseguente trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per le annotazioni ex art. 69 D.P.R. 396/2000;
2) La casa coniugale, sita a AN (PU) Via Fossato n. 1 di proprietà esclusiva della
Sig.ra continuerà ad essere alla stessa assegnata che l'abiterà unitamente ai Parte_1
figli. I coniugi avranno l'obbligo reciproco di comunicarsi ogni eventuale trasferimento di residenza e/o domicilio o modifiche del recapito telefonico;
3) Affidamento e collocamento dei figli minori e : I figli minori, e Per_1 Pt_3 Per_1
, verranno affidati ad entrambi i genitori. La collocazione prevalente nonché la Pt_3
residenza anagrafica dei minori sarà presso la madre.
4) Responsabilità genitoriale: La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità delle naturali inclinazioni ed aspirazione degli stessi. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per quanto attiene le decisioni di ordinaria amministrazione. I genitori concordano a che gli stessi si scambino le credenziali di accesso agli account di posta e di altri social media creati dai figli a motivo delle evidenti ragioni di controllo dei minori.
5) Modalità di frequentazione dei figli con i genitori
I figli trascorreranno con i genitori:
A) Fine settimana alternati: dal Venerdì dall'uscita di scuola (dalle ore 10 nei periodi non scolastici) sino al lunedi' mattina con cura da parte del genitori presso il quale hanno trascorso il fine settimana di essere accompagnati a scuola o presso l'abitazione dell'altro genitore nei periodi non scolastici.
B) Nei giorni infrasettimanali, e tutti i giorni pernotteranno e pranzeranno Per_1 Pt_3
con la mamma. Durante i periodi scolastici dopo aver svolto i compiti verranno accompagnati dalla madre presso l'abitazione del padre, con cura da parte del padre di riaccompagnarli a casa della madre entro le ore 21,30. Il padre si impegna espressamente e segnatamente durante i periodi scolastici, a rispettare tale orario nell'interesse superiore dei figli che all'indomani devono svegliarsi presto per poter andare a scuola.
C) In deroga alle frequentazioni settimanali i minori trascorreranno con i genitori, le sottoindicate festività come di seguito stabilite:
- Festività natalizie e Pasquali: ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro, pari alternanza annuale seguirà per i periodi dal 26 Dicembre al 31 Dicembre e dal Primo Gennaio al 6 Gennaio;
così anche per la Domenica di Pasqua
e il lunedì dell'Angelo.
- Vacanze estive: i figli potranno trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i genitori;
il luogo dove si recheranno in vacanza dovrà essere obbligatoriamente comunicato all'altro genitore. Le spese della vacanza sarà a carico unicamente del genitore che porterà con sé i figli;
- Per le altre festività comandate verrà rispettata l'alternanza annuale:
- Per il giorno del compleanno dei figli, e ad anni alterni staranno a pranzo Per_1 Pt_3
con la madre e a cena con il padre.
Compatibilmente con gli impegni scolatici, ricreativi dei minori, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o sopraggiunte necessita degli stessi e previo accordo tra loro, le concordate modalità di frequentazioni dei minori con i genitori, tenendo conto del preminente loro interesse, potranno essere anche diversamente determinate.
6) Mantenimento per i figli: Il Sig. a titolo di concorso nel mantenimento Parte_2
dei figli si obbliga a corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Sig.ra Parte_1
, a mezzo bonifico bancario, la somma mensile di € 300,00 e sino a quando non
[...]
avranno raggiunto l'indipendenza economica. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.( prima rivalutazione Settembre 2025)
7) Spese straordinarie: I genitori concorreranno e nella misura del 50% al pagamento delle spese occorrenti per i figli. Per tali voci di spese nonché modalità di pagamento e rimborso i coniugi richiamano ed allegano come parte integrante delle presenti concordate condizioni il protocollo del Tribunale di Pesaro (Doc. 7 Protocollo spese straordinarie Trib.
Pesaro sottoscritto dai ricorrenti).
8) Assegno Unico: i coniugi concordano che l'importo dell'assegno unico venga ripartito in pari misura tra loro. 9) Consenso all'espatrio: I coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli minori.
10) Assegno divorzile: entrambi i coniugi sono e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e per tale motivo rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica ivi compreso l'assegno divorzile l'uno nei confronti dell'altro;
11) Con le concordate condizioni contenute nel presente ricorso e sottoscritto dalle parti
(doc.8) i coniugi dichiarano altresì di aver regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro pendente, di essere integralmente soddisfatti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per nessun titolo, ragione e/o causa.
12) Spese legali compensate.”.
All'esito del deposito, in data 17-20.01.2025, delle note congiunte per la trattazione scritta con le quali i ricorrenti insistevano per l'accogliento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso, in data 11.02.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
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Ciò posto, considerato che:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati da oltre sei mesi, in virtù di separazione omologata con decreto n. cron. 4125/2022 del 20.12.2022 reso dal Tribunale di Urbino nel procedimento n. 608/2022 R.G.;
- i coniugi hanno dichiarato che tra essi è venuta meno qualsiasi comunione materiale e spirituale e che non intendono riconciliarsi,
- che le condizioni concordate in ordine all'affidamento, collocazione e mantenimento dei figli minori e appaiono conformi agli interessi degli stessi e congrue;
Per_1 Pt_3
- il PM ha espresso parere favorevole,
- sussistono i requisiti di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge n. 898 del 1970 e succ. mod.;
- la natura delle questioni trattate ed il ricorso congiunto consentono di compensare le spese di lite tra le parti;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.,
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: - DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalla sig.ra e dal sig. a Parte_1 Parte_2
IO (PG) il 22.08.2009, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AN al n. 5 parte II serie B, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e riportate in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di AN (PU) per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella camera di consiglio del Tribunale di Urbino, il 9.4.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone