Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6952-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 6 giugno 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 6952/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv. Laura Ca-
copardi dell'Avvocatura dello Stato di Palermo per il Controparte_1
e per la e l'Avv. Ca- Controparte_2
rolina Sabrina Messina, in sostituzione dell'avv. Arnaldi, per
[...]
CP_3
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:30, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6952/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), in persona del Ministro pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore,
e
Controparte_2
( ), in persona del Prefetto pro tempore, entrambi rappresen- P.IVA_2
tati e difesi ex legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
( ; Email_1
- opponenti -
E
( ), in persona del suo Procuratore Controparte_4 P.IVA_3
speciale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea VI Ar-
naldi ( per procura allegata al Email_2
Ricorso per decreto ingiuntivo;
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Sezione Terza Civile
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dal e la Controparte_1 [...]
e revoca il de- Parte_1
creto ingiuntivo n. 1970/2023 del Tribunale di Palermo depositato in data 26 aprile 2023;
2) compensa tra le parti le spese di lite.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dal e dal- Controparte_1
la avverso il decre- Controparte_2
to ingiuntivo n. 1970/2023 di questo Tribunale (depositato il 26 aprile
2023 e notificato il successivo 28 aprile 2023), con cui si è ingiunto ai predetti il pagamento, in favore di della somma di Controparte_4
€ 12.840,37 a titolo di saldo delle fatture emesse da Controparte_5
in relazione alla fornitura di energia elettrica effettuata in favore della
[...]
, oltre interessi e spese Parte_1
del procedimento monitorio.
A tal fine gli opponenti eccepivano l'inopponibilità nei loro confronti del contratto con cui, in data 24 giugno 2022, (cedente) Controparte_5
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Sezione Terza Civile
aveva ceduto in favore della (cessionaria) i crediti Controparte_4
dalla prima vantati nei confronti Controparte_6
di (debitore ceduto), in quanto avvenuta senza il rispetto
[...] CP_2
delle condizioni previste dagli artt. 69, 70 co. 3 RD n° 244/23 e 9, all. E),
L. n° 2248/1865. Rilevavano inoltre come le fatture oggetto di cessione fossero state comunque integralmente saldate.
❖❖❖
Tanto premesso, va rilevato che l'opposta pone a fondamento del credi-
to ingiunto l'atto di cessione del credito del 24 giugno 2022, con cui
[...]
ha ceduto a i crediti scaturenti dal CP_5 Controparte_4
contratto di somministrazione di energia elettrica e gas sottoscritto dal fornitore con la . Controparte_2
Nell'opporsi alla domanda di pagamento gli opponenti hanno eviden-
ziato l'inopponibilità del detto contratto di cessione per non aver questi formalizzato alcuna accettazione della cessione come richiesto dal combi-
nato disposto di cui agli artt. 70 comma 3 R.D. n° 244/1923 e 9, allegato
E, della L. n° 2248/1865 ed anzi per essersi espressamente opposti alla medesima cessione con atto del 16 agosto 2022 [cfr. doc. 1, parte opponente].
A fronte di ciò, l'opposta ha eccepito la non necessarietà dell'adesione all'intervenuta cessione del credito, evidenziando che “la normativa citata
da controparte non può, in ogni caso, ritenersi applicabile al caso di specie
in quanto manca il presupposto fattuale per la sua applicazione e, cioè,
l'esistenza di una prestazione ancora in corso di esecuzione … Le cessioni
devono, dunque, intendersi regolamentate dalle norme generali dettate da-
gli artt. 1260 e segg. c.c. che, ai fini della sua opponibilità al debitore cedu-
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to richiedono la sola notifica della cessione (nella specie, pacificamente av-
venuta e/o comunque documentalmente dimostrata) … [non avendo con-
troparte dimostrato] che i contratti, al momento della cessione, fossero an-
cora in corso per cui al caso di specie non può ritenersi necessaria
l'adesione della P.A. … le fatture da cui derivano i crediti oggetto di cessio-
ne sono relative a somministrazioni già integralmente eseguite e fornite” [cfr.
note conclusive, parte opposta, pag. 4 e 5].
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Invero, deve ritenersi, contrariamente all'assunto dell'opposta, che la cessione de qua si riferisca a crediti scaturenti da un contratto di sommi-
nistrazione ancora in corso di esecuzione tra la ed CP_2 CP_5
al tempo della stipulazione del contratto di cessione dei crediti e
[...]
che quindi debba trovare applicazione l'art. 70 comma 3 del R.D. n.
244/1923 che regola in modo specifico i contratti di durata ancora in es-
sere al momento della cessione dei crediti.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha precisato che “in deroga al
principio generale della libera cedibilità dei crediti anche senza il consenso
del debitore”, per i soli rapporti di appalto, somministrazione e fornitura intercorrenti tra privato e amministrazione pubblica non ancora conclusi
è pacificamente operante “il divieto di cessione senza l'adesione della P.A.,
di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240”, e tanto a presidio della “regolare esecuzione della prestazione contrattuale, così da evitare
che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del
soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compro-
messa la regolare prosecuzione del rapporto” (cfr. Cass., 28/1/ 2002, n.
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981; 27/8/2014; n. 18339; 6 febbraio 2007, n. 2541).
Nella fattispecie in esame, invero, non convince l'argomento di
contro
-
parte secondo cui non sarebbe più necessaria l'adesione della P.A. alla cessione atteso che “i crediti oggetto di cessione sono relative a sommini-
strazioni già integralmente eseguite e fornite”, cioè interamente erogate con l'immissione del quantitativo di energia nella disponibilità del cliente finale [cfr. note conclusive],
Tale assunto invero non può essere condiviso, a nulla rilevando che al contratto di fornitura sia stata data parziale esecuzione con l'effettuazione delle singole forniture (a cui si riferiscono le fatture). Invero, è pacifico che nei contratti di durata (quale quello di somministrazione;
cfr. Cass.,
12/3/1994, n. 2429), le singole prestazioni sono connotate di propria au-
tonomia e si inseriscono in un più ampio rapporto che trova il suo fon-
damento in un unitario contratto di cui costituiscono certamente esecu-
zione.
Alla luce delle superiori considerazioni, consegue l'inefficacia della ces-
sione del credito del 24 giugno 2022 nei confronti del debitore ceduto.
❖
Non può neppure trovare accoglimento la domanda spiegata in via su-
bordinata dalla quale mandataria autorizzata Controparte_4
all'incasso direttamente dalla mandante [cfr. doc. n. 2 Controparte_5
fasc. monitorio].
Invero, gli opponenti hanno dedotto l'integrale estinzione dei crediti scaturenti dal rapporto di somministrazione tra l' e la Controparte_5
per effetto dei pagamenti compiuti. Circostanza che Controparte_2
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è risulta confermata dalla documentazione [cfr. doc. 4, 5, 6, 7, 8 e 9, produzione opponenti] prodotta ai fini della prova dei sostenuti pagamenti dalla quale risultano il riferimento ai numeri delle fatture e il pagamento degli importi dei crediti posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce delle superiori considerazioni, è evidente quindi che nella fat-
tispecie l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata,
avendo omesso di provare il fondamento della domanda avanzata in sede monitoria.
Sulla scorta di tali considerazioni, non può che concludersi ritenendo che il credito invocato da sia rimasto privo di ido- Controparte_4
neo supporto probatorio.
Da ciò conseguono, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta dal e dallla Controparte_1 [...]
e la revoca del decreto ingiunti- Controparte_2
vo n. 1970/2023 di questo Tribunale.
❖
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n. 24489/2015).
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Così deciso in Palermo il 6 giugno 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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