Ordinanza cautelare 9 novembre 2023
Sentenza 5 marzo 2024
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Accoglimento
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/03/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02500/2025REG.PROV.COLL.
N. 04824/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4824 del 2024, proposto dal Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Fedora Squillaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la società R. Marine Group S.r.l., già Cantiere Nautico Reggio s.a.s. di SM TO & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, n. 172/2024, pubblicata il 5 marzo 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della società R. Marine Group S.r.l. e dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 2527 del 3 luglio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti gli avvocati Fedora Squillaci, Angelo Clarizia e Natale Polimeni;
Viste le conclusioni dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente proposto innanzi al competente TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, la società R. Marine Group S.r.l., già Cantiere Nautico Reggio s.a.s. di SM TO & C., ha agito per l’annullamento del decreto n. 103 del 17 aprile 2023, con il quale l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha disposto, ai sensi dell’art. 42 cod. nav., la revoca della concessione n. 8 del 2019 rilasciata in proprio favore, riferita al mantenimento di un cantiere navale in località Candeloro, nell’area retrostante al molo di ponente del Porto di Reggio Calabria, nonché degli altri atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali la relazione del direttore dell’Area VII – sportello unico amministrativo, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, protocollo n. 2383 del 10 marzo 2023 e la nota prot. n. 772 del 30 gennaio 2023, con cui l’amministrazione comunale ha richiesto all’Autorità di sistema portuale dello Stretto l’attivazione delle procedure di acquisizione delle aree demaniali marittime interessate di propria competenza e individuate nel protocollo di intesa del 5 luglio 2022, relativo all’attuazione del programma complessivo di interventi per la riqualificazione del Waterfront portuale di Reggio Calabria.
Sul piano fattuale deve premettersi che sin dal 2005 era stata prevista la realizzazione di un progetto di riqualificazione dell’area che viene in rilievo nel presente giudizio, con indizione anche di un concorso internazionale di progettazione, aggiudicato, nel novembre del 2006, alla Società Zaha AD LTD che, nonostante le attività medio tempore espletate, non è stato attuato, in quanto, con nota del 10 giugno 2015, il Sindaco pro tempore , ha comunicato che detto intervento non rientrava tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale, con conseguente definanziamento. In tale quadro, il giudizio all’epoca proposto dalla società odierna appellata avverso il provvedimento prot. n. 166674 del 22 novembre 2012, con il quale l’amministrazione aveva comunicato la necessità della riacquisizione delle aree oggetto delle concessioni demaniali rilasciate in proprio favore e susseguitesi nel tempo, è stato dichiarato perento, confidando la società concessionaria nella definizione in via stragiudiziale della vicenda e, segnatamente, nella sottoscrizione di un accordo per addivenire ad una composizione concordata che, tuttavia, non ha mai trovato formalizzazione.
La società R. Marine Group S.r.l. ha, quindi, continuato a disporre dell’area, con rilascio in proprio favore dell’ultima concessione, n. 8 dell’8 agosto 2019, con scadenza prevista in data 31 maggio 2023.
Con d.P.C.M. in data 8 ottobre 2021 è stato finanziato l’intervento denominato “ Museo del Mediterraneo/Waterfront di Reggio Calabria ”, per l’importo di € 53.000.000,00, a valere sulle risorse di cui al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), rientrante al n. 9 degli interventi previsti dal piano di investimenti strategici del Ministero della Cultura. Al sopra indicato decreto ha fatto seguito la sottoscrizione, in data 28 dicembre 2021, del disciplinare d’obbligo tra il predetto Ministero e il soggetto attuatore, con ulteriore finanziamento dell’opera, per € 60.000.000,00, a valere sulle risorse disponibili del PON Metro Plus 2021-2027. Con il protocollo d’intesa sottoscritto dall’Autorità portuale e dal Comune di Reggio Calabria in data 5 luglio 2022 - definito quale “ accordo di programma ai sensi dell’art.15 L. 241/90 ” -, sono state concordate attività funzionali all’attuazione del programma complessivo di interventi per la riqualificazione del Waterfront . Da ciò sono scaturiti sviluppi procedimentali successivi, con emersione dell’esigenza di acquisire la disponibilità dell’intera area demaniale interessata dall’intervento del Museo del Mediterraneo, inclusa la porzione oggetto della concessione rilasciata in favore della società R. Marine Group.
