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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/07/2025, n. 5671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5671 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'AleANo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17120/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. PERRON Parte_1 C.F._1
BU ND e AT HE ( ) PIAZZA SAN C.F._2
BABILA 4/A 20122 MILANO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN BABILA N.
4/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRON BU ND;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avv. LA SCALA GI IL RI e P.IVA_1
( ) VIA ARCONATI, 20 21100 VARESE, CP_2 C.F._3
con elezione di domicilio in VIA CORREGGIO 43 MILANO, presso lo studio dell'avv.
LA SCALA GI IL RI;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 20/05/2025, che qui si riportano.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SIG.RA LU
Pt_1
La sig.ra ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa come segue Parte_1
le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ nel merito, in via principale: accertata l'intervenuta prescrizione delle fatture n.
8051000177 del 11/06/2014, n. 8051000082 del 20/04/2015, n. 8051000099 del
07/04/2016 e n. 8051000037 del 23/03/2017 azionate da Società per amministrazioni fiduciarie con socio unico, accogliere la presente opposizione e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3510/2023 - R.G. 4772/2023 del Tribunale di
Milano, poiché nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Con osservanza Milano, 14 maggio 2025 Avv. Andrea Perron-Cabus
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_1
PREMESSO CHE All'esito dell'udienza tenuta in data 20/5/2024, il Giudice così provvedeva “ritenuta la natura documentale della causa e pertanto matura per la decisione, rinvia la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.5.2025, ore 12.00”.
Tanto premesso, insiste per l'accoglimento delle seguenti CP_1
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, così giudicare:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, non risultando Parte_1
l'avversa opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
In via preliminare subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse accogliersi la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, Parte_1 concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, limitatamente alle somme non contestate pari ad euro 8.635,19.
Nel merito, in via principale respingere ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, per l'importo capitale di euro 16.074,69, oltre Parte_1 spese ed interessi come ivi liquidati.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la signora è debitrice di per l'importo pari ad euro 16.074,69 oltre Parte_1 CP_1 interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 16.074,69, oltre gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002
[...] dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo. In via di ulteriore subordine nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Milano ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto e accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dal Sig. rideterminare l'importo dovuto dalla signora CP_3 Parte_1 nella misura di euro 8.635,19, pari alla somma portata dalle fatture non contestate da quest'ultima, o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di legge. pagina 3 di 8 In ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero solo in sede di precisazione delle conclusioni proposte dalla controparte.
Con osservanza Milano, 5 maggio 2025 Avv. Avv. Controparte_4 [...]
CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione pponeva tempestivamente al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 3510/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14/2/2023, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 16.074,69 – oltre interessi e spese del monitorio - a favore di con Controparte_5 socio unico (di seguito solo ), le cui pretese creditorie trovavano fonte nel CP_1 mancato pagamento di dieci fatture (doc. 9 monitorio):
1) nr. 8051000177 del 11/06/2014 per l'importo di € 1.766,50,
2) nr. 8051000082 del 20/04/2015 per l'importo di € 1.891,00,
3) nr. 805100099 del 07/04/2016 per l'importo di € 1.891,00,
4) nr.8051000037 del 23/03/2017 per l'importo di € 1.891,00,
5) nr. 805100034 del 20/03/2018 per l'importo di € 1.891,00,
6) nr. P/221/USF del 20/03/2019 per l'importo di € 1.891,00,
7) nr. PFA200799 del 26/02/2020 per l'importo di € 1.891,00,
8) nr. PFA210596 del 24/02/2021 per l'importo di € 1.891,00,
9) nr. PFA221309 del 27/07/2022 per l'importo di € 461,19, ed
10)nr. PFA221739 del 27/09/2022 per l'importo di € 610,00, per in totale di € 16.074,69
emesse a titolo di commissioni fiduciarie come da contratto stipulato in data 19.6.2014 tra l'ingiunta e la (attualmente a seguito fusione Controparte_6 CP_1 del 12.4.2018) avente ad oggetto un mandato fiduciario per la “Costituzione ed pagina 4 di 8 intestazione fiduciaria di una quota da nominali € 2.000,00 pari al 20% della costituenda società . Controparte_7
In data 31.3.2022 recedeva dal contratto, ed in assenza di comunicazione di CP_1 reintestazione da parte dell'ingiunta, pertanto provvedeva alla reinteststazione alla signora delle quote dell'incarico fiduciario, ragion per la quale veniva richiesto il Pt_1 pagamento azionato in via monitoria.
