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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 175/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 175/2025 R.G.
PROMOSSA DA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gerini e elettivamente domiciliato presso lo Parte_2 studio della in via Parravicini n. 2, Monza (pec: Pt_3 Email_1
-APPELLANTE OPPOSTO-
CONTRO
, residente in [...], rappresentata e difesa, come da Controparte_1 mandato in atti, dall'Avv. Vittorio Accarino (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._1 via Manara 15 a Milano, presso lo studio del suo difensore il quale dichiara, di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo digitale di posta elettronica Email_2
-APPELLATA OPPONENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Padova – via Fratelli CP_2
Cervi, 6- rappresentata e difesa dall'Avv. Mirko Ferrara, elettivamente domiciliata presso lo studio della in Messina, via San Giovanni Bosco, 13. Pt_3
pagina 1 di 6 -APPELLATA OPPOSTA-
OGGETTO: appello Sentenza n. 1065 del 30.09.2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni definitive
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Alla luce di tutto quanto esposto ed argomentato in atti, si insiste, dunque, per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni,
e, per l'effetto affinché il Tribunale di Monza adito, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1065/2024 del Giudice di Pace di Monza, Voglia rigettare l'opposizione proposta dalla sig.ra e, accertato e dichiarato il diritto del a procedere in via esecutiva al recupero del CP_1 Parte_1 credito in forza del verbale di violazione al Codice della Strada n. 966/2016, confermata la legittimità dell'ordinanza di pagamento emessa da n. 53328/2022, con contestuale rideterminazione d'ufficio della liquidazione delle spese CP_2 processuali, nonché con rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della pronuncia di primo grado in relazione all'eccepita intervenuta prescrizione, si insiste affinché il Tribunale adito, in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata,
Voglia disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c., stante l'assoluta novità della questione trattata.”
Per l'appellato : CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza accogliere l'appello promosso dal Parte_1
e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 53328 del 22.12.2022. Spese di lite rifuse.”
[...]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Osservato in fatto che: pagina 2 di 6 • con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c., la sig.ra impugnava Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 53328 del 21.12.2022, notificatale in data 02.01.2023 dalla concessionaria su incarico del , eccependo la prescrizione CP_2 Parte_1 del credito per decorso del termine quinquennale ex artt. 209 Codice della Strada e 28 l. 689/1991, per omessa notifica del verbale ed assenza dell'indicazione del termine per proporre impugnazione nell'ingiunzione opposta;
• entrambi i convenuti, ed il , si costituivano ritualmente nel CP_2 Parte_1 giudizio di opposizione, contestando in toto gli assunti avversari e concludendo per il rigetto dell'opposizione;
• con sentenza n. 1065/2024 del 30.09.2024 il Giudice di Pace di Monza accoglieva l'opposizione promossa dalla IG.ra , annullando l'ingiunzione di pagamento impugnata e condannando CP_1 il al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 125,00 per spese Parte_1
e € 785,50 per compensi, oltre accessori di legge;
• avverso la suddetta sentenza il con atto di citazione ritualmente Parte_1 notificato in data 10 gennaio 2025 proponeva il presente giudizio di appello, impugnando la sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 68 D.L. 18/2020 in combinato disposto con l'art. 12 D.Lgs. 159/2015;
• in data 08.05.2025 si costituiva nel presente giudizio aderendo alle difese e conclusioni CP_2 di parte appellante;
• la IG.ra nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione in appello Controparte_1 via pec all'indirizzo del procuratore, non si costituiva né compariva in udienza, cosicché ne veniva dichiarata la contumacia;
• all'udienza del 9.10.2025, all'esito della discussione, il Giudice introitava la causa a sentenza.
Osservato in diritto che:
• l'art. 68 del D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia) in considerazione della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di Covid 19 ha concesso una sospensione dei versamenti dei tributi e non, così testualmente disponendo: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento
pagina 3 di 6 emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
• di regola alla sospensione dei pagamenti per eventi eccezionali si accompagna un corrispondente periodo di sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza come previsto dall'art. 12, rubricato “sospensione dei termini per eventi eccezionali” del D.Lgs 159/2015 recante le “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;
• in particolare l'articolo richiamato dispone: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212”;
• la regola della speculare sospensione dei termini di pagamento con quelli di decadenza e prescrizione per volontà del legislatore trova applicazione anche nella sospensione disposa a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, in virtù dell'espresso richiamo all'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 contenuto nell'art. 68 D.L. 18/2020 sopra riportato;
• il chiaro testo normativo impone la lettura dell'art. 68 D.L. 18/2020 in combinato disposto con il primo comma dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015;
• ne consegue che alla sospensione dei termini dei versamenti – disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020 per il periodo che intercorre tra il giorno 08.03.2020 e il giorno 31.08.2021 – corrisponde specularmente la sospensione per la riscossione del credito da parte degli enti incaricati dei termini di prescrizione e di decadenza, che se maturati entro il 31 dicembre 2021 risultano prorogati al pagina 4 di 6 secondo anno successivo e quindi al 31 dicembre 2023 (cfr. l'ampia giurisprudenza di merito citata da parte appellante);
• in tal senso si è di recente pronunciata anche la Corte di Cassazione, affermando il seguente principio: “...i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro
l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass., sez. I., 15.01.2025, n. 960).
Applicando i suddetti principi di diritto al caso di specie il Tribunale ritiene che:
• il verbale di accertamento dell'infrazione è stato notificato in data 19 agosto 2016 con conseguente termine di prescrizione al 19 agosto 2021 (scadente entro il 31 dicembre 2021), che in virtù della normativa emergenziale Covid-19 risulta posticipato indipendentemente dalla scadenza, a fronte della sospensione dei pagamenti accordata da 8 marzo 2020 sino al 31 agosto 2021 disposta dall'art. 68 D.L. 18/2020, di 24 mesi e cioè sino al 31 dicembre 2023;
• conseguentemente l'ingiunzione di pagamento n. 53328, emessa da il giorno 22.12.2022 CP_2
e notificata alla sig.ra in data 02/01/2023 deve ritenersi effettuata nell'ampio rispetto del CP_1 termine di prescrizione prorogato in applicazione della sospensione per eventi eccezionali e quindi valida ed efficace.
Per le considerazioni svolte va accertato il diritto del a procedere in via Parte_1 esecutiva al recupero del credito in forza del verbale di violazione al Codice della Strada n. 966/2016, in quanto non prescritto ed in accoglimento dell'appello la sentenza gravata va riformata integralmente con conseguente validità ed efficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 53328 notificata da alla sig.ra CP_2 in data 2 gennaio 2023. Controparte_1
pagina 5 di 6 Sussistono giusti motivi ravvisati nella recente pronuncia delle Corte di cassazione per ritenere integralmente compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello sulla Sentenza n. 1065 del
30.09.2024 emessa dal Giudice di Pace di Monza, relativa alla procedura R.G. N. 175/2025 pendente avanti l'intestato Ufficio, ogni altra istanza eccezione e deduzione disattesa, assorbita o respinta, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello e in riforma integrale della sentenza appellata:
2. accerta e dichiara il diritto del a procedere in via esecutiva al recupero del Parte_1 credito in forza del verbale di violazione al Codice della Strada n. 966/2016 e per l'effetto
3. dichiara valida ed efficace l'ingiunzione di pagamento n. 53328 notificata da alla sig.ra CP_2 in data 02 gennaio 2023. Controparte_1
4. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, lì 2 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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