In particolare, con nota n. 2383 del 10 marzo 2023, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, su richiesta del Comune di Reggio Calabria, comunicava l’avvio del procedimento amministrativo di revoca della concessione demaniale marittima con la seguente motivazione: “ le sopravvenute esigenze di interesse pubblico legate alla realizzazione del programma di interventi per la riqualificazione del Waterfront portuale di Reggio Calabria che prevedono la realizzazione del Museo Mediterraneo e del nuovo quartiere turistico recettivo di Candeloro comportano la necessità di riacquisire la disponibilità dell’area demaniale marittima oggetto della concessione demaniale marittima n. 8/2019 rep. 112 del 08/08/2019 rilasciata dalla Direzione Marittima di Reggio Calabria alla Cantiere Nautico Reggio s.a.s. di SM TO & C. ” (ora Marine Group S.r.l.). A tale comunicazione hanno fatto seguito le osservazioni presentate in data 28 marzo 2023 dalla società interessata che si dichiarava disponibile ad un trasferimento, anche immeditato, in una qualsiasi area ubicata nel territorio cittadino purché idonea all’agevole svolgimento dell’attività del cantiere.
Con il decreto n. 103 del 17 aprile 2023, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha disposto la revoca del titolo concessorio ai sensi dell’art. 42 cod. nav., recependo i contenuti della relazione redatta dal direttore dell’Area VII dello sportello unico amministrativo in data 11 aprile 2023, conformi alla nota di avvio del procedimento.
Al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha fatto seguito la proposizione del ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 16 ottobre 2023, con il quale la società Marine Group ha impugnato, in via derivata, la comunicazione di avvio del procedimento di sgombero dell’area oggetto di concessione, nonché l’ingiunzione di sgombero n. 3 del 9 ottobre 2023, recante il termine perentorio di sessanta giorni per provvedere.
Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti, proposto in data 14 febbraio 2024, la società Marine Group ha impugnato la nota del 12 gennaio 2024 con cui l’amministrazione comunale, riscontrando le manifestazioni di interesse e diffide di detta società, si è espressa negativamente in ordine al trasferimento dell’attività di cantiere nautico presso le due aree indicate dalla medesima società, asserendone la non compatibilità con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale ha accolto sia il ricorso introduttivo sia i ricorsi per motivi aggiunti. Il primo giudice, in sintesi, rilevata la perdurante efficacia della concessione n. 8 dell’8 agosto 2019 sino alla data del 31 marzo 2025, ha ritenuto fondate le censure proposte avverso il provvedimento di revoca della concessione, disposta ai sensi dell’art. 42 cod. nav., alla luce dei principi generali dell’ordinamento della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell'azione amministrativa, avuto riguardo anche all’affidamento ingenerato nella società ricorrente in ordine alla prosecuzione del rapporto concessorio sino alla scadenza, se non sull’area originariamente assegnata in concessione, almeno su un’altra parimenti funzionale ed agibile procurata dal Comune. In tale quadro, precipuo rilievo è stato riconnesso al protocollo d’intesa del 5 luglio 2022, stipulato tra le parti pubbliche proprio al fine di coordinare la reciproca attività di programmazione e attuazione degli interventi di riqualificazione urbana, recante l’impegno dell’ente locale “ di rendere disponibili aree di propria competenza al fine di ricollocare adeguatamente le attività economico/industriale, in atto oggetto di concessione demaniale marittima, insistenti nell’area interessata dalla progettazione in argomento, per garantire altresì, una rapida conclusione delle necessarie attività funzionali al loro utilizzo ”. Anche le deduzioni articolate con il secondo ricorso per motivi aggiunti sono state ritenute fondate, stante la mancanza di una congrua esplicitazione delle ragioni per le quali l’attività cantieristica non avrebbe potuto essere ricollocata nelle due aree proposte, non essendo precluso all’amministrazione l’esercizio dei propri poteri pianificatori per consentire, eventualmente attraverso una variante in forma semplificata, detta rilocalizzazione e tenuto contro, altresì, della circostanza che nella fattispecie viene in rilievo una concessione già nella titolarità della società, con conseguente non pertinenza dell’obiezione del Comune circa l’impossibilità di reperire mediante procedure di evidenza pubblica un sedime demaniale congeniale alle necessità produttive della ricorrente.
Il Comune appellante contesta la sentenza impugnata, riproponendo le deduzioni disattese, articolandole in chiave critica avverso il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, così in sostanza devolvendo tutta l’originaria materia del contendere.
