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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5427 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 101/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Email_1 (C.F: C.F. 1 1) nato a [...] il [...] e residente a Milano in via Ferrari Gaudenzio n.9 assistito e difeso dagli Avv.ti MUSELLA RITA e GARBETTA
FRANCESCO presso il cui studio in Milano Via Carlo Pisacane, 34/A ha eletto domicilio telematico nei confronti di C.F.: C.F. 2 nata a [...], il [...], Controparte_1
e residente in [...], assistita e difesa dall'avvocato ULIVI
MANUELA con studio in CORSO VENEZIA 61 20052 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
Genitori non coniugati di: Controparte_2 nata a Milano il 27/10/19 rappresentata nel presente giudizio dal curatore speciale Avv. Federica Gabrielli
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia codesto Ecc. Mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
Nel merito
1. Disporre l'affido condiviso di LU;
2. Disporre il collocamento paritario di LU con contestuale attivazione di un percorso di COGE, come richiesto reiteratamente negli ultimi cinque anni;
3. Disporre che tutte le vacanze, le festività ed i ponti vengano divisi al 50% tra i genitori e seguano il principio dell'alternanza;
4. Disporre la revoca del mantenimento della minore in capo al padre o in subordine la sua riduzione, per tutti i motivi esposti in atti, ferma la contribuzione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da protocollo di codesto Ecc.mo Tribunale;
5. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità della CTU, alla luce delle numerose e gravi inesattezze, omissioni e manipolazioni, e per l'effetto disporre la rinnovazione della stessa o in subordine un supplemento d'indagine, per tutti i motivi di cui all'istanza depositata il
28/02/25.
In via istruttoria CP_1- Il ricorrente insiste per l'ordine di esibizione del contratto di lavoro della Sig.ra già disposto da codesto Giudice e non ottemperato dalla parte resistente. Questa ha prodotto, in sua vece, una semplice lettera d'invito, palesemente censurata e accompagnata da una traduzione manipolata in alcune parti. Tale documento non consente di accertare l'attuale residenza della resistente ed occulta l'effettivo ammontare della borsa di studio percepita.
- Il ricorrente insiste per l'accertamento, presso il Comune di Milano della situazione debitoria della Sig.ra CP essenziale per comprendere le condotte materne.
- Il ricorrente, avendo rilevato una grave lesione dei diritti costituzionali di difesa nonché del principio del dovere di prova, insiste per l'acquisizione delle registrazioni dei video di tutti i colloqui peritali.
- Il ricorrente insiste per l'accoglimento degli elementi di prova già depositati e stralciati dal fascicolo in quanto essenziali per stabilire la verità fattuale in merito alle circostanze di nascita della figlia, l'effettivo andamento del colloquio del 20.12.24 e i comportamenti materni.
- Il ricorrente insiste altresì per l'ammissione delle prove orali dedotte nel ricorso e nella memoria istruttoria del 23/04/24 di seguito riportate:
1. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
Controparte_3 e nell'interesse della minore CP dava avvio ad un'attività di و
Per investigazione volta ad accertare se i minori CP ed fossero in casa da soli;
2. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
Controparte_3 e nell'interesse della minore CP dava avvio ad un'attività di
, avesse un compagno e se tale compagno investigazione volta ad accertare se la Sig.ra CP 1 Per ed a CP vivesse nell'abitazione della stessa unitamente ad
3. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
,dava avvio ad un'attività di Controparte_3 e nell'interesse della minore CP investigazione volta ad accertare se la Sig.ra CP ed il di lei compagno conducessero da mezzanotte in poi la minore CP in locali notturni ove vi restavano fino a tarda notte (le 2.00 di notte); Per e CP erano in casa da soli sia 4. Vero che nel corso dell'attività investigativa deduceva che di giorno che di sera;
5. Vero che, nelle occasioni in cui la Sig.ra CP era da sola fuori dalla propria abitazione alcuno individuo si recava presso il suo appartamento per provvedere alla custodia della bambina;
6. Vero che nel corso dell'attività investigativa constatava che in più occasioni la Sig.ra CP si trovava in compagnia di un uomo;
7. Vero che l'uomo in questione si intratteneva presso l'abitazione della Sig.ra CP_1 ivi trascorrendo anche la notte;
8. Vero che la Sig.ra CP e l'uomo con cui la stessa si accompagnava in più occasioni si recavano nel locale "Gypsyan Club" con LU da mezzanotte ed ivi si intrattenevano fino a notte inoltrata (due di notte);
9. Vero che l'uomo si intratteneva in più occasioni con la Sig.ra CP al "Gypsyan Club" anche in presenza di LU;
10. Vero che nella circostanza appena descritta CP era l'unica bambina nei pressi del locale e giocava da sola aggirandosi presso i tavolini del locale.
Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono il Sig. Testimone_1 in qualità di investigatore privato, presso Agenzia Discovery Investigazioni e Sicurezza S.r.l. Via Della Guastalla
1 Milano
***
1. Vero che LL gestisce un bar tabacchi in Piazza Vigili del Fuoco a Milano;
2. Vero che in detta piazza si trova anche il Gypsyan Club;
3. Vero che una sera del mese di settembre 2023, la minore CP era giunta presso il suo bar da sola;
4. Vero che CP le aveva riferito di essersi smarrita;
5. Vero che LL accoglieva ed accudiva la bambina nel suo locale, nell'attesa che, qualcuno arrivasse a prenderla;
6. Vero che giungeva a recuperare la minore la Sig.ra CP 1 accompagnata da un uomo. Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono il Sig. Tes_2 presso il Bar Cohiba - P.zza
Vigili del Fuoco, Milano
***
7. Vero che in data 7 ottobre 2023 LL in compagnia del Prof. CP_3 si recava presso l'abitazione della Sig.ra per verificare se, stante l'assenza della madre, CP fosse stata lasciata a CP casa sotto la supervisione di un adulto;
8. Vero che il prof. CP_3 citofonava e rispondeva il figlio minore della Sig.ra Parte_1 che dichiarava di essere il solo in casa con CP
Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono Avv. Eleonora Elario presso studio Daverio
Florio corso Europa 13, Milano.
***
Pt_ 1. Vero che LL conosce la sig.ra almeno dal 2017 ed è stata proprioControparte_1
a presentarle l'allora suo compagno, prof. Controparte_3 CP Pt_3 del gruppo 2. Vero che, in data 16 novembre 2023, LL è stata presentata alla dott.sa per la sua disponibilità a presenziare ai passaggi tra i genitori della minore CP;
3. Vero che, bisettimanalmente, durante i lunedì di novembre e dicembre 2023, mentre il Prof.
Controparte_3 era impegnato in lezioni universitarie, la minore CP è rimasta con lei nell'attesa vana che la Sig.ra CP passasse a prenderla;
4. Vero che, in data 15 marzo 2024 si trovava in compagnia della minore CP e del Prof. CP_3 in attesa dell'arrivo della Sig.ra CP e ha potuto assistere a come questa, prima ancora di citofonare, richiedesse l'intervento della Forza Pubblica;
5. Vero che LL, in quelle stesse circostanze, presenziava al passaggio dei genitori e constatava come la Sig.ra CP ignorasse la minore;
6. Vero che in quella stessa occasione del 15 marzo 2024 constatava personalmente che il Sig. CP_3 porgesse la documentazione della minore carta d'identità e tessera sanitaria alla Sig.ra
CP
e che questa la rifiutasse;
7. Vero che, in quelle stesse circostanze, LL è rimasta con la minore mentre il padre illustrava la situazione agli agenti di Polizia intervenuti;
Si indica quale testimone su tutti i capitoli sopra dedotti la Sig.ra Testimone_3 residente in Milano
Via Via F. Brunelleschi 2, 20146 Milano.
Il ricorrente chiede di essere ammesso a prova contraria per i medesimi testi in caso di ammissione delleprove orali dedotte dalla resistente.
Per parte convenuta: la sig.ra Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
alla madre, con attribuzione
1.DISPORRE affido super esclusivo di LU Controparte_2 alla stessa della responsabilità genitoriale in ordine a tutte le scelte riguardanti la figlia (iscrizione scolastica, firma per gite e deleghe al ritiro, ogni altra scelta riguardante la frequenza scolastica della minore;
iscrizione con la pediatra e gestione del fascicolo sanitario con fissazione di appuntamenti, ogni altra scelta riguardante la salute della minore, compreso eventuale sostegno psicoterapeutico e altre necessità della fissazione della residenza e iscrizione conseguente presso l'anagrafe e ogni altra scelta riguardante il luogo di vita della minore con possibilità di rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), collocamento prevalente presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica;
2.STABILIRE in ordine alle frequentazioni con il padre che, ove non sia disposto da subito un periodo di incontri con la minore in Spazio neutro in una giornata settimanale che dovrà essere indicata precisamente dal Giudice e per un periodo sempre da stabilirsi giudizialmente, siano disposti incontri a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio con il ritiro a scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, senza alcuna possibilità di modifica da parte del Servizio sociale, ove a questo siano delegate funzioni organizzative e di monitoraggio per qualsiasi ragione;
3.SOSPENDERE qualsiasi altro periodo di permanenza della minore presso il padre, revocando espressamente ogni precedente provvedimento, prevedendo che questi possa rimanere con la minore ad anni alterni per il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, stabilendo fin da ora che per il 2025 il primo periodo venga trascorso con la madre;
per il periodo pasquale disporre che sia trascorso per intero con uno dei due genitori, alternandosi di anno in anno, stabilendo fin da ora che per la Pasqua 2026 LU rimarrà per tutto il periodo con la madre. Stabilire che ponti e festività siano anche questi alternati. Per l'anno in corso (2025), considerato che la madre terrà CP per il ponte del 25 aprile, mentre il padre rimarrà con la minore per il ponte del primo Maggio, stabilire che il ponte del 2 giugno verrà trascorso dalla bambina con la madre, e a seguire si alterneranno i successivi ponti: Ognissanti con il padre, l' Per_2 con la madre e così via anche per il 2026 in alternanza. Precisando ancora che verrà sospesa l'alternanza dei fine settimana in occasione di ponti e vacanze e quando viene dell'interruzione.
4.DIPORRE che per l'estate CP permanga con il padre per non più di dieci giorni consecutivi, mentre per il restante periodo estivo la madre organizzerà la sue vacanze fino a 4 settimane consecutive, potendo portare la bambina anche all'estero, il tutto da comunicarsi tra i genitori, quanto alle date entro il 30 maggio di ciascun anno, in modo da non sovrapporre i periodi. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità;
5.STABILIRE che in caso di mancato rispetto della consegna della minore e/o del suo accompagnamento a scuola senza giustificato motivo attestato dal pediatra di riferimento, il sig.
CP_3 debba pagare una penale per ogni giorno di ritardo nel rientro della bambina presso la madre, di importo da indicarsi da parte del Giudice;
6.PORRE a carico del padre l'onere di versare mensilmente a favore della sig.ra CP
[...] la somma mensile di €. 600,00= per il mantenimento della minore, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
Controparte_27.DISPORRE che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente dalla madre in quanto genitore collocatario della minore;
8.CONDANNARE il sig. Controparte_3 a rifondere le spese di lite e porre in capo allo stesso l'integrale costo della Ctu disposta da questo
Per il curatore speciale della minore:
Il Curatore Speciale della minore Controparte_2 alla luce anche delle risultanze della C.T.U., rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
REVOCARE l'affido di LU ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
AFFIDARE in via super esclusiva LU alla madre la quale potrà assumere le principali decisioni nell'interesse della minore anche con riguardo alle scelte relative alla salute, scolastiche ed educative, con collocamento, anche a fini anagrafici, presso la sua residenza.
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati prelevandola il venerdì pomeriggio all'uscita di scuola e riconducendovela il martedì mattina. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia per la metà delle vacanze scolastiche natalizie (alternando ogni anno con la madre il primo e il secondo pe-riodo), per le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2026 con la madre), per 15 giorni durante le vacanze scolastiche esti-ve, alternando con la madre ad anni alterni la prima quindicina e la seconda quindicina di agosto.
DISPORRE che il passaggio da un genitore all'altro sia tassativo, an-che in caso di malessere della bambina e salvo che non venga certificata dal pediatra di base l'inidoneità di LU al trasporto. In caso di chiusura della scuola o di malessere della bambina, il passaggio dovrà avvenire presso la sede del Servizio Sociale alle ore 16. DISPORRE che il mancato rispetto dei passaggi da parte del padre con le modalità e nei tempi sopra indicati e ogni comportamento pregiudizievole, venga segnalato all'Autorità Giudiziaria.
DISPORRE che durante i periodi di permanenza di CP presso ciascun genitore, l'altro genitore abbia la possibilità di effettuare una breve telefonata non superiore a 15 minuti – alla figlia ogni due giorni alle ore 19.
DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collabo-razione con i Controparte_5
[...] ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'efficace presa in carico del
,
nucleo familiare della minore, attivando o proseguendo tutti i percorsi necessari o anche solo opportuni socio-educativi e/o di supporto psi- psicologico per la minore, nonché interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per i genitori, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore, con attento monito-raggio e segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore all'Autorità
Giudiziaria.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
sono genitori non coniugati di CP nata il Controparte_3 e Controparte_1
27.10.2019 e riconosciuta da entrambi i genitori.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore è stato regolamentato per la prima volta dalle situazioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 35/2023 del 09.02.2023 (emesso a conclusione del procedimento N. 1449/2020) così come parzialmente modificato, a seguito di reclamo sporto dall'odierno attore, dal decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 13.06.2023.
Nello specifico, con i predetti provvedimenti, emessi a seguito di un lungo ed articolato procedimento che ha visto l'espletamento di una complessa CTU, l'autorità giudiziaria ha disposto:
1.l'affido della minore ai SS del Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori su tutte le questioni maggiormente rilevanti per la vita della minore
2. il collocamento prevalente di CP presso e con la mamma e la regolamentazione delle frequentazioni con il PA secondo il seguente calendario: fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo, oltre due pomeriggi infra settimanali fino alle 19.30, con delega espressa ai SS di modificare la regolamentazione tenuto conto dell'andamento dei supporti attivati, valutando l'introduzione di un pernotto infrasettimanale e di un pernotto in più nel fine settimana di competenza paterna;
3 settimane di cui 2 consecutive in estate;
per il 50% del tempo nelle ulteriori festività infra annuali
3.l'incarico ai SS dell'ente affidatario di calendarizzare telefonate/video chiamate tra il PA e la bambina nei tempi di permanenza materni
4.l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, con espressa previsione della necessaria presenza dell'educatore nei momenti di passaggio della minore da un genitore all'altro;
5.l'attivaizone di un supporto alla genitorialità in favore delle parti
6.la prosecuzione del supporto psicologico individuale intrapreso dal padre, con espressa delega a monitorare e coordinare l'andamento di quello eventualmente intrapreso con un professionista provato, lavorando in rete con lo stesso 7.la prosecuzione della presa in carico al CPS della madre
8.la determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del
Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.01.2024, Controparte_3 ha chiesto la modifica delle statuizioni sopra richiamate chiedendo:
-l'affido esclusivo della figlia minore
-il collocamento prevalente di CP presso e con il PA con previsione di un calendario delle frequentazioni della minore con la madre determinato dal Tribunale avuto riguardo all'esclusivo interesse della minore (in subordine il collocamento pari tempo)
-la revoca ovvero la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore
A fondamento delle proprie richieste l'odierno attore, in estrema sintesi ha allegato:
-che tra agosto e ottobre 2023 CP avrebbe raccontato al padre che la madre la porta con sé in locali notturni, svegliandola di notte per uscire Per_
-che la madre Controparte_6 in custodia del fratello di 13 anni, peraltro sottoposto a valutazione UONPIA per sospetto disturbo dello spettro autistico, per andare uscire con Per_3 nuovo compagno della donna;
-che la madre avrebbe inserito in maniera traumatica il nuovo compagno nella vita della minore, che riferirebbe di trovare i due nudi, che fanno “ginnastica sul letto, abbracciati come panini",
-che la donna continuerebbe a portare avanti l'opera di svilimento figura paterna intrapresa a partire dalla fine della relazione
A fronte della complessa situazione del nucleo, il Giudice delegato con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.21 cpc ha nominato curatore speciale della minore l'Avv. Federica
Gabrielli (già curatore speciale di LU nel procedimento conclusosi con il decreto oggetto della richiesta di modifica formulata da parte attrice) e ha chiesto ai SS dell'Ente affidatario di trasmettere una relazione di aggiornamento.
Controparte_1 si è costituita in giudizio con atto depositato in data 10.04.2024 e ha chiesto:
-l'affido esclusivo della minore
-la conferma del collocamento di LU presso e con la mamma con regolamentazione delle frequentazioni padre figlia a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina oltre un giorno infra settimanale con pernottamento nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna;
-la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento di CP nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% della spesa extra assegno
A fondamento delle proprie richieste la convenuta, contestato recisamente tutto quanto ex adverso allegato, ha rappresentato in estrema sintesi che:
-il padre è convinto di essere l'unico genitore capace e di fatto gestisce in maniera dispotica la minore, financo quanto agli aspetti sanitari (è l'unico che può accedere a fascicolo sanitario, ha cambiato pediatra e fissato visite per CP senza il consenso della madre, del curatore e dei SS dell'ente affidatario, ha cambiato date di visite già fissate per la minore per far siche cadano in giorno di sua spettanza) -l'uomo crea sempre problemi nel passaggio della minore, che avvengono senza la presenza dell'educatore in quanto tutti gli interventi sono falliti a causa della sfiducia manifestata dal CP_3, che trattiene presso di sé per più giorni rispetto al calendario previsto
-il padre rifiuta di conferire deleghe per ritiro scolastico della minore allo scopo di creare problemi alla madre nell'organizzazione con gli impegni lavorativi
-il padre non consegna documenti minore/tessera sanitaria
-il padre si è recato più volte presso gli uffici dei SS senza appuntamento e nonostante il diniego degli stessi, con la pretesa di far interrogare la minore rispetto a presunte mancanze materne
-l'uomo ha denuncia/ fatto segnalazioni tutti gli operatori dei SS allo scopo di fare pressione sugli stessi e fi boicottare ogni intervento
-il padre fa gravi pressioni psicologiche sulla bambina che avrebbe riferito alla madre circostanze del seguente tenore: "il PA ti vuole eliminare", "il PA dice che lo odi", "il PA ha detto che io e lui vivremo insieme e tu non ci sarai più", "il PA ha detto che i tuoi amici sono gli stregoni del cerchio nero e ora io ho paura".
-l'uomo si reca presso asilo per prendere o vedere CP anche nei giorni di spettanza materna e, al rifiuto delle insegnanti, si ferma anche due ore
-il padre riferisce circostanze false per denigrare la madre come ad esempio nell'occasione in cui è giunto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine polizia adducendo che la madre, uscita a cena, avrebbe lasciato sola la minore in casa con il fratello minorenne quando in realtà c'era una baby sitter, di cui gli agenti intervenuti hanno preso le generalità
I SS dell'ente affidatario, in vista dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebratasi in data 14.05.2024, hanno trasmesso numerose relazioni di aggiornamento, che sono state esaminate nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale, i quali hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
In particolare, il curatore speciale ha dichiarato: “purtroppo conosco la situazione di questo nucleo da tempo e purtroppo devo rilevare che il funzionamento dei genitori, già evidenziato dal CTU nel primo procedimento, non si è modificato. Devo rilevare che a fronte di una dichiarata volontà del PA di trovare un accordo, di fatto come già evidenziato in sede di CTU il PA ha un rapporto fusionale con la bimba e ritiene di essere l'unico genitore capace e quindi o tutti si adeguano a quelle che lui ritiene siano le scelte migliori per LU oppure non si fa. Faccio l'esempio del cambio pediatra. La prima pediatra, la dott.ssa Per_4 è stata messa nelle condizioni di dimettersi dal padre. Successivamente è stata individuata la dott.ssa Per_5 che ha sempre tenuto contatti con me in corso di procedimento. Da ultimo, in occasione di un fatto accaduto presso il suo studio mi ha contattato e mi ha manifestato la volontà del Sig. CP_3 di cambiare nuovamente pediatra. Io ho come interlocutore i SS perché i genitori sono entrambi limitati, quindi ho scritto ai SS che non ero assolutamente d'accordo sul cambio del pediatra perché è stato motivato dal fatto che la dottoressa ha assistito ad una scena poco edificante avvenuta nel suo studio;
in particolare é accaduto che il PA per un paio di volte aveva preso dalle braccia della mamma CP fino a che la bimba ha detto
"PA adesso posso andare dalla mamma?". La pediatra ha ripreso i genitori richiamandoli ad un atteggiamento consono, data la presenza anche di altre persone nello studio. Immediatamente il Sig.
CP_3 ha voluto cambiare pediatra e lo ha fatto senza avvisare nessuno. Tra l'altro nel corso degli anni tutti, forse tranne me, sono stati denunciati: chiunque si occupi di LU e non faccia quello che il Prof. CP_3 ritiene utile per la bambina per lui deve essere eliminato. La relazione tra i genitori è connotata da un meccanismo in cui il Prof. CP_3 attacca nel tentativo di distrugge la figura della madre. O entrambe le parti prendono conoscenza che limitazione della responsabilità genitoriale è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che le parti sono tenute a rispettare o così non si può andare vanti, perché il Servizio non può seguire ogni giorno ogni singolo passaggio della vita di questo nucleo.
Chiedo quindi che venga disposto un supplemento di CTU per indagare sul profilo psico patologico dei genitori. In subordine chiedo l'affido super esclusivo della minore alla mamma che è il genitore che ha saputo meglio adempiere ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ulteriore subordine credo che possa essere valutato un affido etero familiare perché questa non è una situazione sana per LU".
All'esito della discussione il Giudice delegato ha rappresentato alle parti che la gravità della situazione rappresentata da tutti e, in particolare dai SS dell'ente affidatario e dal curatore speciale di
CP preclude, in assenza di serie approfondimenti, di modificare in maniera consapevole l'attuale
(recentissima) cornice giuridica disposta dall'AG.
Le parti quindi su proposta dello stesso Giudice delegato e con l'avallo del curatore speciale, nell'attesa dell'espletamento degli approfondimenti necessari e solo in via temporanea, hanno concordato- nell'auspicato fine di ridurre quantomeno il pregiudizio di CP legato al passaggio della minore da un genitore all'altro - di apportare le seguenti modifiche alla regolamentazione in essere:
1.Il lunedì di competenza paterna (quello che segue il week-end di sua spettanza) il PA potrà tenere la minore fino al martedì mattina con accompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il martedì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
2. Nelle settimane in cui il week-end è di competenza della mamma il PA terrà con sé CP dal giovedì dall'uscita all'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
3. Il padre presta sin d'ora il consenso a che, quando la madre sarà lontana da Milano per ragioni di lavoro, la minore stia con la persona indicata dalla madre, previa tempestiva comunicazione al padre tramite ai SS e il curatore speciale dei giorni e del nominativo della persona individuata.
4. il padre presta il consenso al rilascio della delega alla nonna materna per il ritiro di LU dall'asilo
5. In tutti i periodi in cui CP non frequenterà l'asilo per la sospensione relativa alle vacanze (estive, natalizie, pasquali etc) i passaggi della minore avverranno presso gli uffici del progetto Link
All'esito i difensori di entrambe le parti hanno insistito nelle istanze formulate. In particolare, il difensore di parte attrice ha insistito per l'espletamento di un supplemento di CTU (richiesto anche dal curatore speciale) mentre il difensore della parte convenuta ne ha rilevato la superfluità ritenendo che gli approfondimenti ritenuti necessari si possano espletare anche tramite i SS.
