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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8621 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LO BELLO GIOVANNI e l'avv.ta TORNAMBE' TERESA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. LICATA ALESSANDRO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità per ferie non godute (121 giorni) e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al relativo pagamento;
condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per onorari, oltre € 49,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. LO
BELLO GIOVANNI e dell'avv.ta TORNAMBE' TERESA.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 06/07/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell' resistente con qualifica e mansione di Controparte_1
Dirigente Medico, deduceva che per ragioni di salute era rimasto assente dal servizio attivo dall'8.10.2019 sino alla data del 31.03.2023, quando era stato posto quiescenza a causa della assoluta inidoneità al servizio.
Deduceva altresì che al momento della risoluzione del rapporto l'amministrazione non gli aveva corrisposto l'indennità di mancato preavviso e non aveva provveduto a liquidare l'indennità per ferie non godute e festività soppresse (122 giorni).
Concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione di dette indennità e conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo affermare la infondatezza della eccezione di nullità, essendo stati chiaramente dedotti sia il petitum che la causa petendi;
- rilevato che “Va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia.” (così Consiglio di Stato, sez. III,
02/11/2023, n. 9417);
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente è rimasto assente dal servizio attivo senza soluzione di continuità dal 08.10.2019 fino al
31.03.2023, quando è stato collocato in quiescenza a far data dal 01.04.2023, in una prima fase “utilizzando diversi istituti contrattuali” (cfr. doc. 9 ricorrente) e quindi dal 27.02.2020 per terapia salva vita;
- rilevato dunque che l'assenza dal servizio che ha impedito al dipendente di godere delle ferie maturate e non godute è pacificamente correlata al suo stato di salute, né può affermarsi che lo stesso avrebbe dovuto rientrare in servizio per godere delle ferie residue, essendo la tutela della salute bene prioritario rispetto alla disciplina economica del rapporto;
2 - rilevato dunque che sul punto il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della indennità per ferie non godute per 121 giorni (cfr. doc 1 di parte ricorrente, non contestato);
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda relativa alla condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
- rilevato, in particolare, che emerge dagli atti che la determina di collocamento in quiescenza indicava chiaramente la data finale del rapporto e che detta delibera è certamente antecedente al periodo di preavviso dovuto;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei termini precisati, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 8621 del 2023 R.G..L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LO BELLO GIOVANNI e l'avv.ta TORNAMBE' TERESA ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. LICATA ALESSANDRO resistente
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 07/04/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del proposto ricorso, accerta il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità per ferie non godute (121 giorni) e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al relativo pagamento;
condanna l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per onorari, oltre € 49,00 per contributo unificato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore dell'avv. LO
BELLO GIOVANNI e dell'avv.ta TORNAMBE' TERESA.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 06/07/2023 il ricorrente in epigrafe, dipendente dell' resistente con qualifica e mansione di Controparte_1
Dirigente Medico, deduceva che per ragioni di salute era rimasto assente dal servizio attivo dall'8.10.2019 sino alla data del 31.03.2023, quando era stato posto quiescenza a causa della assoluta inidoneità al servizio.
Deduceva altresì che al momento della risoluzione del rapporto l'amministrazione non gli aveva corrisposto l'indennità di mancato preavviso e non aveva provveduto a liquidare l'indennità per ferie non godute e festività soppresse (122 giorni).
Concludeva quindi con la domanda di accertamento del diritto alla liquidazione di dette indennità e conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che eccepiva la nullità del ricorso e nel merito ne contestava la fondatezza, chiedendone il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo affermare la infondatezza della eccezione di nullità, essendo stati chiaramente dedotti sia il petitum che la causa petendi;
- rilevato che “Va riconosciuto al dipendente il diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano che perdurava lo stato di malattia.” (così Consiglio di Stato, sez. III,
02/11/2023, n. 9417);
- rilevato che emerge dalla documentazione in atti che il ricorrente è rimasto assente dal servizio attivo senza soluzione di continuità dal 08.10.2019 fino al
31.03.2023, quando è stato collocato in quiescenza a far data dal 01.04.2023, in una prima fase “utilizzando diversi istituti contrattuali” (cfr. doc. 9 ricorrente) e quindi dal 27.02.2020 per terapia salva vita;
- rilevato dunque che l'assenza dal servizio che ha impedito al dipendente di godere delle ferie maturate e non godute è pacificamente correlata al suo stato di salute, né può affermarsi che lo stesso avrebbe dovuto rientrare in servizio per godere delle ferie residue, essendo la tutela della salute bene prioritario rispetto alla disciplina economica del rapporto;
2 - rilevato dunque che sul punto il ricorso deve trovare accoglimento, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della indennità per ferie non godute per 121 giorni (cfr. doc 1 di parte ricorrente, non contestato);
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda relativa alla condanna al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso;
- rilevato, in particolare, che emerge dagli atti che la determina di collocamento in quiescenza indicava chiaramente la data finale del rapporto e che detta delibera è certamente antecedente al periodo di preavviso dovuto;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei termini precisati, con le conseguenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di spese di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 07/04/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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