La società appellata si è costituita in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto delle censure proposte.
Si è costituita in giudizio anche l’Autorità di sistema portuale dello Stretto, formulando deduzioni a sostegno dell’accoglimento dell’appello e insistendo, dunque, per la riforma della sentenza impugnata.
Con ordinanza n. 2527 del 2 luglio 2024, questa Sezione ha accolto parzialmente la domanda cautelare, disponendo, al fine di consentire la prosecuzione della realizzazione degli interventi per la riqualificazione del Waterfront portuale di Reggio Calabria, la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, limitatamente all’accoglimento con la stessa disposto del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, restando, dunque, ferme le statuizioni della sentenza medesima riferite alla definizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, concernenti il vincolo gravante sull’amministrazione comunale, derivante dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 5 luglio 2022, di assegnazione, “con urgenza” alla società appellata dell’area demaniale funzionale al trasferimento dell’attività da essa esercitata, tenuto conto di quanto sul punto statuito dal Tar circa la non necessità di una procedura di evidenza pubblica e circa l’idoneità in particolare delle area alternativa individuata in zona Pentimele.
Successivamente le parti hanno prodotto ulteriore documentazione.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2024, su accordo delle parti, è stato disposto il rinvio della trattazione del ricorso, in considerazione delle iniziative documentate finalizzate alla definizione extragiudiziale della vicenda contenziosa.
Sia il Comune appellante sia la società appellata hanno prodotto ulteriore documentazione.
Con atto depositato in data 8 febbraio 2025, inoltre, l’Autorità di sistema portuale dello Stretto ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza discussione orale in udienza.
All’udienza dell’11 febbraio 2025, fissata in esito al rinvio disposto d’ufficio con DP n. 3 del 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa ampia discussione dei difensori delle parti presenti.
DIRITTO
1. L’appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
2. Come evidenziato nella narrativa in fatto, la società appellata, operante nel settore delle attività cantieristiche di riparazione, rimessaggio e sosta imbarcazioni, ha avuto la disponibilità delle aree demaniali site in località Candeloro, retrostanti al molo di ponente del Porto di Reggio Calabria, sulla base di titoli concessori che si sono susseguiti nel tempo, l’ultimo dei quali rilasciato in data 8 agosto 2019.
2.1. Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune appellante, deve escludersi che la sopra indicata concessione avesse perso la sua efficacia alla data di adozione del provvedimento di revoca, impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
2.2. Se è vero, infatti, che il sopra indicato titolo concessorio recava la scadenza prevista nella data del 31 marzo 2023, non può revocarsi in discussione che il provvedimento di revoca non reca a proprio fondamento la perdita di efficacia di detto titolo bensì l’esigenza, oggetto della richiesta rivolta dal Comune di Reggio Calabria il 30 gennaio 2023 all’Autorità portuale, di rendere urgentemente disponibili le aree demaniali necessarie per la realizzazione del Museo del Mediterraneo e del nuovo quartiere turistico ricettivo di Candeloro, finanziati in parte (d.P.C.M. dell’8 ottobre 2021) con risorse di cui al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in parte con un sostegno congiunto FESR e FSE+ (decisione di esecuzione della Commissione europea del 16 dicembre 2022).
2.3. La questione riferita alla legittimità della proroga ex lege , disposta dall’art. 199, comma 3, lett. b) del decreto legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, per il termine di dodici mesi, successivamente esteso a ventiquattro mesi per effetto delle innovazioni introdotte dall’art. 5, comma 3 bis , del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, come modificato dall’articolo 10, comma 3 sexiesdecies , del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, risulta, dunque, estranea al presente giudizio e non trova riscontro nella documentazione in atti.
2.4. Come correttamente rilevato dal primo giudice, l’esistenza e la perdurante efficacia della concessione n. 8 del 2019 alla data di adozione del provvedimento di revoca della stessa non è stata mai posta in discussione né dall’amministrazione comunale né dall’Autorità portuale, come reso evidente dalla circostanza che non avrebbe avuto senso alcuno l’adozione di detto provvedimento a fronte di una concessione che avesse già esaurito la propria efficacia e, del resto – come pure evidenziato nella sentenza impugnata -, la stessa richiesta rivolta all’Autorità concedente, formalizzata dall’amministrazione comunale con nota prot. n.772 del 30 gennaio 2023, di “ attivazione delle procedure di acquisizione delle aree marittime individuate nel Protocollo di Intesa ” stipulato in data 5 luglio 2022 tra le parti pubbliche, presuppone l’occupazione di dette aree da parte di un terzo concessionario in forza di un titolo legittimo ed efficace che doveva essere rimosso.
