TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/12/2025, n. 1924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1924 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 19 dicembre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 1489/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra (C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Gafà con cui elettivamente Parte_2 domicilia in Reggio Calabria, alla via Scala di Giuda, n. 115, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Aniello Pignalosa, con cui elettivamente domicilia in Portici (NA), alla via C. e L. Giordano n. 14, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21.03.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.09420249002846103000, notificata da in Controparte_3 data 12.02.2024, limitatamente all'avviso di addebito n.39420190000929779000, afferente all'omesso versamento dei contributi dovuti alla gestione aziende con dipendenti, per i periodi 12/2018, 1-2/2019, per l'importo complessivo di
€3.899,77. Nello specifico, eccepiva la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notificazione trasmessa da indirizzo pec non presente in pubblici registri, per l'omessa notifica dell'atto presupposto, per difetto di motivazione e mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni pecuniarie applicate nonché per intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' e l' CP_1 Controparte_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “
1. Annullare l'intimazione di pagamento n. 09420249002846103/000 per tutti motivi di cui sopra nonché per intervenuta prescrizione della pretesa;
2. In via consequenziale, annullare, per come eccepito nei motivi del ricorso infra riportati, l'avviso di addebito n. 39420190000929779000; 3. Annullare le spese di procedura;
4. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito azionato;
5. conseguentemente annullare e/o revocare per i motivi esposti le iscrizioni a ruolo recate dall'avviso di addebito sopra menzionato, ordinando altresì la cancellazione del ruolo;
6. Con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'opponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad essa coattivamente prelevata con rivalutazioni ed interessi, come per legge.”, vinte le distraende spese di lite. Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito, deduceva la infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto. Parimenti costituitasi l' deduceva l'infondatezza Controparte_2 dell'opposizione, evidenziando anche la sussistenza di atti interruttivi dell'eccepita prescrizione. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione.
********* 1. In via preliminare, deve affermarsi la legittimazione passiva degli Enti citati in giudizio per gli atti di loro competenza. Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del Controparte_2 credito, sia gli enti impositori che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'odierna opposizione. Com'è noto, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. n. 18256/2020). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art.24, d.lgs. n. 461/1999, ove si alleghi la omessa notifica degli avvisi o cartelle, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni dal primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa (cfr. Cass. n. 7156/2023). E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione. Nel caso di specie, si prospettano:
1) un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui parte ricorrente contesta la regolarità formale della procedura di riscossione, al fine di dedurne l'invalidità derivata;
2) un'opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria, in funzione della deduzione fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati.
3. Ciò posto, l'opposizione all'intimazione di pagamento risulta essere inammissibile in ordine ai vizi di forma concernenti la notifica dell'intimazione effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici elenchi, l'omessa notifica dell'atto presupposto, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo di interessi e sanzioni nonché il difetto di motivazione perché tardivamente proposta. Invero, l'intimazione de qua è stata notificata -per ammissione anche del ricorrente- in data 12.02.2024 ed il ricorso introdotto con atto depositato il 21.03.2024, dunque, ben oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
4. Parimenti anche l'azione c.d. recuperatoria, volta a censurare la prescrizione asseritamente maturata in assenza della notifica dell'avviso di addebito, è manifestamente intempestiva in relazione al termine rilevante. Infatti, è documentalmente provato che l'intimazione di pagamento, oggetto della presente impugnativa, sia stata preceduta dalla regolare notifica, a mezzo pec, dell'avviso di addebito n. 39420190000929779000 in data 03.07.2019. (cfr. prod. . CP_1
Pertanto, i crediti portati nell'avviso di addebito sopra indicato sono ormai cristallizzati per come accertato, in quanto l'interessato non ha proposto opposizione nel termine di 40 giorni. Sul punto, non possono condividersi le eccezioni di parte ricorrente inerenti alla presunta nullità della notifica effettuate dall' a mezzo pec. CP_1 perché proveniente da indirizzo non risultante da pubblici registri t.). Email_1
La Suprema Corte di Cassazione, in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale da parte dell'agente della riscossione, ha ritenuto che l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non infici “ex se” la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire (cfr Cass. n. 18684/2023). Per gli atti esattoriali non vi è alcuna norma che sanzioni con la nullità la notifica a mezzo PEC di atti esattoriali effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non inserito in un pubblico registro. Non è applicabile la disciplina delle notifiche eseguite in proprio da avvocati e procuratori nell'ambito di procedimenti giudiziari. Sul punto, l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che: “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”. Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI-PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo PEC da inserire nel registro INI- PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente. Orbene -condividendo questo giudicante anche l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 6015/2023) e di merito ormai consolidato- dall'illustrato quadro normativo emerge il principio per cui le menzionate disposizioni consentono al notificante di eseguire la notificazione a partire da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica certificata, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 bis, comma 1, L. n. 53 del 1994 con riguardo alle notificazioni telematiche eseguite in proprio a cura degli avvocati. Appurata la regolare notifica dell'avviso di addebito in questione, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento oggetto della presente impugnativa (12.02.2024), nessuna prescrizione dei crediti può ritenersi maturata, avendo parte resistente , peraltro, documentalmente Controparte_4 provato l'avvenuta notifica di un atto antecedente all'intimazione opposta ed interruttivo dei termini di decorrenza e -segnatamente- dell'intimazione di pagamento n. 09420229004265704/000 notificata in data 8.06.2022 (prod.ne documentale ). CP_5
Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va rigettato poiché infondato.
4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza di parte ricorrente.
P.Q.M
. Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della resistente in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., liquidate nella somma di € 886,00, per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore del resistente in persona del legale rappresentante p.t., liquidate nella CP_1 somma di € 886,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Reggio Calabria, 19 dicembre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano