Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/06/2025, n. 10665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10665 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10665/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01205/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1205 del 2022, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocata Carla Gatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Frascati, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano e Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città metropolitana di Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del 2.11.2021, notificata in data 11.11.2021, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio del Comune del manufatto sito in via Macchia dello Sterparo n. 97, della superficie pari a mq 286,25 circa e cubatura pari a mc 895,00 circa, distinto in catasto fabbricati al foglio 11, part. 1092, sub 1 e 2 e dell’area di sedime e di pertinenza del manufatto, pari a mq 990,00, distinte in catasto terreni al foglio 11, partt. 1092-332
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La sig.ra -OMISSIS- è proprietaria di un immobile censito sito al catasto fabbricati del Comune di Frascati al foglio 11, particella 1092, costituito in origine, secondo quanto si evince dall’atto di compravendita del 30.09.1992, da una corte (sub. 1) e da un locale terraneo di circa mq 20 (sub. 2).
2. – La sig.ra -OMISSIS- riferisce che il suindicato fabbricato, realizzato entro il 31.12.1993 e adibito a civile abitazione, è stato oggetto di domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994, presentata in data 28.02.1995.
Rispetto a tale immobile non è mai stata emessa ordinanza di demolizione.
3. – Riferisce inoltre la sig.ra -OMISSIS- che nel 2001 furono realizzati una sopraelevazione e un volume a forma di “L” in aderenza al citato locale posto al piano terreno, che ospita una scala in blocchetti di cemento di accesso alla sopraelevazione. Tali ultime opere non avrebbero inciso sull’autonomia dell’immobile preesistente, non modificandone la sagoma e non interessando le sue mura perimetrali, né sarebbero in comunicazione con esso
Solo in relazione alle opere appena descritte il Comune di Frascati, in data 19.09.2001, ha emesso ordinanza di demolizione prot. n. 28955.
4. – Risulta dagli atti di causa che l’istanza di condono presentata il 28.02.1995 è stata rigettata dal Comune di Frascati con provvedimento del 21.10.2021 « in quanto le opere abusivamente realizzate entro il 31/12/1993 sono state sostituite da un nuovo manufatto avente consistenza volumetrica e sagoma diversa da quella oggetto di domanda di condono edilizio, come accertato dalla Polizia Municipale di questo Comune con Verbale di accertamento di violazione alle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia n. 24/2001 del 06/09/2001 prot. n. 3946/2001 ».
Avverso il diniego di condono la sig.ra -OMISSIS- ha proposto ricorso dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale.
5. – Con provvedimento del 2.11.2021, notificato all’interessata il 11.11.2021, il Comune di Frascati, preso atto dell’inottemperanza dell’ordinanza del 19.09.2001, accertata con i verbali di sopralluogo del 13.11.2003 e del 7.01.2016, e visto l’esito negativo dell’istanza di condono, ha disposto « l’acquisizione al patrimonio dell’ente dei seguenti beni: - manufatto della superficie pari a mq 286,25 circa e cubatura pari a mc 895,00 circa; - area di sedime e area di pertinenza del manufatto abusivo pari a mq 990,00 circa », specificando atto che « l’area e il manufatto oggetto di acquisizione al patrimonio comunale, risultano contraddistinti al Catasto Terreni al Foglio 11 Particella 1092-332, mentre il manufatto risulta distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 11 Particella 1092 sub 1 e 2 ».
6. – Con ricorso notificato il 10.01.2022 e depositato il 8.02.2022, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale sopra citato e ne ha chiesto l’annullamento.
Con il primo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell’art. 31, co. 2 e 3 del d.P.R. n. 380/2001: la ricorrente deduce che non vi sarebbe corrispondenza tra i manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione del 19.09.2001, di superficie complessiva di mq 98,24 e cubatura di mc 564,94, ovvero la costruzione in sopraelevazione e il locale a forma di “L”, e quelli indicati nell’impugnato provvedimento di acquisizione, che ha ad oggetto un manufatto di superficie pari a mq 286,25 circa e cubatura pari a mc 895,00 circa e si riferisce dunque anche al preesistente manufatto, per il quale non è stato mai emessa alcuna ordinanza di demolizione.
Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 31, co. 4, del d.P.R. n. 380/2001: il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in mancanza di un corrispondente accertamento di inottemperanza di un precedente ordine di demolizione, avendo l’ordinanza del 19.09.2001 opere diverse da quelle delle quali il Comune ha disposto l’acquisizione al proprio patrimonio.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere sotto diversi profili sintomatici: ferma restando l’inidoneità dell’ordinanza di demolizione del 19.09.2001 e dell’accertamento della relativa inottemperanza a giustificare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto preesistente, la ricorrente deduce che a tal fine non può essere utilmente invocato nemmeno il rigetto dell’istanza di condono, al quale non ha fatto seguito l’ordine di demolizione delle opere che ne costituivano oggetto e l’accertamento della sua inottemperanza.
Con il quarto mezzo vengono denunziati la violazione del legittimo affidamento della ricorrente rispetto all’accoglimento dell’istanza di condono e alla conservazione del diritto di proprietà sui beni di cui si controverte e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico all’acquisizione gratuita al patrimonio dell’ente.
Con il quinto ed ultimo motivo, la ricorrente denunzia la violazione delle garanzie procedimentali, avendo l’Amministrazione comunale omesso di comunicare l’avvio del procedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
7. – Il Comune di Frascati si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
8. – In vista della discussione della causa, la ricorrente ha depositato una memoria meramente riproduttiva del contenuto del ricorso.
9. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 30 maggio 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. – I primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente mira a contestare la sussistenza dei presupposti per la valida acquisizione degli immobili al patrimonio comunale, possono essere esaminati insieme.
In materia di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall’abuso edilizio stesso, che consiste nella mancata ottemperanza all’ordine di demolizione in precedenza emesso dall’amministrazione (Cons. Stato, sez. VI, 25 ottobre 2023, n. 9213).
Dunque, presupposto indefettibile affinché possa determinarsi l’acquisizione gratuita è la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione dell’immobile abusivo entro il termine di novanta giorni fissato dalla legge ( ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2024, n. 5331; Id., 12 maggio 2022, n. 3760; TAR Lazio, Roma, sez. II stralcio, 20 settembre 2024, n. 16502; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 7 marzo 2023, n. 702).
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che l’unico ordine di demolizione emesso dal Comune di Frascati, quello del 19.09.2001, riguardava la « realizzazione di un manufatto al di sopra di un edificio già esistente delle dimensioni planimetriche di ml. 10.80x8.40 per un’altezza al colmo di ml 4.30 e all’imposta di ml 3.30 » e, «[ a ] l di sotto della nuova costruzione ed in aderenza al vecchio manufatto », di « un locale a forma di “L” delle dimensioni di ml. 13.00x3.80 e ml. 8.00x3.00, con altezza di ml. 3.00 circa ».
Non risulta, invece, che con riguardo al manufatto preesistente sia mai stata emessa, né prima né dopo il diniego di condono del 21.10.2021, un ordine di demolizione con assegnazione all’interessata del termine di legge per provvedere alla sua ottemperanza.
Ne consegue, alla luce della succitata giurisprudenza, la fondatezza delle doglianze formulate dalla ricorrente con i primi tre motivi di ricorso, non potendosi nemmeno ritenere che il diniego di condono, pur menzionato nel provvedimento qui impugnato, sia sufficiente a rendere legittima l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, in mancanza di un’esplicita ingiunzione di ripristino e dell’assegnazione di un termine per provvedervi.
11. – Ferme restando le ragioni dell’accoglimento del ricorso sopra evidenziate deve rilevarsi che le doglianze proposte con il quarto motivo non possono essere condivise, dal momento che, come pure ritenuto dalla giurisprudenza sopra citata, l’effetto traslativo della proprietà si determina ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire. Il provvedimento di acquisizione ha infatti natura meramente dichiarativa, non implicando alcuna valutazione discrezionale e dovendosi coerentemente ritenere che la decorrenza dello stesso non possa risentire di altri fattori, se non quelli previsti dalla stessa norma.
12. – L’accoglimento dei motivi primo, secondo e terzo determina il logico assorbimento della quinta doglianza.
13. – In conclusione, per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
14. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella misura di € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre oneri ed accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Emiliano Raganella, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Emiliano Raganella |
IL SEGRETARIO