2.5. Come questo Consiglio ha avuto modo di rilevare, ai fini della qualificazione del rapporto concessorio, non è irrilevante il contegno tenuto dall’amministrazione, specie ove, come nella fattispecie, inequivoco nel senso della esistenza e validità del titolo di legittimazione alla disponibilità delle aree che vengono in considerazione (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 537 del 2024 e la giurisprudenza ivi richiamata).
2.6. Per quanto esposto, il Collegio condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale in ordine alla efficacia del titolo concessorio sino alla data del 31 marzo 2025 e, dunque, anche all’epoca dell’adozione del provvedimento di revoca impugnato con il ricorso originario.
3. Il Collegio non ritiene, invece, di aderire alle conclusioni poste alla base della sentenza impugnata quanto alla legittima adozione del provvedimento di revoca, adottato ai sensi dell’art. 42 cod. nav.
3.1. La sopra indiata disposizione, infatti, contempla la possibilità di revoca della concessione, stabilendo, al comma 2, che: « Le concessioni di durata superiore al quadriennio o che comunque importino impianti di difficile sgombero sono revocabili per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima »; al riguardo, si evidenzia che la concessione n. 8 del 2019 reca espresso riferimento alla possibilità di revoca, parziale o totale, nei casi e con le modalità previste dalla legge, specificamente regolando anche l’adempimento dell’obbligo di sgombero e di riconsegna del bene.
3.2. I principi generali della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e pubblica amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa non sono stati richiamati con pertinenza nella sentenza impugnata, avuto riguardo al complesso delle circostanze emergenti dalla documentazione in atti e, in primis , alle ragioni alla base della revoca disposta dall’Autorità portuale.
3.3. Sebbene anche in epoca precedente al 2019 - anno di rilascio dell’ultima concessione in favore della originaria ricorrente -, siano state avviate iniziative finalizzate alla riqualificazione dell’area portuale che viene in rilievo, le stesse non hanno trovato concreta realizzazione e solo con il d.P.C.M. in data 8 ottobre 2021 e con gli atti successivi è stato programmato l’intervento denominato “ Museo del Mediterraneo/Waterfront di Reggio Calabria ”, finanziato in parte con risorse di cui al piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la restante parte con fondi europei e rientrante tra gli interventi previsti dal piano di investimenti strategici del Ministero della Cultura.
3.4. A venire in rilievo è, dunque, una sopravvenienza riferita all’attuazione di un progetto di consistente rilievo che mira alla riqualificazione dell’area portuale, in linea, peraltro, con l’attuale accezione dei porti.
3.5. Come anche di recente rilevato da questa Sezione (cfr. sentenza n. 2192 del 2025), “ la nozione di porti – i quali per espressa previsione legislativa (artt. 28 cod. nav. e 822 c.c.) rientrano tra i beni demaniali – è oggetto di un processo evolutivo proteso a valorizzarne una accezione dinamica e funzionale, che non ponga più l’accento esclusivamente sulla vocazione di tipo conservativo, ma includa tutte le implicazioni comunque correlate agli usi pubblici del mare che, accanto a quelli tradizionali, ne intersecano numerosi altri, commerciali, turistici – tra i quali la balneazione – paesaggistici o ludici: in altre parole, l’interesse pubblico generale sotteso alla destinazione a porto di una determinata area è ormai costituito dal coacervo di tali implicazioni, anche sociali, che fanno del porto un elemento importante delle pianificazioni di settore e di quelle urbanistiche generali ”.
3.6. In considerazione dello sviluppo diacronico della procedura attraverso la quale si è addivenuti alla definizione e approvazione della progettualità in questione, nonché al suo finanziamento e avuto riguardo anche al contenuto del titolo concessorio - recante, come sopra esposto, espresso riferimento alla eventualità di revoca -, non può ritenersi sussistente un legittimo affidamento da tutelare, non essendo stato adottato alcun atto favorevole sul quale fondare l’affidamento invocato dalla ricorrente originaria. Inconferenti risultano, infatti, i riferimenti della società appellata a vicende risalenti ad epoca antecedente al rilascio della concessione del 2019, oggetto, peraltro, di un giudizio dichiarato perento.
