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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/11/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa IA EL, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 22670/2022 avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – cessione del credito promossa da:
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Parte_1 P.IVA_1 GAGLIANO
ATTORE contro
(c.f. ; p.iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Paola Garesio
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 6.615,00 (al netto della franchigia), o della somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge”; per parte convenuta: “NEL MERITO. In via principale -respingere le avverse domande in quanto infondate e non provate con ogni ritenuta motivazione in fatto e in diritto;
In via subordinata: Liquidare il giusto e provato in base alle rigorose risultanze processuali tenuto conto dei limiti tutti dii cui al contratto assicurativo in essere (massimali. Scoperto, franchigie, criteri di liquidazione…). In ogni caso vinte le spese di lite compreso rimborso forfettario iva e cpa come per legge nonché rimborso di costi di ctu e ctp”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la spa Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento di € 6.615 a seguito della Controparte_1 cessione in suo favore del credito derivante dal sinistro subito dall'auto di proprietà della sig.ra CP_2 assicurata con la compagnia convenuta. Ha allegato l'attrice: che la predetta sig.ra il 7.3.2021, CP_2 aveva posteggiato la Fiat Panda tg. FV293YN in via Gressoney, all'altezza del civico n. 34; che il giorno successivo l'aveva rinvenuta danneggiata con delle rigature in varie parti oltre che privata di pagina 1 di 3 taluni componenti;
che la sig.ra aveva sporto regolare denuncia del sinistro lo stesso 8.3.2021;
CP_2 che al momento del sinistro la sig.ra era assicurata per la r.c.a. con la società convenuta in forza
CP_2 di polizza n. 30/178888485; che il 16.4.2021 la sig.ra aveva ceduto il credito indennitario ad
CP_2 ella attrice, che aveva riparato il veicolo danneggiato emettendo due fatture per la complessiva somma di € 7.350. In forza di tali premesse ha domandato la condanna della convenuta al pagamento di € 6.615, al netto della franchigia contrattualmente prevista. Co Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda stante i manifestati dubbi sulla CP_1 genuinità del sinistro, in ragione dell'elevato numero di sinistri denunciati dalla sig.ra col
CP_2 veicolo assicurato Fiat Panda tg. FV293YN, con crediti tutti ceduti a due carrozzerie, di una è l'attrice. Ha altresì rilevato come difetti la prova dei ricambi utilizzati dall'attrice per le riparazioni, richiesti e non ottenuti. Ha contestato, poi, il quantum della domanda.
Con ordinanza 7.3.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori, poi assunti all'udienza 22.4.2024. Con ordinanza in pari data la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
2. La domanda non è fondata.
In primo luogo, va dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra assunta Controparte_3 all'udienza 22.4.2024. Invero, ella è la cedente il credito per cui l'attrice agisce. Cessione avvenuta pro solvendo dunque senza liberazione del cedente (cfr. cessione 16.4.2021, art. 4, prodotta dall'attrice). E', pertanto, evidente l'interesse, concreto e attuale, della nel presente giudizio, da CP_2 cui l'incompatibilità della stessa ad assumere l'ufficio di testimone e la conseguente nullità della testimonianza assunta.
Non è poi emersa la prova che l'evento vandalico allegato dall'attrice sia occorso l'8.3.2021 e, in particolare, che prima di tale momento la Fiat Panda tg. FV293YN fosse in buone condizioni in quanto priva dei danneggiamenti lamentati.