Il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 06.06.2024 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto della grave situazione di pregiudizio della minore rappresentata dai SS nelle relazioni trasmesse ed esaminate nel contraddittorio delle parti in udienza.
Così si legge nell'ordinanza testé citata: dall'esame delle stesse (relazioni, ndr) emerge che -LU si torva in una situazione di serio pregiudizio per il sereno e corretto sviluppo evolutivo della minore
-allo stato, a causa dell'esacerbato conflitto genitoriale e delle condotte di sfiducia, svalutanti ed ostruzionistiche poste in essere dal CP_3 nei confronti di tutti gli operatori che avario titolo hanno lavorato con il nucleo, la situazione è in un insuperabile stallo da doversi ritenere che l'affido all'ente non rappresenti la cornice giuridica idonea, nei fatti a garantire il soddisfacimento dell'esclusivo interesse della minore.
Alla luce della gravità della situazione si ritiene opportuno riportare copia fotostatica dell'ultima relazione trasmessa dai SS. In particolare si legge nelle relazioni trasmesse (si riporta copia fotostatica) Comune di SPAZIN
APERTO SERVIZI COM Milano Nivalis teme de act
Area Territorialità e Sistema Integrato di Accesso ai Servizi Sociali
Unità Milano Welfare Territoriale - Municipio 3
PROGETTO LINK
Milano, 16 aprile 2024
Rif. Int. 774/2024
Oggetto: Trasmissione relazione di aggiornamento relativa alla minore CE TR
SS LE nata a [...] il [...] e residente a [...]in via Caduti di Marcinelle
n. 6.
TO N. 101/2024 R.G. del 9.01.2024
In riferimento alla situazione della minore in oggetto si riferiscono gli elementi di aggiornamento.
Il nucleo afferente alla minore LU è seguito dall'équipe multidisciplinare del Progetto Link dal mese di maggio 2022, proveniente dal Servizio Sociale del Municipio 3.
Si premette che il Progetto Link, attraverso l'equipe multidisciplinare lavora con le famiglie con l'obiettivo di migliorare le relazioni tra i componenti dei nuclei altamente conflittuali in fase post separativa mantenendo il focus dell'intervento sui bisogni dei figli.
Le operatrici, sino al mese di marzo u.s., hanno effettuato colloqui individuali con i genitori, con i terapeuti privati e pubblici che li seguono al fine di depotenziare il conflitto.
Le operatrici dell'équipe multidisciplinare, dopo aver effettuato un primo incontro di passaggio da parte dell'assistente sociale del Municipio 3, in data 17 maggio 2022, hanno provveduto a conoscere la situazione e a dare seguito agli incarichi conferiti all'Ente dall'Autorità Giudiziaria incontrando i genitori con modalità disgiunta in quanto, seppur da un lato il signor IV richieda di effettuare incontri congiunti, dall'altro, la signora TU riferisce di non concordare.
Al fine di fornire un quadro più competo si allegano le relazioni inviate alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano n. prot. rif. n. 629/2023 del 22 dicembre
2023 e integrazione n. prot. rif. n. 714/2024 dell'11 marzo 2024 in cui si sono forniti gli elementi di conoscenza inerenti alla minore e le problematiche emerse nel lavoro dell'équipe multidisciplinare del Progetto Link. :
In riferimento alla cornice giuridica è vigente il decreto definitivo del Tribunale Ordinario IX
Sezione Civile, n. 14496/2020 del febbraio 2023 così come parzialmente modificato dal provvedimento della Corte d'Appello di Milano, n. 248/2023 V.G. del 13 giugno 2023.
Si ricorda che la relazione tra il sig. IV e gli operatori del Servizio Sociale del Municipio 3 stata caratterizzata da una escalation di comportamenti di contestazione dello stesso rispetto alle indicazioni disposte dalla Magistratura a cui il Servizio Sociale aveva dato seguito.
Si segnala infatti che il signor IV nel 2022 ha segnalato all'Ordine Professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Lombardia tutti gli operatori impegnati sul nucleo, compresi la
Responsabile del Servizio, il Coordinatore Tecnico Metodologico, e alcune delle assistenti sociali referenti che proprio a causa di tali difficoltà si erano avvicendate sulla situazione. Si segnala che l'Ordine ha proceduto con l'archiviazione di tutte le segnalazioni.
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PROGETTO LINK
L'impasse in cui si è trovato il servizio ha successivamente comportato il passaggio della presa in carico al Progetto Link, avvenuto nel maggio 2022. Successivamente alla presa in carico del nucleo al Progetto Link in data 4.09.2022 il signor IV ha presentato denuncia/querela nei confronti delle operatrici dell'equipe del Progetto Link.
In data 14.11.2022 ha presentato un ricorso presso la Corte d'Europa di Strasburgo ove ha contestato al Progetto LINK i mancati incontri con la figlia LU nel periodo agosto-settembre
2022. Ad oggi non si ha riscontro in merito al suddetto ricorso, pur avendo sui punti contestati, risposto a dicembre 2022, come da relazione allegata del Direttore di Area. In data 24.01. 23 è stata richiesta l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti delle operatrici del Progetto Link.
Al fine di contestualizzare meglio la situazione si evidenziano di seguito gli interventi relativi al nucleo attivati nel corso del tempo, dai servizi specialistici e educativi, come previsto dal decreto vigente:
UONPIA
LU è stata presa in carico dalla dott.ssa Pisciotta della UONPIA territorialmente competente nel mese di giugno 2023, al di fine di effettuare una valutazione psicodiagnostica. A seguito di detta valutazione, la UONPIA ha calendarizzato incontri mensili di monitoraggio con la bambina.
Si segnala che le operatrici scriventi sono in costante contatto con la neuropsichiatra.
Consultorio Familiare
I genitori ad oggi non sono seguiti da alcun professionista dell'ASST territorialmente competente come disposto dall'Autorità Giudiziaria e nello specifico si riferisce che entrambi hanno invece individuato delle terapeute private per un percorso di sostegno psicologico individuale. Si alle- gano le relazioni di entrambe le terapeute. Si allega relazione redatta dalla psicologa del Consultorio Familiare, dott.ssa Mariolina Ripa- monti, che ha seguito la signora UM.
CPS
La sig.ra UM, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto emesso dal Tribunale Ordina- rio, si è rivolta al CPS di C.so Plebisciti e, in seguito ad una visita effettuata dai sanitari, non è stato ritenuto di proseguire il trattamento. Si allega referto della visita di settembre 2022.
Intervento di educativa domiciliare È stato attivato un intervento di educativa domiciliare a favore di LU a far data dal mese di settembre 2022 sia presso il domicilio materno che quello paterno prevedendo quindi due accessi a settimana.
Fin dalla sua attivazione l'intervento a casa della sig.ra UM è stato previsto nel pomeriggio del giovedì, mentre a casa del sig. IV il pomeriggio del mercoledì. Nel corso del lavoro educativo, si sono riscontrate delle criticità relative sia all'organizzazione dell'intervento a causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, sia a causa della mancanza
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PROGETTO LINK di fiducia da parte paterna nei confronti delle figure educative che si sono succedute e l'inter- vento è stato sospeso dal mese di giugno 2023.
Al fine di ottemperare al mandato vigente, le operatrici hanno proposto ai genitori la possibilità di individuare una nuova cooperativa per l'erogazione dell'intervento educativo.
Il disaccordo tra i genitori nella scelta e nei tempi indicati, ha condotto le operatrici all'individua- zione di una cooperativa con le modalità previste dall'Ente, ma dopo una lunga attesa la coope- rativa AR, peraltro più volte sollecitata, in data 3.04 u.s. ha comunicato di non avere disponi- bilità di educatori.
Nella disamina che segue si fa riferimento al recente periodo -dicembre 2023/marzo 2024-.
Regolamentazione e passaggio da un genitore all'altro
La regolamentazione del diritto di visita paterno è stata disposta dall'A.G. con Decreto definitivo n. 248/23.
Come da decreto della Corte di Appello n. 248/2023 V.G. del 13 giugno 2023, al punto 2), "invita i genitori ad individuare una figura professionale o educativa di fiducia, alla quale conferire l'incarico di gestire i passaggi da un genitore all'altro". Si precisa che ciascun genitore ha fornito i nominativi di persone di loro fiducia, ma non sono riusciti ad accordarsi su un'unica figura.
Anche a fronte di questo, la regolamentazione condivisa da entrambi i genitori di fatto in diverse occasioni non è stata rispettata. In particolare, il padre riferisce di non aver accompagnato la figlia dalla mamma a causa di diverse situazioni createsi oltre che alla mancanza della figura terza a garantire lo scambio come dalle numerose mail inviate in allegato. (ALL. N.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23).
Entrambi i genitori riferiscono infatti alle operatrici con diverse mail in allegato (ALL. n. 24, 25, 26,
27, 28, 29,) che LU è esposta ad una situazione di disagio ogni volta che i genitori entrano in contatto per lo scambio, così come accaduto nel mese di marzo u.s. dove la gestione del passaggio di LU ha presentato diverse criticità (ALL. n. 30 e 31).
In relazione a quanto sopra evidenziato, al fine di trovare un accordo riguardante l'eventuale rimodulazione della regolamentazione ordinaria, le festività e le vacanze estive, le operatrici hanno invitato i genitori unitamente ai loro legali e la Curatrice ad un colloquio presso gli uffici del Progetto Link l'11 aprile p.v. alle ore 14,00 colloquio successivamente non effettuato in quanto la signora UM ha riferito nella mail dell'8 aprile 2024, che non intendeva partecipare a colloqui congiunti essendo stata denunciata dal signor IV per maltrattamenti sulla figlia ed avendo subito nella stessa giornata una perquisizione dalle FF. OO. alla presenza dei figli (ALL. n. 57)
Aspetti sanitari
Riguardo la situazione sanitaria di LU, il signor IV riporta alle scriventi sia all'interno dei colloqui, sia via mail, un'importante preoccupazione attribuita alla negligenza materna nella cura della bambina.
Riferisce che la bambina non ha sostenuto visite mediche specialistiche prescritte dalla pediatra e di cui non era a conoscenza in quanto non poteva accedere al fascicolo sanitario, attivato dallo stesso a gennaio u.s.
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La signora UM riferisce in una mail che non ha portato la bambina ad una visita odontoiatrica prenotata dal PA in quanto il professionista individuato, non visitava bambini sotto i 7 anni. La signora riferisce inoltre che, da quando il padre della bambina ha preso possesso dei documenti ed ha attivato l'accesso al fascicolo sanitario, la stessa non ha la possibilità di avere riscontro rispetto alle visite prenotate dal padre. Negli ultimi giorni entrambi i genitori riferiscono via mail (ALL. n. 1,7,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43) pareri discordanti circa la situazione sanitaria della bambina, in particolare riferendosi alle cure odontoiatriche connesse ad un trauma odontogeno avvenuto circa due anni fa.
Rispetto alle condizioni igienico-sanitarie entrambi i genitori riferiscono una scarsa attenzione da parte dell'altro nella cura degli indumenti ed oggetti della bambina e nell'igiene personale come da mail in allegato (ALL. n. 44).
Variazione pediatra
A seguito del passaggio di LU da un genitore all'altro avvenuto in data 15.02 u.s. presso lo studio della pediatra, dott.ssa Conio, il giorno seguente il sig. IV ha comunicato tramite mail alle scriventi e alla mamma il venir meno della sua fiducia nei confronti della pediatra, conseguente all'evento intercorso durante il passaggio presso lo studio della pediatra. Il signor
IV ha proposto alla mamma altri nominativi di pediatri (ALL. n. 45, 46, 47,)
A fronte della mancata risposta da parte della signora UM e del parere negativo espresso dalla curatrice, Avvocato Gabrielli, (ALL. n. 48) il signor IV ha confermato in data 26 febbraio u.s. tramite mail (ALL. n. 49) di aver cambiato il pediatra di LU, scegliendo la dott.ssa Cristina
Besana.
Le scriventi hanno quindi invitato i genitori, come da prassi dell'Ente affidatario, a scegliere un pediatra del bacino di utenza per residenza della minore, afferente al servizio sanitario pubblico.
Spese scolastiche
Riguardo le spese scolastiche connesse all' iscrizione e alla mensa, i genitori riportano pareri discordanti come da mail allegate (ALL. n. 33, 50, 51)
Situazione familiare
La situazione familiare evidenzia infine alcuni aspetti che amplificano il conflitto e che acuiscono la distanza e l'incomunicabilità tra i genitori. In particolare, il signor IV continua a segnalare, evidenziando una forte preoccupazione, che sua figlia, quando è dalla mamma, convive con il fidanzato di quest'ultima, riferendo una esposizione a situazioni di pregiudizio, disadatte e pericolose per la bambina.
In riferimento a ciò si è più volte sollecitato il signor IV a rivolgersi alle A.G. competenti al fine di esporre la sua preoccupazione. In data 5 marzo u.s. il signor IV riferisce alle scriventi e alla neuropsichiatra infantile, in una mail (ALL. n. 52) la sua intenzione di "sospendere ogni incontro con la madre che non si svolga in ambiente neutro e osservato e l'intenzione di portare la figlia dalle Forze dell'Ordine perché possa essere ascoltata in audizione protetta ei suoi riferiti regolarmente raccolti dalle Autorità".
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La signora UM ha comunicato in un colloquio di dicembre u.s. di aver iniziato una relazione con un compagno ma di non convivere con lui presso la propria abitazione. Si allegano ulteriori mail relative a quanto evidenziato (ALL. n. 20,53).
Oltre a quanto sopra esposto si aggiunge la comunicazione della signora UM (dicembre u.s.) al signor IV e alle scriventi, che riferiva di aver accettato un lavoro presso l'Università di
Cambridge e che si sarebbe dovuta assentare per diversi giorni nei mesi a seguire, chiedendo la possibilità di portare LU con sé, in alternativa di affidarla al padre (ALL. n. 34,40,50,54, 55, 56).
Il signor IV nell'ambito di un colloquio con le operatrici ha dato la propria disponibilità ad occuparsi della bambina in assenza della mamma.
In considerazione degli impegni lavorativi della signora le operatrici hanno invitato la stessa a comunicare al padre per tempo i suoi periodi di assenza, in quanto i continui cambiamenti alla regolamentazione ordinaria necessitano di essere condivisi così da permettere al padre di organizzarsi rispetto alla propria attività lavorativa e alla bambina di comprendere tali cambiamenti.
Quest'ultima, in un recente colloquio, ha riferito che fino al mese di maggio riuscirà ad organizzarsi con i suoi impegni professionali senza modifiche al calendario ordinario.
Pertanto, a partire dal 14 marzo è stata ripristinata la regolamentazione ordinaria, già inviata all'Autorità Giudiziaria in indirizzo.
Si ritiene importante segnalare, al fine di comprendere le difficoltà di gestione della regolamentazione, che anche in queste occasioni, il tentativo di sostenere i genitori nel trovare un accordo è stato motivo di ulteriore conflitto con gli operatori scriventi.
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto ad oggi permangono elementi disfunzionali caratterizzanti il conflitto, ancora pesantemente presente tra i genitori per cui vi è da un lato, l'impossibilità di stabilire una comunicazione in grado di focalizzarsi sui bisogni della bambina e dall'altro, conseguentemente,
l'impossibilità di effettuare scelte condivise che riguardino i bisogni di LU, dinamica che inevitabilmente mette la bambina al centro del conflitto.
Infatti, allo stato attuale le comunicazioni tra i due genitori che avvengono solo tramite mail, sono spesso quotidiane ma, seppur riguardanti le questioni che interessano la figlia, evidenziano un attacco reciproco.
A tale situazione si aggiunge che ogni tentativo di intervento del servizio scrivente è stato utilizzato per accentuare il conflitto generando una situazione di paralisi che non permette di avviare alcun percorso di sostegno genitoriale e di cambiamento finalizzato a tutelare il percorso di crescita della bambina. Attualmente, peraltro, il signor IV ha comunicato la sua totale sfiducia nei confronti degli operatori e l'urgenza di chiudere ogni rapporto con il Progetto Link.
Alla luce di quanto sopra descritto, si evidenzia come la cornice giuridica attuale, che prevede l'affido all'Ente della minore, non appare in grado di aiutare il nucleo ad uscire dalla situazione di grande difficoltà e pertanto, considerata l'impossibilità di svolgere alcun percorso con i genitori, nell'interesse primario della minore, si richiede a codesta Autorità Giudiziaria, qualora lo
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PROGETTO LINK ritenesse opportuno, di disporre un aggiornamento e integrazione della CTU al fine di valutare il collocamento prevalente, anche eventualmente ipotizzando un affido super esclusivo ad uno dei due genitori declinando puntualmente gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, in capo al genitore collocatario, in materia di residenza, salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative.
Alla presente si allegano:
1) Decreto T.O.
2) Decreto Corte di Appello
3) Mail dalla n. 1 alla n. 57
4) Relazione del Direttore di Area del 13/12/2022 Prot. 13/12/2022.0679071. U.
5) Relazione di segnalazione ns. rif. int. 629/2023 del 22/12/2023
6) Relazione di segnalazione ns. rif. int. 714/2024 del 11/03/2024
7) Relazione della psicologa privata della mamma
8) Relazione della psicologa della mamma dell'ASST
9) Relazione della psicologa privata del PA
10) Referto visita psichiatrica della signora UM del 13.09.2022
11) Relazioni Uonpia
Dott.ssa Giulia GioveGulis give Assistente Sociale
Coordinatore Tecnico Metodologico Dott.ssa Emilia Amorusoбі йде шь
Coordinatore Tecnico Metodologico - ATI Dott.ssa Angela Galli"Angelo Gall
Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Giove
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A fronte di quanto osservato, quindi, il Giudice delegato ha così provveduto: Ritenuto
Che la situazione di pregiudizio in cui versa la minore e il dichiarato fallimento dell'affido di CP all'ente e più in generale del progetto elaborato a seguito della consulenza espletata nel corso del primo procedimento dal Dott. Per_6 impongono di disporre un supplemento di CTU al fine di attualizzare lo stato di benessere psico fisico della minore e della qualità della relazione tra la stessa e ciascun genitore nonché tra i genitori stessi, verificando l'impatto che questa ha, anche in termini di rischio evolutivo, su CP al fine di individuare il regime di affidamento più idoneo -nelle condizioni date. a tutelare la minore;
-
che le istanze di prova orale formulate dalle parti devono essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione, fatta salva la facoltà del Giudice delegato di attivarsi ex officio anche in via istruttoria in qualsiasi momento del procedimento nell'esclusivo interesse della minore che le richieste di ordini di esibizione formulate da entrambe le parti meritino accoglimento
P.Q.M.
Il Giudice delegato
A. Adotta i seguenti provvedimenti temporanei:
1.dispone che il lunedì di competenza paterna (quello che segue il week-end di sua spettanza) il PA potrà tenere la minore fino al martedì mattina con accompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il martedì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
2. dispone che nelle settimane in cui il week-end è di competenza della mamma, il PA terrà con sé
CP dal giovedì dall'uscita all'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
3. dà atto che il padre presta sin d'ora il consenso a che, quando la madre sarà lontana da Milano per ragioni di lavoro, la minore stia con la persona indicata dalla madre stessa, previa tempestiva comunicazione al padre tramite ai SS e il curatore speciale dei giorni e del nominativo della persona individuata.
4. dà atto che il padre presta il consenso al rilascio della delega alla nonna materna per il ritiro di
LU dall'asilo 5. dispone che in tutti i periodi in cui CP non frequenterà l'asilo per la sospensione relativa alle vacanze (estive, natalizie, pasquali etc) i passaggi della minore avverranno presso gli uffici del progetto Link
6.conferma nel resto per quanto di ragione le disposizioni attualmente vigenti tra le parti B. Cosi provvede sulle istanze istruttorie
1. Rigetta le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti
2. Ordina a parte attrice di produrre in giudizio entro il termine del 30.09.2024 la certificazione fiscale aggiornata (C.U. 2024) nonché il 730/23,
3. Ordina a parte convenuta di produrre in giudizio entro il termine del 30.09.2024 il contratto di lavoro stipulato con l'Università di Cambridge (tradotto in lingua italiana)
4. Dispone supplemento di CTU nominando consulente tecnico la Dott.ssa Persona_7 formulando sin d'ora il seguente quesito:
Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e la minore nelle forme ritenute più opportune, sentite le altre figure significative di riferimento per CP (SS CP 7 , insegnanti, pediatra, nonni etc), esperito ogni accertamento clinico dell'ente affidatario, diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della
.Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all" con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1.quali siano nell'attualità le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali
2.quali siano nell'attualità le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità
3.quali siano nell'attualità le condizioni psichiche di CP formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, precisando se la minore nella situazione data presenta un concreto rischio evolutivo
4.quali siano nell'attualità le caratteristiche del legame tra la bambina e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali legati anche alla formazione di un'organizzazione mentale e di un sé autonomi rispetto a quello dei genitori.
5.quale sia oggi, tenuto conto degli accertamenti svolti sulla minore, sui genitori e sul di loro stato psico fisico/competenze nonché del fallimento dell'affido della minore all'ente, il regime di affido maggiormente rispondente all'esclusivo interesse di LU, indicando espressamente -in caso di affido monogenitoriale - se alla madre o al padre e per quali ragioni
6.quale sia nell'attualità la miglior regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza di
LU presso ciascun genitore
7.se siano necessari interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi di LU, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
8. quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
5. Dispone che il CTU presti giuramento in forma telematica mediante sottoscrizione digitale del modello in calce al presente provvedimento
6. Dispone che la cancelleria abiliti sin d'ora il CTU all'accesso al fascicolo telematico
7. Rinvia la causa per il giuramento telematico del CTU dispondeo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 28.06.2024
8. Dispone che le parti con il deposito delle note scritte provvedano all'eventuale nomina del CTP
Successivamente al giuramento telematico del CTU e al conseguente provvedimento di conferimento dell'incarico depositato in da 29.06.2025, la Dott.ssa Per_7 in data 11.07.2025 ha depositato atto di rinuncia all'incarico motivato da documentate ragioni di salute. [...]Il Giudice, quindi, con provvedimento del 19.07.2025 ha nominato nuovo CTU il Dott.
Per_8 he ha prestato il giuramento telematico in data 16.09.2025, giuramento cui è seguito in data 24.09.2025 il conferimento dell'incarico con avvio delle operazioni peritali in data 2.10.2024.
Concluse le operazioni peritali, non senza necessità di plurimi interventi del Giudice occasionate da istanze via via depositate al CTU o al Tribunale da parte CP_3, in data 11.02.2025 è stato depositato l'elaborato conclusivo.
In data 28.02.2025 la difesa di parte attrice ha depositato istanza di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
In data 04.03.2025 si è celebrata l'udienza già calendarizzata per l'esame dell'elaborato peritale nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale. Dopo ampia discussione le parti hanno così concluso
Il difensore di parte CP_3 dichiara: io insisto, in via principale, sulle richieste formulate nell'istanza depositata il 28.02.2025 e, in particolare, sulla richiesta di nullità e il rinnovo della CTU o in subordine sulla richiesta di supplemento di indagine. In subordine, chiedo l'affido condiviso di CP con attivazione di un percorso di COGE, il collocamento pari tempo della minore, la revoca o riduzione del contributo paterno nel mantenimento in forza del collocamento pari tempo, spese extra assegno al 50%, AUU al 50%. Chiedo anche l'acquisizione delle registrazioni dei colloqui effettuati in sede di CTU e in particolare quantomeno i colloqui del 18 dicembre e del 20 dicembre e poi le registrazioni del colloquio con la minore in quanto svolto in maniera molto suggestiva, nonché dei colloqui con la pediatra e con il curatore speciale.
Il difensore di parte CP chiedo in via preliminare un breve termine per replicare all'istanza depositata in data 28.02.2025 dalla difesa di parte CP_3.
Mi oppongo in ogni caso all'acquisizione delle registrazioni poiché non la ritengo utile a questo procedimento e invece strumentale per il CP_3 a proseguire questa continua successione di azioni legali in ogni sede. Quindi mi oppongo perché ritengo che la CTU non debba essere usata per questo scopo.
Sono soddisfatta della risposta della CTU alla mia richiesta di come tutelare la minore.
Nel merito, chiedo affido super esclusivo di CP alla mamma, il collocamento presso e con la mamma che abita a Milano in via Caduti di Marsine n. 6; la regolamentazione delle frequentazioni con il PA in Spazio Neutro, delegata al SS, nei termini specificati dal CTU a pag. 67 della consulenza, quanto meno per un periodo di 6 mesi, termine ritenuto congruo per valutare la tenuta di questo assetto. Allo stato, chiedo la conferma del contributo paterno attualmente vigente (€ 400), ferma la richiesta di attualizzare le posizioni reddituali di entrambe le parti in vista di un provvedimento definitivo.
L'avv. Gabrielli dichiara: mi associo alle richieste di parte convenuta. Se tutto va bene mi sembra che un periodo di Spazio Neutro per poi riattivare le frequentazioni paterne come da indicazioni del
CTU mi sembra la cosa ottimale. Ribadisco però che se questo assetto non dovesse tenere, ritengo necessario valutare il collocamento etero familiare della minore.
Il Giudice delegato ha assegnato termine fino al 14.03.2025 a parte CP per il deposito di brevi note di replica all'istanza 28.02.2025 e a parte CP_3 per il deposito telematico delle dichiarazioni lette in udienza ed acquisite in copia cartacea, riservando all'esito ogni provvedimento. La riserva è stata sciolta con ordinanza del 31.03.2025 che il Collegio, richiamando e facendo proprio il contento, ritiene opportuno riportare integralmente:
Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 4.03.2025 nell'ambito della quale le parti, i difensori e il curatore speciale di CP hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte;
osservato preliminarmente che l'istanza formulata dalla difesa di parte CP_3 finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero - in subordine- di un supplemento delle operazioni già effettuate non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo si rileva che le ragioni poste a fondamento della difesa sono costituite in larga parte dalle (legittimamente) diverse valutazioni operate dal CTP Dott.ssa Per_9 in ordine alle risultanze emerse nel corso delle operazioni peritali, sulle quali il CTU si è diffusamente e puntualmente speso in sede di risposta alle osservazioni di parte: tali considerazioni non legittimano la richiesta dichiarazione di nullità, non evidenziando in sé alcun vizio tecnico e metodologico del modus operandi del consulente nominato dal Tribunale, ma solo la divergente opinione di due stimati professionisti.
Gli elementi forniti da tutti i tecnici intervenuti nel corso delle operazioni peritali e all'esito delle stesse saranno oggetto di attenta valutazione del Collegio in sede di decisione.
Quanto poi alle allegate carenze di diligenza, correttezza e ai supposti pregiudizi negativi del Dott.
Per 8 nei confronti di parte CP_3, si rileva che:
-da un lato, tutti gli elementi evidenziati dalla difesa a supporto di tale tesi, sono sforniti di prova sotto il profilo dell'idoneità delle circostanze fattuali riportate dalla difesa paterna ad assurgere a manifestazione empirica di una condotta negligente, scorretta e parziale del Dott. Per_8
-dall'altro, trattasi di circostanze fattuali prive di incidenza causale nell'iter valutativo che ha condotto il CTU a concludere nel modo in cui ha effettivamente concluso la consulenza.
Più precisamente:
a) La circostanza relativa alla pregressa presa in carico di CP_3 presso il CPS con la Dott.ssa
Per_9
Trattasi di dato che risulta documentalmente dalla relazione dei SS richiamata dal CTU il quale, peraltro, dà in maniera trasparente conto del fatto che la CTP di CP_3 ha negato la circostanza dal quale, in ogni caso, il consulente non fa derivare alcuna valutazione /considerazione.
Né la Dott.sss Volonteri né la difesa di parte CP_3 spiegano i motivi posti a fondamento dell'affermazione di principio per cui "detto (eventuale, ndr) errore compromette la fondatezza della
CTU" ovvero per quale ragione, in che modo e in che misura la circostanza che il CP_3 sia stato un paziente psichiatrico possa generare un approccio viziato, alterando la valutazione della sua personalità e della sua condotta indicendo il giudicante a considerare l'uomo come un soggetto problematico, riducendone la credibilità.
La valutazione circa la sussistenza una relazione univoca ed ineluttabile tra una, reale o eventuale, Cont pregressa presa in carico al e lo screditamento della personalità e della credibilità di un soggetto, si legge invero solo nella nota della difesa CP_3.
b) L'uso improprio degli atti dei procedimenti penali archiviati e la conseguente formazione di un preconcetto di pericolosità La difesa Civile lamenta che il CTU avrebbe dovuto considerare gli atti di procedimenti penali archiviati privi di rilevanza probatoria ai fini del procedimento civile e, al contrario, li ha strumentalmente utilizzati per giungere ad una valutazione di colpevolezza dello stesso.
Le suddette affermazioni sono destituite di fondamento.
In primo luogo giova rammentare che, per giurisprudenza costante, l'archiviazione del processo penale non può da sé sola escludere l'accertamento della violenza in sede civile. Non risponde al vero, pertanto, che-come erroneamente sostenuto dalla difesa - gli atti di tali procedimenti devono essere considerati privi di rilevanza probatoria ai fini del procedimento civile.
Ciò chiarito in linea generale, nello specifico deve rilevarsi che in nessun passo della CTU è dato leggere un giudizio di colpevolezza di CP_3 operato dal Dott. Per_8 il CTU si è limitato a riportare fatti storici e il contenuto di documenti (il referto medico di PS, verbali di SIT, dichiarazioni dello stesso CP_3), analizzandone le connessioni con il funzionamento di personalità del periziando.
Si badi: si tratta di fatti che, come evidenziato dalla stessa difesa, sono stati narrati dallo stesso
CP_3 che, senza ammissione di responsabilità (penale), li ha raccontati come episodi vissuti in un contesto di fortissima conflittualità reciproca c)l'eventuale erronea attribuzione di una condanna penale al padre della prima dei tre figli della
CP
Non si comprende, in quanto non esplicitato, quale sia l'iter logico argomentativo che ha condotto la difesa di parte attrice a sostenere che tale errore, ammesso che sia avvenuto, abbia inficiato la validità delle operazioni peritali.
d)la manipolazione delle citazioni della perizia Per_6
La difesa di parte CP_3 fa discendere da un errore effettuato dal CTU, peraltro correttamente ammesso dallo stesso, consistito nell'attribuzione al periziando della manifestazione di "scatti d'ira incontrollata" che, invece, il Dott. Per_6 aveva attribuito alla CP un chiaro indice della parzialità del Dott. Per_8 giungendo altresì a considerare tale errore come determinante nel processo che ha condotto il consulente a giungere alle conclusioni rassegnate.
Non si comprende, in quanto non esplicitato, quale iter logico argomentativo possa far derivare dall'errore concernente l'attribuzione di una singola evenienza (gli scatti d'ira incontrollata)
l'errata valutazione di un (intero, ndr) documento peritale pregresso e, ancor meno, come e in che misura il suddetto singolo errore abbia avuto efficienza causale tale da condurre al ribaltamento delle conclusioni di una precedente CTU con intento preconcetto.
Trattasi di affermazione rimasta apodittica.
Deve per completezza considerarsi che l'incarico conferito al Dott. Per_8 è stato quello di esperire una nuova consulenza tecnica e non di rivalutare quella effettuata dal Dott. Per_6 rispetto alla quale-peraltro - il CTU ha esplicitamente dichiarato di porsi in sostanziale continuità (invero nessun "ribaltamento" vi è stato) e che, al contrario, è stata duramente criticata da parte CP_3 che, allora come ora, ne aveva sostenuto la nullità.
Proprio tale ultima circostanza, peraltro, ha indotto lo scrivente Giudice a nominare un consulente diverso e a conferire un incarico ex novo, invece di richiedere al Dott. Per_6 un "supplemento" della CTU già esperita, finalizzato ad attualizzare la situazione, con la speranza, evidentemente vana, di sgombrare il campo da sospetti, peraltro certamente infondati, di pregiudizialità avanzati, allora come ora, da parte CP_3.
e) distorsione del comportamento di CP_3 durante il colloquio del 20.12.2025/iper cura di CP
Trattasi di valutazioni tecniche in ordine alle quali CTU e CTP si sono già confrontati chiarendo le proprie posizioni. Come già detto la divergenza di opinioni tra CTU e CTP non può ritenersi sintomatica di vizio nello svolgimento delle operazioni peritali.
f) i pregressi rapporti tra il Dott. Per_8 e il difensore di parte CP Avv. Ulivi
Non pare di doversi esprimere cerca la palese infondatezza della tesi che vorrebbe far derivare un pregiudizio in capo al CTU per il solo fatto di aver partecipato a convegni in qualità di relatore, ovvero aver fatto pubblicazioni su tematiche specifiche, quali la violenza di genere, insieme all'Avv.
Ulivi, difensore di parte CP_1
Tutte le considerazioni sopra esposte impongono di rigettare, in quanto infondata, l'istanza finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero -in subordine-di un supplemento delle operazioni già effettuate.
Osservato, con riferimento alla richiesta formulata all'udienza del 4.03.2025 da parte della difesa
CP_3 di acquisire le registrazioni dei colloqui effettuati in sede di CTU e in particolare i colloqui del 18 dicembre e del 20 dicembre nonché le registrazioni del colloquio con la minore e dei colloqui con la pediatra e con il curatore speciale, che:
-quanto alle registrazioni del colloquio con la minore le stesse devono essere acquisite agli atti del processo in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 18 delle Indicazioni Operative per la CTU in materia di famiglia e minori del Tribunale di Milano costituiscono allegati "necessari" della relazione
-quanto alle registrazioni dei colloqui con gli adulti, ai sensi dell'art. 15.4 delle suddette Indicazioni
Operative deve affermarsi che, qualora come nel caso di specie, l'audio registrazione non sia stata ordinata dal Tribunale, il CTU può decidere di attivarla come mero appunto di lavoro e, in tale ipotesi, non viene né consegnata ai CTP né allegata alla relazione. Il Giudice, su istanza di parte può disporne la produzione bilanciando il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa. Ciò detto nel caso di specie, il diritto alla riservatezza delle parti deve ritenersi prevalente rispetto alle esigenze di parte CP 3 laddove si consideri che la finalità per cui è stata chiesta la produzione concerne l'esigenza di provare elementi (la non iper cura di LU, la circostanza che il curatore speciale avrebbe detto che alcune azioni compiute dal CP_3 le fanno venire il volta stomaco, la circostanza che la madre avrebbe riferito di una gravidanza non voluta etc) che non sono rilevanti ai fini della decisione.
Ritenuto che i documenti prodotti da parte CP_3 con le note del 14.03.2025 ad eccezione delle dichiarazioni lette all'udienza da parte attrice che devono considerarsi parte integrante del verbale dell'udienza del 04.03.2025, non siano ammissibili in quanto trattasi di produzioni non solo irrituali e non autorizzate ma altresì irrilevanti ai fini della decisione
PQM
Respinge la richiesta di parte CP_3 finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero -in subordine- di un supplemento delle operazioni già effettuate
Respinge la richiesta di parte CP_3 relativa all'acquisizione delle registrazioni dei colloqui con gli adulti effettuati nel corso delle operazioni peritali
Dispone l'acquisizione delle registrazioni del colloquio con la minore onerando il CTU, anche per il tramite del curatore speciale, di depositarle agli atti del pct entro il 11.04.2025
Dispone l'espunzione dal fascicolo dei documenti allegati da parte CP_3 alla nota di deposito del
14.03.2025, ad eccezione delle dichiarazioni lette all'udienza da parte attrice che devono considerarsi parte integrante del verbale dell'udienza del 04.03.2025
Dichiara chiusa l'istruttoria Rinvia la causa per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 20.05.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc come segue:
-fino al 15.4.2025 per la precisazione delle conclusioni
-fino al 09.05.2025 perlecomparse conclusionali
-fino al 17.05.2025 per le memorie di replica
Con ordinanza ex artt. 127 ter cpc e 473 bis. 28 cpc la causa è stata rimessa in decisione e successivamente è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
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Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale ha visto i suoi genitori farsi la guerra fuori e In soli 6 anni di vita, Controparte_2 dentro il Tribunale per ben 5 anni.
In questa guerra la bambina, pesantemente e costantemente invischiata, ha riportato, anno dopo anno, tutte le ferite che oggi l'hanno resa quella che è: un piccolo essere umano nato nel 2019 fortemente sofferente che, solo grazie alla sua incredibile resilienza, non ha (ancora) sviluppato franche psicopatologie.
Così si legge nella CTU a firma del Dott. Per_8
CP nata il [...] CP di cinque anni al momento dell'osservazione, appare una bambina intelligente e curata. Nondimeno presente una condizione di fragilità emotiva, come si evince da diversi elementi raccolti durante gli incontri con la minore, i genitori e con i terzi significativi, in primis una spiccata tendenza all'evitamento e la propensione alla scissione dei contesti materno e paterno. L'osservazione del suo comportamento e delle dinamiche familiari suggerisce la presenza di un rischio evolutivo per la minore.
Diversi indicatori suggeriscono che CP stia vivendo un disagio, accentuato dalla complessa situazione familiare, che si evince in particolare dall'attivazione proiettiva MCAST (all. 1), evidenziato dai seguenti indicatori:
1. Difficoltà a scuola: Le educatrici riportano un cambiamento nel comportamento di CP descrivendola come più "ermetica", con difficoltà di concentrazione, di rilassamento e nel seguire le consegne. Mostra momenti di "stizza e rabbia", fatica a recuperare la relazione con le compagne dopo i litigi e tende ad isolarsi. Un elemento significativo è che CP non parla mai della sua famiglia a scuola, nonostante la conflittualità genitoriale sia "evidente" al contesto scolastico.
2. Dinamica di competizione con il padre: Durante l'osservazione di gioco congiunto con modalità mutuata dalla metodologia LTP, si evidenzia una dinamica di competizione tra CP e il padre, in un continuo braccio di ferro per il controllo del gioco. CP mette in atto strategie di evitamento per gestire la tensione e la frustrazione, ma ciò non sembra risolvere il suo disagio. Questa dinamica suggerisce che CP non riesca a sentirsi completamente sicura e rassicurata nella relazione con il padre.
3. Mancanza di un'immagine definita di LU da parte del padre: Nel colloquio individuale, il padre non riesce a fornire un ritratto di LU, concentrandosi principalmente sul conflitto con la madre.
CP appare come un "oggetto" psichico ideale e idealizzato, funzionale invero alla cristallizzazione della relazione -d'odio- con la madre, percepita come un pericolo e a un conflitto che sembra essere ciò che realmente costituisce il principale elemento motivazionale del padre. Questo atteggiamento impedisce al padre di riconoscere i reali bisogni di CP e di rispondere in modo adeguato alle sue esigenze emotive.
4. Rispetto alla figura femminile, CP dimostra di aver interiorizzato una strategia di richiesta di aiuto del caregiver femminile di tipo sicuro. Gli elementi fondamentali sembrerebbero, però, anche in questo caso evidenziare dinamiche di evitamento verso le aspettative dell'ambiente esterno, sebbene permanga una base sicura in cui, in qualche modalità, l'altro è presente ed efficace nel rispondere al bisogno.
5. Rispetto al padre, CP sembra aver interiorizzato l'aspettativa di ricevere risposte dai caratteri drammatici e a volte imprevedibili (l'ira), oltre a un comportamento di cura ridondante, iper- funzionale ma che in ultima analisi non riesce a essere rassicurante sul piano emotivo. La richiesta di LU di ricerca di accudimento emotivo sembra quindi essere possibile al momento solo da parte della figura femminile.
6. Difficoltà nella coesistenza triadica: LU attiva risposte qualitativamente diverse a seconda del caregiver presente. Mentre la figura materna sembra in grado di fornire un accudimento emotivo rassicurante, la figura paterna suscita in CP una risposta ambivalente, caratterizzata da un misto di ricerca di vicinanza e di evitamento. Si conferma l'incapacità di CP di integrare le due figure genitoriali nello stesso posto, sia fisico che mentale.
La situazione triadica con entrambi i genitori è stata evitata poiché nella valutazione Per_6 in quel contesto, CP si mostrava disorganizzata ed evitante. Non si ritiene che la situazione sia affatto migliorata: la bambina aveva del resto già dato segni a entrambi i genitori di disagio alla prospettiva di incontrare i genitori insieme, come confermato dal test proiettivo, dal rifiuto del Per_10 e dalle condotte di evitamento della bambina stessa durante i colloqui effettuati in sua presenza. Inoltre, determinante è stata la relazione della CP_7 di giugno 2024 depositata in Tribunale, nella quale si constata l'interruzione degli incontri di monitoraggio della minore in quanto l'occasione (in cui avvenivano parte dei passaggi di LU tra un genitore all'altro) era stato ritenuto come potenzialmente dannosa per la minore, sottoposta a situazioni di stress.
Il Tribunale non può più in alcun modo tollerare che questa situazione prosegua: CP ha il diritto di crescere serena.
Nell'evidente e ormai acclarata impossibilità che siano i suoi genitori, insieme, a garantire che questo avvenga e a fronte del conclamato fallimento dell'affido all'Ente (la minore è praticamente da sempre affidata ai SS), non resta che chiedersi se uno dei due genitori possa essere ritenuto sufficientemente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in modo tale da garantire alla stessa stabilità emotiva e che le decisioni da assumere nel suo interesse vengano prese celermente
(senza trasformarsi in estenuanti lotte) nonché in maniera funzionale al soddisfacimento delle sue necessità.
Invero, a chiarire definitivamente e in maniera plastica l'impossibilità allo stato di affidare LU in via condivisa ad entrambi i genitori, semmai ce ne fosse ancora bisogno dopo 5 anni di procedimenti giudiziari, è il Dott. Per 8 che nell'elaborato peritale così descrive la relazione delle parti:
L'incontro tra i due soggetti realizza una geometria relazionale perfettamente simmetrica, che incentiva le rispettive disfunzionalità e li lega molto facilmente in una relazione straordinariamente stabile quanto disfunzionale. Il signor CP_3 presenta una strutturale tendenza interpretativa e controllante, la signora CP dal canto suo, evidenzia una forte tendenza a interpretare gli eventi in chiave persecutoria, risultando perfettamente complementari(...) che hanno, quale conseguenza dannosa per CP la creazione di gravi impasse che hanno coinvolto l'assetto decisionale della coppia genitoriale.
Appare evidente, ma è bene chiarirlo, che la scelta a cui oggi il Collegio si trova di fronte non è, purtroppo, tra un genitore capace e uno incapace ma, per dirla con le parole del curatore speciale di
CP quella di verificare se esiste un genitore che rappresenti per la bambina “il minore dei mali".
Di questo si tratta.
Non di conferire medaglie.
Non di decretare un vincente e un perdente.
Perché se vi è un dato certo all'esito di questo giudizio è che tutti hanno perso, CP per prima.
E' bene chiarirlo, nell'auspicio che per la prima volta i genitori comprendano che non si tratta di una competizione, di una gara per la sopravvivenza del proprio ego ferito, ma del futuro della loro bambina.
Ciò detto, la risposta alla domanda sopra posta è, a parere del Collegio, affermativa.
Più precisamente il genitore che rappresenta “il minore dei mali" cui si è fatto cenno, alla luce del contenuto delle innumerevoli relazioni trasmesse dai SS, degli approfondimenti delegati al curatore speciale e degli esiti della CTU, deve essere individuato nella madre di CP Controparte_1
[...]
Prima di dare conto delle ragioni di tale affermazione giova ribadire che il Collegio condivide gli esiti delle operazioni peritali, svoltasi in maniera corretta e competente nella piena osservanza delle regole che disciplinano la materia. Sul punto e, con precipuo riferimento alle contestazioni e alle censure del
CTP di parte CP_3 fatte proprie dalla di lui difesa ed esplicitate nell'istanza di nullità depositata in data 28.02.2025, il Collegio richiama e fa proprio il contenuto dell'ordinanza 31.03.2025 pronunciata dal Giudice delegato e trascritta nella parte narrativa del presente provvedimento.
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
Controparte_3
Occorre prendere atto che la condotta serbata dall'odierna parte attrice nel corso di tutto il procedimento e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'esclusivo interesse di CP è sempre stato lo stesso e ben può essere riassunto dal seguente passaggio della relazione trasmessa dai SS in data 20.09.2024:
Il sig. CP 3 si é presentato in più occasioni in anticipo presso gli uffici del Progetto CP_4 (insieme alla figlia o anche da solo), cercando in maniera insistente un confronto sia con le operatrici sia con la mamma di CP nel memento in cui quest'ultima giungeva.
Si é potuto osservare che nel momento in cui CP doveva allontanarsi dalla madre per stare qualche giorno con ii padre, aveva la necessita di essere più volte abbracciata dalla signora arrivando a chiedere al padre piangendo, in un'occasione di poter stare qualche giorno CP in piu con la mamma e di fare quindi delle vacanze più corte con lui. A titolo esemplificativo, si comunica quanto occorso in due occasioni di passaggio:
-in data 9.07 u.s., nel corso del passaggio della bambina dal papa alla mamma, giunti in anticipo, rispetto all'orario previsto, il signor CP_3 ha invitato la figlia a riferire alle operatrici quanto segue: "devi dire alla mamma che non vuoi dormire con Per_3 nel letto", aggiungendo poi (una volta andata via la signora CP e la bambina) che l'equipe era collusa con la mamma e di aver fallito come Servizio.
Si precisa che nella stessa giornata, CP nell'attesa dell'arrivo della madre ha cercato insistentemente "le assistenti sociali" e, accompagnata dal padre, lo stesso bussava alla porta dell'assistente sociale scrivente, dicendo che la figlia doveva parlarle 5 minuti.
-in data 30.08, nel corso del passaggio della bambina dalla mamma al papa, nel momento in cui
CP stava lasciando gli uffici insieme al padre, la bambina gli ha chiesto se avrebbe potuto sentire telefonicamente la madre, non ricevendo alcuna risposta dal sig. CP_3.
Si informa inoltre che in data 03.09 il signor CP_3, con toni accesi, dopo che CP ha lasciato ii
Servizio con la mamma, ha espresso pareri negativi rispetto all'operato dell'equipe, utilizzando più volte la frase "ii fallimento delle SS", responsabili dal suo punto di vista di essere inadempienti non avendo accolto la sua richiesta di monitorare la bambina e la relazione con lei. Si ricorda che nel provvedimento vigente e stata disposta CTU.
In data 5 settembre u.s., nell'incontro di rete avvenuto con le operatrici della CP 7 che hanno in carico CP le stesse hanno riferito di non aver calendarizzato alcun incontro di monitoraggio della bambina confermando quanto già relazionato alla Magistratura nel mese di giugno u.s., ovvero che: "In conclusione, come già riportato nella precedente valutazione, il quadro clinico di CP non é al momento inquadrabile in nessuna categoria diagnostica ma deve essere monitorato nel tempo, poiché le fragilità asservate nel neurosviluppo possono risentire dell'ambiente come modulatore. A fronte di tali riscontri la minore necessita di un ambiente quanto più sereno, al fine di garantire un adeguato sviluppo e si ritiene indicata la prosecuzione della presa in carico clinica di LU.
Al momento attuale tuttavia, stante l''atteggiamento rivendicativo, di sfiducia ed ostativa da parte del padre rispetto alla presa in carico presso il nostro Servizio e alla mancata osservazione delle indicazioni ricevute circa gli accompagnamenti separati di LU al nostro servizio, e stante quanta dichiarato dalla madre che richiede appuntamenti "riservati", le stesse visite di monitoraggio delta bambina presso ii nostro servizio sono diventate potenziale fonte distress per la stessa."
L'odierna parte attrice, in sintesi, agisce nella ferma convinzione di essere l'unico e solo detentore della verità circa il bene della figlia CP ed è talmente acciecato da tale convinzione da non vedere in maniera autentica, nella pervicace guerra dichiarata a chiunque, a qualunque titolo e con qualunque competenza (assistenti sociali, CP 7 , curatore speciale e da ultimo CTU) non ratifichi la sua opinione, il profondo stato di malessere della minore.
Invero il CP_3 è sinceramente legato alla figlia e preoccupato per il di lei benessere ma non riesce in alcun modo ad uscire dalla logica del conflitto con la madre di sua figlia, del controllo sulla vita della stessa, ad accogliere le indicazioni (anche terapeutiche) che gli vengono fornite, ad affidarsi in maniera autentica, ad accettare l'idea di non essere il dominus di LU, che non costituisce una sua proiezione né lo strumento attraverso il quale affermare la propria identità o placare il proprio bisogno di riconoscimento affettivo, ma un essere umano autonomo.
Il funzionamento di Controparte_3 è ben descritto dal CTU.
Di seguito alcuni passaggi.
Il CTU ravvisa nel funzionamento dell'odierno attore i tratti di un fenomeno clinico che prende il nome di interpretatività, così descritto da CP0 e CP1 “ragionamento falso che ha per punto di partenza una sensazione reale, un fatto esatto, i quali, in virtù di associazioni legate alle tendenze, all'affettività, possono prendere, per mezzo d'induzioni e di deduzioni errate, un significato personale per il malato, invincibilmente spinto a rapportare tutto a sé".
L'interpretatività prosegue il consulente -non si limita tuttavia a una dimensione puramente astratta, ma spinge il soggetto, in questo caso nella certezza di essere l'unico genitore a pensare nell'interesse della figlia, ad agire sulla base di certezze percepite come tali, inquinando drammaticamente la relazione, non solo con la CP ma con qualunque Altro sociale abbia compiti istituzionalmente legati alla tutela della bambina.
E ciò con la conseguenza che il CP_3 si pone in una posizione ostile sia nei confronti della madre, ma anche nei confronti dei molti soggetti terzi che si sono avvicendati nell'esercizio di una funzione di tutela nei confronti di LU (le quattro équipe di Servizio Sociale coinvolte nel tempo, la neuropsichiatria infantile, lo spazio neutro, il Consultorio, il Curatore Speciale).
Altra conseguenza che ne deriva è la relativa assenza di obiettive condizioni di pregiudizio riscontrabili sulla minore. Sorprende che, di fatto, la qualità degli eventi citati come problematici alla coppia e sui quali, ogni volta, emerge una conflittualità obiettivamente iperbolica ed esasperata, siano, nel complesso, molto meno gravi di quanto vengano descritti. Ci si riferisce in particolare a ciò che ha reso imperativo il cambio (unilateralmente deciso) di pediatra, alla condizione medica di
CP al piccolo incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta con la zia, al tema delle telefonate, all'annoso tema delle deleghe. In tutti questi casi, il signor CP_3 è intervenuto pesantemente, invariabilmente in uno stato d'animo angosciato, nell'intento di proteggere la bambina da un pericolo obiettivamente relativo, quando non del tutto assente.
In sostanza, sulla scorta di preoccupazioni sovrarappresentate, il Sig. CP_3 si sente e si pone come unico garante della "stabilità" e del "benessere" di LU, delegittimando così in modo sistematico non solo il ruolo e le scelte della madre, ma di quattro équipe dei Servizi Sociali, una UONPIA, uno
Spazio Neutro e un Consultorio. Pensare che lui nulla abbia a che vedere con questa radicale incapacità di mediare e riconoscere il ruolo e il valore dell'Altro sociale, significa aderire a una visione della realtà interpretativa e disfunzionale.
Sul piano motivazionale, peraltro, si legge ancora nella CTU, i colloqui non sembrano evidenziare l'effettiva centralità della bambina nel pensiero del padre, che ne risulta quasi del tutto assente...di fatto la bambina, al di là di affermazioni che appaiono sempre iperboliche e quasi di maniera, non viene pressoché immaginata né descritta mai al consulente scrivente: il signor CP_3 non riesce a focalizzarsi sulla figura reale di LU, poiché si perde, attratto da una forza quasi magnetica, verso la descrizione delle presunte inadeguatezze della signora CP La preoccupazione, genuina, del padre e la convinzione di essere l'unico in grado di "capire" e
"proteggere" CP sulla scorta di una rappresentazione interpretativa della realtà ne giustifica, ai suoi occhi, le azioni, che egli vive, in un orizzonte solipsistico, come invariabilmente e certamente giuste. Il suo assetto motivazionale sembra essere attivato da un'esigenza intrinseca di controllo e di prevaricazione sulle decisioni, percezioni e comportamenti della madre e di ogni altro sociale che intervenga a togliergli il controllo della figlia, più che dalla figura reale della piccola CP che di fatto non appare centrale nel suo assetto motivazionale quanto lo è la contrapposizione con la Sig.ra
CP Il Dott. Per_8 evidenzia come la conseguenza di questa posizione, nell'attualità, riguarda un difetto fondamentale di una delle accezioni del concetto di fiducia (in inglese si tratta della dimensione del trust, in contrasto con la confidence), che implicherebbe la rinuncia, per lui impossibile, a una posizione di controllo, che vive come necessità imperativa... ponendo l'inquietante interrogativo se, nell'agire del CP_3 vi sia un limite a ciò che potrebbe fare ritenendosi giustificato dall'esigenza di proteggere la bambina dalla madre e da un mondo sociale inadeguato e ostile.
Avuto riguardo ai riflessi che le sopra descritte modalità di funzionamento paterne hanno sulle competenze genitoriali, il CTU chiarisce quanto segue.
Risulta evidente, sul versante paterno, una radicale e non risolvibile lesione della funzione triadica, che non consente in alcun modo l'accesso al terzo, che sia rappresentato dalla madre o da chi abbia un ruolo istituzionalmente preposto alla tutela della minore. Tuttavia, può essere utile specificare che tale lesione non riguarda l'aspetto ontologico della presenza dell'altro, quanto l'aspetto etico dell'esercizio della funzione di accudimento, quando questa si esprime in atti concreti.
Si potrebbe sostenere dunque che, qualora in astratto una terza persona decidesse di uniformarsi ai comportamenti auspicati dal CP_3, o condividesse fortuitamente le percezioni, le preoccupazioni e le conseguenti indicazioni paterne rispetto all'educazione e ai comportamenti da lui ritenuti più idonei per la crescita della bambina, i problemi sarebbero presumibilmente ridotti, se non annullati.
Purtroppo, invece, una diversa interpretazione delle necessità di CP sul piano dell'accudimento e della protezione genera una drammatica oppositività belligerante e un comportamento attivo del padre finalizzato all'eliminazione dell'Altro
Le difficoltà di relazione del padre con la bambina riguardano in particolare il tema della sintonizzazione affettiva e la delicata articolazione tra la funzione proiettiva, in cui il genitore proietta sul figlio le proprie aspettative, e la funzione rappresentativa connessa, che riguarda la capacità del genitore di percepire il figlio per quello che è, anche sotto l'aspetto più squisitamente emotivo, senza essere condizionato dalle proprie proiezioni.
A fronte di tutto quanto sin qui esposto appare evidente, a parere del Collegio, che il padre di LU non può, ad oggi, ritenersi idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, men che meno in via esclusiva.
Controparte_1
Dalle relazioni nel tempo trasmesse dai SS, come detto copiose, emerge che l'atteggiamento della madre di LU nei confronti degli operatori che a vario titolo si sono avvicendati nell'occuparsi della minore, è stato collaborativo. La donna, infatti, si è adoperata – non senza eccezioni e fatiche- per rispettare le indicazioni degli operatori e le prescrizioni del Tribunale. Questo certamente non significa che l'odierna parte convenuta sia scevra da criticità/fragilità che, in uno con quelle del CP_3, conducono all'esplosivo risultato di dare vita ad una relazione altamente disfunzionale e fonte di pregiudizio per LU, ben descritta dal Dott. Per 8 nel passaggio sopra richiamato.
Così il CTU con riferimento al funzionamento della madre di CP La Signora CP dal canto suo, è una donna vigile e orientata. Si presenta ordinata e collaborativa, con un livello di eloquio sofisticato e una capacità cognitiva superiore alla media... I nessi associativi appaiono sostanzialmente conservati e l'emotività è coerente con i racconti.
Nella personalità materna spiccano tratti persecutori che si manifestano in diversi modi e in diverse situazioni e che prescindono dallo specifico della relazione con il Sig. CP_3.
Sono presenti nei colloqui elementi che suggeriscono una sistematica diffidenza e sospettosità: la
Signora CP si mostra costantemente sulla difensiva, come se si aspettasse di essere attaccata o ingannata
Pt_4 a percepirsi e a rappresentarsi come vittima delle circostanze e del comportamento altrui. Si sente ingiustamente accusata e incompresa
La presenza di questi tratti persecutori rende la Signora CP particolarmente vulnerabile al conflitto e alla manipolazione. Le sue reazioni difensive, se da un lato possono proteggerla da ulteriori ferite emotive, dall'altro rischiano di alimentare la conflittualità
Avuto riguardo ai riflessi che le sopra descritte modalità di funzionamento materne hanno sulle competenze genitoriali, il CTU chiarisce quanto segue.
La madre, Sig.ra CP_1 viene percepita dalla bambina come maggiormente rispondente sul piano della sintonizzazione affettiva, grazie a una capacità di osservazione e ascolto della bambina maggiormente libera da conflitti e interpretazioni della realtà ambientale.
Va aggiunto che anche la madre presenti una lesione sul piano della funzione triadica, poiché risulta evidente che i tratti persecutori della signora CP particolarmente sollecitati dai comportamenti paterni di controllo, rendono per lei particolarmente difficile da tollerare una presenza paterna.
Nel complesso, tuttavia, la figura del genitore psicologico di CP e anche la figura le cui funzioni genitoriali sono complessivamente meglio conservate, risulta essere la madre.
Considerato tutto quanto sin qui esposto, al dichiarato ed esclusivo scopo di garantire a CP stabilità emotiva e che le decisioni da assumere nel suo interesse vengano prese e in maniera funzionale al soddisfacimento delle sue necessità, senza diventare occasioni dell'ennesima triangolazione della minore, deve essere disposto l'affido esclusivo di CP alla madre, presso la quale resterà collocata anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Quanto ai tempi di permanenza della minore, alla luce delle criticità emerse in sede di CTU con specifico riferimento alla gestione da parte della CP della relazione con il CP_3 con potenziali conseguenze circa la garanzia del pieno accesso della bambina alla figura paterna, la scansione di tempi e modalità degli incontri padre/figlia deve restare delegata ai SS del Comune di
Milano, i quali dovranno garantire il rispetto del seguente calendario:
1.a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola
2. nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 18.30. Lo scambio della minore avverrà presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare CP potrà essere una delle persone che Parte_5
[...] indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3
3.nelle mensilità di giugno (dopo la fine della scuola), luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola), fatta salva la regolamentazione dei tempi come indicata nei successivi punti, lo scambio della minore avverrà presso il centro estivo (se lo frequenterà) ovvero presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare LU in tale caso potrà essere una delle persone che Controparte_1 indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3, al padre di LU entro il 30 maggio di ogni anno.
4.ad anni alterni per il periodo natalizio dalla fine delle lezioni (con presa all'uscita da scuola) al 30 dicembre o dal 31 mattina ore 10 alla ripresa delle lezioni con accompagnamento a scuola (in caso di disaccordo: nel 2025 il primo periodo con la madre); l'intero periodo di sospensione scolastica pasquale ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2026 con il PA). I cc.dd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
i giorni di festività (non costituenti ponte) verranno trascorsi da CP con il genitore cui dovrebbe stare secondo il calendario ordinari
5. durante l'estate (luglio e agosto) LU starà con il PA una settimana a luglio (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità) e 10 giorni ad agosto (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità). In ogni caso i giorni di competenza paterna, a prescindere da chi sia il genitore cui spetta la scelta prioritaria, non potranno essere accorparti: tra la settimana di luglio e i 10 giorni di agosto di spettanza paterna, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dovranno intercorrere un minimo di 3 settimane. Nei periodi di luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola) diversi da quelli di competenza paterna (1 settimana a luglio e 10 giorni ad agosto), la madre sarà libera di trascorrere periodi di villeggiatura con LU, senza che vengano previsti recuperi.
Nel caso la madre non si avvalesse di tale facoltà e restasse a Milano, vigerà il calendario ordinario.
Viste le criticità emerse in corso di causa circa il rispetto da parte del CP_3 delle prescrizioni relative alla regolamentazione dei tempi di permanenza di LU, deve essere disposta - ex art. 614 bis cc - la condanna di Controparte_3 al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di
€ 200,00 per ogni violazione del calendario sopra indicato sia con riferimento ai periodi che con riferimento agli orari che con riferimento alle modalità indicate).
I SS del Comune di Milano, inoltre, devono essere espressamente incaricati di curare, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di: -il riavvio della presa in carico clinica di CP presso CP_7
-l'avvio di un supporto psicologico per la madre, eventualmente anche monitorando l'andamento di quello privatamente intrapreso dalla stessa, necessario alla luce delle fragilità personologiche emerse con estrema chiarezza in sede di CTU
-l'invio del padre al CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
-mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo inviando relazioni trimestrali al Giudice Tutelare e segnalando senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore
Con riferimento al mantenimento della prole
,Controparte_3 in conformità con le richieste fatte in punto di collocamento della figlia minore, ha chiesto la revoca del contributo paterno al mantenimento di CP stabilito da questo Tribunale nel
2022 (confermato nel 2023) in € 400 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno, ovvero in subordine la sua riduzione.
Controparte_1 al contrario, ha chiesto l'aumento della contribuzione paterna ad € 600 mensili, ferma la suddivisione delle spese in ragione del 50% tra i genitori.
Deve innanzitutto osservarsi che, alla luce della (scarsa) documentazione prodotta in atti ed anche a voler accedere all'allegazione materna circa la natura lorda e da suddividere con l'università della retribuzione percepita, ad oggi e in conseguenza del nuovo impiego reperito dalla parte convenuta, la situazione reddituale delle parti può ritenersi sostanzialmente equiparabile.
In considerazione del miglioramento della situazione materna, pur tenendo conto della sopravvenuta modifica fattuale dei tempi di permanenza di LU con il padre come sopra evidenziata e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre e del tempo trascorso dalla prima regolamentazione, il contributo vigente dovrebbe essere confermato, in quanto congruo e coerente con il nuovo equilibrio reddituale della coppia genitoriale.
Tuttavia l'impossibilità-allo stato dei genitori di confrontarsi in maniera funzionale nell'interesse della minore rende opportuno, a parere del Collegio nell'esclusivo interesse di CP coerentemente con la scelta di disporre l'affido super esclusivo di CP alla madre - ridurre al minimo la necessità delle parti di assumere decisioni condivise, con la conseguenza che si ritiene di equo rideterminare il contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di € 600 mensili somma che, tuttavia, ritenersi comprensiva delle spese extra assegno ad eccezione di quelle mediche e scolastiche che restano a carico dei genitori in ragione del 50% da individuarsi come dal Linee
Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo.
Quanto all'assegno unico universale lo stesso, come ogni altra somma comunque denominata erogata in favore della minore, dovrà essere percepito in ragione del 100%. dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite
Stante la prevalente soccombenza di parte attrice le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a suo esclusivo carico. Le competenze del curatore speciale e del CTU, entrambe liquidate come da separato decreto, devono al contrario essere poste a carico di entrambi i genitori.
La necessità di fare ricorso, nell'interesse di CP alle competenze dei suddetti professionisti, infatti, deve essere addebitata in egual misura ad entrambi genitori.
Quanto in particolare al curatore speciale Avv. Gabrielli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
i genitori devono essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore di LU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, in modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 35/2023 del 09.02.2023 così come parzialmente modificato dal decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 13.06.2023così decide:
1) revoca l'affido della minore Controparte_2 nata il [...] ai SS del Comune di Milano
Controparte_2 nata il 27.10.2019 alla2)dispone l'affido esclusivo della figli minore madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
CP residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
3) incarica i SS del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni padre/figlia che allo stato dovranno avvenire come segue:
1.a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola
2. nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 18.30. Lo scambio della minore avverrà presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare CP potrà essere una delle persone nella rosa che
Controparte_1 indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3,a ll'inizio dell'anno scolastico
3.nelle mensilità di giugno (dopo la fine della scuola), luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola), fatta salva la regolamentazione dei tempi come indicata nei successivi punti, lo scambio della minore avverrà presso il centro estivo (se frequentato da CP ovvero presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare LU in tale ultimo caso potrà essere una delle persone che Controparte_1
[...] indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3, al padre di LU entro il 30 maggio di ogni anno.
4.ad anni alterni per il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio (in caso di disaccordo: nel 2025 il primo periodo con la madre); l'intero periodo di sospensione scolastica pasquale ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2026 con il PA). I cc.dd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
i giorni di festività (non costituenti ponte) verranno trascorsi da CP con il genitore con cui dovrebbe stare secondo il calendario ordinario
5. durante l'estate (luglio e agosto) LU starà con il PA una settimana a luglio (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità) e 10 giorni ad agosto (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità). In ogni caso i giorni di competenza paterna, a prescindere da chi sia il genitore cui spetta la scelta prioritaria, non potranno essere accorparti: tra la settimana di luglio e i 10 giorni di agosto di spettanza paterna, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dovranno intercorrere un minimo di 3 settimane. Nei periodi di luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola) diversi da quelli di competenza paterna (1 settimana a luglio e 10 giorni ad agosto), la madre sarà libera di trascorrere periodi di villeggiatura con LU, senza che vengano previsti recuperi.
Nel caso la madre non si avvalesse di tale facoltà e restasse a Milano, vigerà il calendario ordinario.
4) incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-riavviare senza ritardo la presa in carico clinica di CP presso CP_7
-avviare un supporto psicologico per la madre, eventualmente anche monitorando l'andamento di quello privatamente intrapreso dalla stessa, necessario alla luce delle fragilità personologiche emerse con estrema chiarezza in sede di CTU
-inviare il padre al CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
-mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo inviando relazioni semestrali al Giudice Tutelare e segnalando senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore
5) pone a carico di con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Controparte_3
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia minore a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 "
somma di € 600,00 soggetta a rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, somma comprensiva delle spese extra assegno ad eccezione delle spese mediche e di istruzione scolastica di seguito indicate che rimarranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, O
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
○ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
О spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6)Dispone che l'assegno unico universale come ogni altra somma comunque denominata erogata in favore della minore venga integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
7) condanna Controparte_3 con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, al
, pagamento in favore di della somma di € 200,00 per ogni violazione del Controparte_1 calendario indicato sub 2) sia con riferimento ai periodi, che con riferimento agli orari, che con riferimento alle modalità indicate.
8) Dispone che i SS del Comune di Milano trasmettano una relazione semestrale al Giudice Tutelare
Controparte_3 a rifondere a Controparte_19) condanna le spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA
10) condanna in via solidale tra Controparte_3 e Controparte_1 loro al pagamento in ragione del 50% per uno degli onorari e delle competenze del CTU, liquidati con separato decreto
11) condanna Controparte_3 e Controparte_1 in via solidale tra loro al pagamento in ragione del 50% in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore di LU, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi ai SS del Comune di Milano e al giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza
Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Presidente Dott. Maria Laura Amato
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da:
Email_1 (C.F: C.F. 1 1) nato a [...] il [...] e residente a Milano in via Ferrari Gaudenzio n.9 assistito e difeso dagli Avv.ti MUSELLA RITA e GARBETTA
FRANCESCO presso il cui studio in Milano Via Carlo Pisacane, 34/A ha eletto domicilio telematico nei confronti di C.F.: C.F. 2 nata a [...], il [...], Controparte_1
e residente in [...], assistita e difesa dall'avvocato ULIVI
MANUELA con studio in CORSO VENEZIA 61 20052 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
Genitori non coniugati di: Controparte_2 nata a Milano il 27/10/19 rappresentata nel presente giudizio dal curatore speciale Avv. Federica Gabrielli
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia codesto Ecc. Mo Tribunale, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni
Nel merito
1. Disporre l'affido condiviso di LU;
2. Disporre il collocamento paritario di LU con contestuale attivazione di un percorso di COGE, come richiesto reiteratamente negli ultimi cinque anni;
3. Disporre che tutte le vacanze, le festività ed i ponti vengano divisi al 50% tra i genitori e seguano il principio dell'alternanza;
4. Disporre la revoca del mantenimento della minore in capo al padre o in subordine la sua riduzione, per tutti i motivi esposti in atti, ferma la contribuzione di ciascun genitore, nella misura del 50%, alle spese straordinarie come da protocollo di codesto Ecc.mo Tribunale;
5. Accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità della CTU, alla luce delle numerose e gravi inesattezze, omissioni e manipolazioni, e per l'effetto disporre la rinnovazione della stessa o in subordine un supplemento d'indagine, per tutti i motivi di cui all'istanza depositata il
28/02/25.
In via istruttoria CP_1- Il ricorrente insiste per l'ordine di esibizione del contratto di lavoro della Sig.ra già disposto da codesto Giudice e non ottemperato dalla parte resistente. Questa ha prodotto, in sua vece, una semplice lettera d'invito, palesemente censurata e accompagnata da una traduzione manipolata in alcune parti. Tale documento non consente di accertare l'attuale residenza della resistente ed occulta l'effettivo ammontare della borsa di studio percepita.
- Il ricorrente insiste per l'accertamento, presso il Comune di Milano della situazione debitoria della Sig.ra CP essenziale per comprendere le condotte materne.
- Il ricorrente, avendo rilevato una grave lesione dei diritti costituzionali di difesa nonché del principio del dovere di prova, insiste per l'acquisizione delle registrazioni dei video di tutti i colloqui peritali.
- Il ricorrente insiste per l'accoglimento degli elementi di prova già depositati e stralciati dal fascicolo in quanto essenziali per stabilire la verità fattuale in merito alle circostanze di nascita della figlia, l'effettivo andamento del colloquio del 20.12.24 e i comportamenti materni.
- Il ricorrente insiste altresì per l'ammissione delle prove orali dedotte nel ricorso e nella memoria istruttoria del 23/04/24 di seguito riportate:
1. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
Controparte_3 e nell'interesse della minore CP dava avvio ad un'attività di و
Per investigazione volta ad accertare se i minori CP ed fossero in casa da soli;
2. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
Controparte_3 e nell'interesse della minore CP dava avvio ad un'attività di
, avesse un compagno e se tale compagno investigazione volta ad accertare se la Sig.ra CP 1 Per ed a CP vivesse nell'abitazione della stessa unitamente ad
3. Vero che nei giorni dal 5 al 7 ottobre 2023, a seguito di relativo incarico ricevuto da parte del Sig.
,dava avvio ad un'attività di Controparte_3 e nell'interesse della minore CP investigazione volta ad accertare se la Sig.ra CP ed il di lei compagno conducessero da mezzanotte in poi la minore CP in locali notturni ove vi restavano fino a tarda notte (le 2.00 di notte); Per e CP erano in casa da soli sia 4. Vero che nel corso dell'attività investigativa deduceva che di giorno che di sera;
5. Vero che, nelle occasioni in cui la Sig.ra CP era da sola fuori dalla propria abitazione alcuno individuo si recava presso il suo appartamento per provvedere alla custodia della bambina;
6. Vero che nel corso dell'attività investigativa constatava che in più occasioni la Sig.ra CP si trovava in compagnia di un uomo;
7. Vero che l'uomo in questione si intratteneva presso l'abitazione della Sig.ra CP_1 ivi trascorrendo anche la notte;
8. Vero che la Sig.ra CP e l'uomo con cui la stessa si accompagnava in più occasioni si recavano nel locale "Gypsyan Club" con LU da mezzanotte ed ivi si intrattenevano fino a notte inoltrata (due di notte);
9. Vero che l'uomo si intratteneva in più occasioni con la Sig.ra CP al "Gypsyan Club" anche in presenza di LU;
10. Vero che nella circostanza appena descritta CP era l'unica bambina nei pressi del locale e giocava da sola aggirandosi presso i tavolini del locale.
Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono il Sig. Testimone_1 in qualità di investigatore privato, presso Agenzia Discovery Investigazioni e Sicurezza S.r.l. Via Della Guastalla
1 Milano
***
1. Vero che LL gestisce un bar tabacchi in Piazza Vigili del Fuoco a Milano;
2. Vero che in detta piazza si trova anche il Gypsyan Club;
3. Vero che una sera del mese di settembre 2023, la minore CP era giunta presso il suo bar da sola;
4. Vero che CP le aveva riferito di essersi smarrita;
5. Vero che LL accoglieva ed accudiva la bambina nel suo locale, nell'attesa che, qualcuno arrivasse a prenderla;
6. Vero che giungeva a recuperare la minore la Sig.ra CP 1 accompagnata da un uomo. Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono il Sig. Tes_2 presso il Bar Cohiba - P.zza
Vigili del Fuoco, Milano
***
7. Vero che in data 7 ottobre 2023 LL in compagnia del Prof. CP_3 si recava presso l'abitazione della Sig.ra per verificare se, stante l'assenza della madre, CP fosse stata lasciata a CP casa sotto la supervisione di un adulto;
8. Vero che il prof. CP_3 citofonava e rispondeva il figlio minore della Sig.ra Parte_1 che dichiarava di essere il solo in casa con CP
Si indica quale testimone su tutti i capitoli che precedono Avv. Eleonora Elario presso studio Daverio
Florio corso Europa 13, Milano.
***
Pt_ 1. Vero che LL conosce la sig.ra almeno dal 2017 ed è stata proprioControparte_1
a presentarle l'allora suo compagno, prof. Controparte_3 CP Pt_3 del gruppo 2. Vero che, in data 16 novembre 2023, LL è stata presentata alla dott.sa per la sua disponibilità a presenziare ai passaggi tra i genitori della minore CP;
3. Vero che, bisettimanalmente, durante i lunedì di novembre e dicembre 2023, mentre il Prof.
Controparte_3 era impegnato in lezioni universitarie, la minore CP è rimasta con lei nell'attesa vana che la Sig.ra CP passasse a prenderla;
4. Vero che, in data 15 marzo 2024 si trovava in compagnia della minore CP e del Prof. CP_3 in attesa dell'arrivo della Sig.ra CP e ha potuto assistere a come questa, prima ancora di citofonare, richiedesse l'intervento della Forza Pubblica;
5. Vero che LL, in quelle stesse circostanze, presenziava al passaggio dei genitori e constatava come la Sig.ra CP ignorasse la minore;
6. Vero che in quella stessa occasione del 15 marzo 2024 constatava personalmente che il Sig. CP_3 porgesse la documentazione della minore carta d'identità e tessera sanitaria alla Sig.ra
CP
e che questa la rifiutasse;
7. Vero che, in quelle stesse circostanze, LL è rimasta con la minore mentre il padre illustrava la situazione agli agenti di Polizia intervenuti;
Si indica quale testimone su tutti i capitoli sopra dedotti la Sig.ra Testimone_3 residente in Milano
Via Via F. Brunelleschi 2, 20146 Milano.
Il ricorrente chiede di essere ammesso a prova contraria per i medesimi testi in caso di ammissione delleprove orali dedotte dalla resistente.
Per parte convenuta: la sig.ra Controparte_1 come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Tribunale adito, ogni diversa domanda ed eccezione disattese, voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
alla madre, con attribuzione
1.DISPORRE affido super esclusivo di LU Controparte_2 alla stessa della responsabilità genitoriale in ordine a tutte le scelte riguardanti la figlia (iscrizione scolastica, firma per gite e deleghe al ritiro, ogni altra scelta riguardante la frequenza scolastica della minore;
iscrizione con la pediatra e gestione del fascicolo sanitario con fissazione di appuntamenti, ogni altra scelta riguardante la salute della minore, compreso eventuale sostegno psicoterapeutico e altre necessità della fissazione della residenza e iscrizione conseguente presso l'anagrafe e ogni altra scelta riguardante il luogo di vita della minore con possibilità di rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), collocamento prevalente presso di lei anche ai fini della residenza anagrafica;
2.STABILIRE in ordine alle frequentazioni con il padre che, ove non sia disposto da subito un periodo di incontri con la minore in Spazio neutro in una giornata settimanale che dovrà essere indicata precisamente dal Giudice e per un periodo sempre da stabilirsi giudizialmente, siano disposti incontri a fine settimana alternati, da venerdì pomeriggio con il ritiro a scuola al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola, senza alcuna possibilità di modifica da parte del Servizio sociale, ove a questo siano delegate funzioni organizzative e di monitoraggio per qualsiasi ragione;
3.SOSPENDERE qualsiasi altro periodo di permanenza della minore presso il padre, revocando espressamente ogni precedente provvedimento, prevedendo che questi possa rimanere con la minore ad anni alterni per il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio, stabilendo fin da ora che per il 2025 il primo periodo venga trascorso con la madre;
per il periodo pasquale disporre che sia trascorso per intero con uno dei due genitori, alternandosi di anno in anno, stabilendo fin da ora che per la Pasqua 2026 LU rimarrà per tutto il periodo con la madre. Stabilire che ponti e festività siano anche questi alternati. Per l'anno in corso (2025), considerato che la madre terrà CP per il ponte del 25 aprile, mentre il padre rimarrà con la minore per il ponte del primo Maggio, stabilire che il ponte del 2 giugno verrà trascorso dalla bambina con la madre, e a seguire si alterneranno i successivi ponti: Ognissanti con il padre, l' Per_2 con la madre e così via anche per il 2026 in alternanza. Precisando ancora che verrà sospesa l'alternanza dei fine settimana in occasione di ponti e vacanze e quando viene dell'interruzione.
4.DIPORRE che per l'estate CP permanga con il padre per non più di dieci giorni consecutivi, mentre per il restante periodo estivo la madre organizzerà la sue vacanze fino a 4 settimane consecutive, potendo portare la bambina anche all'estero, il tutto da comunicarsi tra i genitori, quanto alle date entro il 30 maggio di ciascun anno, in modo da non sovrapporre i periodi. In caso di disaccordo, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità;
5.STABILIRE che in caso di mancato rispetto della consegna della minore e/o del suo accompagnamento a scuola senza giustificato motivo attestato dal pediatra di riferimento, il sig.
CP_3 debba pagare una penale per ogni giorno di ritardo nel rientro della bambina presso la madre, di importo da indicarsi da parte del Giudice;
6.PORRE a carico del padre l'onere di versare mensilmente a favore della sig.ra CP
[...] la somma mensile di €. 600,00= per il mantenimento della minore, importo da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, e rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Linee Guida del Tribunale di Milano;
Controparte_27.DISPORRE che l'assegno unico per la figlia venga percepito integralmente dalla madre in quanto genitore collocatario della minore;
8.CONDANNARE il sig. Controparte_3 a rifondere le spese di lite e porre in capo allo stesso l'integrale costo della Ctu disposta da questo
Per il curatore speciale della minore:
Il Curatore Speciale della minore Controparte_2 alla luce anche delle risultanze della C.T.U., rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
REVOCARE l'affido di LU ai Servizi Sociali del Comune di Milano.
AFFIDARE in via super esclusiva LU alla madre la quale potrà assumere le principali decisioni nell'interesse della minore anche con riguardo alle scelte relative alla salute, scolastiche ed educative, con collocamento, anche a fini anagrafici, presso la sua residenza.
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alternati prelevandola il venerdì pomeriggio all'uscita di scuola e riconducendovela il martedì mattina. Il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé la figlia per la metà delle vacanze scolastiche natalizie (alternando ogni anno con la madre il primo e il secondo pe-riodo), per le vacanze pasquali ad anni alterni con la madre (Pasqua 2026 con la madre), per 15 giorni durante le vacanze scolastiche esti-ve, alternando con la madre ad anni alterni la prima quindicina e la seconda quindicina di agosto.
DISPORRE che il passaggio da un genitore all'altro sia tassativo, an-che in caso di malessere della bambina e salvo che non venga certificata dal pediatra di base l'inidoneità di LU al trasporto. In caso di chiusura della scuola o di malessere della bambina, il passaggio dovrà avvenire presso la sede del Servizio Sociale alle ore 16. DISPORRE che il mancato rispetto dei passaggi da parte del padre con le modalità e nei tempi sopra indicati e ogni comportamento pregiudizievole, venga segnalato all'Autorità Giudiziaria.
DISPORRE che durante i periodi di permanenza di CP presso ciascun genitore, l'altro genitore abbia la possibilità di effettuare una breve telefonata non superiore a 15 minuti – alla figlia ogni due giorni alle ore 19.
DISPORRE che i Servizi Sociali del Comune di Milano, in collabo-razione con i Controparte_5
[...] ognuno per quanto di rispettiva competenza, mantengano un'efficace presa in carico del
,
nucleo familiare della minore, attivando o proseguendo tutti i percorsi necessari o anche solo opportuni socio-educativi e/o di supporto psi- psicologico per la minore, nonché interventi di supporto alla genitorialità e/o interventi di supporto psicologico per i genitori, per il tempo ritenuto necessario nel solo interesse della minore, con attento monito-raggio e segnalazione di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore all'Autorità
Giudiziaria.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
sono genitori non coniugati di CP nata il Controparte_3 e Controparte_1
27.10.2019 e riconosciuta da entrambi i genitori.
L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore è stato regolamentato per la prima volta dalle situazioni di cui al decreto del Tribunale di Milano n. 35/2023 del 09.02.2023 (emesso a conclusione del procedimento N. 1449/2020) così come parzialmente modificato, a seguito di reclamo sporto dall'odierno attore, dal decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 13.06.2023.
Nello specifico, con i predetti provvedimenti, emessi a seguito di un lungo ed articolato procedimento che ha visto l'espletamento di una complessa CTU, l'autorità giudiziaria ha disposto:
1.l'affido della minore ai SS del Comune di Milano, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori su tutte le questioni maggiormente rilevanti per la vita della minore
2. il collocamento prevalente di CP presso e con la mamma e la regolamentazione delle frequentazioni con il PA secondo il seguente calendario: fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10 al lunedì mattina con accompagnamento all'asilo, oltre due pomeriggi infra settimanali fino alle 19.30, con delega espressa ai SS di modificare la regolamentazione tenuto conto dell'andamento dei supporti attivati, valutando l'introduzione di un pernotto infrasettimanale e di un pernotto in più nel fine settimana di competenza paterna;
3 settimane di cui 2 consecutive in estate;
per il 50% del tempo nelle ulteriori festività infra annuali
3.l'incarico ai SS dell'ente affidatario di calendarizzare telefonate/video chiamate tra il PA e la bambina nei tempi di permanenza materni
4.l'attivazione dell'educativa domiciliare presso le abitazioni di entrambi i genitori, con espressa previsione della necessaria presenza dell'educatore nei momenti di passaggio della minore da un genitore all'altro;
5.l'attivaizone di un supporto alla genitorialità in favore delle parti
6.la prosecuzione del supporto psicologico individuale intrapreso dal padre, con espressa delega a monitorare e coordinare l'andamento di quello eventualmente intrapreso con un professionista provato, lavorando in rete con lo stesso 7.la prosecuzione della presa in carico al CPS della madre
8.la determinazione del contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di € 400,00 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno individuate come da Linee Guida del protocollo del
Tribunale di Milano
Con ricorso iscritto a ruolo in data 2.01.2024, Controparte_3 ha chiesto la modifica delle statuizioni sopra richiamate chiedendo:
-l'affido esclusivo della figlia minore
-il collocamento prevalente di CP presso e con il PA con previsione di un calendario delle frequentazioni della minore con la madre determinato dal Tribunale avuto riguardo all'esclusivo interesse della minore (in subordine il collocamento pari tempo)
-la revoca ovvero la riduzione del contributo paterno al mantenimento della minore
A fondamento delle proprie richieste l'odierno attore, in estrema sintesi ha allegato:
-che tra agosto e ottobre 2023 CP avrebbe raccontato al padre che la madre la porta con sé in locali notturni, svegliandola di notte per uscire Per_
-che la madre Controparte_6 in custodia del fratello di 13 anni, peraltro sottoposto a valutazione UONPIA per sospetto disturbo dello spettro autistico, per andare uscire con Per_3 nuovo compagno della donna;
-che la madre avrebbe inserito in maniera traumatica il nuovo compagno nella vita della minore, che riferirebbe di trovare i due nudi, che fanno “ginnastica sul letto, abbracciati come panini",
-che la donna continuerebbe a portare avanti l'opera di svilimento figura paterna intrapresa a partire dalla fine della relazione
A fronte della complessa situazione del nucleo, il Giudice delegato con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 473 bis.21 cpc ha nominato curatore speciale della minore l'Avv. Federica
Gabrielli (già curatore speciale di LU nel procedimento conclusosi con il decreto oggetto della richiesta di modifica formulata da parte attrice) e ha chiesto ai SS dell'Ente affidatario di trasmettere una relazione di aggiornamento.
Controparte_1 si è costituita in giudizio con atto depositato in data 10.04.2024 e ha chiesto:
-l'affido esclusivo della minore
-la conferma del collocamento di LU presso e con la mamma con regolamentazione delle frequentazioni padre figlia a fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina oltre un giorno infra settimanale con pernottamento nelle settimane che terminano con il week-end di competenza materna;
-la rideterminazione del contributo paterno al mantenimento di CP nella misura di € 600,00 mensili oltre al 50% della spesa extra assegno
A fondamento delle proprie richieste la convenuta, contestato recisamente tutto quanto ex adverso allegato, ha rappresentato in estrema sintesi che:
-il padre è convinto di essere l'unico genitore capace e di fatto gestisce in maniera dispotica la minore, financo quanto agli aspetti sanitari (è l'unico che può accedere a fascicolo sanitario, ha cambiato pediatra e fissato visite per CP senza il consenso della madre, del curatore e dei SS dell'ente affidatario, ha cambiato date di visite già fissate per la minore per far siche cadano in giorno di sua spettanza) -l'uomo crea sempre problemi nel passaggio della minore, che avvengono senza la presenza dell'educatore in quanto tutti gli interventi sono falliti a causa della sfiducia manifestata dal CP_3, che trattiene presso di sé per più giorni rispetto al calendario previsto
-il padre rifiuta di conferire deleghe per ritiro scolastico della minore allo scopo di creare problemi alla madre nell'organizzazione con gli impegni lavorativi
-il padre non consegna documenti minore/tessera sanitaria
-il padre si è recato più volte presso gli uffici dei SS senza appuntamento e nonostante il diniego degli stessi, con la pretesa di far interrogare la minore rispetto a presunte mancanze materne
-l'uomo ha denuncia/ fatto segnalazioni tutti gli operatori dei SS allo scopo di fare pressione sugli stessi e fi boicottare ogni intervento
-il padre fa gravi pressioni psicologiche sulla bambina che avrebbe riferito alla madre circostanze del seguente tenore: "il PA ti vuole eliminare", "il PA dice che lo odi", "il PA ha detto che io e lui vivremo insieme e tu non ci sarai più", "il PA ha detto che i tuoi amici sono gli stregoni del cerchio nero e ora io ho paura".
-l'uomo si reca presso asilo per prendere o vedere CP anche nei giorni di spettanza materna e, al rifiuto delle insegnanti, si ferma anche due ore
-il padre riferisce circostanze false per denigrare la madre come ad esempio nell'occasione in cui è giunto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine polizia adducendo che la madre, uscita a cena, avrebbe lasciato sola la minore in casa con il fratello minorenne quando in realtà c'era una baby sitter, di cui gli agenti intervenuti hanno preso le generalità
I SS dell'ente affidatario, in vista dell'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc celebratasi in data 14.05.2024, hanno trasmesso numerose relazioni di aggiornamento, che sono state esaminate nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale, i quali hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte.
In particolare, il curatore speciale ha dichiarato: “purtroppo conosco la situazione di questo nucleo da tempo e purtroppo devo rilevare che il funzionamento dei genitori, già evidenziato dal CTU nel primo procedimento, non si è modificato. Devo rilevare che a fronte di una dichiarata volontà del PA di trovare un accordo, di fatto come già evidenziato in sede di CTU il PA ha un rapporto fusionale con la bimba e ritiene di essere l'unico genitore capace e quindi o tutti si adeguano a quelle che lui ritiene siano le scelte migliori per LU oppure non si fa. Faccio l'esempio del cambio pediatra. La prima pediatra, la dott.ssa Per_4 è stata messa nelle condizioni di dimettersi dal padre. Successivamente è stata individuata la dott.ssa Per_5 che ha sempre tenuto contatti con me in corso di procedimento. Da ultimo, in occasione di un fatto accaduto presso il suo studio mi ha contattato e mi ha manifestato la volontà del Sig. CP_3 di cambiare nuovamente pediatra. Io ho come interlocutore i SS perché i genitori sono entrambi limitati, quindi ho scritto ai SS che non ero assolutamente d'accordo sul cambio del pediatra perché è stato motivato dal fatto che la dottoressa ha assistito ad una scena poco edificante avvenuta nel suo studio;
in particolare é accaduto che il PA per un paio di volte aveva preso dalle braccia della mamma CP fino a che la bimba ha detto
"PA adesso posso andare dalla mamma?". La pediatra ha ripreso i genitori richiamandoli ad un atteggiamento consono, data la presenza anche di altre persone nello studio. Immediatamente il Sig.
CP_3 ha voluto cambiare pediatra e lo ha fatto senza avvisare nessuno. Tra l'altro nel corso degli anni tutti, forse tranne me, sono stati denunciati: chiunque si occupi di LU e non faccia quello che il Prof. CP_3 ritiene utile per la bambina per lui deve essere eliminato. La relazione tra i genitori è connotata da un meccanismo in cui il Prof. CP_3 attacca nel tentativo di distrugge la figura della madre. O entrambe le parti prendono conoscenza che limitazione della responsabilità genitoriale è un provvedimento dell'autorità giudiziaria che le parti sono tenute a rispettare o così non si può andare vanti, perché il Servizio non può seguire ogni giorno ogni singolo passaggio della vita di questo nucleo.
Chiedo quindi che venga disposto un supplemento di CTU per indagare sul profilo psico patologico dei genitori. In subordine chiedo l'affido super esclusivo della minore alla mamma che è il genitore che ha saputo meglio adempiere ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. In ulteriore subordine credo che possa essere valutato un affido etero familiare perché questa non è una situazione sana per LU".
All'esito della discussione il Giudice delegato ha rappresentato alle parti che la gravità della situazione rappresentata da tutti e, in particolare dai SS dell'ente affidatario e dal curatore speciale di
CP preclude, in assenza di serie approfondimenti, di modificare in maniera consapevole l'attuale
(recentissima) cornice giuridica disposta dall'AG.
Le parti quindi su proposta dello stesso Giudice delegato e con l'avallo del curatore speciale, nell'attesa dell'espletamento degli approfondimenti necessari e solo in via temporanea, hanno concordato- nell'auspicato fine di ridurre quantomeno il pregiudizio di CP legato al passaggio della minore da un genitore all'altro - di apportare le seguenti modifiche alla regolamentazione in essere:
1.Il lunedì di competenza paterna (quello che segue il week-end di sua spettanza) il PA potrà tenere la minore fino al martedì mattina con accompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il martedì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
2. Nelle settimane in cui il week-end è di competenza della mamma il PA terrà con sé CP dal giovedì dall'uscita all'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
3. Il padre presta sin d'ora il consenso a che, quando la madre sarà lontana da Milano per ragioni di lavoro, la minore stia con la persona indicata dalla madre, previa tempestiva comunicazione al padre tramite ai SS e il curatore speciale dei giorni e del nominativo della persona individuata.
4. il padre presta il consenso al rilascio della delega alla nonna materna per il ritiro di LU dall'asilo
5. In tutti i periodi in cui CP non frequenterà l'asilo per la sospensione relativa alle vacanze (estive, natalizie, pasquali etc) i passaggi della minore avverranno presso gli uffici del progetto Link
All'esito i difensori di entrambe le parti hanno insistito nelle istanze formulate. In particolare, il difensore di parte attrice ha insistito per l'espletamento di un supplemento di CTU (richiesto anche dal curatore speciale) mentre il difensore della parte convenuta ne ha rilevato la superfluità ritenendo che gli approfondimenti ritenuti necessari si possano espletare anche tramite i SS.
Il Giudice delegato si è riservato.
Con ordinanza del 06.06.2024 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto della grave situazione di pregiudizio della minore rappresentata dai SS nelle relazioni trasmesse ed esaminate nel contraddittorio delle parti in udienza.
Così si legge nell'ordinanza testé citata: dall'esame delle stesse (relazioni, ndr) emerge che -LU si torva in una situazione di serio pregiudizio per il sereno e corretto sviluppo evolutivo della minore
-allo stato, a causa dell'esacerbato conflitto genitoriale e delle condotte di sfiducia, svalutanti ed ostruzionistiche poste in essere dal CP_3 nei confronti di tutti gli operatori che avario titolo hanno lavorato con il nucleo, la situazione è in un insuperabile stallo da doversi ritenere che l'affido all'ente non rappresenti la cornice giuridica idonea, nei fatti a garantire il soddisfacimento dell'esclusivo interesse della minore.
Alla luce della gravità della situazione si ritiene opportuno riportare copia fotostatica dell'ultima relazione trasmessa dai SS. In particolare si legge nelle relazioni trasmesse (si riporta copia fotostatica) Comune di SPAZIN
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Milano, 16 aprile 2024
Rif. Int. 774/2024
Oggetto: Trasmissione relazione di aggiornamento relativa alla minore CE TR
SS LE nata a [...] il [...] e residente a [...]in via Caduti di Marcinelle
n. 6.
