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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5137 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 61574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 61574/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
08.01.2025, con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 10.03.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Moroni, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento del compenso professionale in riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del processo penale.
CONCLUSIONI: in data 08.01.2025 l'attrice ha precisato le conclusioni come da verbale della relativa udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
l'accertamento del proprio diritto di percepire il compenso professionale nei confronti di CP_1
e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 6.067,24 comprensiva di
[...] spese generali, IVA e CPA.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere stata nominata quale difensore di fiducia dalla
Signora in relazione al procedimento penale N.R.G. Notizie di reato 6637/2010 innanzi al CP_1
Tribunale Ordinario di Velletri;
di aver assistito la Signora nel corso delle indagini preliminari CP_1
e per tutto il processo di primo grado;
che il procedimento penale si è concluso con la sentenza di pagina 1 di 3 assoluzione N. 697/2017 depositata in data 26.04.2017; di aver sopportato notevoli spese per le trasferte, la richiesta di copia degli atti e delle trascrizioni al fine di preparare la difesa;
che in data
19.07.2018 aveva inviato alla Signora la richiesta del pagamento di euro 6.067,24 per CP_1
l'attività svolta durante la fase dibattimentale del procedimento penale;
che nonostante i numerosi solleciti, la convenuta non aveva provveduto a versare i compensi richiesti;
che in data 29.11.2011 aveva inviato l'invito per la negoziazione assistita senza giungere ad alcuna definizione della controversia.
La convenuta, Signora benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare, è necessario ripercorrere brevemente le disposizioni di cui al D.M. 55/2014 riguardante il compenso dell'avvocato da liquidarsi in merito all'attività profusa nei procedimenti penali.
All'art. 12, comma 3, viene statuito che il compenso deve essere liquidato per fasi che, esemplificativamente, sono le seguenti: la fase di studio che comprende tutte quelle attività antecedenti alla fase introduttiva come l'esame e lo studio degli atti, le consultazioni con il cliente, le relazioni o i pareri scritti e orali etc.; la fase introduttiva del giudizio che si riferisce a tutti gli atti introduttivi come gli esposti, le denunce querele, le istanze e le dichiarazioni etc.; la fase istruttoria o dibattimentale che comprende le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni etc.; la fase decisionale che comprende, infine, le difese orali o scritte, le repliche, e l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali.
Inoltre, al comma 1 del citato articolo viene specificato che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, tra gli altri, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'attrice, deducendo di essere stata nominata difensore di fiducia dalla convenuta, Signora ha sostenuto di aver svolto la propria attività professionale durante la fase Controparte_1 dibattimentale, ed ha chiesto, pertanto, la liquidazione dell'importo complessivo di euro 6.067,24 composto dalle seguenti voci: euro 3.420,00 per l'attività svolta durante il dibattimento, in relazione al quale chiede che vengano riconosciute, ai fini della liquidazione, tutte le fasi previste dal citato decreto, nei valori medi;
euro 882,83 per le trasferte, le copie e le spese postali;
euro 513,00 per le spese generali;
ed euro 1.094,09 e 157,32 per IVA e CPA.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione ed in particolare dai verbali d'udienza prodotti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore di fiducia. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale, deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in vigore negli anni 2014-2018. Considerata l'attività dibattimentale documentata dai verbali d'udienza (v. allegato n.
9); considerato inoltre che alla convenuta sono stati contestati i reati previsti dagli artt. 367 e 110 nonché l'art. 642 c.p., successivamente assolta ex art. 530 - comma 2 - c.p.p. dai reati a lei ascritti (v. allegato n. 10), e che quindi si è trattato di attività difensiva di natura non complessa;
si ritiene di dover applicare i valori minimi previsti per le attività corrispondenti alla fase dibattimentale ed in particolare i seguenti importi: per la fase di studio euro 225,00; per la fase introduttiva euro 270,00; per la fase istruttoria euro 540,00 e per la fase decisionale euro 675,00; per un totale di euro 1.710,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Per quanto riguarda, invece, le spese di trasferta che l'attrice quantifica in euro 882,83 occorre rilevare che non è stata allegata la prova documentale. Infatti, l'art. 15 del D.M. 55/2014, a norma del quale all'avvocato deve essere liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese sostenute, richiama l'art. 27 del medesimo decreto, il quale prevede che le spese debbano essere documentate.
La convenuta deve essere quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di compenso professionale della somma di euro 1.710,00 oltre euro 256,50 di spese generali, euro 449,94 di IVA ed euro 78,66 di CPA;
per un importo totale di euro 2.495,10.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione della natura della causa, per cui non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.710,00 a titolo di compenso, per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA;
-condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attrice liquidate in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 61574/2022, trattenuta in decisione all'udienza del
08.01.2025, con termine per il deposito della comparsa conclusionale fino al 10.03.2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Moroni, Parte_1 C.F._1 giusta procura depositata in allegato all'atto di citazione
ATTRICE contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: pagamento del compenso professionale in riferimento all'attività difensiva svolta nell'ambito del processo penale.
CONCLUSIONI: in data 08.01.2025 l'attrice ha precisato le conclusioni come da verbale della relativa udienza.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto a questo Tribunale Parte_1
l'accertamento del proprio diritto di percepire il compenso professionale nei confronti di CP_1
e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 6.067,24 comprensiva di
[...] spese generali, IVA e CPA.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere stata nominata quale difensore di fiducia dalla
Signora in relazione al procedimento penale N.R.G. Notizie di reato 6637/2010 innanzi al CP_1
Tribunale Ordinario di Velletri;
di aver assistito la Signora nel corso delle indagini preliminari CP_1
e per tutto il processo di primo grado;
che il procedimento penale si è concluso con la sentenza di pagina 1 di 3 assoluzione N. 697/2017 depositata in data 26.04.2017; di aver sopportato notevoli spese per le trasferte, la richiesta di copia degli atti e delle trascrizioni al fine di preparare la difesa;
che in data
19.07.2018 aveva inviato alla Signora la richiesta del pagamento di euro 6.067,24 per CP_1
l'attività svolta durante la fase dibattimentale del procedimento penale;
che nonostante i numerosi solleciti, la convenuta non aveva provveduto a versare i compensi richiesti;
che in data 29.11.2011 aveva inviato l'invito per la negoziazione assistita senza giungere ad alcuna definizione della controversia.
La convenuta, Signora benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio Controparte_1
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del giorno 08.01.2025 con termine per il deposito della comparsa conclusionale.
In via preliminare, è necessario ripercorrere brevemente le disposizioni di cui al D.M. 55/2014 riguardante il compenso dell'avvocato da liquidarsi in merito all'attività profusa nei procedimenti penali.
All'art. 12, comma 3, viene statuito che il compenso deve essere liquidato per fasi che, esemplificativamente, sono le seguenti: la fase di studio che comprende tutte quelle attività antecedenti alla fase introduttiva come l'esame e lo studio degli atti, le consultazioni con il cliente, le relazioni o i pareri scritti e orali etc.; la fase introduttiva del giudizio che si riferisce a tutti gli atti introduttivi come gli esposti, le denunce querele, le istanze e le dichiarazioni etc.; la fase istruttoria o dibattimentale che comprende le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei testimoni etc.; la fase decisionale che comprende, infine, le difese orali o scritte, le repliche, e l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali.
Inoltre, al comma 1 del citato articolo viene specificato che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto, tra gli altri, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
Deve quindi procedersi a valutare nel merito la fondatezza della domanda di liquidazione dei compensi. L'attrice, deducendo di essere stata nominata difensore di fiducia dalla convenuta, Signora ha sostenuto di aver svolto la propria attività professionale durante la fase Controparte_1 dibattimentale, ed ha chiesto, pertanto, la liquidazione dell'importo complessivo di euro 6.067,24 composto dalle seguenti voci: euro 3.420,00 per l'attività svolta durante il dibattimento, in relazione al quale chiede che vengano riconosciute, ai fini della liquidazione, tutte le fasi previste dal citato decreto, nei valori medi;
euro 882,83 per le trasferte, le copie e le spese postali;
euro 513,00 per le spese generali;
ed euro 1.094,09 e 157,32 per IVA e CPA.
pagina 2 di 3 Dalla documentazione ed in particolare dai verbali d'udienza prodotti, risulta lo svolgimento dell'attività professionale allegata quale difensore di fiducia. Tenuto conto dell'epoca di svolgimento e conclusione dell'attività professionale, deve farsi applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in vigore negli anni 2014-2018. Considerata l'attività dibattimentale documentata dai verbali d'udienza (v. allegato n.
9); considerato inoltre che alla convenuta sono stati contestati i reati previsti dagli artt. 367 e 110 nonché l'art. 642 c.p., successivamente assolta ex art. 530 - comma 2 - c.p.p. dai reati a lei ascritti (v. allegato n. 10), e che quindi si è trattato di attività difensiva di natura non complessa;
si ritiene di dover applicare i valori minimi previsti per le attività corrispondenti alla fase dibattimentale ed in particolare i seguenti importi: per la fase di studio euro 225,00; per la fase introduttiva euro 270,00; per la fase istruttoria euro 540,00 e per la fase decisionale euro 675,00; per un totale di euro 1.710,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Per quanto riguarda, invece, le spese di trasferta che l'attrice quantifica in euro 882,83 occorre rilevare che non è stata allegata la prova documentale. Infatti, l'art. 15 del D.M. 55/2014, a norma del quale all'avvocato deve essere liquidata un'indennità di trasferta e un rimborso delle spese sostenute, richiama l'art. 27 del medesimo decreto, il quale prevede che le spese debbano essere documentate.
La convenuta deve essere quindi condannata al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di compenso professionale della somma di euro 1.710,00 oltre euro 256,50 di spese generali, euro 449,94 di IVA ed euro 78,66 di CPA;
per un importo totale di euro 2.495,10.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in considerazione della natura della causa, per cui non è stata svolta la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, definitivamente pronunciandosi sulla domanda in epigrafe, così dispone:
- condanna al pagamento in favore dell'avv. della somma di euro Controparte_1 Parte_1
1.710,00 a titolo di compenso, per l'attività professionale svolta, oltre spese generali, IVA e CPA;
-condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'attrice liquidate in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4.4.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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