Infatti, anche a dar credito al teste - che alcuna motivazione ha reso sulla sua presenza alle h. 8 Tes_1 del mattino del 8.3.2021 in Torino, via Gressoney, pur essendo residente in [...], oltre ad aver riferito di aver visto la sig.ra “disperata” per un danneggiamento all'auto (circostanza CP_2 alquanto inverosimile per un soggetto, come si dirà, abituato ad incorrere in sinistri stradali) – resta il dato che egli non ha visto il mezzo prima dei danneggiamenti, ma solo quando questi già vi erano, avendo egli affermato di essere giunto quando la signora aveva rinvenuto l'auto danneggiata CP_2 (“ho notato la signora non la macchina mi sono avvicinato perché la signora aveva le mani nei capelli che piangeva e mi ha raccontato che le avevano fatto la macchina”). Né l'inesistenza di detti danneggiamenti prima dell'arrivo dell può farsi discendere dalla circostanza che il teste abbia Tes_1 trovato la “disperata perché gli avevano fatto la macchina”. In primo luogo, si dubita della CP_2 stessa attendibilità del teste per il motivo sopra esposto. In secondo luogo, trattasi sul punto di Tes_1 testimonianza de relato dalla stessa parte – la – avente interesse in causa, come sopra detto, CP_2 pertanto testimonianza dal valore probatorio sostanzialmente nullo, al pari di una testimonianza de relato actoris (Cass. 569/2015). In terzo luogo, vi sono in atti elementi che vanno nel segno opposto di una conferma dell'assenza dei danneggiamenti prima dell'8.3.2021. Elementi, evidenziati a ragione dalla convenuta, che fanno sorgere importanti dubbi sulla veridicità del sinistro.
Invero:
- l'assicurazione ha prodotto documentazione indicante i numerosi sinistri denunciati dalla Nuovo all'assicurazione convenuta durante la vigenza (2020/2021) della polizza n. 30/178888485: n. 5 sinistri tra il 17.8.2020 e il 29.6.2021 (doc. 4 convenuta) in gran parte ceduti a carrozzerie, tra cui l'attrice; documentazione e allegazione non specificatamente contestate dall'attrice (art. 115 c.p.c.);
pagina 2 di 3 - l'assicurazione ha allegato essere stata domandata all'attrice la documentazione afferente i ricambi utilizzati per l'emissione delle fatture, senza ricevere risposta alcuna dalla (doc. 5), che Parte_1 non ha fornito prova contraria sul punto, posto che tale non è l'asserita mail 18.3.2021 (prodotta dall'attrice il 6.11.2023) contenente mere fotografie di un mezzo, e non documentazione sui pezzi di ricambio utilizzati;
- appare alquanto strano che l'attrice non abbia prodotto fotografie del mezzo danneggiato pre- riparazioni;
le uniche foto prodotte (allegate alla mail 18.3.2021 prodotta dall'attrice il 6.11.2023) ritraggono un veicolo in fase di riparazione, per lo più coperto da un telo, di cui non si evince chiaramente il modello e con la targa della Fiat Panda tg. FV293YN asseritamente danneggiata solo appoggiata al mezzo: in un'epoca in cui fare foto rappresenta ormai la normalità in ragione della fotocamera presente in pressoché tutti i telefoni cellulari, viene da chiedersi quale fosse l'impedimento a fotografare il mezzo danneggiato.
In definitiva, il complesso degli elementi in atti non consente di ritenere raggiunta la prova del verificarsi del rischio assicurato nella vigenza della polizza contratta dalla sig.ra sicché la CP_2 domanda va rigettata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché vengono poste a carico della convenuta.
La liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000) determinato dal valore della domanda (€ 6.615), salva una riduzione sulla fase decisoria non avendo l'attrice depositato comparsa conclusionale e replica.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
AN la a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4876 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 1680 per istruttoria, € 1500 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 4/11/2025
Il Giudice
IA EL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO in persona della dr.ssa IA EL, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 22670/2022 avente ad oggetto: indennizzo assicurativo – cessione del credito promossa da:
(P. IVA , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Parte_1 P.IVA_1 GAGLIANO
ATTORE contro
(c.f. ; p.iva ) rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 dall'avv. Paola Garesio
CONVENUTO
***
Conclusioni: per parte attrice: “dichiarare tenuta e condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore al pagamento della somma di euro 6.615,00 (al netto della franchigia), o della somma ritenuta di giustizia dal Giudice, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese ed onorari di causa, rimborso spese generali 15%, CPA ed IVA come per legge”; per parte convenuta: “NEL MERITO. In via principale -respingere le avverse domande in quanto infondate e non provate con ogni ritenuta motivazione in fatto e in diritto;
In via subordinata: Liquidare il giusto e provato in base alle rigorose risultanze processuali tenuto conto dei limiti tutti dii cui al contratto assicurativo in essere (massimali. Scoperto, franchigie, criteri di liquidazione…). In ogni caso vinte le spese di lite compreso rimborso forfettario iva e cpa come per legge nonché rimborso di costi di ctu e ctp”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione regolarmente notificata la ha convenuto in giudizio la spa Parte_1 chiedendone la condanna al pagamento di € 6.615 a seguito della Controparte_1 cessione in suo favore del credito derivante dal sinistro subito dall'auto di proprietà della sig.ra CP_2 assicurata con la compagnia convenuta. Ha allegato l'attrice: che la predetta sig.ra il 7.3.2021, CP_2 aveva posteggiato la Fiat Panda tg. FV293YN in via Gressoney, all'altezza del civico n. 34; che il giorno successivo l'aveva rinvenuta danneggiata con delle rigature in varie parti oltre che privata di pagina 1 di 3 taluni componenti;
che la sig.ra aveva sporto regolare denuncia del sinistro lo stesso 8.3.2021;
CP_2 che al momento del sinistro la sig.ra era assicurata per la r.c.a. con la società convenuta in forza
CP_2 di polizza n. 30/178888485; che il 16.4.2021 la sig.ra aveva ceduto il credito indennitario ad
CP_2 ella attrice, che aveva riparato il veicolo danneggiato emettendo due fatture per la complessiva somma di € 7.350. In forza di tali premesse ha domandato la condanna della convenuta al pagamento di € 6.615, al netto della franchigia contrattualmente prevista. Co Si è costituita la chiedendo il rigetto della domanda stante i manifestati dubbi sulla CP_1 genuinità del sinistro, in ragione dell'elevato numero di sinistri denunciati dalla sig.ra col
CP_2 veicolo assicurato Fiat Panda tg. FV293YN, con crediti tutti ceduti a due carrozzerie, di una è l'attrice. Ha altresì rilevato come difetti la prova dei ricambi utilizzati dall'attrice per le riparazioni, richiesti e non ottenuti. Ha contestato, poi, il quantum della domanda.
Con ordinanza 7.3.2024 sono stati ammessi i mezzi istruttori, poi assunti all'udienza 22.4.2024. Con ordinanza in pari data la causa è stata ritenuta matura per la decisione. Con ordinanza 4.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti come sopra riportate.
2. La domanda non è fondata.
In primo luogo, va dichiarata la nullità della testimonianza della sig.ra assunta Controparte_3 all'udienza 22.4.2024. Invero, ella è la cedente il credito per cui l'attrice agisce. Cessione avvenuta pro solvendo dunque senza liberazione del cedente (cfr. cessione 16.4.2021, art. 4, prodotta dall'attrice). E', pertanto, evidente l'interesse, concreto e attuale, della nel presente giudizio, da CP_2 cui l'incompatibilità della stessa ad assumere l'ufficio di testimone e la conseguente nullità della testimonianza assunta.
Non è poi emersa la prova che l'evento vandalico allegato dall'attrice sia occorso l'8.3.2021 e, in particolare, che prima di tale momento la Fiat Panda tg. FV293YN fosse in buone condizioni in quanto priva dei danneggiamenti lamentati.
Infatti, anche a dar credito al teste - che alcuna motivazione ha reso sulla sua presenza alle h. 8 Tes_1 del mattino del 8.3.2021 in Torino, via Gressoney, pur essendo residente in [...], oltre ad aver riferito di aver visto la sig.ra “disperata” per un danneggiamento all'auto (circostanza CP_2 alquanto inverosimile per un soggetto, come si dirà, abituato ad incorrere in sinistri stradali) – resta il dato che egli non ha visto il mezzo prima dei danneggiamenti, ma solo quando questi già vi erano, avendo egli affermato di essere giunto quando la signora aveva rinvenuto l'auto danneggiata CP_2 (“ho notato la signora non la macchina mi sono avvicinato perché la signora aveva le mani nei capelli che piangeva e mi ha raccontato che le avevano fatto la macchina”). Né l'inesistenza di detti danneggiamenti prima dell'arrivo dell può farsi discendere dalla circostanza che il teste abbia Tes_1 trovato la “disperata perché gli avevano fatto la macchina”. In primo luogo, si dubita della CP_2 stessa attendibilità del teste per il motivo sopra esposto. In secondo luogo, trattasi sul punto di Tes_1 testimonianza de relato dalla stessa parte – la – avente interesse in causa, come sopra detto, CP_2 pertanto testimonianza dal valore probatorio sostanzialmente nullo, al pari di una testimonianza de relato actoris (Cass. 569/2015). In terzo luogo, vi sono in atti elementi che vanno nel segno opposto di una conferma dell'assenza dei danneggiamenti prima dell'8.3.2021. Elementi, evidenziati a ragione dalla convenuta, che fanno sorgere importanti dubbi sulla veridicità del sinistro.
Invero:
- l'assicurazione ha prodotto documentazione indicante i numerosi sinistri denunciati dalla Nuovo all'assicurazione convenuta durante la vigenza (2020/2021) della polizza n. 30/178888485: n. 5 sinistri tra il 17.8.2020 e il 29.6.2021 (doc. 4 convenuta) in gran parte ceduti a carrozzerie, tra cui l'attrice; documentazione e allegazione non specificatamente contestate dall'attrice (art. 115 c.p.c.);
pagina 2 di 3 - l'assicurazione ha allegato essere stata domandata all'attrice la documentazione afferente i ricambi utilizzati per l'emissione delle fatture, senza ricevere risposta alcuna dalla (doc. 5), che Parte_1 non ha fornito prova contraria sul punto, posto che tale non è l'asserita mail 18.3.2021 (prodotta dall'attrice il 6.11.2023) contenente mere fotografie di un mezzo, e non documentazione sui pezzi di ricambio utilizzati;
- appare alquanto strano che l'attrice non abbia prodotto fotografie del mezzo danneggiato pre- riparazioni;
le uniche foto prodotte (allegate alla mail 18.3.2021 prodotta dall'attrice il 6.11.2023) ritraggono un veicolo in fase di riparazione, per lo più coperto da un telo, di cui non si evince chiaramente il modello e con la targa della Fiat Panda tg. FV293YN asseritamente danneggiata solo appoggiata al mezzo: in un'epoca in cui fare foto rappresenta ormai la normalità in ragione della fotocamera presente in pressoché tutti i telefoni cellulari, viene da chiedersi quale fosse l'impedimento a fotografare il mezzo danneggiato.
In definitiva, il complesso degli elementi in atti non consente di ritenere raggiunta la prova del verificarsi del rischio assicurato nella vigenza della polizza contratta dalla sig.ra sicché la CP_2 domanda va rigettata.
3. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza sicché vengono poste a carico della convenuta.
La liquidazione avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta (studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) e della complessità della causa che giustifica l'applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (€ 5.200-€ 26.000) determinato dal valore della domanda (€ 6.615), salva una riduzione sulla fase decisoria non avendo l'attrice depositato comparsa conclusionale e replica.
PQM
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
RIGETTA la domanda;
AN la a rimborsare alla le Parte_1 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4876 per compensi (€ 919 per studio, € 777 per introduttiva, € 1680 per istruttoria, € 1500 per decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa.
Così deciso in Torino, il 4/11/2025
Il Giudice
IA EL
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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