TO N. 101/2024 R.G. del 9.01.2024
In riferimento alla situazione della minore in oggetto si riferiscono gli elementi di aggiornamento.
Il nucleo afferente alla minore LU è seguito dall'équipe multidisciplinare del Progetto Link dal mese di maggio 2022, proveniente dal Servizio Sociale del Municipio 3.
Si premette che il Progetto Link, attraverso l'equipe multidisciplinare lavora con le famiglie con l'obiettivo di migliorare le relazioni tra i componenti dei nuclei altamente conflittuali in fase post separativa mantenendo il focus dell'intervento sui bisogni dei figli.
Le operatrici, sino al mese di marzo u.s., hanno effettuato colloqui individuali con i genitori, con i terapeuti privati e pubblici che li seguono al fine di depotenziare il conflitto.
Le operatrici dell'équipe multidisciplinare, dopo aver effettuato un primo incontro di passaggio da parte dell'assistente sociale del Municipio 3, in data 17 maggio 2022, hanno provveduto a conoscere la situazione e a dare seguito agli incarichi conferiti all'Ente dall'Autorità Giudiziaria incontrando i genitori con modalità disgiunta in quanto, seppur da un lato il signor IV richieda di effettuare incontri congiunti, dall'altro, la signora TU riferisce di non concordare.
Al fine di fornire un quadro più competo si allegano le relazioni inviate alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano n. prot. rif. n. 629/2023 del 22 dicembre
2023 e integrazione n. prot. rif. n. 714/2024 dell'11 marzo 2024 in cui si sono forniti gli elementi di conoscenza inerenti alla minore e le problematiche emerse nel lavoro dell'équipe multidisciplinare del Progetto Link. :
In riferimento alla cornice giuridica è vigente il decreto definitivo del Tribunale Ordinario IX
Sezione Civile, n. 14496/2020 del febbraio 2023 così come parzialmente modificato dal provvedimento della Corte d'Appello di Milano, n. 248/2023 V.G. del 13 giugno 2023.
Si ricorda che la relazione tra il sig. IV e gli operatori del Servizio Sociale del Municipio 3 stata caratterizzata da una escalation di comportamenti di contestazione dello stesso rispetto alle indicazioni disposte dalla Magistratura a cui il Servizio Sociale aveva dato seguito.
Si segnala infatti che il signor IV nel 2022 ha segnalato all'Ordine Professionale degli Assistenti
Sociali della Regione Lombardia tutti gli operatori impegnati sul nucleo, compresi la
Responsabile del Servizio, il Coordinatore Tecnico Metodologico, e alcune delle assistenti sociali referenti che proprio a causa di tali difficoltà si erano avvicendate sulla situazione. Si segnala che l'Ordine ha proceduto con l'archiviazione di tutte le segnalazioni.
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L'impasse in cui si è trovato il servizio ha successivamente comportato il passaggio della presa in carico al Progetto Link, avvenuto nel maggio 2022. Successivamente alla presa in carico del nucleo al Progetto Link in data 4.09.2022 il signor IV ha presentato denuncia/querela nei confronti delle operatrici dell'equipe del Progetto Link.
In data 14.11.2022 ha presentato un ricorso presso la Corte d'Europa di Strasburgo ove ha contestato al Progetto LINK i mancati incontri con la figlia LU nel periodo agosto-settembre
2022. Ad oggi non si ha riscontro in merito al suddetto ricorso, pur avendo sui punti contestati, risposto a dicembre 2022, come da relazione allegata del Direttore di Area. In data 24.01. 23 è stata richiesta l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti delle operatrici del Progetto Link.
Al fine di contestualizzare meglio la situazione si evidenziano di seguito gli interventi relativi al nucleo attivati nel corso del tempo, dai servizi specialistici e educativi, come previsto dal decreto vigente:
UONPIA
LU è stata presa in carico dalla dott.ssa Pisciotta della UONPIA territorialmente competente nel mese di giugno 2023, al di fine di effettuare una valutazione psicodiagnostica. A seguito di detta valutazione, la UONPIA ha calendarizzato incontri mensili di monitoraggio con la bambina.
Si segnala che le operatrici scriventi sono in costante contatto con la neuropsichiatra.
Consultorio Familiare
I genitori ad oggi non sono seguiti da alcun professionista dell'ASST territorialmente competente come disposto dall'Autorità Giudiziaria e nello specifico si riferisce che entrambi hanno invece individuato delle terapeute private per un percorso di sostegno psicologico individuale. Si alle- gano le relazioni di entrambe le terapeute. Si allega relazione redatta dalla psicologa del Consultorio Familiare, dott.ssa Mariolina Ripa- monti, che ha seguito la signora UM.
CPS
La sig.ra UM, in ottemperanza alle prescrizioni del decreto emesso dal Tribunale Ordina- rio, si è rivolta al CPS di C.so Plebisciti e, in seguito ad una visita effettuata dai sanitari, non è stato ritenuto di proseguire il trattamento. Si allega referto della visita di settembre 2022.
Intervento di educativa domiciliare È stato attivato un intervento di educativa domiciliare a favore di LU a far data dal mese di settembre 2022 sia presso il domicilio materno che quello paterno prevedendo quindi due accessi a settimana.
Fin dalla sua attivazione l'intervento a casa della sig.ra UM è stato previsto nel pomeriggio del giovedì, mentre a casa del sig. IV il pomeriggio del mercoledì. Nel corso del lavoro educativo, si sono riscontrate delle criticità relative sia all'organizzazione dell'intervento a causa degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, sia a causa della mancanza
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PROGETTO LINK di fiducia da parte paterna nei confronti delle figure educative che si sono succedute e l'inter- vento è stato sospeso dal mese di giugno 2023.
Al fine di ottemperare al mandato vigente, le operatrici hanno proposto ai genitori la possibilità di individuare una nuova cooperativa per l'erogazione dell'intervento educativo.
Il disaccordo tra i genitori nella scelta e nei tempi indicati, ha condotto le operatrici all'individua- zione di una cooperativa con le modalità previste dall'Ente, ma dopo una lunga attesa la coope- rativa AR, peraltro più volte sollecitata, in data 3.04 u.s. ha comunicato di non avere disponi- bilità di educatori.
Nella disamina che segue si fa riferimento al recente periodo -dicembre 2023/marzo 2024-.
Regolamentazione e passaggio da un genitore all'altro
La regolamentazione del diritto di visita paterno è stata disposta dall'A.G. con Decreto definitivo n. 248/23.
Come da decreto della Corte di Appello n. 248/2023 V.G. del 13 giugno 2023, al punto 2), "invita i genitori ad individuare una figura professionale o educativa di fiducia, alla quale conferire l'incarico di gestire i passaggi da un genitore all'altro". Si precisa che ciascun genitore ha fornito i nominativi di persone di loro fiducia, ma non sono riusciti ad accordarsi su un'unica figura.
Anche a fronte di questo, la regolamentazione condivisa da entrambi i genitori di fatto in diverse occasioni non è stata rispettata. In particolare, il padre riferisce di non aver accompagnato la figlia dalla mamma a causa di diverse situazioni createsi oltre che alla mancanza della figura terza a garantire lo scambio come dalle numerose mail inviate in allegato. (ALL. N.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23).
Entrambi i genitori riferiscono infatti alle operatrici con diverse mail in allegato (ALL. n. 24, 25, 26,
27, 28, 29,) che LU è esposta ad una situazione di disagio ogni volta che i genitori entrano in contatto per lo scambio, così come accaduto nel mese di marzo u.s. dove la gestione del passaggio di LU ha presentato diverse criticità (ALL. n. 30 e 31).
In relazione a quanto sopra evidenziato, al fine di trovare un accordo riguardante l'eventuale rimodulazione della regolamentazione ordinaria, le festività e le vacanze estive, le operatrici hanno invitato i genitori unitamente ai loro legali e la Curatrice ad un colloquio presso gli uffici del Progetto Link l'11 aprile p.v. alle ore 14,00 colloquio successivamente non effettuato in quanto la signora UM ha riferito nella mail dell'8 aprile 2024, che non intendeva partecipare a colloqui congiunti essendo stata denunciata dal signor IV per maltrattamenti sulla figlia ed avendo subito nella stessa giornata una perquisizione dalle FF. OO. alla presenza dei figli (ALL. n. 57)
Aspetti sanitari
Riguardo la situazione sanitaria di LU, il signor IV riporta alle scriventi sia all'interno dei colloqui, sia via mail, un'importante preoccupazione attribuita alla negligenza materna nella cura della bambina.
Riferisce che la bambina non ha sostenuto visite mediche specialistiche prescritte dalla pediatra e di cui non era a conoscenza in quanto non poteva accedere al fascicolo sanitario, attivato dallo stesso a gennaio u.s.
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La signora UM riferisce in una mail che non ha portato la bambina ad una visita odontoiatrica prenotata dal PA in quanto il professionista individuato, non visitava bambini sotto i 7 anni. La signora riferisce inoltre che, da quando il padre della bambina ha preso possesso dei documenti ed ha attivato l'accesso al fascicolo sanitario, la stessa non ha la possibilità di avere riscontro rispetto alle visite prenotate dal padre. Negli ultimi giorni entrambi i genitori riferiscono via mail (ALL. n. 1,7,32,
33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43) pareri discordanti circa la situazione sanitaria della bambina, in particolare riferendosi alle cure odontoiatriche connesse ad un trauma odontogeno avvenuto circa due anni fa.
Rispetto alle condizioni igienico-sanitarie entrambi i genitori riferiscono una scarsa attenzione da parte dell'altro nella cura degli indumenti ed oggetti della bambina e nell'igiene personale come da mail in allegato (ALL. n. 44).
Variazione pediatra
A seguito del passaggio di LU da un genitore all'altro avvenuto in data 15.02 u.s. presso lo studio della pediatra, dott.ssa Conio, il giorno seguente il sig. IV ha comunicato tramite mail alle scriventi e alla mamma il venir meno della sua fiducia nei confronti della pediatra, conseguente all'evento intercorso durante il passaggio presso lo studio della pediatra. Il signor
IV ha proposto alla mamma altri nominativi di pediatri (ALL. n. 45, 46, 47,)
A fronte della mancata risposta da parte della signora UM e del parere negativo espresso dalla curatrice, Avvocato Gabrielli, (ALL. n. 48) il signor IV ha confermato in data 26 febbraio u.s. tramite mail (ALL. n. 49) di aver cambiato il pediatra di LU, scegliendo la dott.ssa Cristina
Besana.
Le scriventi hanno quindi invitato i genitori, come da prassi dell'Ente affidatario, a scegliere un pediatra del bacino di utenza per residenza della minore, afferente al servizio sanitario pubblico.
Spese scolastiche
Riguardo le spese scolastiche connesse all' iscrizione e alla mensa, i genitori riportano pareri discordanti come da mail allegate (ALL. n. 33, 50, 51)
Situazione familiare
La situazione familiare evidenzia infine alcuni aspetti che amplificano il conflitto e che acuiscono la distanza e l'incomunicabilità tra i genitori. In particolare, il signor IV continua a segnalare, evidenziando una forte preoccupazione, che sua figlia, quando è dalla mamma, convive con il fidanzato di quest'ultima, riferendo una esposizione a situazioni di pregiudizio, disadatte e pericolose per la bambina.
In riferimento a ciò si è più volte sollecitato il signor IV a rivolgersi alle A.G. competenti al fine di esporre la sua preoccupazione. In data 5 marzo u.s. il signor IV riferisce alle scriventi e alla neuropsichiatra infantile, in una mail (ALL. n. 52) la sua intenzione di "sospendere ogni incontro con la madre che non si svolga in ambiente neutro e osservato e l'intenzione di portare la figlia dalle Forze dell'Ordine perché possa essere ascoltata in audizione protetta ei suoi riferiti regolarmente raccolti dalle Autorità".
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La signora UM ha comunicato in un colloquio di dicembre u.s. di aver iniziato una relazione con un compagno ma di non convivere con lui presso la propria abitazione. Si allegano ulteriori mail relative a quanto evidenziato (ALL. n. 20,53).
Oltre a quanto sopra esposto si aggiunge la comunicazione della signora UM (dicembre u.s.) al signor IV e alle scriventi, che riferiva di aver accettato un lavoro presso l'Università di
Cambridge e che si sarebbe dovuta assentare per diversi giorni nei mesi a seguire, chiedendo la possibilità di portare LU con sé, in alternativa di affidarla al padre (ALL. n. 34,40,50,54, 55, 56).
Il signor IV nell'ambito di un colloquio con le operatrici ha dato la propria disponibilità ad occuparsi della bambina in assenza della mamma.
In considerazione degli impegni lavorativi della signora le operatrici hanno invitato la stessa a comunicare al padre per tempo i suoi periodi di assenza, in quanto i continui cambiamenti alla regolamentazione ordinaria necessitano di essere condivisi così da permettere al padre di organizzarsi rispetto alla propria attività lavorativa e alla bambina di comprendere tali cambiamenti.
Quest'ultima, in un recente colloquio, ha riferito che fino al mese di maggio riuscirà ad organizzarsi con i suoi impegni professionali senza modifiche al calendario ordinario.
Pertanto, a partire dal 14 marzo è stata ripristinata la regolamentazione ordinaria, già inviata all'Autorità Giudiziaria in indirizzo.
Si ritiene importante segnalare, al fine di comprendere le difficoltà di gestione della regolamentazione, che anche in queste occasioni, il tentativo di sostenere i genitori nel trovare un accordo è stato motivo di ulteriore conflitto con gli operatori scriventi.
CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto ad oggi permangono elementi disfunzionali caratterizzanti il conflitto, ancora pesantemente presente tra i genitori per cui vi è da un lato, l'impossibilità di stabilire una comunicazione in grado di focalizzarsi sui bisogni della bambina e dall'altro, conseguentemente,
l'impossibilità di effettuare scelte condivise che riguardino i bisogni di LU, dinamica che inevitabilmente mette la bambina al centro del conflitto.
Infatti, allo stato attuale le comunicazioni tra i due genitori che avvengono solo tramite mail, sono spesso quotidiane ma, seppur riguardanti le questioni che interessano la figlia, evidenziano un attacco reciproco.
A tale situazione si aggiunge che ogni tentativo di intervento del servizio scrivente è stato utilizzato per accentuare il conflitto generando una situazione di paralisi che non permette di avviare alcun percorso di sostegno genitoriale e di cambiamento finalizzato a tutelare il percorso di crescita della bambina. Attualmente, peraltro, il signor IV ha comunicato la sua totale sfiducia nei confronti degli operatori e l'urgenza di chiudere ogni rapporto con il Progetto Link.
Alla luce di quanto sopra descritto, si evidenzia come la cornice giuridica attuale, che prevede l'affido all'Ente della minore, non appare in grado di aiutare il nucleo ad uscire dalla situazione di grande difficoltà e pertanto, considerata l'impossibilità di svolgere alcun percorso con i genitori, nell'interesse primario della minore, si richiede a codesta Autorità Giudiziaria, qualora lo
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PROGETTO LINK ritenesse opportuno, di disporre un aggiornamento e integrazione della CTU al fine di valutare il collocamento prevalente, anche eventualmente ipotizzando un affido super esclusivo ad uno dei due genitori declinando puntualmente gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, in capo al genitore collocatario, in materia di residenza, salute, istruzione, educazione e pratiche amministrative.
Alla presente si allegano:
1) Decreto T.O.
2) Decreto Corte di Appello
3) Mail dalla n. 1 alla n. 57
4) Relazione del Direttore di Area del 13/12/2022 Prot. 13/12/2022.0679071. U.
5) Relazione di segnalazione ns. rif. int. 629/2023 del 22/12/2023
6) Relazione di segnalazione ns. rif. int. 714/2024 del 11/03/2024
7) Relazione della psicologa privata della mamma
8) Relazione della psicologa della mamma dell'ASST
9) Relazione della psicologa privata del PA
10) Referto visita psichiatrica della signora UM del 13.09.2022
11) Relazioni Uonpia
Dott.ssa Giulia GioveGulis give Assistente Sociale
Coordinatore Tecnico Metodologico Dott.ssa Emilia Amorusoбі йде шь
Coordinatore Tecnico Metodologico - ATI Dott.ssa Angela Galli"Angelo Gall
Pratica trattata da: Dott.ssa Giulia Giove
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A fronte di quanto osservato, quindi, il Giudice delegato ha così provveduto: Ritenuto
Che la situazione di pregiudizio in cui versa la minore e il dichiarato fallimento dell'affido di CP all'ente e più in generale del progetto elaborato a seguito della consulenza espletata nel corso del primo procedimento dal Dott. Per_6 impongono di disporre un supplemento di CTU al fine di attualizzare lo stato di benessere psico fisico della minore e della qualità della relazione tra la stessa e ciascun genitore nonché tra i genitori stessi, verificando l'impatto che questa ha, anche in termini di rischio evolutivo, su CP al fine di individuare il regime di affidamento più idoneo -nelle condizioni date. a tutelare la minore;
-
che le istanze di prova orale formulate dalle parti devono essere rigettate in quanto superflue ai fini della decisione, fatta salva la facoltà del Giudice delegato di attivarsi ex officio anche in via istruttoria in qualsiasi momento del procedimento nell'esclusivo interesse della minore che le richieste di ordini di esibizione formulate da entrambe le parti meritino accoglimento
P.Q.M.
Il Giudice delegato
A. Adotta i seguenti provvedimenti temporanei:
1.dispone che il lunedì di competenza paterna (quello che segue il week-end di sua spettanza) il PA potrà tenere la minore fino al martedì mattina con accompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il martedì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
2. dispone che nelle settimane in cui il week-end è di competenza della mamma, il PA terrà con sé
CP dal giovedì dall'uscita all'asilo al venerdì mattina con riaccompagnamento all'asilo. La mamma prenderà con sé CP il venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo o in caso di mancata frequentazione dell'asilo per qualsiasi ragione alle ore 16 presso gli uffici del progetto Link
3. dà atto che il padre presta sin d'ora il consenso a che, quando la madre sarà lontana da Milano per ragioni di lavoro, la minore stia con la persona indicata dalla madre stessa, previa tempestiva comunicazione al padre tramite ai SS e il curatore speciale dei giorni e del nominativo della persona individuata.
4. dà atto che il padre presta il consenso al rilascio della delega alla nonna materna per il ritiro di
LU dall'asilo 5. dispone che in tutti i periodi in cui CP non frequenterà l'asilo per la sospensione relativa alle vacanze (estive, natalizie, pasquali etc) i passaggi della minore avverranno presso gli uffici del progetto Link
6.conferma nel resto per quanto di ragione le disposizioni attualmente vigenti tra le parti B. Cosi provvede sulle istanze istruttorie
1. Rigetta le istanze di prova orale formulate da entrambe le parti
2. Ordina a parte attrice di produrre in giudizio entro il termine del 30.09.2024 la certificazione fiscale aggiornata (C.U. 2024) nonché il 730/23,
3. Ordina a parte convenuta di produrre in giudizio entro il termine del 30.09.2024 il contratto di lavoro stipulato con l'Università di Cambridge (tradotto in lingua italiana)
4. Dispone supplemento di CTU nominando consulente tecnico la Dott.ssa Persona_7 formulando sin d'ora il seguente quesito:
Dica il CTU, letti gli atti di causa, esaminata l'allegata documentazione, sentite le parti e la minore nelle forme ritenute più opportune, sentite le altre figure significative di riferimento per CP (SS CP 7 , insegnanti, pediatra, nonni etc), esperito ogni accertamento clinico dell'ente affidatario, diagnostico ritenuto funzionale all'assolvimento del quesito -eventualmente anche avvalendosi della
.Co collaborazione di terzi che operino sotto il suo controllo e responsabilità- e segnalando all" con opportuna tempestività ogni situazione di pregiudizio che richieda eventuali provvedimenti interinali:
1.quali siano nell'attualità le condizioni psichiche dei genitori, formulando una diagnosi funzionale con particolare riguardo alla descrizione di risorse, punti di forza ed eventuali aree di fragilità. Solo nel caso di anamnesi positiva per disturbi psichiatrici di uno o entrambi i genitori, ovvero di evidenze emergenti relative a quadri psicopatologici significativi provveda inoltre a descriverli e precisarne l'impatto sulle competenze genitoriali
2.quali siano nell'attualità le competenze genitoriali degli stessi, con particolare riguardo alle funzioni di cura, protezione ed educazione, funzione riflessiva (capacità di mentalizzazione), empatica/affettiva e organizzativa, capacità di garantire l'accesso all'altro genitore e di salvaguardarne la figura agli occhi dei figli, assunzione attiva di responsabilità
3.quali siano nell'attualità le condizioni psichiche di CP formulando una diagnosi funzionale, tenuto conto del suo stato, dell'età e dei bisogni contingenti, precisando se la minore nella situazione data presenta un concreto rischio evolutivo
4.quali siano nell'attualità le caratteristiche del legame tra la bambina e ciascuno dei genitori indicandone qualità, punti di forza, fattori protettivi, eventuali fragilità ed aspetti disfunzionali legati anche alla formazione di un'organizzazione mentale e di un sé autonomi rispetto a quello dei genitori.
5.quale sia oggi, tenuto conto degli accertamenti svolti sulla minore, sui genitori e sul di loro stato psico fisico/competenze nonché del fallimento dell'affido della minore all'ente, il regime di affido maggiormente rispondente all'esclusivo interesse di LU, indicando espressamente -in caso di affido monogenitoriale - se alla madre o al padre e per quali ragioni
6.quale sia nell'attualità la miglior regolamentazione dei tempi e delle modalità di permanenza di
LU presso ciascun genitore
7.se siano necessari interventi di carattere psicosociale, educativo o trattamentale in favore del nucleo familiare, limitatamente agli ambiti rilevanti in rapporto ai prioritari interessi di LU, avendo cura di specificare se e come tali interventi siano declinabili nel territorio di appartenenza del nucleo, tenuto conto delle risultanze della CTU e dei fattori personali e di contesto che possono influire sull'accesso alle cure e sulla compliance
8. quali siano le più probabili traiettorie della situazione familiare in rapporto alle prospettate conclusioni e, nel caso di evoluzioni sfavorevoli, quali potrebbero essere allo stato percorsi o soluzioni alternative realisticamente prospettabili.
5. Dispone che il CTU presti giuramento in forma telematica mediante sottoscrizione digitale del modello in calce al presente provvedimento
6. Dispone che la cancelleria abiliti sin d'ora il CTU all'accesso al fascicolo telematico
7. Rinvia la causa per il giuramento telematico del CTU dispondeo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 28.06.2024
8. Dispone che le parti con il deposito delle note scritte provvedano all'eventuale nomina del CTP
Successivamente al giuramento telematico del CTU e al conseguente provvedimento di conferimento dell'incarico depositato in da 29.06.2025, la Dott.ssa Per_7 in data 11.07.2025 ha depositato atto di rinuncia all'incarico motivato da documentate ragioni di salute. [...]Il Giudice, quindi, con provvedimento del 19.07.2025 ha nominato nuovo CTU il Dott.
Per_8 he ha prestato il giuramento telematico in data 16.09.2025, giuramento cui è seguito in data 24.09.2025 il conferimento dell'incarico con avvio delle operazioni peritali in data 2.10.2024.
Concluse le operazioni peritali, non senza necessità di plurimi interventi del Giudice occasionate da istanze via via depositate al CTU o al Tribunale da parte CP_3, in data 11.02.2025 è stato depositato l'elaborato conclusivo.
In data 28.02.2025 la difesa di parte attrice ha depositato istanza di nullità della consulenza tecnica d'ufficio.
In data 04.03.2025 si è celebrata l'udienza già calendarizzata per l'esame dell'elaborato peritale nel contraddittorio delle parti, dei difensori e del curatore speciale. Dopo ampia discussione le parti hanno così concluso
Il difensore di parte CP_3 dichiara: io insisto, in via principale, sulle richieste formulate nell'istanza depositata il 28.02.2025 e, in particolare, sulla richiesta di nullità e il rinnovo della CTU o in subordine sulla richiesta di supplemento di indagine. In subordine, chiedo l'affido condiviso di CP con attivazione di un percorso di COGE, il collocamento pari tempo della minore, la revoca o riduzione del contributo paterno nel mantenimento in forza del collocamento pari tempo, spese extra assegno al 50%, AUU al 50%. Chiedo anche l'acquisizione delle registrazioni dei colloqui effettuati in sede di CTU e in particolare quantomeno i colloqui del 18 dicembre e del 20 dicembre e poi le registrazioni del colloquio con la minore in quanto svolto in maniera molto suggestiva, nonché dei colloqui con la pediatra e con il curatore speciale.
Il difensore di parte CP chiedo in via preliminare un breve termine per replicare all'istanza depositata in data 28.02.2025 dalla difesa di parte CP_3.
Mi oppongo in ogni caso all'acquisizione delle registrazioni poiché non la ritengo utile a questo procedimento e invece strumentale per il CP_3 a proseguire questa continua successione di azioni legali in ogni sede. Quindi mi oppongo perché ritengo che la CTU non debba essere usata per questo scopo.
Sono soddisfatta della risposta della CTU alla mia richiesta di come tutelare la minore.
Nel merito, chiedo affido super esclusivo di CP alla mamma, il collocamento presso e con la mamma che abita a Milano in via Caduti di Marsine n. 6; la regolamentazione delle frequentazioni con il PA in Spazio Neutro, delegata al SS, nei termini specificati dal CTU a pag. 67 della consulenza, quanto meno per un periodo di 6 mesi, termine ritenuto congruo per valutare la tenuta di questo assetto. Allo stato, chiedo la conferma del contributo paterno attualmente vigente (€ 400), ferma la richiesta di attualizzare le posizioni reddituali di entrambe le parti in vista di un provvedimento definitivo.
L'avv. Gabrielli dichiara: mi associo alle richieste di parte convenuta. Se tutto va bene mi sembra che un periodo di Spazio Neutro per poi riattivare le frequentazioni paterne come da indicazioni del
CTU mi sembra la cosa ottimale. Ribadisco però che se questo assetto non dovesse tenere, ritengo necessario valutare il collocamento etero familiare della minore.
Il Giudice delegato ha assegnato termine fino al 14.03.2025 a parte CP per il deposito di brevi note di replica all'istanza 28.02.2025 e a parte CP_3 per il deposito telematico delle dichiarazioni lette in udienza ed acquisite in copia cartacea, riservando all'esito ogni provvedimento. La riserva è stata sciolta con ordinanza del 31.03.2025 che il Collegio, richiamando e facendo proprio il contento, ritiene opportuno riportare integralmente:
Visti gli esiti dell'udienza celebrata in data 4.03.2025 nell'ambito della quale le parti, i difensori e il curatore speciale di CP hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi richiamate e trascritte;
osservato preliminarmente che l'istanza formulata dalla difesa di parte CP_3 finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero - in subordine- di un supplemento delle operazioni già effettuate non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo si rileva che le ragioni poste a fondamento della difesa sono costituite in larga parte dalle (legittimamente) diverse valutazioni operate dal CTP Dott.ssa Per_9 in ordine alle risultanze emerse nel corso delle operazioni peritali, sulle quali il CTU si è diffusamente e puntualmente speso in sede di risposta alle osservazioni di parte: tali considerazioni non legittimano la richiesta dichiarazione di nullità, non evidenziando in sé alcun vizio tecnico e metodologico del modus operandi del consulente nominato dal Tribunale, ma solo la divergente opinione di due stimati professionisti.
Gli elementi forniti da tutti i tecnici intervenuti nel corso delle operazioni peritali e all'esito delle stesse saranno oggetto di attenta valutazione del Collegio in sede di decisione.
Quanto poi alle allegate carenze di diligenza, correttezza e ai supposti pregiudizi negativi del Dott.
Per 8 nei confronti di parte CP_3, si rileva che:
-da un lato, tutti gli elementi evidenziati dalla difesa a supporto di tale tesi, sono sforniti di prova sotto il profilo dell'idoneità delle circostanze fattuali riportate dalla difesa paterna ad assurgere a manifestazione empirica di una condotta negligente, scorretta e parziale del Dott. Per_8
-dall'altro, trattasi di circostanze fattuali prive di incidenza causale nell'iter valutativo che ha condotto il CTU a concludere nel modo in cui ha effettivamente concluso la consulenza.
Più precisamente:
a) La circostanza relativa alla pregressa presa in carico di CP_3 presso il CPS con la Dott.ssa
Per_9
Trattasi di dato che risulta documentalmente dalla relazione dei SS richiamata dal CTU il quale, peraltro, dà in maniera trasparente conto del fatto che la CTP di CP_3 ha negato la circostanza dal quale, in ogni caso, il consulente non fa derivare alcuna valutazione /considerazione.
Né la Dott.sss Volonteri né la difesa di parte CP_3 spiegano i motivi posti a fondamento dell'affermazione di principio per cui "detto (eventuale, ndr) errore compromette la fondatezza della
CTU" ovvero per quale ragione, in che modo e in che misura la circostanza che il CP_3 sia stato un paziente psichiatrico possa generare un approccio viziato, alterando la valutazione della sua personalità e della sua condotta indicendo il giudicante a considerare l'uomo come un soggetto problematico, riducendone la credibilità.
La valutazione circa la sussistenza una relazione univoca ed ineluttabile tra una, reale o eventuale, Cont pregressa presa in carico al e lo screditamento della personalità e della credibilità di un soggetto, si legge invero solo nella nota della difesa CP_3.
b) L'uso improprio degli atti dei procedimenti penali archiviati e la conseguente formazione di un preconcetto di pericolosità La difesa Civile lamenta che il CTU avrebbe dovuto considerare gli atti di procedimenti penali archiviati privi di rilevanza probatoria ai fini del procedimento civile e, al contrario, li ha strumentalmente utilizzati per giungere ad una valutazione di colpevolezza dello stesso.
Le suddette affermazioni sono destituite di fondamento.
In primo luogo giova rammentare che, per giurisprudenza costante, l'archiviazione del processo penale non può da sé sola escludere l'accertamento della violenza in sede civile. Non risponde al vero, pertanto, che-come erroneamente sostenuto dalla difesa - gli atti di tali procedimenti devono essere considerati privi di rilevanza probatoria ai fini del procedimento civile.
Ciò chiarito in linea generale, nello specifico deve rilevarsi che in nessun passo della CTU è dato leggere un giudizio di colpevolezza di CP_3 operato dal Dott. Per_8 il CTU si è limitato a riportare fatti storici e il contenuto di documenti (il referto medico di PS, verbali di SIT, dichiarazioni dello stesso CP_3), analizzandone le connessioni con il funzionamento di personalità del periziando.
Si badi: si tratta di fatti che, come evidenziato dalla stessa difesa, sono stati narrati dallo stesso
CP_3 che, senza ammissione di responsabilità (penale), li ha raccontati come episodi vissuti in un contesto di fortissima conflittualità reciproca c)l'eventuale erronea attribuzione di una condanna penale al padre della prima dei tre figli della
CP
Non si comprende, in quanto non esplicitato, quale sia l'iter logico argomentativo che ha condotto la difesa di parte attrice a sostenere che tale errore, ammesso che sia avvenuto, abbia inficiato la validità delle operazioni peritali.
d)la manipolazione delle citazioni della perizia Per_6
La difesa di parte CP_3 fa discendere da un errore effettuato dal CTU, peraltro correttamente ammesso dallo stesso, consistito nell'attribuzione al periziando della manifestazione di "scatti d'ira incontrollata" che, invece, il Dott. Per_6 aveva attribuito alla CP un chiaro indice della parzialità del Dott. Per_8 giungendo altresì a considerare tale errore come determinante nel processo che ha condotto il consulente a giungere alle conclusioni rassegnate.
Non si comprende, in quanto non esplicitato, quale iter logico argomentativo possa far derivare dall'errore concernente l'attribuzione di una singola evenienza (gli scatti d'ira incontrollata)
l'errata valutazione di un (intero, ndr) documento peritale pregresso e, ancor meno, come e in che misura il suddetto singolo errore abbia avuto efficienza causale tale da condurre al ribaltamento delle conclusioni di una precedente CTU con intento preconcetto.
Trattasi di affermazione rimasta apodittica.
Deve per completezza considerarsi che l'incarico conferito al Dott. Per_8 è stato quello di esperire una nuova consulenza tecnica e non di rivalutare quella effettuata dal Dott. Per_6 rispetto alla quale-peraltro - il CTU ha esplicitamente dichiarato di porsi in sostanziale continuità (invero nessun "ribaltamento" vi è stato) e che, al contrario, è stata duramente criticata da parte CP_3 che, allora come ora, ne aveva sostenuto la nullità.
Proprio tale ultima circostanza, peraltro, ha indotto lo scrivente Giudice a nominare un consulente diverso e a conferire un incarico ex novo, invece di richiedere al Dott. Per_6 un "supplemento" della CTU già esperita, finalizzato ad attualizzare la situazione, con la speranza, evidentemente vana, di sgombrare il campo da sospetti, peraltro certamente infondati, di pregiudizialità avanzati, allora come ora, da parte CP_3.
e) distorsione del comportamento di CP_3 durante il colloquio del 20.12.2025/iper cura di CP
Trattasi di valutazioni tecniche in ordine alle quali CTU e CTP si sono già confrontati chiarendo le proprie posizioni. Come già detto la divergenza di opinioni tra CTU e CTP non può ritenersi sintomatica di vizio nello svolgimento delle operazioni peritali.
f) i pregressi rapporti tra il Dott. Per_8 e il difensore di parte CP Avv. Ulivi
Non pare di doversi esprimere cerca la palese infondatezza della tesi che vorrebbe far derivare un pregiudizio in capo al CTU per il solo fatto di aver partecipato a convegni in qualità di relatore, ovvero aver fatto pubblicazioni su tematiche specifiche, quali la violenza di genere, insieme all'Avv.
Ulivi, difensore di parte CP_1
Tutte le considerazioni sopra esposte impongono di rigettare, in quanto infondata, l'istanza finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero -in subordine-di un supplemento delle operazioni già effettuate.
Osservato, con riferimento alla richiesta formulata all'udienza del 4.03.2025 da parte della difesa
CP_3 di acquisire le registrazioni dei colloqui effettuati in sede di CTU e in particolare i colloqui del 18 dicembre e del 20 dicembre nonché le registrazioni del colloquio con la minore e dei colloqui con la pediatra e con il curatore speciale, che:
-quanto alle registrazioni del colloquio con la minore le stesse devono essere acquisite agli atti del processo in ragione del fatto che, ai sensi dell'art. 18 delle Indicazioni Operative per la CTU in materia di famiglia e minori del Tribunale di Milano costituiscono allegati "necessari" della relazione
-quanto alle registrazioni dei colloqui con gli adulti, ai sensi dell'art. 15.4 delle suddette Indicazioni
Operative deve affermarsi che, qualora come nel caso di specie, l'audio registrazione non sia stata ordinata dal Tribunale, il CTU può decidere di attivarla come mero appunto di lavoro e, in tale ipotesi, non viene né consegnata ai CTP né allegata alla relazione. Il Giudice, su istanza di parte può disporne la produzione bilanciando il diritto alla riservatezza e il diritto di difesa. Ciò detto nel caso di specie, il diritto alla riservatezza delle parti deve ritenersi prevalente rispetto alle esigenze di parte CP 3 laddove si consideri che la finalità per cui è stata chiesta la produzione concerne l'esigenza di provare elementi (la non iper cura di LU, la circostanza che il curatore speciale avrebbe detto che alcune azioni compiute dal CP_3 le fanno venire il volta stomaco, la circostanza che la madre avrebbe riferito di una gravidanza non voluta etc) che non sono rilevanti ai fini della decisione.
Ritenuto che i documenti prodotti da parte CP_3 con le note del 14.03.2025 ad eccezione delle dichiarazioni lette all'udienza da parte attrice che devono considerarsi parte integrante del verbale dell'udienza del 04.03.2025, non siano ammissibili in quanto trattasi di produzioni non solo irrituali e non autorizzate ma altresì irrilevanti ai fini della decisione
PQM
Respinge la richiesta di parte CP_3 finalizzata ad ottenere la pronuncia di nullità della CTU e, conseguentemente, l'effettuazione di nuova consulenza ovvero -in subordine- di un supplemento delle operazioni già effettuate
Respinge la richiesta di parte CP_3 relativa all'acquisizione delle registrazioni dei colloqui con gli adulti effettuati nel corso delle operazioni peritali
Dispone l'acquisizione delle registrazioni del colloquio con la minore onerando il CTU, anche per il tramite del curatore speciale, di depositarle agli atti del pct entro il 11.04.2025
Dispone l'espunzione dal fascicolo dei documenti allegati da parte CP_3 alla nota di deposito del
14.03.2025, ad eccezione delle dichiarazioni lette all'udienza da parte attrice che devono considerarsi parte integrante del verbale dell'udienza del 04.03.2025
Dichiara chiusa l'istruttoria Rinvia la causa per la rimessione in decisione disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte fino al 20.05.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 473 bis. 28 cpc come segue:
-fino al 15.4.2025 per la precisazione delle conclusioni
-fino al 09.05.2025 perlecomparse conclusionali
-fino al 17.05.2025 per le memorie di replica
Con ordinanza ex artt. 127 ter cpc e 473 bis. 28 cpc la causa è stata rimessa in decisione e successivamente è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 4.06.2025.
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale ha visto i suoi genitori farsi la guerra fuori e In soli 6 anni di vita, Controparte_2 dentro il Tribunale per ben 5 anni.
In questa guerra la bambina, pesantemente e costantemente invischiata, ha riportato, anno dopo anno, tutte le ferite che oggi l'hanno resa quella che è: un piccolo essere umano nato nel 2019 fortemente sofferente che, solo grazie alla sua incredibile resilienza, non ha (ancora) sviluppato franche psicopatologie.
Così si legge nella CTU a firma del Dott. Per_8
CP nata il [...] CP di cinque anni al momento dell'osservazione, appare una bambina intelligente e curata. Nondimeno presente una condizione di fragilità emotiva, come si evince da diversi elementi raccolti durante gli incontri con la minore, i genitori e con i terzi significativi, in primis una spiccata tendenza all'evitamento e la propensione alla scissione dei contesti materno e paterno. L'osservazione del suo comportamento e delle dinamiche familiari suggerisce la presenza di un rischio evolutivo per la minore.
Diversi indicatori suggeriscono che CP stia vivendo un disagio, accentuato dalla complessa situazione familiare, che si evince in particolare dall'attivazione proiettiva MCAST (all. 1), evidenziato dai seguenti indicatori:
1. Difficoltà a scuola: Le educatrici riportano un cambiamento nel comportamento di CP descrivendola come più "ermetica", con difficoltà di concentrazione, di rilassamento e nel seguire le consegne. Mostra momenti di "stizza e rabbia", fatica a recuperare la relazione con le compagne dopo i litigi e tende ad isolarsi. Un elemento significativo è che CP non parla mai della sua famiglia a scuola, nonostante la conflittualità genitoriale sia "evidente" al contesto scolastico.
2. Dinamica di competizione con il padre: Durante l'osservazione di gioco congiunto con modalità mutuata dalla metodologia LTP, si evidenzia una dinamica di competizione tra CP e il padre, in un continuo braccio di ferro per il controllo del gioco. CP mette in atto strategie di evitamento per gestire la tensione e la frustrazione, ma ciò non sembra risolvere il suo disagio. Questa dinamica suggerisce che CP non riesca a sentirsi completamente sicura e rassicurata nella relazione con il padre.
3. Mancanza di un'immagine definita di LU da parte del padre: Nel colloquio individuale, il padre non riesce a fornire un ritratto di LU, concentrandosi principalmente sul conflitto con la madre.
CP appare come un "oggetto" psichico ideale e idealizzato, funzionale invero alla cristallizzazione della relazione -d'odio- con la madre, percepita come un pericolo e a un conflitto che sembra essere ciò che realmente costituisce il principale elemento motivazionale del padre. Questo atteggiamento impedisce al padre di riconoscere i reali bisogni di CP e di rispondere in modo adeguato alle sue esigenze emotive.
4. Rispetto alla figura femminile, CP dimostra di aver interiorizzato una strategia di richiesta di aiuto del caregiver femminile di tipo sicuro. Gli elementi fondamentali sembrerebbero, però, anche in questo caso evidenziare dinamiche di evitamento verso le aspettative dell'ambiente esterno, sebbene permanga una base sicura in cui, in qualche modalità, l'altro è presente ed efficace nel rispondere al bisogno.
5. Rispetto al padre, CP sembra aver interiorizzato l'aspettativa di ricevere risposte dai caratteri drammatici e a volte imprevedibili (l'ira), oltre a un comportamento di cura ridondante, iper- funzionale ma che in ultima analisi non riesce a essere rassicurante sul piano emotivo. La richiesta di LU di ricerca di accudimento emotivo sembra quindi essere possibile al momento solo da parte della figura femminile.
6. Difficoltà nella coesistenza triadica: LU attiva risposte qualitativamente diverse a seconda del caregiver presente. Mentre la figura materna sembra in grado di fornire un accudimento emotivo rassicurante, la figura paterna suscita in CP una risposta ambivalente, caratterizzata da un misto di ricerca di vicinanza e di evitamento. Si conferma l'incapacità di CP di integrare le due figure genitoriali nello stesso posto, sia fisico che mentale.
La situazione triadica con entrambi i genitori è stata evitata poiché nella valutazione Per_6 in quel contesto, CP si mostrava disorganizzata ed evitante. Non si ritiene che la situazione sia affatto migliorata: la bambina aveva del resto già dato segni a entrambi i genitori di disagio alla prospettiva di incontrare i genitori insieme, come confermato dal test proiettivo, dal rifiuto del Per_10 e dalle condotte di evitamento della bambina stessa durante i colloqui effettuati in sua presenza. Inoltre, determinante è stata la relazione della CP_7 di giugno 2024 depositata in Tribunale, nella quale si constata l'interruzione degli incontri di monitoraggio della minore in quanto l'occasione (in cui avvenivano parte dei passaggi di LU tra un genitore all'altro) era stato ritenuto come potenzialmente dannosa per la minore, sottoposta a situazioni di stress.
Il Tribunale non può più in alcun modo tollerare che questa situazione prosegua: CP ha il diritto di crescere serena.
Nell'evidente e ormai acclarata impossibilità che siano i suoi genitori, insieme, a garantire che questo avvenga e a fronte del conclamato fallimento dell'affido all'Ente (la minore è praticamente da sempre affidata ai SS), non resta che chiedersi se uno dei due genitori possa essere ritenuto sufficientemente in grado di esercitare la responsabilità genitoriale sulla figlia minore in modo tale da garantire alla stessa stabilità emotiva e che le decisioni da assumere nel suo interesse vengano prese celermente
(senza trasformarsi in estenuanti lotte) nonché in maniera funzionale al soddisfacimento delle sue necessità.
Invero, a chiarire definitivamente e in maniera plastica l'impossibilità allo stato di affidare LU in via condivisa ad entrambi i genitori, semmai ce ne fosse ancora bisogno dopo 5 anni di procedimenti giudiziari, è il Dott. Per 8 che nell'elaborato peritale così descrive la relazione delle parti:
L'incontro tra i due soggetti realizza una geometria relazionale perfettamente simmetrica, che incentiva le rispettive disfunzionalità e li lega molto facilmente in una relazione straordinariamente stabile quanto disfunzionale. Il signor CP_3 presenta una strutturale tendenza interpretativa e controllante, la signora CP dal canto suo, evidenzia una forte tendenza a interpretare gli eventi in chiave persecutoria, risultando perfettamente complementari(...) che hanno, quale conseguenza dannosa per CP la creazione di gravi impasse che hanno coinvolto l'assetto decisionale della coppia genitoriale.
Appare evidente, ma è bene chiarirlo, che la scelta a cui oggi il Collegio si trova di fronte non è, purtroppo, tra un genitore capace e uno incapace ma, per dirla con le parole del curatore speciale di
CP quella di verificare se esiste un genitore che rappresenti per la bambina “il minore dei mali".
Di questo si tratta.
Non di conferire medaglie.
Non di decretare un vincente e un perdente.
Perché se vi è un dato certo all'esito di questo giudizio è che tutti hanno perso, CP per prima.
E' bene chiarirlo, nell'auspicio che per la prima volta i genitori comprendano che non si tratta di una competizione, di una gara per la sopravvivenza del proprio ego ferito, ma del futuro della loro bambina.
Ciò detto, la risposta alla domanda sopra posta è, a parere del Collegio, affermativa.
Più precisamente il genitore che rappresenta “il minore dei mali" cui si è fatto cenno, alla luce del contenuto delle innumerevoli relazioni trasmesse dai SS, degli approfondimenti delegati al curatore speciale e degli esiti della CTU, deve essere individuato nella madre di CP Controparte_1
[...]
Prima di dare conto delle ragioni di tale affermazione giova ribadire che il Collegio condivide gli esiti delle operazioni peritali, svoltasi in maniera corretta e competente nella piena osservanza delle regole che disciplinano la materia. Sul punto e, con precipuo riferimento alle contestazioni e alle censure del
CTP di parte CP_3 fatte proprie dalla di lui difesa ed esplicitate nell'istanza di nullità depositata in data 28.02.2025, il Collegio richiama e fa proprio il contenuto dell'ordinanza 31.03.2025 pronunciata dal Giudice delegato e trascritta nella parte narrativa del presente provvedimento.
Ciò chiarito, si osserva quanto segue.
Controparte_3
Occorre prendere atto che la condotta serbata dall'odierna parte attrice nel corso di tutto il procedimento e con tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'esclusivo interesse di CP è sempre stato lo stesso e ben può essere riassunto dal seguente passaggio della relazione trasmessa dai SS in data 20.09.2024:
Il sig. CP 3 si é presentato in più occasioni in anticipo presso gli uffici del Progetto CP_4 (insieme alla figlia o anche da solo), cercando in maniera insistente un confronto sia con le operatrici sia con la mamma di CP nel memento in cui quest'ultima giungeva.
Si é potuto osservare che nel momento in cui CP doveva allontanarsi dalla madre per stare qualche giorno con ii padre, aveva la necessita di essere più volte abbracciata dalla signora arrivando a chiedere al padre piangendo, in un'occasione di poter stare qualche giorno CP in piu con la mamma e di fare quindi delle vacanze più corte con lui. A titolo esemplificativo, si comunica quanto occorso in due occasioni di passaggio:
-in data 9.07 u.s., nel corso del passaggio della bambina dal papa alla mamma, giunti in anticipo, rispetto all'orario previsto, il signor CP_3 ha invitato la figlia a riferire alle operatrici quanto segue: "devi dire alla mamma che non vuoi dormire con Per_3 nel letto", aggiungendo poi (una volta andata via la signora CP e la bambina) che l'equipe era collusa con la mamma e di aver fallito come Servizio.