L'opponente quale unico motivo d'opposizione - invocando l'art. 2948 c.c. 1° comma - eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle fatture n. 8051000177 del 11/06/2014, n. 8051000082 del 20/04/2015, n. 805100099 del 07/04/2016 e n. 8051000037 del 23/03/2017.
Si costituiva in giudizio la società opposta che controdeduceva all'avversaria eccezione di prescrizione, ed inoltre rappresentava la circostanza che la signora Pt_1 nulla aveva contestato nel merito in ordine al credito vantato da . CP_8
La causa, previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, veniva istruita mediante la sola produzione documentale e pertanto rinviata all'udienza del 20 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma, dell'art. 281/sexies c.p.c. così come integrato dall'art. 7, comma 3 del Dl.lgs.164/2024.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd.
pagina 5 di 8 amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Nel merito.
Oggetto della presente causa risulta esse l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in ordine a quanto sopra eccepito.
Preliminarmente, a tal fine questo Giudicane ritiene preliminarmente dover considerare irrilevante la prospettazione di parte opposta in ordine al doc. n. 4 al quale ha CP_1 attribuito qualifica di documento “ricognitivo di debito”. Il contenuto di detto documento si riferisce al diverso contratto di apertura di conto corrente e non già il contratto di mandato fiduciario sottoscritto tra le parti in data 19/06/2014, oggetto della presente causa.
L'eccezione di prescrizione deve esser rigettata.
In diritto.
Secondo quanto statuito dalla Cass. n. 2086/2008 emerge che “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, c.c., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità”
pagina 6 di 8 Pertanto, dando atto che l'invocato art. 2948 c.c. 1° comma si riferisce a fattispecie di pagamento aventi natura periodica quali canoni per godimento di beni, nel caso di specie la richiesta di si fonda sui pagamenti di corrispettivi per servizi CP_1 contrattuali resi;
infatti l'art. 13 del contratto (doc. 2 monitorio) che letteralmente riporta
“Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (……) il Fiduciante riconoscerà i corrispettivi
…..”, trattasi pertanto di obbligazione contrattuale per la quale vige il regime prescrizionale prescrizione decennale normata dall'art. 2946 c.c..
Ciò posto, alla luce dell'art. 2697 c.c. parte opposta, convenuta formale ma attrice sostanziale, ha assolto il proprio onere probatorio dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria, mentre parte opponente – attrice formale ma convenuta sostanziale – non ha assolto il proprio onere della prova dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene dover rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3510/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.2.2023, che per l'effetto viene confermato.
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività in concreto svolta.
Gli interessi dalla domanda al saldo vengono liquidati ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c..
P.Q.M
.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
1) rigetta la domanda in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3510/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.2.2023;
2) condanna al pagamento delle spese delle spese processuali in favore Parte_1 dell'opposta per l'importo di € 2.800,00 (di cui € 550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali;
pagina 7 di 8 3) Condanna part opponente al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo ex art. 1284 c.c., 4° comma.
Cosi' deciso in data 8 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
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o pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D'AleANo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES nella causa civile di I Grado iscritta al N. 17120/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. PERRON Parte_1 C.F._1
BU ND e AT HE ( ) PIAZZA SAN C.F._2
BABILA 4/A 20122 MILANO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN BABILA N.
4/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. PERRON BU ND;
ATTRICE - OPPONENTE
contro
:
(C.F. Controparte_1
) con il patrocinio degli avv. LA SCALA GI IL RI e P.IVA_1
( ) VIA ARCONATI, 20 21100 VARESE, CP_2 C.F._3
con elezione di domicilio in VIA CORREGGIO 43 MILANO, presso lo studio dell'avv.
LA SCALA GI IL RI;
CONVENUTA - OPPOSTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 20/05/2025, che qui si riportano.
