TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 13/12/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2024/2025 R.G. V.g.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Giudice rel.dott.ssa Susanna ZANDA
dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di “modifica delle condizioni di divorzio (divorzio congiunto)" sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2025 da
C.F. 1 (), nata a [...] [...], residente in [...](C.F.
IN (SS) in Via Don S.D'Eramo n.32, elettivamente domiciliato in Sassari in Via A.Oriani n.13,
1) che lo rappresenta e C.F. 2presso lo studio dell'avv. Salvatore Carboni (C.F. difende in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo e
C.F._3 ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 (C.F.
in IN (SS) in Via Don S.D'Eramo n.25, elettivamente domiciliata in Sassari in Viale Dante n.1,
C.F._4 che la rappresenta e difende presso lo studio dell'avv. Rossella Masala (C.F. in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
"1) Dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della sola figlia Pt_3 Parte_1
[...] (C.F.
), della somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili a C.F._5
titolo di assegno di mantenimento e che nulla dev'essere invece più versato in favore del figlio Persona_1 (C.F. C.F._6 )"
FATTO E DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 12 giugno 2025, hanno esposto di aver già ottenuto sentenza di divorzio su conclusioni congiunte (n.931/2017 emessa dal Tribunale di
Sassari in data 23.05.2017, pubblicata in data 28.06.2017) di seguito riportate:
"1) Il Pt 1 verserà alla Pt_2 a totale tacitazione di ogni pretesa, a titolo di assegno divorzile, la somma una tantum di € 17.000,00 (diciasettemilacinquecento/00), attraverso le seguenti modalità: € 5.000,00
(cinquemila/00) entro dicembre 2016 e la restante somma attraverso n° 12 rate mensili, pari ad €.1.000,00
(mille/00) ciascuna, con decorrenza dal mese di gennaio 2017 fino al saldo, entro il mese di novembre 2017.
In virtù di quanto concordato e sopra meglio descritto, la sig.ra Pt_2 rinuncia definitivamente all'assegno di mantenimento anche per il futuro.
2) Il Pt 1 verserà, altresì, alla Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore dei figli, pari ad € 400,00 per ognuno di essi, mentre le spese straordinarie sostenute per gli stessi, saranno a carico dei coniugi in egual misura.
3) I figli, di cui _1 congiuntamente affidato ad entrambe le parti, continueranno a coabitare con la madre presso l'abitazione di quest'ultima ed entrambi i genitori continueranno a curarne l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, tenuto conto anche del fatto che, allo stato, Pt 3 , sebbene maggiorenne non è economicamente indipendente;
4) Il Pt 1 potrà vedere il figlio _1 tre volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19,00 alle ore 21,00, mentre nei fine settimana il minore potrà stare alternativamente con uno o con l'altro genitore;
nei weekend in cui starà col padre, questi, nella giornata del sabato, si recherà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni e lo terrà con se' fino alle 21,00 della domenica;
nel periodo compreso fra giugno ed agosto,
Per 1 potrà trascorrere col padre 15 gg consecutivi per ogni mese;
sempre secondo il principio
Pt 3 , invece, dell'alternanza, trascorrerà con i genitori le principali festività (Natale, Pasqua etc); concorderà direttamente col padre i momenti in cui vedersi.
5) La casa coniugale, contraddistinta in catasto del Comune di IN al foglio n° 12, particella n° 650 sub 1
e 2, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata al Pt_1 il quale continuerà ad abitarvi ed utilizzarla in via esclusiva finché vorrà.
6) i ricorrenti dichiarano di avere regolato con la presente ogni loro rapporto, di nulla avere a pretendere reciprocamente e nulla potrà pretendere ciascun coniuge dall'altro in ragione di debiti e/o crediti pregressi o che possano insorgere".
Deducono con L'ODIERNO RICORSO che vi sono fatti sopravvenuti che suggeriscono di modificare le condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ed in particolare:
-il figlio _1 (nato a [...] il [...]) ha raggiunto la maggiore età e si è reso economicamente indipendente andando a lavorare presso l'azienda del padre e, pertanto, non necessita più dell'assegno di mantenimento versato dal padre secondo gli accordi divorzili;
-la figlia R_ (nata a [...] il [...]), sebbene già maggiorenne all'epoca del divorzio, continuerà a godere del contributo al suo mantenimento posto a carico del padre.
Le parti implicitamente hanno confermato le altre condizioni oggetto del divorzio, e pertanto, le stesse devono intendersi qui riconfermate, ed hanno proposto le conclusioni congiunte di cui in dispositivo, che risultano anche sottoscritte personalmente dai coniugi.
Considerato che dal doc. 11 emerge che il figlio _1 attualmente di anni 21 è stato assunto dal padre nella sua azienda dal 11.2.25 al 11.3.25 per carico scarico merce ma che il ricorso risulta depositato a giugno 2025, e che dunque sostanzialmente le parti hanno dato atto che _1 è tuttora indipendente economicamente alla data di deposito del ricorso, considerato che tale interpretazione della domanda è suffragata dal fatto che non risulta stia proseguendo gli studi o coltivando altra attività formativa e che pertanto può presumersi una occupazione lavorativa remunerativa anche attuale;
considerato che
comunque il figlio _1 conserva il diritto alla legittimazione attiva agli alimenti in proprio, si ritiene che la modifica richiesta dalle parti per la revisione delle condizioni di divorzio possa trovare pieno accoglimento come in dispositivo. Le spese legali vanno compensate come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, con sentenza che definisce il giudizio, dispone la revisione parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio su conclusioni congiunte n.931/2017 emessa dal Tribunale di Sassari in data 23.05.2017, pubblicata in data 28.06.2017, e per l'effetto omologa le seguenti modifiche:
1. dichiara cessato l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio _1 dell'importo di € 400,00, che conseguentemente viene revocato;
2. conferma l'obbligo a carico del sig. Parte_1 di corrispondere il contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 a favore della figlia R_
3. conferma tutte le altre condizioni del divorzio;
4. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna ZANDA
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Giudice rel.dott.ssa Susanna ZANDA
dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di “modifica delle condizioni di divorzio (divorzio congiunto)" sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 19.06.2025 da
C.F. 1 (), nata a [...] [...], residente in [...](C.F.
IN (SS) in Via Don S.D'Eramo n.32, elettivamente domiciliato in Sassari in Via A.Oriani n.13,
1) che lo rappresenta e C.F. 2presso lo studio dell'avv. Salvatore Carboni (C.F. difende in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo e
C.F._3 ), nata a [...] il [...], residente Parte_2 (C.F.
in IN (SS) in Via Don S.D'Eramo n.25, elettivamente domiciliata in Sassari in Viale Dante n.1,
C.F._4 che la rappresenta e difende presso lo studio dell'avv. Rossella Masala (C.F. in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI
nonché
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONI
"1) Dichiarare tenuto il sig. al versamento in favore della sola figlia Pt_3 Parte_1
[...] (C.F.
), della somma di euro 400,00 (quattrocento/00) mensili a C.F._5
titolo di assegno di mantenimento e che nulla dev'essere invece più versato in favore del figlio Persona_1 (C.F. C.F._6 )"
FATTO E DIRITTO
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis. 51 c.p.c. depositato in data 12 giugno 2025, hanno esposto di aver già ottenuto sentenza di divorzio su conclusioni congiunte (n.931/2017 emessa dal Tribunale di
Sassari in data 23.05.2017, pubblicata in data 28.06.2017) di seguito riportate:
"1) Il Pt 1 verserà alla Pt_2 a totale tacitazione di ogni pretesa, a titolo di assegno divorzile, la somma una tantum di € 17.000,00 (diciasettemilacinquecento/00), attraverso le seguenti modalità: € 5.000,00
(cinquemila/00) entro dicembre 2016 e la restante somma attraverso n° 12 rate mensili, pari ad €.1.000,00
(mille/00) ciascuna, con decorrenza dal mese di gennaio 2017 fino al saldo, entro il mese di novembre 2017.
In virtù di quanto concordato e sopra meglio descritto, la sig.ra Pt_2 rinuncia definitivamente all'assegno di mantenimento anche per il futuro.
2) Il Pt 1 verserà, altresì, alla Pt_2 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di mantenimento a favore dei figli, pari ad € 400,00 per ognuno di essi, mentre le spese straordinarie sostenute per gli stessi, saranno a carico dei coniugi in egual misura.
3) I figli, di cui _1 congiuntamente affidato ad entrambe le parti, continueranno a coabitare con la madre presso l'abitazione di quest'ultima ed entrambi i genitori continueranno a curarne l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento, tenuto conto anche del fatto che, allo stato, Pt 3 , sebbene maggiorenne non è economicamente indipendente;
4) Il Pt 1 potrà vedere il figlio _1 tre volte alla settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 19,00 alle ore 21,00, mentre nei fine settimana il minore potrà stare alternativamente con uno o con l'altro genitore;
nei weekend in cui starà col padre, questi, nella giornata del sabato, si recherà a prenderlo a scuola al termine delle lezioni e lo terrà con se' fino alle 21,00 della domenica;
nel periodo compreso fra giugno ed agosto,
Per 1 potrà trascorrere col padre 15 gg consecutivi per ogni mese;
sempre secondo il principio
Pt 3 , invece, dell'alternanza, trascorrerà con i genitori le principali festività (Natale, Pasqua etc); concorderà direttamente col padre i momenti in cui vedersi.
5) La casa coniugale, contraddistinta in catasto del Comune di IN al foglio n° 12, particella n° 650 sub 1
e 2, di proprietà di entrambi i coniugi, è assegnata al Pt_1 il quale continuerà ad abitarvi ed utilizzarla in via esclusiva finché vorrà.
6) i ricorrenti dichiarano di avere regolato con la presente ogni loro rapporto, di nulla avere a pretendere reciprocamente e nulla potrà pretendere ciascun coniuge dall'altro in ragione di debiti e/o crediti pregressi o che possano insorgere".
Deducono con L'ODIERNO RICORSO che vi sono fatti sopravvenuti che suggeriscono di modificare le condizioni di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ed in particolare:
-il figlio _1 (nato a [...] il [...]) ha raggiunto la maggiore età e si è reso economicamente indipendente andando a lavorare presso l'azienda del padre e, pertanto, non necessita più dell'assegno di mantenimento versato dal padre secondo gli accordi divorzili;
-la figlia R_ (nata a [...] il [...]), sebbene già maggiorenne all'epoca del divorzio, continuerà a godere del contributo al suo mantenimento posto a carico del padre.
Le parti implicitamente hanno confermato le altre condizioni oggetto del divorzio, e pertanto, le stesse devono intendersi qui riconfermate, ed hanno proposto le conclusioni congiunte di cui in dispositivo, che risultano anche sottoscritte personalmente dai coniugi.
Considerato che dal doc. 11 emerge che il figlio _1 attualmente di anni 21 è stato assunto dal padre nella sua azienda dal 11.2.25 al 11.3.25 per carico scarico merce ma che il ricorso risulta depositato a giugno 2025, e che dunque sostanzialmente le parti hanno dato atto che _1 è tuttora indipendente economicamente alla data di deposito del ricorso, considerato che tale interpretazione della domanda è suffragata dal fatto che non risulta stia proseguendo gli studi o coltivando altra attività formativa e che pertanto può presumersi una occupazione lavorativa remunerativa anche attuale;
considerato che
comunque il figlio _1 conserva il diritto alla legittimazione attiva agli alimenti in proprio, si ritiene che la modifica richiesta dalle parti per la revisione delle condizioni di divorzio possa trovare pieno accoglimento come in dispositivo. Le spese legali vanno compensate come da richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, con sentenza che definisce il giudizio, dispone la revisione parziale delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza di divorzio su conclusioni congiunte n.931/2017 emessa dal Tribunale di Sassari in data 23.05.2017, pubblicata in data 28.06.2017, e per l'effetto omologa le seguenti modifiche:
1. dichiara cessato l'obbligo posto a carico del padre di corrispondere il contributo al mantenimento del figlio _1 dell'importo di € 400,00, che conseguentemente viene revocato;
2. conferma l'obbligo a carico del sig. Parte_1 di corrispondere il contributo al mantenimento nella misura di € 400,00 a favore della figlia R_
3. conferma tutte le altre condizioni del divorzio;
4. compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania DEIANA
Il Giudice rel.
Dott.ssa Susanna ZANDA