3.7. Il provvedimento di revoca si inserisce nell’ambito di una più ampia e complessa attività finalizzata alla esecuzione delle opere di qualificazione di un contesto strategico e non può, per quanto esposto, ritenersi né illogico né immotivato, ponendo a proprio fondamento esigenze che in precedenza non hanno potuto trovare soddisfacimento e la cui realizzazione è stata resa praticabile in virtù delle opportunità offerte dai disposti e sopravenuti finanziamenti.
4. Né va trascurato il rilievo assunto dal vincolo gravante sull’amministrazione comunale, derivante dal protocollo d’intesa sottoscritto in data 5 luglio 2022, di assegnazione, “con urgenza” alla società appellata dell’area demaniale funzionale al trasferimento dell’attività da essa esercitata, circostanza, questa, che denota un assetto complessivo idoneo ad assicurare il contemperamento tra i vari interessi implicati, dovendosi comunque escludere che la legittimità della revoca dovesse essere subordinata alla previa rilocalizzazione dell’attività dell’appellata in un’area alternativa, in considerazione delle finalità sottese alla necessaria riacquisizione della disponibilità del bene demaniale in argomento.
4.2. Del pari, deve escludersi la sussistenza di un rapporto di presupposizione tra l’individuazione dell’area alternativa nella quale rilocalizzare l’attività svolta dalla società appellata e l’esecuzione dello sgombero delle aree oggetto della concessione, integrante un atto dovuto a seguito della revoca legittimamente disposta.
5. Residua l’esame del secondo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto l’atto del 12 gennaio 2024, con cui l’amministrazione comunale, riscontrando le manifestazioni di interesse e della società ricorrente originaria, si è espressa negativamente in ordine al trasferimento dell’attività di cantiere nautico presso le due aree indicate dalla medesima società, asserendone la non compatibilità con la destinazione di zona prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
5.1. Tale ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.2. Come documentato in atti e come confermato dai difensori delle parti presenti in udienza, l’area oggetto della concessione non risulta essere stata sgomberata e né ormai lo sarà prima del 31 marzo 2025, tanto che i lavori previsti per la realizzazione della progettualità riferita alla riqualificazione del Waterfront portuale su detta porzione del contesto territoriale non sono stati avviati, essendo, peraltro, prossima la scadenza della concessione (31 marzo 2025).
5.3. Emerge, inoltre, in atti che le parti – le quali si sono limitate successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza cautelare n. 2527 del 3 luglio 2024 a produrre copiosa documentazione, le cui risultanze non hanno costituito oggetto di alcun atto difensivo -, non sono addivenute ad un accordo, nonostante le iniziative assunte dall’amministrazione comunale a tal fine.
6.4. Un obbligo per l’amministrazione comunale di procedere all’individuazione di un’area alternativa nella quale ricollocare l’attività della società appellata poteva sussistere nel caso in cui si fosse proceduto allo sgombero dell’area prima della naturale scadenza della concessione (circostanza non verificatasi).
Ogni questione attinente alla procedura per l’affidamento in concessione delle aree disponibili, già indetta, esula dal presente giudizio, al pari di qualsivoglia questione nuova, stante la preclusione di cui all’art. 104 c.p.a..
6.5. In considerazione dell’imminente scadenza della concessione e della dichiarazione verbalizzata in udienza del difensore del Comune appellante in ordine alla circostanza che il provvedimento di revoca non sarà posto in esecuzione prima di detta scadenza, deve essere dichiarata l’improcedibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti del giudizio di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse, giacché la problematica riferita all’assegnazione di un’area alternativa - al pari di questioni inerenti alla spettanza di un eventuale indennizzo - avrebbe potuto porsi esclusivamente nel caso in cui la revoca e il conseguente sgombero fossero stati eseguiti antecedentemente alla scadenza della concessione, privando la società della possibilità di utilizzazione delle aree per tutto il periodo di efficacia del titolo. Come evidenziato, però, così non è, potendo la società continuare a disporre del bene siano alla data di scadenza della concessione.
7. In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso introduttivo e il primo ricorso motivi aggiunti proposti in primo grado vanno respinti mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, si valutano sussistenti i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall’art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (RG n. 4824 del 2024), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo e il primo ricorso motivi aggiunti e dichiara improcedibile il secondo ricorso per motivi aggiunti proposti in primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Brunella Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Brunella Bruno | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO