Articolo 1
- Legge 24 febbraio 1956, n. 48
Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1956, n. 48
Versione
26 febbraio 1956
26 febbraio 1956
Art. 2.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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