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA SIG.RA LU
Pt_1
La sig.ra ut supra rappresentata, difesa e domiciliata, precisa come segue Parte_1
le proprie
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ nel merito, in via principale: accertata l'intervenuta prescrizione delle fatture n.
8051000177 del 11/06/2014, n. 8051000082 del 20/04/2015, n. 8051000099 del
07/04/2016 e n. 8051000037 del 23/03/2017 azionate da Società per amministrazioni fiduciarie con socio unico, accogliere la presente opposizione e, per CP_1
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 3510/2023 - R.G. 4772/2023 del Tribunale di
Milano, poiché nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.
Con osservanza Milano, 14 maggio 2025 Avv. Andrea Perron-Cabus
FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DI CP_1
PREMESSO CHE All'esito dell'udienza tenuta in data 20/5/2024, il Giudice così provvedeva “ritenuta la natura documentale della causa e pertanto matura per la decisione, rinvia la stessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.5.2025, ore 12.00”.
Tanto premesso, insiste per l'accoglimento delle seguenti CP_1
pagina 2 di 8 CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa, così giudicare:
In via preliminare: concedere, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., per tutte le ragioni esposte nel presente atto, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, non risultando Parte_1
l'avversa opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
In via preliminare subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse accogliersi la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, Parte_1 concedersi, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, limitatamente alle somme non contestate pari ad euro 8.635,19.
Nel merito, in via principale respingere ogni avversa domanda ed eccezione, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n. 3510 del 14/02/2023, RG n. 4772/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 06/02/2023 e notificato alla signora in data 14/03/2023, per l'importo capitale di euro 16.074,69, oltre Parte_1 spese ed interessi come ivi liquidati.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare la signora è debitrice di per l'importo pari ad euro 16.074,69 oltre Parte_1 CP_1 interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 16.074,69, oltre gli interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002
[...] dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo effettivo. In via di ulteriore subordine nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale di Milano ritenesse di revocare il decreto ingiuntivo opposto e accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dal Sig. rideterminare l'importo dovuto dalla signora CP_3 Parte_1 nella misura di euro 8.635,19, pari alla somma portata dalle fatture non contestate da quest'ultima, o del diverso importo che risulterà dovuto all'esito dell'istruttoria, o che sarà ritenuto di giustizia. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre nei termini di legge. pagina 3 di 8 In ogni caso: condannare l'opponente alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio sulle eventuali domande e/o eccezioni nuove che fossero solo in sede di precisazione delle conclusioni proposte dalla controparte.
Con osservanza Milano, 5 maggio 2025 Avv. Avv. Controparte_4 [...]
CP_2
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione pponeva tempestivamente al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 3510/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14/2/2023, con il quale le si ingiungeva il pagamento della somma di € 16.074,69 – oltre interessi e spese del monitorio - a favore di con Controparte_5 socio unico (di seguito solo ), le cui pretese creditorie trovavano fonte nel CP_1 mancato pagamento di dieci fatture (doc. 9 monitorio):
1) nr. 8051000177 del 11/06/2014 per l'importo di € 1.766,50,
2) nr. 8051000082 del 20/04/2015 per l'importo di € 1.891,00,
3) nr. 805100099 del 07/04/2016 per l'importo di € 1.891,00,
4) nr.8051000037 del 23/03/2017 per l'importo di € 1.891,00,
5) nr. 805100034 del 20/03/2018 per l'importo di € 1.891,00,
6) nr. P/221/USF del 20/03/2019 per l'importo di € 1.891,00,
7) nr. PFA200799 del 26/02/2020 per l'importo di € 1.891,00,
8) nr. PFA210596 del 24/02/2021 per l'importo di € 1.891,00,
9) nr. PFA221309 del 27/07/2022 per l'importo di € 461,19, ed
10)nr. PFA221739 del 27/09/2022 per l'importo di € 610,00, per in totale di € 16.074,69
emesse a titolo di commissioni fiduciarie come da contratto stipulato in data 19.6.2014 tra l'ingiunta e la (attualmente a seguito fusione Controparte_6 CP_1 del 12.4.2018) avente ad oggetto un mandato fiduciario per la “Costituzione ed pagina 4 di 8 intestazione fiduciaria di una quota da nominali € 2.000,00 pari al 20% della costituenda società . Controparte_7
In data 31.3.2022 recedeva dal contratto, ed in assenza di comunicazione di CP_1 reintestazione da parte dell'ingiunta, pertanto provvedeva alla reinteststazione alla signora delle quote dell'incarico fiduciario, ragion per la quale veniva richiesto il Pt_1 pagamento azionato in via monitoria.
L'opponente quale unico motivo d'opposizione - invocando l'art. 2948 c.c. 1° comma - eccepisce l'intervenuta prescrizione quinquennale delle fatture n. 8051000177 del 11/06/2014, n. 8051000082 del 20/04/2015, n. 805100099 del 07/04/2016 e n. 8051000037 del 23/03/2017.
Si costituiva in giudizio la società opposta che controdeduceva all'avversaria eccezione di prescrizione, ed inoltre rappresentava la circostanza che la signora Pt_1 nulla aveva contestato nel merito in ordine al credito vantato da . CP_8
La causa, previo deposito di autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma, veniva istruita mediante la sola produzione documentale e pertanto rinviata all'udienza del 20 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni ex art. 281/sexies c.p.c., e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma, dell'art. 281/sexies c.p.c. così come integrato dall'art. 7, comma 3 del Dl.lgs.164/2024.
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l'azione della cd.
pagina 5 di 8 amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Nel merito.
Oggetto della presente causa risulta esse l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente in ordine a quanto sopra eccepito.
Preliminarmente, a tal fine questo Giudicane ritiene preliminarmente dover considerare irrilevante la prospettazione di parte opposta in ordine al doc. n. 4 al quale ha CP_1 attribuito qualifica di documento “ricognitivo di debito”. Il contenuto di detto documento si riferisce al diverso contratto di apertura di conto corrente e non già il contratto di mandato fiduciario sottoscritto tra le parti in data 19/06/2014, oggetto della presente causa.
L'eccezione di prescrizione deve esser rigettata.
In diritto.
Secondo quanto statuito dalla Cass. n. 2086/2008 emerge che “La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, c.c., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di leasing in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità”
pagina 6 di 8 Pertanto, dando atto che l'invocato art. 2948 c.c. 1° comma si riferisce a fattispecie di pagamento aventi natura periodica quali canoni per godimento di beni, nel caso di specie la richiesta di si fonda sui pagamenti di corrispettivi per servizi CP_1 contrattuali resi;
infatti l'art. 13 del contratto (doc. 2 monitorio) che letteralmente riporta
“Oltre al rimborso di ogni onere e spesa (……) il Fiduciante riconoscerà i corrispettivi
…..”, trattasi pertanto di obbligazione contrattuale per la quale vige il regime prescrizionale prescrizione decennale normata dall'art. 2946 c.c..
Ciò posto, alla luce dell'art. 2697 c.c. parte opposta, convenuta formale ma attrice sostanziale, ha assolto il proprio onere probatorio dell'elemento costitutivo della pretesa creditoria, mentre parte opponente – attrice formale ma convenuta sostanziale – non ha assolto il proprio onere della prova dell'elemento estintivo e/o modificativo della pretesa avversaria.
Per quanto sopra questo Giudicante ritiene dover rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3510/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.2.2023, che per l'effetto viene confermato.
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa, dell'attività in concreto svolta.
Gli interessi dalla domanda al saldo vengono liquidati ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c..
P.Q.M
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Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita, disattesa o respinta:
1) rigetta la domanda in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3510/2023, emesso dal Tribunale di Milano in data 14.2.2023;
2) condanna al pagamento delle spese delle spese processuali in favore Parte_1 dell'opposta per l'importo di € 2.800,00 (di cui € 550,00 per la fase di studio, € 450,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria ed € 900,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali;
pagina 7 di 8 3) Condanna part opponente al pagamento degli interessi dalla domanda al saldo ex art. 1284 c.c., 4° comma.
Cosi' deciso in data 8 luglio 2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.
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