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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
Proc.n. 2752/2024 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione all'esecuzione, promossa
DA
, nato a [...], il [...], (c.f.: Parte_1
, residente in [...], CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Pernice, giusta procura allegata in formato digitale, trasmessa ai sensi dell'art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Santa Croce Camerina, Via Castel S.
Elena n. 40
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, via Giuseppe Controparte_1
Grezar n. 14, Codice Fiscale/Partita Iva ( ) in persona del P.IVA_1 procuratore Speciale Dr. , giusta procura autenticata per Controparte_2
atto dal Notaio rep. N. 181515 racc. 12772 del Persona_1
25.07.2024, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandro
Gullo, presso il cui studio in Catania, via Simili n. 23 11 elegge domicilio
OPPOSTA 3
e
, in persona del sindaco p.t., con sede in Ragusa, Controparte_3
Corso Italia N. 72
OPPOSTO CONTUMACE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso la Parte_1 comunicazione di preavviso di fermo amministrativo n. 297 0000 P.IVA_2
9386 000, sul veicolo di sua proprietà, ovvero sull'autovettura Opel Meriva
1,4 targata EL 973 RY, su istanza dell' , in Controparte_4
data 12.09.2024, con cui gli si chiedeva il pagamento di diverse cartelle esattoriali;
l'impugnazione in oggetto, tuttavia, riguardava solo la cartella n.
297 2011 0000910305000, asseritamente notificata il 13.04.2011, per un importo complessivo di €. 24.241,60, scaturente dal mancato pagamento, in favore del , della tariffa del servizio idrico integrato per gli Controparte_3 anni 2002, 2003 e 2004. Chiedeva l'opponente “Accogliere la presente opposizione, e, per l'effetto, dichiarata l'illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo e accertata la fondatezza dei motivi 4
indicati nel presente atto che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, o di uno di essi, dichiarare la nullità, l'inefficacia o comunque l'annullabilità dell'atto impugnato e di tutti gli atti presupposti e/o comunque ad esso collegati con conseguente estinzione della pretesa creditizia vantata dagli opposti;
b) Condannare la Società
[...]
, in solido con il , in persona Parte_2 Controparte_3 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ovvero ciascuna per quanto di competenza, al pagamento delle spese di giudizio, oltre Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15 % come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario. Solo in via gradata e per mero scrupolo difensivo, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la decurtazione di tutte le maggiorazioni, aggi ed interessi non provati e supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese”.
Si costituiva l , la quale chiedeva ” Controparte_1 dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Parte_2
, nel presente giudizio, dichiarare, altresì legittima la procedura
[...] di riscossione posta in essere dalla , rigettare, in ogni caso, CP_4
l'eccezione di prescrizione e per lo effetto dichiarare inammissibile la domanda di parte attrice, con condanna alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.
Il , sebbene regolarmente citato, non compariva in Controparte_3 giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
Nelle more del giudizio de quo, in seno alle note scritte autorizzate del
30.10.2025, il dava atto dell'avvenuto discarico delle somme opposte da Pt_1 parte dell'Ente impositore, all'esito della proposta impugnazione, e chiedeva 5
pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, come richiesto dall'opponente, stante il sopravvenuto difetto di interesse ad agire in capo al , a fronte Pt_1 dell'avvenuto discarico delle somme contestate da parte dell'Ente impositore, come riferito dal medesimo e comprovato dalla documentazione allegata in atti.
Le spese di lite andranno compensate tra le parti, come richiesto dallo stesso opponente, a fronte dell'accordo raggiunto con la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in Ragusa il 17 dicembre 2025. 6
Il Giudice
Dott.sa R. Scollo