Si precisa che nella stessa giornata, CP nell'attesa dell'arrivo della madre ha cercato insistentemente "le assistenti sociali" e, accompagnata dal padre, lo stesso bussava alla porta dell'assistente sociale scrivente, dicendo che la figlia doveva parlarle 5 minuti.
-in data 30.08, nel corso del passaggio della bambina dalla mamma al papa, nel momento in cui
CP stava lasciando gli uffici insieme al padre, la bambina gli ha chiesto se avrebbe potuto sentire telefonicamente la madre, non ricevendo alcuna risposta dal sig. CP_3.
Si informa inoltre che in data 03.09 il signor CP_3, con toni accesi, dopo che CP ha lasciato ii
Servizio con la mamma, ha espresso pareri negativi rispetto all'operato dell'equipe, utilizzando più volte la frase "ii fallimento delle SS", responsabili dal suo punto di vista di essere inadempienti non avendo accolto la sua richiesta di monitorare la bambina e la relazione con lei. Si ricorda che nel provvedimento vigente e stata disposta CTU.
In data 5 settembre u.s., nell'incontro di rete avvenuto con le operatrici della CP 7 che hanno in carico CP le stesse hanno riferito di non aver calendarizzato alcun incontro di monitoraggio della bambina confermando quanto già relazionato alla Magistratura nel mese di giugno u.s., ovvero che: "In conclusione, come già riportato nella precedente valutazione, il quadro clinico di CP non é al momento inquadrabile in nessuna categoria diagnostica ma deve essere monitorato nel tempo, poiché le fragilità asservate nel neurosviluppo possono risentire dell'ambiente come modulatore. A fronte di tali riscontri la minore necessita di un ambiente quanto più sereno, al fine di garantire un adeguato sviluppo e si ritiene indicata la prosecuzione della presa in carico clinica di LU.
Al momento attuale tuttavia, stante l''atteggiamento rivendicativo, di sfiducia ed ostativa da parte del padre rispetto alla presa in carico presso il nostro Servizio e alla mancata osservazione delle indicazioni ricevute circa gli accompagnamenti separati di LU al nostro servizio, e stante quanta dichiarato dalla madre che richiede appuntamenti "riservati", le stesse visite di monitoraggio delta bambina presso ii nostro servizio sono diventate potenziale fonte distress per la stessa."
L'odierna parte attrice, in sintesi, agisce nella ferma convinzione di essere l'unico e solo detentore della verità circa il bene della figlia CP ed è talmente acciecato da tale convinzione da non vedere in maniera autentica, nella pervicace guerra dichiarata a chiunque, a qualunque titolo e con qualunque competenza (assistenti sociali, CP 7 , curatore speciale e da ultimo CTU) non ratifichi la sua opinione, il profondo stato di malessere della minore.
Invero il CP_3 è sinceramente legato alla figlia e preoccupato per il di lei benessere ma non riesce in alcun modo ad uscire dalla logica del conflitto con la madre di sua figlia, del controllo sulla vita della stessa, ad accogliere le indicazioni (anche terapeutiche) che gli vengono fornite, ad affidarsi in maniera autentica, ad accettare l'idea di non essere il dominus di LU, che non costituisce una sua proiezione né lo strumento attraverso il quale affermare la propria identità o placare il proprio bisogno di riconoscimento affettivo, ma un essere umano autonomo.
Il funzionamento di Controparte_3 è ben descritto dal CTU.
Di seguito alcuni passaggi.
Il CTU ravvisa nel funzionamento dell'odierno attore i tratti di un fenomeno clinico che prende il nome di interpretatività, così descritto da CP0 e CP1 “ragionamento falso che ha per punto di partenza una sensazione reale, un fatto esatto, i quali, in virtù di associazioni legate alle tendenze, all'affettività, possono prendere, per mezzo d'induzioni e di deduzioni errate, un significato personale per il malato, invincibilmente spinto a rapportare tutto a sé".
L'interpretatività prosegue il consulente -non si limita tuttavia a una dimensione puramente astratta, ma spinge il soggetto, in questo caso nella certezza di essere l'unico genitore a pensare nell'interesse della figlia, ad agire sulla base di certezze percepite come tali, inquinando drammaticamente la relazione, non solo con la CP ma con qualunque Altro sociale abbia compiti istituzionalmente legati alla tutela della bambina.
E ciò con la conseguenza che il CP_3 si pone in una posizione ostile sia nei confronti della madre, ma anche nei confronti dei molti soggetti terzi che si sono avvicendati nell'esercizio di una funzione di tutela nei confronti di LU (le quattro équipe di Servizio Sociale coinvolte nel tempo, la neuropsichiatria infantile, lo spazio neutro, il Consultorio, il Curatore Speciale).
Altra conseguenza che ne deriva è la relativa assenza di obiettive condizioni di pregiudizio riscontrabili sulla minore. Sorprende che, di fatto, la qualità degli eventi citati come problematici alla coppia e sui quali, ogni volta, emerge una conflittualità obiettivamente iperbolica ed esasperata, siano, nel complesso, molto meno gravi di quanto vengano descritti. Ci si riferisce in particolare a ciò che ha reso imperativo il cambio (unilateralmente deciso) di pediatra, alla condizione medica di
CP al piccolo incidente stradale in cui sarebbe stata coinvolta con la zia, al tema delle telefonate, all'annoso tema delle deleghe. In tutti questi casi, il signor CP_3 è intervenuto pesantemente, invariabilmente in uno stato d'animo angosciato, nell'intento di proteggere la bambina da un pericolo obiettivamente relativo, quando non del tutto assente.
In sostanza, sulla scorta di preoccupazioni sovrarappresentate, il Sig. CP_3 si sente e si pone come unico garante della "stabilità" e del "benessere" di LU, delegittimando così in modo sistematico non solo il ruolo e le scelte della madre, ma di quattro équipe dei Servizi Sociali, una UONPIA, uno
Spazio Neutro e un Consultorio. Pensare che lui nulla abbia a che vedere con questa radicale incapacità di mediare e riconoscere il ruolo e il valore dell'Altro sociale, significa aderire a una visione della realtà interpretativa e disfunzionale.
Sul piano motivazionale, peraltro, si legge ancora nella CTU, i colloqui non sembrano evidenziare l'effettiva centralità della bambina nel pensiero del padre, che ne risulta quasi del tutto assente...di fatto la bambina, al di là di affermazioni che appaiono sempre iperboliche e quasi di maniera, non viene pressoché immaginata né descritta mai al consulente scrivente: il signor CP_3 non riesce a focalizzarsi sulla figura reale di LU, poiché si perde, attratto da una forza quasi magnetica, verso la descrizione delle presunte inadeguatezze della signora CP La preoccupazione, genuina, del padre e la convinzione di essere l'unico in grado di "capire" e
"proteggere" CP sulla scorta di una rappresentazione interpretativa della realtà ne giustifica, ai suoi occhi, le azioni, che egli vive, in un orizzonte solipsistico, come invariabilmente e certamente giuste. Il suo assetto motivazionale sembra essere attivato da un'esigenza intrinseca di controllo e di prevaricazione sulle decisioni, percezioni e comportamenti della madre e di ogni altro sociale che intervenga a togliergli il controllo della figlia, più che dalla figura reale della piccola CP che di fatto non appare centrale nel suo assetto motivazionale quanto lo è la contrapposizione con la Sig.ra
CP Il Dott. Per_8 evidenzia come la conseguenza di questa posizione, nell'attualità, riguarda un difetto fondamentale di una delle accezioni del concetto di fiducia (in inglese si tratta della dimensione del trust, in contrasto con la confidence), che implicherebbe la rinuncia, per lui impossibile, a una posizione di controllo, che vive come necessità imperativa... ponendo l'inquietante interrogativo se, nell'agire del CP_3 vi sia un limite a ciò che potrebbe fare ritenendosi giustificato dall'esigenza di proteggere la bambina dalla madre e da un mondo sociale inadeguato e ostile.
Avuto riguardo ai riflessi che le sopra descritte modalità di funzionamento paterne hanno sulle competenze genitoriali, il CTU chiarisce quanto segue.
Risulta evidente, sul versante paterno, una radicale e non risolvibile lesione della funzione triadica, che non consente in alcun modo l'accesso al terzo, che sia rappresentato dalla madre o da chi abbia un ruolo istituzionalmente preposto alla tutela della minore. Tuttavia, può essere utile specificare che tale lesione non riguarda l'aspetto ontologico della presenza dell'altro, quanto l'aspetto etico dell'esercizio della funzione di accudimento, quando questa si esprime in atti concreti.
Si potrebbe sostenere dunque che, qualora in astratto una terza persona decidesse di uniformarsi ai comportamenti auspicati dal CP_3, o condividesse fortuitamente le percezioni, le preoccupazioni e le conseguenti indicazioni paterne rispetto all'educazione e ai comportamenti da lui ritenuti più idonei per la crescita della bambina, i problemi sarebbero presumibilmente ridotti, se non annullati.
Purtroppo, invece, una diversa interpretazione delle necessità di CP sul piano dell'accudimento e della protezione genera una drammatica oppositività belligerante e un comportamento attivo del padre finalizzato all'eliminazione dell'Altro
Le difficoltà di relazione del padre con la bambina riguardano in particolare il tema della sintonizzazione affettiva e la delicata articolazione tra la funzione proiettiva, in cui il genitore proietta sul figlio le proprie aspettative, e la funzione rappresentativa connessa, che riguarda la capacità del genitore di percepire il figlio per quello che è, anche sotto l'aspetto più squisitamente emotivo, senza essere condizionato dalle proprie proiezioni.
A fronte di tutto quanto sin qui esposto appare evidente, a parere del Collegio, che il padre di LU non può, ad oggi, ritenersi idoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, men che meno in via esclusiva.
Controparte_1
Dalle relazioni nel tempo trasmesse dai SS, come detto copiose, emerge che l'atteggiamento della madre di LU nei confronti degli operatori che a vario titolo si sono avvicendati nell'occuparsi della minore, è stato collaborativo. La donna, infatti, si è adoperata – non senza eccezioni e fatiche- per rispettare le indicazioni degli operatori e le prescrizioni del Tribunale. Questo certamente non significa che l'odierna parte convenuta sia scevra da criticità/fragilità che, in uno con quelle del CP_3, conducono all'esplosivo risultato di dare vita ad una relazione altamente disfunzionale e fonte di pregiudizio per LU, ben descritta dal Dott. Per 8 nel passaggio sopra richiamato.
Così il CTU con riferimento al funzionamento della madre di CP La Signora CP dal canto suo, è una donna vigile e orientata. Si presenta ordinata e collaborativa, con un livello di eloquio sofisticato e una capacità cognitiva superiore alla media... I nessi associativi appaiono sostanzialmente conservati e l'emotività è coerente con i racconti.
Nella personalità materna spiccano tratti persecutori che si manifestano in diversi modi e in diverse situazioni e che prescindono dallo specifico della relazione con il Sig. CP_3.
Sono presenti nei colloqui elementi che suggeriscono una sistematica diffidenza e sospettosità: la
Signora CP si mostra costantemente sulla difensiva, come se si aspettasse di essere attaccata o ingannata
Pt_4 a percepirsi e a rappresentarsi come vittima delle circostanze e del comportamento altrui. Si sente ingiustamente accusata e incompresa
La presenza di questi tratti persecutori rende la Signora CP particolarmente vulnerabile al conflitto e alla manipolazione. Le sue reazioni difensive, se da un lato possono proteggerla da ulteriori ferite emotive, dall'altro rischiano di alimentare la conflittualità
Avuto riguardo ai riflessi che le sopra descritte modalità di funzionamento materne hanno sulle competenze genitoriali, il CTU chiarisce quanto segue.
La madre, Sig.ra CP_1 viene percepita dalla bambina come maggiormente rispondente sul piano della sintonizzazione affettiva, grazie a una capacità di osservazione e ascolto della bambina maggiormente libera da conflitti e interpretazioni della realtà ambientale.
Va aggiunto che anche la madre presenti una lesione sul piano della funzione triadica, poiché risulta evidente che i tratti persecutori della signora CP particolarmente sollecitati dai comportamenti paterni di controllo, rendono per lei particolarmente difficile da tollerare una presenza paterna.
Nel complesso, tuttavia, la figura del genitore psicologico di CP e anche la figura le cui funzioni genitoriali sono complessivamente meglio conservate, risulta essere la madre.
Considerato tutto quanto sin qui esposto, al dichiarato ed esclusivo scopo di garantire a CP stabilità emotiva e che le decisioni da assumere nel suo interesse vengano prese e in maniera funzionale al soddisfacimento delle sue necessità, senza diventare occasioni dell'ennesima triangolazione della minore, deve essere disposto l'affido esclusivo di CP alla madre, presso la quale resterà collocata anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3
c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
Quanto ai tempi di permanenza della minore, alla luce delle criticità emerse in sede di CTU con specifico riferimento alla gestione da parte della CP della relazione con il CP_3 con potenziali conseguenze circa la garanzia del pieno accesso della bambina alla figura paterna, la scansione di tempi e modalità degli incontri padre/figlia deve restare delegata ai SS del Comune di
Milano, i quali dovranno garantire il rispetto del seguente calendario:
1.a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola
2. nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 18.30. Lo scambio della minore avverrà presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare CP potrà essere una delle persone che Parte_5
[...] indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3
3.nelle mensilità di giugno (dopo la fine della scuola), luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola), fatta salva la regolamentazione dei tempi come indicata nei successivi punti, lo scambio della minore avverrà presso il centro estivo (se lo frequenterà) ovvero presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare LU in tale caso potrà essere una delle persone che Controparte_1 indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3, al padre di LU entro il 30 maggio di ogni anno.
4.ad anni alterni per il periodo natalizio dalla fine delle lezioni (con presa all'uscita da scuola) al 30 dicembre o dal 31 mattina ore 10 alla ripresa delle lezioni con accompagnamento a scuola (in caso di disaccordo: nel 2025 il primo periodo con la madre); l'intero periodo di sospensione scolastica pasquale ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2026 con il PA). I cc.dd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
i giorni di festività (non costituenti ponte) verranno trascorsi da CP con il genitore cui dovrebbe stare secondo il calendario ordinari
5. durante l'estate (luglio e agosto) LU starà con il PA una settimana a luglio (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità) e 10 giorni ad agosto (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità). In ogni caso i giorni di competenza paterna, a prescindere da chi sia il genitore cui spetta la scelta prioritaria, non potranno essere accorparti: tra la settimana di luglio e i 10 giorni di agosto di spettanza paterna, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dovranno intercorrere un minimo di 3 settimane. Nei periodi di luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola) diversi da quelli di competenza paterna (1 settimana a luglio e 10 giorni ad agosto), la madre sarà libera di trascorrere periodi di villeggiatura con LU, senza che vengano previsti recuperi.
Nel caso la madre non si avvalesse di tale facoltà e restasse a Milano, vigerà il calendario ordinario.
Viste le criticità emerse in corso di causa circa il rispetto da parte del CP_3 delle prescrizioni relative alla regolamentazione dei tempi di permanenza di LU, deve essere disposta - ex art. 614 bis cc - la condanna di Controparte_3 al pagamento in favore di Controparte_1 della somma di
€ 200,00 per ogni violazione del calendario sopra indicato sia con riferimento ai periodi che con riferimento agli orari che con riferimento alle modalità indicate).
I SS del Comune di Milano, inoltre, devono essere espressamente incaricati di curare, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di: -il riavvio della presa in carico clinica di CP presso CP_7
-l'avvio di un supporto psicologico per la madre, eventualmente anche monitorando l'andamento di quello privatamente intrapreso dalla stessa, necessario alla luce delle fragilità personologiche emerse con estrema chiarezza in sede di CTU
-l'invio del padre al CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
-mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo inviando relazioni trimestrali al Giudice Tutelare e segnalando senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore
Con riferimento al mantenimento della prole
,Controparte_3 in conformità con le richieste fatte in punto di collocamento della figlia minore, ha chiesto la revoca del contributo paterno al mantenimento di CP stabilito da questo Tribunale nel
2022 (confermato nel 2023) in € 400 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno, ovvero in subordine la sua riduzione.
Controparte_1 al contrario, ha chiesto l'aumento della contribuzione paterna ad € 600 mensili, ferma la suddivisione delle spese in ragione del 50% tra i genitori.
Deve innanzitutto osservarsi che, alla luce della (scarsa) documentazione prodotta in atti ed anche a voler accedere all'allegazione materna circa la natura lorda e da suddividere con l'università della retribuzione percepita, ad oggi e in conseguenza del nuovo impiego reperito dalla parte convenuta, la situazione reddituale delle parti può ritenersi sostanzialmente equiparabile.
In considerazione del miglioramento della situazione materna, pur tenendo conto della sopravvenuta modifica fattuale dei tempi di permanenza di LU con il padre come sopra evidenziata e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre e del tempo trascorso dalla prima regolamentazione, il contributo vigente dovrebbe essere confermato, in quanto congruo e coerente con il nuovo equilibrio reddituale della coppia genitoriale.
Tuttavia l'impossibilità-allo stato dei genitori di confrontarsi in maniera funzionale nell'interesse della minore rende opportuno, a parere del Collegio nell'esclusivo interesse di CP coerentemente con la scelta di disporre l'affido super esclusivo di CP alla madre - ridurre al minimo la necessità delle parti di assumere decisioni condivise, con la conseguenza che si ritiene di equo rideterminare il contributo paterno al mantenimento della minore nella misura di € 600 mensili somma che, tuttavia, ritenersi comprensiva delle spese extra assegno ad eccezione di quelle mediche e scolastiche che restano a carico dei genitori in ragione del 50% da individuarsi come dal Linee
Guida del Tribunale di Milano dettagliate in dispositivo.
Quanto all'assegno unico universale lo stesso, come ogni altra somma comunque denominata erogata in favore della minore, dovrà essere percepito in ragione del 100%. dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite
Stante la prevalente soccombenza di parte attrice le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a suo esclusivo carico. Le competenze del curatore speciale e del CTU, entrambe liquidate come da separato decreto, devono al contrario essere poste a carico di entrambi i genitori.
La necessità di fare ricorso, nell'interesse di CP alle competenze dei suddetti professionisti, infatti, deve essere addebitata in egual misura ad entrambi genitori.
Quanto in particolare al curatore speciale Avv. Gabrielli, ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
i genitori devono essere condannati nella misura del 50% ciascuno al pagamento in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore di LU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda disattesa o respinta, in modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 35/2023 del 09.02.2023 così come parzialmente modificato dal decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano in data 13.06.2023così decide:
1) revoca l'affido della minore Controparte_2 nata il [...] ai SS del Comune di Milano
Controparte_2 nata il 27.10.2019 alla2)dispone l'affido esclusivo della figli minore madre, anche ai fini della residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di
CP residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
3) incarica i SS del Comune di Milano di regolamentare le frequentazioni padre/figlia che allo stato dovranno avvenire come segue:
1.a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina al rientro a scuola
2. nelle sole settimane che terminano con il week-end di competenza materna, un pomeriggio (in difetto di accordo il mercoledì) dall'uscita da scuola alle ore 18.30. Lo scambio della minore avverrà presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare CP potrà essere una delle persone nella rosa che
Controparte_1 indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3,a ll'inizio dell'anno scolastico
3.nelle mensilità di giugno (dopo la fine della scuola), luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola), fatta salva la regolamentazione dei tempi come indicata nei successivi punti, lo scambio della minore avverrà presso il centro estivo (se frequentato da CP ovvero presso il luogo indicato dalla madre. A recuperare LU in tale ultimo caso potrà essere una delle persone che Controparte_1
[...] indicherà, senza possibilità di veto da parte del CP_3, al padre di LU entro il 30 maggio di ogni anno.
4.ad anni alterni per il periodo natalizio dal 23 al 30 dicembre o dal 31 al 6 gennaio (in caso di disaccordo: nel 2025 il primo periodo con la madre); l'intero periodo di sospensione scolastica pasquale ad anni alterni (in caso di disaccordo Pasqua 2026 con il PA). I cc.dd ponti verranno trascorsi dalla minore con il genitore cui spetta il fine settimana contiguo;
i giorni di festività (non costituenti ponte) verranno trascorsi da CP con il genitore con cui dovrebbe stare secondo il calendario ordinario
5. durante l'estate (luglio e agosto) LU starà con il PA una settimana a luglio (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità) e 10 giorni ad agosto (in difetto di accordo tra i genitori entro il 30 maggio, il padre avrà facoltà di scelta prioritaria negli anni pari, mentre negli anni dispari sarà la madre ad avere la priorità). In ogni caso i giorni di competenza paterna, a prescindere da chi sia il genitore cui spetta la scelta prioritaria, non potranno essere accorparti: tra la settimana di luglio e i 10 giorni di agosto di spettanza paterna, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, dovranno intercorrere un minimo di 3 settimane. Nei periodi di luglio, agosto e settembre (prima della ripresa della scuola) diversi da quelli di competenza paterna (1 settimana a luglio e 10 giorni ad agosto), la madre sarà libera di trascorrere periodi di villeggiatura con LU, senza che vengano previsti recuperi.
Nel caso la madre non si avvalesse di tale facoltà e restasse a Milano, vigerà il calendario ordinario.
4) incarica i SS del Comune di Milano, anche per il tramite dei servizi specialistici sul territorio, di:
-riavviare senza ritardo la presa in carico clinica di CP presso CP_7
-avviare un supporto psicologico per la madre, eventualmente anche monitorando l'andamento di quello privatamente intrapreso dalla stessa, necessario alla luce delle fragilità personologiche emerse con estrema chiarezza in sede di CTU
-inviare il padre al CPS competente per territorio per le valutazioni di competenza e l'eventuale presa in carico
-mantenere uno stretto monitoraggio sul nucleo inviando relazioni semestrali al Giudice Tutelare e segnalando senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano eventuali situazioni di grave pregiudizio per la minore
5) pone a carico di con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, Controparte_3
l'obbligo di corrispondere a titolo di contributo mensile per il mantenimento indiretto della figlia minore a in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, la Controparte_1 "
somma di € 600,00 soggetta a rivalutazione ISTAT annuale ed automatica, somma comprensiva delle spese extra assegno ad eccezione delle spese mediche e di istruzione scolastica di seguito indicate che rimarranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50%:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, O
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
○ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
О spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6)Dispone che l'assegno unico universale come ogni altra somma comunque denominata erogata in favore della minore venga integralmente percepito dalla madre affidataria esclusiva
7) condanna Controparte_3 con decorrenza dalla data della decisione giudiziale, al
, pagamento in favore di della somma di € 200,00 per ogni violazione del Controparte_1 calendario indicato sub 2) sia con riferimento ai periodi, che con riferimento agli orari, che con riferimento alle modalità indicate.
8) Dispone che i SS del Comune di Milano trasmettano una relazione semestrale al Giudice Tutelare
Controparte_3 a rifondere a Controparte_19) condanna le spese di lite che liquida in € 6.000,00 oltre 15% di rimborso spese forfettario, IVA e CPA
10) condanna in via solidale tra Controparte_3 e Controparte_1 loro al pagamento in ragione del 50% per uno degli onorari e delle competenze del CTU, liquidati con separato decreto
11) condanna Controparte_3 e Controparte_1 in via solidale tra loro al pagamento in ragione del 50% in favore dello Stato ex art. 133 DPR 115/2002 delle spese del curatore di LU, liquidate come da separato decreto.
Si comunichi ai SS del Comune di Milano e al giudice Tutelare per l'apertura della vigilanza
Così deciso in Milano, il 4.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato